F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. NOCERINA 1910 AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 1.000,00, – OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HERCULANEUM 1924/NOCERINA DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

RICORSO A.S.D. NOCERINA 1910 AVVERSO LE SANZIONI:

    • DELL’AMMENDA DI1.000,00,
    • OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HERCULANEUM 1924/NOCERINA

DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

Con il gravame, proposto in data 27.3.2017, la A.S.D. Nocerina 1910 avversava le sanzioni suindicate, infilittele per avere i suoi sostenitori in campo avverso rivolto alcuni sputi che attingevano un assistente arbitrale alla nuca, nonché lanciato all'indirizzo del medesimo una bottiglietta piena di acqua che lo colpiva ad un polpaccio provocandogli sensazione dolorifica ed evidente ematoma.

L’appellante contestava, in sintesi, l'inapplicabilità al caso di specie della recidiva specifica e generica per i fatti specifici di cui ai Com. Uff. n. 32 e 74 (per averne il Giudice Sportivo già fatto applicazione, con riferimento agli stessi fatti, nella decisione pubblicata con CU n. 90 del 15.2.2017), nonché la sovrastima delle conseguenze fisiche subite dall'assistente arbitrale colpito dalla bottiglietta (fra l'altro, appena dopo aver considerato valido un goal della Nocerina poi invece annullato dall'arbitro), non avendo egli fatto ricorso alle cure dei sanitari presenti e avendo concluso regolarmente la gara.

Tutto ciò considerato, la reclamante richiedeva in via principale l'annullamento delle due sanzioni comminate; in via subordinata, la riduzione della sanzione dell'ammenda e/o la commutazione della sanzione dell'obbligo di disputa della gara a porte chiuse nella chiusura del settore curva; in via ulteriormente subordinata, la commutazione della sanzione della disputa della gara a porte chiuse in quella dell'ammenda, nella misura ritenuta di giustizia dalla Corte.

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente da accogliere. Se, infatti, ricorrono senz'altro, nella vicenda in disamina, i presupposti per confermare la sanzione dell'ammenda di euro 1000,00, l'obbligo della disputa di ben 2 gare a porte chiuse appare, in considerazione della peculiare afflittività di questa misura sanzionatoria, non proporzionato. Essa finirebbe infatti con il colpire anche la parte della tifoseria cui non è imputabile l'atto di inciviltà qui in contestazione, disincentivando le società sportive dall'organizzare adeguate contromisure atte a prevenire o impedire simili deprecabili situazioni.

Per l'effetto, risultando la sanzione inflitta complessivamente sovradimensionata rispetto al reale disvalore dei fatti contestati, la Corte, nel confermare l'ammenda di euro 1000,00, ritiene invece appropriato ridurre ad 1 sola giornata, di presofferto, l'obbligo di disputare gare a porte chiuse.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Nocerina 1910 di Nocera Inferiore (Salerno) ridetermina la sanzione dell’obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse ad 1 sola gara; conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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