F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 043/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 022/CSA del 06 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CATANIA BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEJAN STANKOVIC SEGUITO GARA HAPPYCAR SAMBENEDETTESE/CATANIA BS DEL 6.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 37BS del 6.8.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CATANIA BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEJAN STANKOVIC SEGUITO GARA HAPPYCAR SAMBENEDETTESE/CATANIA BS DEL 6.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale DilettantiCom. Uff. n. 37BS del 6.8.2017)

 

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la A.S.D. Catania Beach Soccer ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 37BS del 6.08.2017, con il quale in relazione alla gara Happycar Sambenedettese/Catania BS veniva inflitta al calciatore Stankovic Dejan la squalifica per 6 giornate, per avere lo stesso “al termine della gara rivolto, con fare minaccioso, proteste all’indirizzo dell’arbitro che colpiva con una lieve spinta al petto. Il medesimo reiterava le proteste e le espressioni intimidatorie per circa tre minuti rendendo necessario l’intervento degli addetti alla sicurezza”.

La ricorrente eccepiva l’eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata dal giudice sportivo di prime cure, perché la condotta del calciatore non sarebbe stata minacciosa quanto, piuttosto, irriguardosa.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento.

La difesa della ricorrente è tutta incentrata sul fatto che il comportamento del calciatore, essendo avvenuto in una situazione di evidente tensione sportiva, debba essere ricondotto ad una “scomposta protesta fortemente irrispettosa nei confronti dell’arbitro, però priva del requisito dell’intenzionalità lesiva”.

Il calciatore si sarebbe limitato “a manifestare il proprio disappunto, in maniera poco urbana ma non certo minacciosa” l’arbitro avrebbe interpretato “come minaccioso lo stato d’animo di Stankovic che, in realtà, era semplicemente arrabbiato, infastidito per le decisioni assunte”.

Così anche la “lieve spinta al petto” a detta del ricorrente dev’essere considerata “uno scontro assolutamente fortuito, non essendo certamente intenzione del calciatore impattare sull’arbitro” e ciò in quanto “l’intenzione dell’atleta non era certamente quella di spingere l’arbitro”.

In ordine alla reiterazione delle proteste e delle espressioni intimidatorie durate tre minuti e che hanno reso necessario l’intervento degli addetti alla sicurezza, la ricorrente ha eccepito che la circostanza sarebbe “inverosimile e frutto di una parziale, soggettiva, percezione del direttore di gara”.

Quanto dedotto è smentito dal referto arbitrale, che fa piena prova di quanto in esso relazionato. Dallo stesso risulta, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, che il comportamento del giocatore è stato sicuramente minaccioso e, nel contesto nel quale si sono svolti i fatti, non si può affermare che la spinta data all’arbitro sia stata uno scontro assolutamente fortuito”.

Il fatto che le proteste siano durate per tre minuti, tanto da rendere necessario l’intervento della sicurezza, e che il calciatore sia uscito dal terreno di gioco urlando “ti ammazzo” all’indirizzo dell’arbitro, dimostra che il direttore di gara ha correttamente percepito il comportamento del calciatore come minaccioso.

Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene che la condotta imputata allo Stankovic sia ampiamente provata, non smentita da prova contraria, meritevole della sanzione erogata con la decisione censurata e, quanto alla misura della stessa, assolutamente congrua rispetto alla gravità del fatto contestato.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Catania Beach Soccer di Catania.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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