F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 28/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 122/CSA del 27 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. CASAZZA FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell’11.4.2017)

 

RICORSO DEL SIG. CASAZZA FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell’11.4.2017)

 

La società SSD Savona F.B.C. A.R.L. ha proposto reclamo, nell’interesse del sig. Fabrizio Casazza avverso la sanzione della squalifica, giusta Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del giorno 11.4.2017, per 4 giornate effettive di gara, inflitta allo stesso, allenatore in seconda, per i fatti occorsi nella gara Finale/Savona del 9.4.2017.

Avverso tale determinazione la società SSD Savona F.B.C. A.R.L ha proposto appello chiedendo la riduzione della sanzione a 2 giornate di squalifica.

Osserva la Corte.

Al termine della gara sopra indicata, il Casazza si precipitava verso l’arbitro e tentava di colpirlo con una manata, non riuscendovi solo per l’intervento di alcuni calciatori ancora presenti che lo trattenevano, mentre il predetto cercava di divincolarsi per aggredire il direttore di gara, offendendo, nel contempo, lo stesso con frasi oltraggiose e denigratorie.

La società reclamante, nei motivi di ricorso, ha contestato la stessa dinamica aggressiva del fatto, riconoscendo unicamente che il proprio tesserato ha profferito le frasi contestate.

Sul punto è appena il caso di segnalare che il referto arbitrale, in cui vi è una puntuale descrizione del fatto contestato, come riconosciuto, peraltro dallo stesso appellante, ha valenza privilegiata circa i fatti rappresentati (art. 35 C.G.S.), né la Corte ravvisa che tale referto presenti manifesta illogicità o incongruità evidenti tali da pregiudicare il suo valore probatorio.

Con riferimento ai successivi motivi di gravame avanzati dall’appellante, la Corte rileva quanto segue.

Sostiene la società ricorrente che l’episodio andrebbe contestualizzato così da esattamente configurare l’intera vicenda in relazione alla tensione ed alla importanza della gara.

Tali argomenti, invero, non possono in nessun modo superare la gravità del comportamento tenuto dal tesserato,costituire motivo per una attenuante, nei termini richiesti dalla parte, circa l’entità della sanzione irrogata.

E’ dovere di ciascun tesserato e, in principal modo, per i dirigenti della società e l’allenatore (per le funzioni ed il ruolo rispettivamente svolti), mantenere, sempre, un comportamento corretto ed adeguato nei confronti degli avversari, del direttore di gara e dei suoi collaboratori anche in contesti di elevata tensione agonistica.

Quanto alla mancata configurazione e valutazione della continuazione dei comportamenti contestati, è appena il caso di osservare che l’art. 19 comma, 1, lettera e) C.G.S., prevede, per i comportamenti violenti, come quello di specie, posti in essere nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione minima di 4 giornate di squalifica.

E’ evidente, infatti, che il contestuale comportamento altamente aggressivo ed offensivo, nei confronti del direttore di gara, che non si è concretizzato solo per la viva opposizione dei calciatori presenti, deve configurarsi come condotta violenta, quanto meno nella forma ostentata.

Ebbene alla luce di tali considerazioni, la sanzione applicata al ricorrente dal Giudice Sportivo, contenuta nel minimo edittale, ha, in buona sostanza, tenuto in debito conto, sia le attenuanti del caso ex art. 16 C.G.S., che la sollevata continuazione tra le diverse condotte contestate.

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