F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HERCULANEUM 1924/NOCERINA DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HERCULANEUM 1924/NOCERINA DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

Con il gravame, proposto in data 30.3.2017, la A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 avversava le sanzioni suindicate, inflittele (facendo applicazione della recidiva generica e specifica di cui ai Com. Uff. nn. 18, 23, 36 e 49) per avere i suoi sostenitori, nel corso del 2^ tempo, lanciato un pallone sul terreno di gioco nel tentativo di determinare un'interruzione, e perché al termine della gara alcuni fra essi si arrampicavano alla rete di recinzione rivolgendo espressioni offensive all'indirizzo della squadra avversaria.

L’appellante contestava, in sintesi, la mancata considerazione da parte del Giudice Sportivo delle misure organizzative adottate nel proprio stadio per contrastare comportamenti violenti e antisportivi della sua tifoseria, anche alla luce delle contestazioni operate da quest'ultima nei due mesi precedenti (che hanno costretto l'Herculaneum a disputare gare casalinghe in impianto diverso dal proprio stadio), la svalutazione del carattere di azione premeditata contro l'A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 del presunto lancio del pallone, peraltro notato dal solo Ispettore di Campo (quindi, né dall'Arbitro, né dal di lui Assistente), e, infine, la mancata concessione, a fronte di tutto quanto sin qui esposto, dell'esimente e delle attenuanti ex art. 13 C.G.S..

Tutto ciò considerato, la reclamante richiedeva in via principale l'annullamento delle due sanzioni comminate; in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale.

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente da accogliere. Considerati, infatti, gli sforzi della reclamante nel disporre e organizzare contromisure tese a prevenire o impedire simili deprecabili situazioni, in una situazione - fra l'altro - di comprovata sussistenza di un clima di contestazione (comprovata dalla presenza in forze di militi dell'Arma, come da referto arbitrale) da parte di tifosi della Herculaneum nei confronti di quest'ultima, la misura della sanzione dell'ammenda, quantificata dal Giudice Sportivo in € 1000,00, risulta non proporzionata, di talché appare appropriato ridurla ad € 500,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 di Somma Vesuviana (Napoli) ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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