F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. PALMESE 1912 U.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES PICERNO/PALMESE DEL 22.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 23.3.2017)
RICORSO A.S.D. PALMESE 1912 U.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES PICERNO/PALMESE DEL 22.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 23.3.2017)
Con decisione del 23.3.2017, Com. Uff. n. 74, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla partita Juniores Polisportiva AZ Picerno/U.S. Palmese 1912 A.S.D. del 22.3.2017, valevole per il Campionato Nazionale Juniores 2016/2017 , infliggeva alla società
U.S. Palmese le sanzioni della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, della penalizzazione di punti uno in classifica e dell’ammenda di € 2.000,00, con la seguente motivazione: ” rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Palmese A.S.D. entro il tempo regolamentare di attesa; considerato che tale mancata presentazione non risulta essere stata provata con documentazione ufficiale attestante il legittimo impedimento a comparire; visti gli art. 17 C.G.S. e 53 delle N.O.I.F. “.
Avverso tale decisione presentava reclamo la società U.S. Palmese 1912 A.S.D. la quale sosteneva, ed in verità dimostrava attraverso documentazione dell’Arma dei Carabinieri, di aver subito un inconveniente al pullman sociale durante il trasferimento da Palmi a Picerno, inconveniente che aveva richiesto la sosta presso l’area di servizio di Metallo Antonia dove venivano eseguiti i lavori di riparazione che erano terminati solo alle ore 15, in orario che rendeva impossibile raggiungere in tempo utile la sede della gara. La ricorrente citava una serie di precedenti giurisprudenziali che, in analoghe situazioni, avevano rilevato la sussistenza di una causa di forza maggiore esimente di ogni responsabilità disciplinare a carico delle società.
Il ricorso della U.S. Palmese 1912 A.S.D. , pur non infondato nel merito, non può, tuttavia, trovare accoglimento per motivi di natura esclusivamente procedurale.
Il Com. Uff. n. 120/A del 17.2.2017 dispone, infatti, l’abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva nelle ultime 4 gara della fase regolare, nelle gare di Play – off e nelle gare della fase finale del Campionato Nazionale Juniores 2016/2017.
In virtù di tali disposizioni i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere proposti, davanti alla Corte Sportiva di Appello con procedura d’urgenza secondo quanto stabilito dall’art 36 bis comma 7 C.G.S., il quale, a sua volta, prevede che entro gli stessi termini di proposizione del reclamo deve essere avvisata la controparte che può formulare le proprie osservazioni.
Nel caso di specie manca, appunto, l’avviso alla società controparte Juniores Polisportiva AZ Picerno, atto che, concernendo la conoscenza del procedimento e la presenza nel giudizio, non può che essere considerato elemento fondamentale di esso ed essenziale condizione di procedibilità.
Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Palmese 1912 di Palmi (Reggio Calabria).
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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