Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 09 Febbraio 2010 n. 1 - e su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 7 agosto 2008

Impugnazione - istanza: 1) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. della Procura Federale avverso il proscioglimento dei signori: P. G., presidente Potenza Sport Club s.r.l., G. P. all’epoca dei fatti, dirigente della stessa società; dalla violazione dell’art. 7, commi 1 e 6 C.G.S.; e delle società: Potenza Sport Club s.r.l. dalla violazione degli artt. 7, comma 3 e 4 comma 1 C.G.S per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai suoi dirigenti; Salernitana Calcio 1919 S.p.A. dalla violazione dell’ art. 4, commi 1 e 5 C.G.S, violazioni ascritte con proprio deferimento per l’illecito sportivo in relazione alla gara Potenza/Salernitana del 20.4.2008 – nota prot. 448/1173pf07/08/sp/ma del 24.7.2008 Massima: La C.G.F., al fine di acquisire utili elementi di giudizio relativamente a tutte le questioni ed eccezioni sollevate dalle parti, da affrontare in forma unitaria, compresa quella della ammissibilità del ricorso per revocazione può disporre che la Procura Federale proceda ad una integrazione istruttoria, chiedendo ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 all’Autorità Giudiziaria procedente copia degli atti successivi all’emanazione dell’ordinanza di custodia cautelare, e specificamente degli interrogatori di garanzia di tesserati della F.I.G.C.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/CGF Riunione del 24 luglio 2007 n. 10 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 194/CGF Riunione del 4 giungo 2008 n. 10 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 117 del 23.5.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso del Signor D’A.F. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 5 inflittagli seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 21, commi 1 e 3 N.O.I.F.

Massima: La Corte di Giustizia Federale può disporre a cura della Procura Federale la produzione di copia integrale dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 012/C Riunione del 21 Settembre 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 2 del 13.7.2006

Impugnazione - istanza: 7. APPELLO DEL CALCIATORE N.N.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 1 E 2 C.G.S.

Massima: La C.A.F., pur prosciogliendo il deferito, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza in relazione alla falsa indicazione nel reclamo ex art. 29 C.G.S., da parte di deferito calciatore, della falsità della sua firma apposta sulla lista di trasferimento e nella confezione di un proprio saggio grafico allegato al predetto reclamo, artatamente predisposto in modo da suffragare la denunciata falsità della firma.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 41/CDN  del 03 Dicembre 2009  n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (94) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.V. (all’epoca dei fatti presidente della soc. USD Carianese Calcio) e della società USD Carianese Calcio (nota n. 1883/076pf09-10/am/ma del 15.10.2009).

Massima: La CDN rimette gli atti alla procura federale allorquando dal foglio di censimento il deferito risulta essere il presidente di altra società non indicata nel deferimento.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Marzo 2009 n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 27 Maggio 2009. n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. C.F. Frutta Più Verona avverso le sanzioni: ammenda di € 1.000,00 e diffida alla reclamante;inibizione fino all’1.4.2009 al sig. F.B.; inflitte seguito gara C.F. Frutta Piu Verona/Graphistudio Campagna dell’1.3.2009

Massima: La CGF può rimettere gli atti alla Procura Federale perché valuti se sussistono, negli scritti difensivi prodotti, gli estremi della violazione dei cui all’art. 5, comma 6, lett. b) C.G.S. Il Codice di Giustizia Sportiva, all’osservanza delle cui regole sono tenuti tutti i soggetti dell’ordinamento federale, avendole spontaneamente accettate al momento dell’affiliazione o del tesseramento, detta per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari alcuni principi basilari che non possono essere in alcun modo disattesi. Tra questi, per quel che ne concerne, l’assoluta valenza probatoria dei rapporti redatti dagli ufficiali di gara (art. 35, comma 1 C.G.S.), valenza che può essere scalfita solo in conclamati casi di contraddittorietà, illogicità manifesta o palese inverosimiglianza, ed il divieto di contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara (art. 34, comma 5 C.G.S.). Nel caso di specie i rapporti redatti dall’arbitro e dal suo assistente, dettagliati ed oggettivi nella descrizione delle violenze e degli atti di intimidazione subiti, sono da ritenere inattaccabili e non possono essere posti in discussione da affermazioni gratuite, apodittiche e comunque censurabili sotto il profilo della correttezza sportiva e del rispetto cui tutti i tesserati sono tenuti.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 29/CDN  del 23 ottobre 2008  n.  4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (7) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.I. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Cosenza Calcio SpA) ed attualmente dirigente della stessa), E.R. (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Soc. AS Cosenza Calcio SpA) e della società AS Cosenza Calcio SpA (nota n. 2187/159pf06-07/SP/ad del’11.6.2007)

Massima: Atteso il mancato perfezionamento della notificazione del deferimento, la CDN rimette gli atti alla Procura federale per provvedere a nuova notifica.

 Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN del 29 maggio 2008 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (195) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.C. (all’epoca dei fatti direttore sportivo, munito di potere di firma in rappresentanza della Hellas Verona FC SpA) e della Società Hellas Verona FC SpA (nota n. 2313/077pf07-08/SP/ma del 23.1.2008)

Massima: La CDN quando ritiene che gli elementi posti alla base del deferimento non integrano la violazione contestata prosciogli i deferiti, ma rimette gli atti alla procura federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza qualora ritenga che dai fatti esposti emergano altre ipotesi di illeciti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN del 29 maggio 2008 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (213) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.A. (calciatore) e N.F. (Amministratore Unico US Massese 1919 Srl) e della società US Massese 1919 Srl (nota n. 2701/324pf07-08/SP/ma del 12.2.2008)

Massima: La CDN quando nel corso del giudizio una parte ha disconosciuto la prora firma, trasmette gli atti Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza in ordine ai rilievi effettuati circa la sottoscrizione apposta sul modulo di tesseramento. Se ne venisse accertata la falsità, ciò determinerebbe conseguenze ben più gravi sia in ordine alla validità del tesseramento, che sarebbe nullo, sia in ordine alla posizione irregolare del calciatore, sia in ordine al fatto che tale tesseramento sia stato fatto a sua totale insaputa.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 7/CDN del 18 Settembre 2007 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.P. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio S.p.A.) per violazione art. 7 comma 3bis CGS vigente all’epoca dei fatti oggi art. 8 comma 5 CGS in relazione all’art. 90 NOIF e al para iii) lett. b) prima parte e punto 4) dell’allegato b) al C.U. n. 6/a del 3.5.2007 e della società Pescara Calcio S.p.A. per violazione art. 2 comma 4 CGS all’epoca vigente oggi art. 4 comma 1 CGS anche con riferimento all’art. 7 comma 3bis CGS all’epoca vigente oggi art. 8 comma 5 CGS (nota n. 202/080pf07-08/sp/ma del 10.8.2007).

Massima: La Commissione Disciplinare Nazionale rimette gli atti alla Procura Federale, al fine di accertare la qualità del deferito all’epoca dei fatti.

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/Cf del 14 novembre 2000 n. 8 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorsi per revocazione del sig. P.F. e della società Atletico Catania avverso la decisione della Corte Federale, di cui al Com. Uff. n. 7/cf - riunione del 31.5.2000, a seguito di deferimento del Procuratore Federale in relazione alla gara Città di Palermo/Atletico Catania del 13.2.2000 (P.F.: inibizione mesi tre; Atletico Catania: ammenda L. 10.000.000).

Massima: La Corte Federale quando accoglie il ricorso per revocazione per difetto di contraddittorio, in conseguenza di una notifica non regolarmente effettuata, revoca la propria decisione e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per l'ulteriore corso. (Nel caso in esame la pronuncia di cui si chiede la revocazione è stata adottata sul presupposto, espressamente enumerato dal Procuratore Federale, che l’incolpato rivestisse contemporaneamente le cariche di Consigliere della Lega Professionisti Serie C e di Presidente della società. Su tale presupposto gli atti volti ad instaurare il contraddittorio nei confronti dell’incolpato sono stati a suo tempo notificati solo presso la società).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 6 luglio 2000 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 50 dell’8.6.2000

Impugnazione - istanza:Appelli dell’U.S. Cascia, del calciatore F.S. e del sig. N.N. avverso le sanzioni della squalifica fino al 31.12.2001 e dell’inibizione fino all’1.3.2005

Massima: L’Organo disciplinare, quando ritiene di non aver acquisito elementi sufficienti per addivenire ad una decisione sul reclamo proposto dalla società in merito ai tafferugli verificatisi nel corso della gara che hanno portato alla sospensione della gara, rimette gli atti all’Ufficio Indagini per quanto di competenza.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 9 giugno 2000 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 43 dell' 11 .5.2000

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Goceano avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 inflitta al calciatore F.A..

Massima: La Commissione Disciplinare non è tenuta ad un supplemento di indagini quando il fatto risulta chiaramente provato sulla base dei documenti ufficiali che sono stati correttamente valutati e posti a fondamento della decisione.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/Cf dell’1 Giugno 2000 n. 11 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig.V.A.componente della Commissione Premi di Preparazione e presidente dell’U.S. Fiorenzuola 1922, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per espressioni irriguardose ed offensive nei confronti dell’arbitro della gara Fiorenzuola/Maceratese del 13.2.2000, nonché dell’U.S. Fiorenzuola 1922, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.

Massima: La Corte Federale, pronunciando sul deferimento, può sospendere il procedimento e disporre il rinvio degli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti con riferimento alle circostanze prospettate nella memoria difensiva.

 

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