Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 luglio 2008 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della  Commissione Disciplinare Nazionale in data 22 aprile 2008 – www.figc.it

Parti: F.C.R. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI le parti possono conciliare la controversia commutando la sanzione dell’inibizione, ancora da scontare da parte del tesserato, in sanzione economica

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 17 gennaio - 26 febbraio 2007 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it

Parti: Dott. P.P. contro F.I.G.C.

Massima: In relazione alla modalità applicative della sanzione, appare precluso alla Camera di Conciliazione di operare direttamente la commutazione domandata dal promotore dell’arbitrato (trattandosi di prerogativa federale non altrimenti coercibile né surrogabile da funzioni giudiziali “costitutive”). Non appare invece precluso di evidenziare che criterio concorrente nella scelta della misura infine applicata nei confronti del ricorrente è costituito dalla sua dichiarata volontà di redenzione, specialmente apparendo meritevole di considerazione, anche ai sensi e per gli effetti dell’ art. 19 C.G.S., la disponibilità del sanzionato a operare ulteriormente nel contesto associativo a vantaggio di manifestazioni non connotate della rilevanza o del tipo di protagonismo che può dirsi, senza retorica né impropria socializzazione delle responsabilità individuali, causa remota della condotta non corretta né proba; e dunque per la realizzazione di eventi non assistiti da sequele pubblicitarie e mediatiche ovvero non caratterizzati dalla partecipazione di affermati campioni, ma da non meno capaci sportivi anche in situazioni di diversa abilità.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 10 ottobre 2005– www.coni.it

Decisione impugnata Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 7/C del 7-8-9 settembre 2004. - www.figc.it

Parti: S.S.A.M. contro F.I.G.C.

Massima: La Camera di Conciliazione può commutare anche parzialmente la sanzione della squalifica in quella pecuniaria in favore della FIGC, da devolversi a iniziative sociali promosse dalla FIGC stessa.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 febbraio 2005– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata nel Comunicato Ufficiale del 9 settembre 2004- www.figc.it

Parti: M.C. contro  F.I.G.C.

Massima: La Camera di Conciliazione, attesa l’ammissione di responsabilità del calciatore innanzi alla stessa Camera per il comportamento, in virtù del quale è stato sanzionato dalla CAF ed in considerazione dell’apprezzamento mostrato dalla FIGC per tale ammissione di responsabilità, può commutare la sanzione del residuo di squalifica da scontare in quella della sanzione dell’ammenda da devolvere in favore della FIGC e da destinarsi ad un progetto sociale.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 gennaio 2005– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata nel Comunicato Ufficiale del 9 settembre 2004 - www.figc.it

Parti: G.R. contro  F.I.G.C.

Massima: La Camera di Conciliazione, attesa l’ammissione di responsabilità del calciatore innanzi alla stessa Camera per il comportamento, in virtù del quale è stato sanzionato dalla CAF ed in considerazione dell’apprezzamento mostrato dalla FIGC per tale ammissione di responsabilità, può commutare la sanzione del residuo di squalifica da scontare in quella della sanzione dell’ammenda da devolvere in favore della FIGC e da destinarsi ad un progetto sociale.

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 16 dicembre 2004– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1/C del 7/7/04 - www.figc.it

Parti: D.R. B.M. contro F.I.G.C.

Massima: Il Codice di Giustizia Sportiva espressamente contiene il principio della ammissibilità della commutazione della sanzione sportiva inflitta in altra di specie diversa e meno grave, quando non ricorre alcuna circostanza ostativa all’applicazione di tale principio (art. 19 comma primo C.G.S. della F.I.G.C.). Ne consegue che la Camera di Conciliazione può commutare la sanzione della squalifica in quella dell’ammenda in favore della FIGC.

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