Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 42 del 20/07/2018
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 078/CFA del 22 gennaio 2018, resa nel procedimento promosso, tra gli altri, a seguito di ricorso presentato dai sig.ri S. M. e A. N. d’A., nella parte in cui, in accoglimento del ricorso proposto dagli incolpati, in riforma della decisione resa in primo grado dal Tribunale Nazionale Federale della FIGC – Sezione Disciplinare (C.U. n. 11/17 TFN del 25 settembre 2017), è stato dichiarato il difetto di giurisdizione sportivo-disciplinare degli Organi della giustizia federale e, per l’effetto, sono state annullate le sanzioni agli stessi inflitte all’esito del giudizio di primo grado (inibizione di un anno e ammenda di € 20.000,00 in capo al sig. S. M., per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, ed art. 12, commi 1, 2 e 9 CGS; inibizione di un anno e tre mesi ed ammenda di € 20.000,00 in capo al sig. A. N. D’A., per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 ed art. 12, commi 1, 2 e 9 CGS); Decisione della Corte Federale d’Appello FIGC - Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 078/CFA del 22 gennaio 2018, nella parte in cui la Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso del dott. C. e, per l’effetto, ha confermato le sanzioni allo stesso inflitte all’esito del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale (inibizione di un anno ed ammenda di € 20.000,00), per violazione dell’art. 12, commi 1 e 2, CGS; Decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello presso la FIGC, pubblicata il 22 gennaio 2018 con il C.U. n. 078/CFA, che, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale FIGC e dalla stessa società Juventus, con riferimento alla posizione della medesima predetta società, ha rideterminato la sanzione dell’ammenda irrogata alla Juventus F.C. S.p.A. nella misura di € 600.000,00, oltre alla chiusura del settore denominato “Tribuna (Curva) Sud” dello stadio Allianz Stadium di Torino, in occasione della prima partita del Campionato di Serie A dell’anno 2018;
Parti: Procura Generale CONI/Federazione Italiana Giuoco Calcio/S. M./A. N. D'. F. C./Federazione Italiana Giuoco Calcio Juventus F.C. S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Generale CONI
Massima: Confermata la decisione Corte Federale d’Appello che ha sanzionato, il direttore commerciale con l’inibizione di un anno e l’ammenda di € 20.000,00, per aver svolto, per quest’ultima, attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S., in ordine alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 12, commi 1, 2 e 9 C.G.S., in quanto, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011/2012 a tutta la stagione sportiva 2015/2016, avrebbe intrattenuto personalmente, nonché avrebbe consentito ad altri dipendenti della Juventus, a lui subordinati, di intrattenere rapporti costanti e duraturi con i c.d. “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata; e così, facendo in modo che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, nonché partecipando personalmente a numerosi incontri con esponenti della malavita organizzata della tifoseria “ultras”.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 78/CFA del 22 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ JUVENTUS FC SPA AVVERSO LE SANZIONI:INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL SIG. AGNELLI ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.;INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL SIG. M.S., ALL’EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE RESPONSABILE DEL TICKET OFFICE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2 E 9 C.G.S.; INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 3 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL SIG. D.A.A.N., ALL’EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE ADETTO ALLA SICUREZZA (SECURITY MANAGER) DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.; AMMENDA DI € 300.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 E 12, COMMI 1, 2 E 3 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10152/101 PF 16-17 GP/BLP DEL 18.3.2017
Impugnazione – istanza: D.A.N., ALL’EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE ADETTO ALLA SICUREZZA (SECURITY MANAGER) DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.; E DELLA SOCIETÀ:
Impugnazione – istanza: JUVENTUS FC SPA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 E 12, COMMI 1, 2 E 3 C.G.S.;SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 10152/101 PF 16-17 GP/BLP DEL 18.3.2017
Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso del procuratore federale aumenta da Euro 20.000,00 ad Euro 100.000,00 l’ammenda nei confronti del presidente della società, ma ridetermina l’inibizione fino alla data della presente pronuncia, per il proscioglimento di alcuni capi d’incolpazione. Il Presidente era stato ritenuto responsabile in ordine alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2, 3 stesso Codice, perché, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011-12 a quantomeno tutta la stagione sportiva 2015-16, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società da lui presieduta pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, non impediva a tesserati, dirigenti e dipendenti della Juventus FC Spa di intrattenere rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, autorizzando la fornitura agli stessi di dotazioni di biglietti e abbonamenti in numero superiore al consentito, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras” e assecondando, in occasione della gara Juventus-Torino del 23/02/2014, l’introduzione all’interno dell’impianto sportivo, ad opera dell’addetto alla sicurezza della Società – omissis -, di materiale pirotecnico vietato e di striscioni rappresentanti contenuti non consentiti al fine di compiacere e acquisire la benevolenza dei tifosi “ultras”. …. Il presidente …. deve, dunque, essere prosciolto dalle incolpazioni di cui all’atto di deferimento e, segnatamente, non può essere ritenuto responsabile della violazione delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 1, 2, 3 e 9, CGS. Ciò chiarito, il presidente, ad avviso di questa Corte, può e deve essere, invece, chiamato a rispondere di illecito omissivo, consistente nel mancato rispetto dei doveri imposti dall’art. 1 bis CGS e, segnatamente, dell’obbligo di improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà, probità e correttezza. Infatti, il rimprovero che può muoversi al deferito …, in relazione al proprio ruolo ed alle proprie funzioni, è quello di non aver compiuto quelle azioni possibili (di gestione e/o migliore organizzazione, ma soprattutto, di controllo) allo stesso richieste e dallo stesso dovute. Quest’ultimo requisito, quello della doverosità del comportamento, differenzia, come noto, l’omissione dalla semplice inerzia improduttiva di effetti giuridicamente rilevanti. Per l’equivalente fattispecie di rilievo penalistico la Suprema Corte, sezioni unite, ha avuto modo di affermare che «in tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli» (cfr. Cassazione pen., sezioni unite, 24 aprile 2014, n. 38343). Principio, questo, che qui può essere sostanzialmente esteso alla fattispecie disciplinare che ci occupa, per gli (attenuati) conseguenti effetti disciplinari qui in rilievo. Coglie, ancora, una volta nel segno la difesa …. laddove evidenzia come l’obbligo di vigilanza del delegante non si traduce in un (sostanzialmente impossibile, in società così articolate e di grandi dimensioni) controllo “momento per momento” delle modalità attuative della delega, rientrando, peraltro, nella stessa funzione della delega ad un responsabile ad hoc anche il trasferimento del controllo su quel dato settore di attività aziendale. Si deve, dunque, attribuire alla responsabilità di …. la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione alla contestazione sostanziale e generale sottesa al deferimento nel suo complesso considerato e con riferimento alle specifiche contestazioni mosse ai sigg.ri …, … e ….., per avere omesso, nella sua qualità di presidente, una più attenta quanto dovuta vigilanza sulle complessive modalità della gestione commerciale relativa alla vendita dei tagliandi per le gare della Juventus FC Spa e sull’andamento dei rapporti con i gruppi del tifo organizzato. Ciò che è imputato al presidente Agnelli è di non aver posto in essere una (doverosa) maggiore attenzione sulla complessiva organizzazione delle strutture amministrative interessate dai fenomeni contestati e di non aver, dunque, ottemperato all’obbligo di protezione e di salvaguardia del bene giuridico allo stesso assegnato e in ordine al quale rivestiva un potere giuridico di vigilanza, intervento e disposizione, che, di fatto, non ha esercitato, quantomeno nella misura, nelle forme e nelle modalità richieste o suggerite dal complessivo contesto di riferimento. Sussiste, dunque, la responsabilità del presidente ….. per le suddette condotte di natura omissiva, essendo certamente rinvenibile, in capo allo stesso, un complesso di poteri di vigilanza ed intervento rimasti privi di concreto e, comunque, idoneo esercizio, come dimostrato dalla complessiva documentazione in atti e rappresentato dai diversi singoli episodi oggetto di specifica contestazione, seppur, come detto, in relazione agli stessi non possa essere attribuita una diretta, specifica e personale responsabilità del deferito. L’ordinamento federale, del resto, pretende il compimento dell’azione impeditiva doverosa in capo a soggetti che sono effettivamente dotati di un “potere” sull’accadimento e, accanto ai doveri, di volta in volta, indicati in modo specifico, pone, in capo a tutti gli associati, un generale dovere di comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza, principi, questi, che, nel caso di specie, risultano essere stati violati. Il legislatore federale ha, in altri termini, individuato la rilevanza illecita e, dunque, l’offesa, della condotta, nella prospettiva disciplinare che qui interessa, nel mancato compimento dell’azione dovuta (verifica complessiva e sistematica ed efficace controllo sulla struttura organizzativa della società da lui presieduta), che ha determinato la lesione del bene protetto: segnatamente, il perdurare della condotta omissiva ha, nel caso di specie, prodotto uno stato di violazione dell’obbligo previsto dalla normativa federale e, quindi, di continuativa lesione dei principi codificati dall’art. 1 bis CGS, già ex se punibile….Il presidente …., lo si ribadisce, in relazione al proprio ruolo, aveva la possibilità concreta e giuridica di agire, di operare un diverso, più penetrante, più intenso controllo sulla complessiva gestione dei flussi della biglietteria, in particolare, e sulla gestione dei rapporti con i gruppi di tifosi organizzati, più in generale. Aveva, come detto, l’onere di operare un controllo, quantomeno, di ordine sistematico e complessivo sulla gestione dei predetti rapporti, sempre alquanto delicati, come noto. Non si può, del resto, trascurare di considerare, come ancora correttamente messo in evidenza sia dal Procuratore federale, sia dal Tribunale federale nazionale, il rilevante lasso di tempo nel corso del quale sono state poste in essere, da parte dei dirigenti / dipendenti della Juventus FC Spa, le attività contestate nell’atto di incolpazione. Del resto, delle due l’una: o i responsabili della biglietteria e della sicurezza e dei rapporti con la tifoseria erano effettivamente tenuti a riferire e a dare conto del proprio operato all’organi di vertice (e, in questo caso, appunto, il presidente sarebbe responsabile per non avere impartito le opportune e necessarie disposizioni atte a determinare la pronta cessazione dell’instaurata prassi e stroncare così il fenomeno di cui si è detto) oppure, come sembra emergere dagli atti, gli stessi predetti responsabili non erano tenuti a riferire a nessuno del proprio operato e, comunque, non direttamente al presidente (ed allora …. risponde, sempre ex art. 1 bis CGS, per non aver organizzato in modo adeguato la struttura dell’organizzazione amministrativa della società e omessa vigilanza). La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato il Dirigente Direttore Commerciale della società e comunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS è sanzionato con l’inibizione di anni 1 ed Euro 20.000,00 di ammenda in ordine alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2, stesso Codice, perché, nel periodo che va dall’ottobre 2011 al settembre 2015, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, intratteneva personalmente nonché consentiva ad altri dipendenti della Juventus FC Spa, a lui subordinanti, di intrattenere rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras”. Dichiara il difetto di giurisdizione sportivo – disciplinare degli Organi della giustizia federale e, per l’effetto, annulla le sanzioni agli inflitte all’esito del giudizio di primo grado nei confronti del dipendente addetto alla sicurezza (Security Manager) e del dipendente responsabile del ticket office della società. La Corte in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale e dalla società e in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale Federale Nazionale, ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 600.000,00 e dispone, altresì, la disputa della prima gara interna di Campionato di Serie A dell’anno 2018 con il Settore denominato “Tribuna (Curva) Sud”, dello stadio Allianz Stadium di Torino, privo di spettatori…Per la violazione addebitata al presidente …, seppur nella forma attenuata riconosciuta nel presente giudizio di appello, la Juventus FC Spa, risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, mentre per le condotte dei sigg.ri …, … e ….. la stessa predetta società risponde, dunque, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 3, CGS. Sotto questo profilo, per inciso, attenta – qui condivisa – dottrina tende a superare la tesi che ravvisa la fonte della responsabilità del «padrone o committente» nella culpa in vigilando o in eligendo, optando, invece, per «una responsabilità indiretta, per fatto altrui, e di tipo oggettivo per quanto concerne l’elemento psicologico dell’illecito» (A. MANFREDI, Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva e sua compatibilità con l’ordinamento giuridico generale, in Rivista diritto sportivo, 1980, p. 58) …Quanto alla Juventus FC Spa, la sanzione a suo carico deve essere indubbiamente aggravata. Come già più volte detto, si tratta di fatti di rilevante gravità: la società, per il tramite del comportamento di alcuni suoi dirigenti e collaboratori, ha violato le vigenti disposizioni dell’ordinamento statale (e, di conseguenza, anche quelle relative dell’ordinamento federale), poste in materia di vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio, anche proprio al fine di arginare quell’odioso ed illecito fenomeno del bagarinaggio che, invece, i suddetti comportamenti hanno consentito e, comunque, di fatto agevolato. Peraltro, per inciso, l’accertamento del Giudice penale consente di poter escludere qualsiasi diretto rapporto tra Juventus FC Spa ed ambienti legati alla crimanilità organizzata.…. Dagli atti si ricava, in altri termini e per quanto qui interessa, come la società Juventus FC Spa cercasse, in qualche modo, di venire incontro alle richieste dei gruppi ultras di cui trattasi (acconsentendo alle svariate tipologie di richieste e concedendo – segnatamente – biglietti in numero superiore a quanto consentito dalle vigenti disposizioni, spesso senza il rispetto della prescritte modalità) al fine di evitare minacce e disordini. Conferma di questo convincimento giunge, poi, dalla sentenza 28 settembre 2017, n. 992 del GUP di Torino, nella quale si afferma espressamente che «gli ultrà esercitavano una propria forza intimidatrice nei confronti della Juventus, così ottenendo ingenti dotazioni di biglietti […]». La sussistenza di una evidente pressione di natura intimidatoria, si legge, ancora, nella predetta sentenza, è confermata «dai risultati delle intercettazioni telefoniche che hanno riguardato alcuni dirigenti della Juventus FC Spa, dalle quali traspare evidente la percezione della forza intimidatrice che promana dalla figura di ……». Del resto, più in generale, conferma del contesto intimidatorio che, purtroppo, sovente aleggia intorno alle società di calcio proviene, anche dalla Commissione parlamentare d’inchiesta, già sopra indicata: «Nelle curve le norme perdono spesso il carattere di effettività e il diritto cede alla forza degli ultras. Una volta entrati, questi si aggregano in masse indistinte, di fatto dei piccoli “eserciti”, con dei capi riconosciuti, i quali dettano le regole, attraverso lo strumento dell’intimidazione, all’interno del proprio “territorio” contrassegnato da segni e simboli ben visibili». «La forza di intimidazione delle tifoserie ultras all’interno del “territorio-stadio”», si legge, ancora, nella suddetta relazione parlamentare, «è spesso esercitata con modalità che riproducono il metodo mafioso; unitamente a ciò, la condizione di apparente extra-territorialità delle curve rispetto all’autorità ha consentito ai gruppi di acquisire e rafforzare il proprio potere nei confronti delle società sportive e dei loro dipendenti o tesserati […] I comportamenti violenti e antisportivi vengono utilizzati come armi di pressione e di ricatto al fine di barattare il tranquillo svolgersi delle competizioni sportive con vantaggi economici pretesi dalle società come biglietti omaggio, merchandising, contributi per le trasferte eccetera. Gli ultras utilizzano, infatti, come strumento di ricatto sulle società, la responsabilità oggettiva – prevista dagli articoli 11, comma 3, 12, comma 3, e 14 del codice di giustizia sportiva della FIGC – che espone la società a sanzioni per i comportamenti violenti o discriminatori posti in essere dai suoi sostenitori»
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 11/TFN-SD del 25 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA AGNELLI (all’epoca dei fatti tesserato quale Presidente della Juventus FC Spa), FRANCESCO CALVO (all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente Direttore Commerciale della Juventus FC Spa e comunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS), ALESSANDRO NICOLA D’ANGELO (all’epoca dei fatti dipendente addetto alla sicurezza (Security Manager) della Juventus FC Spa e dunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS), STEFANO MERULLA (all’epoca dei fatti dipendente responsabile del ticket office della Juventus FC Spa e dunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS), Società JUVENTUS FC Spa - (nota n. 10152/101 pf16-17 GP/blp del 18.3.2017).
Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione di anni 1 ed Euro 20.000,00 di ammenda in ordine alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2, 3 stesso Codice, perché, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011-12 a quantomeno tutta la stagione sportiva 2015-16, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società da lui presieduta pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, non impediva a tesserati, dirigenti e dipendenti della Juventus FC Spa di intrattenere rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, autorizzando la fornitura agli stessi di dotazioni di biglietti e abbonamenti in numero superiore al consentito, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras” e assecondando, in occasione della gara Juventus-Torino del 23/02/2014, l’introduzione all’interno dell’impianto sportivo, ad opera dell’addetto alla sicurezza della Società – omissis -, di materiale pirotecnico vietato e di striscioni rappresentanti contenuti non consentiti al fine di compiacere e acquisire la benevolenza dei tifosi “ultras”. Il Dirigente Direttore Commerciale della società e comunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS è sanzionato con l’inibizione di anni 1 ed Euro 20.000,00 di ammenda in ordine alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2, stesso Codice, perché, nel periodo che va dall’ottobre 2011 al settembre 2015, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, intratteneva personalmente nonché consentiva ad altri dipendenti della Juventus FC Spa, a lui subordinanti, di intrattenere rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras”. Il dipendente addetto alla sicurezza (Security Manager) della società e dunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS è sanzionato con l’inibizione di anni 1 e mesi 3 ed Euro 20.000,00 di ammenda in ordine alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2, 3 stesso Codice, perché, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011-12 a quantomeno tutta la stagione sportiva 2015-16, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, intratteneva personalmente rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, a numerosi incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras” nonché, in occasione della gara Juventus-Torino del 23/02/2014, introducendo di persona, all’interno dell’impianto sportivo, materiale pirotecnico vietato e striscioni rappresentanti contenuti non consentiti al fine di compiacere e acquisire la benevolenza dei tifosi “ultras”. Il dipendente responsabile del ticket office della società e dunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS è sanzionato con l’inibizione di anni 1 ed Euro 20.000,00 di ammenda in ordine alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2, stesso Codice, perché, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011-12 a quantomeno tutta la stagione sportiva 2015-16, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, intratteneva personalmente rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras”. La società a titolo di responsabilità diretat ed oggettiva è sanzionata con l’ammenda di Euro 300.000,00. I fatti, tutti collocabili nell'alveo dell'art. 12 CGS in relazione ai contestati commi sono stati in gran parte ammessi dai deferiti, sono noti e di agevole individuazione nella loro perpetrazione. Il riepilogo del processo sportivo può essere quindi riassunto nel principio cardine riferito alla antigiuridicità dei fatti commessi, in stretta comparazione con la norma contestata, il cui mero confronto conduce de plano alla conclusione che gli eventi oggetto della incolpazione sono stati effettivamente commessi (vedremo in prosieguo in quale misura e maniera). Va premesso che l'ordinamento statale (non solo sportivo) prevede, all'art. 1 quater, comma 7 bis del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, testualmente che: "É fatto divieto alle Società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla Società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. É, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies" Tale disposizione è stata introdotta dal D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, nell'ambito dell'adozione di "misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche" La violazione di tale disposizioni, al di là delle sanzioni di carattere sportivo comporta, come sopra indicato, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 10.000,00 ad Euro 150.000,00. Trattasi, pertanto, di violazione grave non solo per le conseguenze di carattere disciplinare nell’ambito del diritto sportivo, ma anche per le conseguenze di natura amministrativa in capo alle Società che infrangono tali disposizioni. Dall'esame dei fatti, come desunti anche dalle dichiarazioni dei deferiti – omissis -, il Collegio rileva che la ratio della norma è stata completamente stravolta. In altri termini ciò che il legislatore ha individuato quale elemento idoneo a causare o quantomeno a favorire fenomeni di violenza, è stato, invece, utilizzato dagli odierni deferiti al dichiarato fine di mantenere l'ordine pubblico nei settori delle stadio occupati dagli ultras ed i buoni rapporti con la tifoseria. Tale circostanza si appalesa oltremodo preoccupante anche in ragione del fatto che non sono stati fenomeni sporadici e occasionali; in realtà le vicende contestate assurgono a vero e proprio modus operandi di una delle Società più blasonate a livello europeo per un lunghissimo arco di tempo ed hanno trovato la loro conclusione non già a seguito di un volontario cambio di rotta societario, ma esclusivamente per l'avvenuta conoscenza delle attività di indagine della Procura della Repubblica di Torino. La reiterata violazione della norma statale sopra indicata e, conseguentemente dell'art. 12, comma 2 del CGS é stata pacificamente ammessa dal – omissis -, dal – omissis - e dal – omissis - che hanno invocato, a loro discolpa diverse esimenti che, tuttavia, non possono trovare accoglimento. La presunta vis estorsiva dei capi ultras non trova conferma, per le fattispecie oggetto di contestazione, né nelle dichiarazioni dei deferiti che, al contrario, riconoscono di non essere mai stati né minacciati, né particolarmente pressati da tali soggetti, né nel tenore delle intercettazioni in atti, da cui sembra, invece, evincersi un normale e collaudato rapporto di fiducia reciproca; risulterebbe quantomeno strano, fra l’altro, che soggetti in grado di porre in essere pressioni di natura estorsiva, venissero addirittura condotti ad incontri con la massima dirigenza juventina. Altrettanto pacifica appare la violazione dell'art. 12 comma 1 del CGS da parte dei tre dirigenti sopra indicati. La disposizione in questione prevede che alle Società é fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilitá, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori. L'ampiezza temporale, del fenomeno descritto in deferimento, l'entità dei tagliandi e degli abbonamenti distribuiti oltre il limite normativo agli esponenti del tifo organizzato induce a ritenere sicuramente violata la disciplina in questione, a prescindere dalla dibattuta effettiva conoscenza della circostanza che i beneficiari fossero dediti al bagarinaggio ovvero fossero esponenti della criminalità organizzata (la qual cosa, fra l'altro non risulta adeguatamente provata tanto è vero che la notizia ufficiale riferita alla presunta appartenenza dei citati soggetti a cosche illecite, venne resa pubblica in epoca successiva rispetto ai rapporti intercorrenti tra la dirigenza e la tifoseria, e che non appena appresa la notizia, ogni contatto ebbe immediato termine). Emerge, invero, dagli atti, perché inequivocabilmente dichiarato dagli stessi deferiti – omissis - e – omissis -, che gli stessi fossero pienamente consapevoli delle "utilitá" (che fra l'altro, non è necessario che debbano essere esclusivamente di natura economica) finalizzate al mantenimento dei gruppi e/o dei sostenitori ai quali avevano riconosciuto i predetti benefici in dispregio della normativa; i predetti hanno chiaramente affermato di essere ben consapevoli del "business" che permettevano di fare in virtù di un ben delineato compromesso. Poco importa, ai fini della valutazione della norma violata della concreta conoscenza dell’effettiva entità di tale business, sebbene, va ribadito, la consuetudine protrattasi per ben cinque stagioni lascerebbe presupporre una piena conoscenza dell'entità del fenomeno. A tal riguardo la tesi sostenuta dalle difese secondo la quale all'interno del prezzo "maggiorato" la tifoseria avrebbe offerto ai tifosi alcuni "bonus" collaterali quali il viaggio, e/o una probabile consumazione in pasti alimentari non è idonea ad incidere sulla fattispecie sanzionatoria giacché, in ogni modo, con tale modalità gli odierni deferiti hanno garantito il mantenimento, anche economico, dei gruppi organizzati e, comunque dei sostenitori, non senza considerare l'inevitabile ricarico di prezzo che, almeno nelle partite di cartello, é stato verosimilmente attuato dai beneficiari dei tagliandi (l'episodio del tifoso svizzero citato a pag. 6 del deferimento ne è un esempio lampante); analoga considerazione deve farsi riguardo l'erogazione di tessere abbonamento gratuitamente distribuite al gruppo "Viking" al fine di favorire la loro migrazione in un diverso settore dello "Juventus Stadium". Per quanto attiene la violazione dell'art. 12, comma 9 del CGS, il Collegio ritiene che la stessa non possa trovare applicazione nei confronti del – omissis - e del – omissis - in quanto non tesserati. Il tenore letterale della disposizione infatti impone il divieto di intrattenere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte del tifo organizzato ai soli tesserati, non potendo estendersi analogicamente anche a tutti gli altri soggetti indicati all’art.1 bis, comma 5 del CGS. Si sottolinea, inoltre, che tale precetto si pone in netta contrapposizione con quelli indicati ai precedenti commi dell'art. 12 che, invece, hanno fra i destinatari anche i soggetti indicati all'art. 1 bis, comma 5 del CGS. Quanto al tesserato – omissis -, invece si ritiene che non possa ritenersi violato il divieto in questione giacché la disposizione in argomento è entrata in vigore a decorrere dalla stagione sportiva 2015-2016 allorquando il – omissis - non prestava più servizio presso la Societá. Con riferimento alla posizione del Presidente – omissis -, il Collegio ritiene che la difesa assolutoria non appare meritevole di accoglimento. Il massimo Dirigente del club ha sostenuto di non essere affatto a conoscenza dei rapporti interpersonali tra i suoi preposti e la tifoseria, dichiarandosi totalmente estraneo a qualsivoglia ingerenza gestionale in ragione della sua funzione apicale, essendosi limitato a fornire delle ben determinate direttive al proprio dirigente e di aver delegato le funzioni inerenti al servizio biglietteria al Sig. – omissis -. Al riguardo il deferito ha sostenuto di aver improntato la propria azione alla massima legalità e trasparenza, evitando la distribuzione dei biglietti "omaggio" avendo cura di impartire direttive volte a fare in modo che ogni biglietto fosse oggetto di vendita. Reputa però il Tribunale che la invocata estraneità del Presidente non possa ritenersi tale poiché il tenore della istruttoria e la indubbia frequentazione dirigenziale con gli altri deferiti, unitamente al lunghissimo lasso temporale durante il quale si è dipanato il periodo oggetto di indagine (ben 5 stagioni sportive) ed alla cospicua quantità di biglietti e di abbonamenti concessi illegittimamente recitino in maniera opposta rispetto alla ragioni rassegnate dal Presidente. Infatti, In atti non è fatto mistero che l'intero management fosse votato a ricucire i rapporti con gli ultras e ad addolcire ogni confronto con i Club, al punto da favorire concretamente ed espressamente le continue richieste di agevolazioni così da rendersi disponibili a scendere a patti pur di non urtare la suscettibilità dei tifosi, il cui livore avrebbe comportato multe e sanzioni alla Juventus. Oltre tutto la nuova struttura (Juventus Stadium) necessitava di un preconfezionato ordine gestionale delle curve al cui interno avrebbero dovuto albergare tutti i tifosi più "caldi", in modo tale da avere la immediata percezione di cosa stesse accadendo sugli Spalti. In ciò infatti risiede la ratio dei gesti accondiscendenti posti in essere in favore della tifoseria che si ritiene siano stati quanto meno tacitamente accettati dalla Presidenza. In tale contesto devono, pertanto, essere inquadrate anche le condotte contestate dall’– omissis - che nulla ha fatto per evitare il perpetrarsi di tali gravissime condotte. Ma v'è di più. Come è noto la cd delega di funzioni, al fine di escludere la responsabilitá del delegante, deve contenere una serie di elementi sostanziali che, nel caso di specie, non è dato rinvenire. In primo luogo la delega deve essere conferita per atto scritto e al suo interno devono essere specificatamente individuate le funzioni attribuite anche al fine di delimitare l'ambito di autonomia organizzativa e gestionale del delegato. In secondo luogo l'avvenuta delega non esime il delegante dall'attivare periodiche attivitá di controllo e di verifica dell'operato del delegato al fine di verificare il rispetto dei compiti e delle direttive impartite. A mero titolo esemplificativo si ricorda che la giurisprudenza penale ha più volte riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro delegante qualora non abbia attivato un idoneo sistema di controllo del modello gestionale ed organizzativo finalizzato a verificare la concreta attuazione delle attività delegate ed il rispetto delle prescrizioni legislative ed amministrative. Analoghe considerazioni sono state piú volte ribadite anche dai giudici amministrativi in ordine alla responsabilità concorrente del delegante per omessa vigilanza dell'attivitá del delegato.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 96/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO BRUNO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società US Latina Calcio Srl), MARCO CRIMI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società US Latina Calcio Srl), PASQUALE MAIETTA (all’epoca dei fatti Amministratore e legale rappresentante della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 11095/293 pf16-17 GP/GT/mg del 10.4.2017).
Massima: I calciatori vengono prosciolti dall’accusa di violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS, per aver intrattenuto rapporti e contatti personali con – omissis - , detto “ – omissis -“, soggetto appartenente alla criminalità organizzata, nella consapevolezza che questi interagiva con i gruppi della tifoseria organizzata della società, operando una sorta di protezione della squadra e dei tesserati della società, omettendo di rifiutare l’influenza e la protezione che lo stesso – omissis - offriva, sia a livello personale, sia con riguardo a situazioni riferibili all’attività sportiva. Infatti la Procura fonda tutto l’impianto accusatorio esclusivamente su due telefonate intercettate sull’utenza del – omissis -, detto “ – omissis -”, una con il – omissis - e l’altra con il – omissis -, dalle quali tuttavia non si evince in alcun modo, né che il – omissis - offrisse una costante protezione dei giocatori dai tifosi, né, tantomeno, che gli stessi avessero richiesto alcun intervento in tal senso al – omissis -. Orbene, da tale singolo contatto non sembra possibile dedurre alcun comportamento contrario alle norme del Codice di Giustizia Sportiva soprattutto se si considera che appare di dominio pubblico la circostanza che il – omissis - fosse un amico del Presidente e frequentasse assiduamente la Società e fosse conosciuto da tutti i giocatori. Se l’assunto della Procura corrispondesse a verità, allora non è dato comprendere per quale motivo non siano stati deferiti tutti i giocatori del Latina che, evidentemente, avrebbero dovuto essere tutti a conoscenza e pienamente consapevoli del fatto che il – omissis - offrisse loro protezione, ma esclusivamente il – omissis - ed il – omissis - per il semplice fatto di aver parlato telefonicamente con il – omissis -. Dalle dichiarazioni raccolte in sede di indagine, è emerso anche che i rapporti con la tifoseria non fossero tali dal richiedere una specifica protezione per i calciatori. L’amministratore delle società, invece, è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS, per aver intrattenuto rapporti e contatti personali con – omissis - , detto “ – omissis -“, soggetto appartenente alla criminalità organizzata, nella consapevolezza che questi interagiva con i gruppi della tifoseria organizzata della società, operando una sorta di protezione della squadra e dei tesserati della società, omettendo di rifiutare l’influenza e la protezione che lo stesso – omissis - offriva, sia a livello personale, sia con riguardo a situazioni riferibili all’attività sportiva. Con riferimento alla posizione del – omissis -, invece, il deferimento appare meritevole di accoglimento nei termini che seguono. Dagli atti emerge chiaramente l’estrema vicinanza del – omissis - al – omissis - in ragione del rapporto di amicizia che legava i due soggetti. Ciò premesso, dalle dichiarazioni fornite dai tesserati nel corso delle indagini è emerso che lo stesso risultava essere un assiduo frequentatore dell’ambiente societario del Latina, come anche è emersa la circostanza che il – omissis - ben conoscesse l’esistenza di precedenti penali in capo al – omissis - e ben conoscesse lo spessore criminale del – omissis -o (la vicenda relativa al concreto interessamento del – omissis -o per il ritrovamento dell’autovettura rubata al – omissis - ne è la lampante dimostrazione).
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 060/CFA del 10 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CFA del 07 Febbraio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN del 7.10.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AI SIGG.RI COLLAVINO E DE SABATA - NOTA N.113/965 PF15-16 SP/BLP DEL 22.7.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. COLLAVINO FRANCO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI GIORNI 10; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE - ALL’EPOCA DEI FATTI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UDINESE CALCIO - SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 12 COMMA 9 C.G.S. - NOTA N.113/965 PF15-16 SP/BLP DEL 22.7.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. DE SABATA MICHELE AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI GIORNI 10; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE - ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ADDETTO AI RAPPORTI CON LA TIFOSERIA (SLO) DELLA SOCIETÀ UDINESE CALCIO - SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 12 COMMA 9 C.G.S. - NOTA N.113/965 PF15-16 SP/BLP DEL 22.7.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato il componente del consiglio d'Amministrazione autorizzato ad assumere obbligazioni in nome e per conto ed a rappresentare la società per la violazione di cui all'art. 12 comma 9 C.G.S., per aver organizzato, di concerto con il dirigente delegato ai rapporti con la tifoseria (SLO, Sig. – omissis), un incontro, nella sede della società, fra un calciatore e non meglio identificati tifosi (fra i quali un noto esponente della tifoseria ultras), senza sincerarsi che i predetti tifosi rientrassero nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla società ed il dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria per la violazione di cui all'art. 12 comma 9 C.G.S., per aver autorizzato il calciatore – omissis - a partecipare ad un incontro, presso la sede della società, con non meglio identificati tifosi (fra i quali un noto esponente della tifoseria ultras), senza sincerarsi che i predetti tifosi rientrassero nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla società, ed anzi ritenendo che, quanto meno uno degli stessi, non vi facesse parte. …Gli snodi principali della traiettoria argomentativa del richiamato decisum prendono abbrivio dalla cogenza delle previsioni di cui al comma 9 dell’art. 12 C.G.S. a mente del quale “Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle richiamate prescrizioni, si applicano le medesime sanzioni di cui al comma 8”. Vale premettere che la suddetta disposizione, di recente introdotta, si ascrive nell’ambito delle più ampie iniziative assunte dalla Figc al fine di favorire lo sviluppo di relazioni virtuose tra la tifoseria, i club e i tesserati nel rispetto dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza. Il dato caratterizzante del complessivo sforzo normativo all’uopo congegnato va colto nella istituzionalizzazione di ogni forma di comunicazione tra i club ed i gruppi dei propri tifosi che si delinea, in apice, attraverso, la definizione dei soggetti legittimati ad avviare e coltivare ogni forma di dialogo consentito. Ciò avviene, anzitutto, dal lato dei club, per effetto della previsione, all’interno delle norme che disciplinano l’ammissione al campionato tramite il rilascio della Licenza Nazionale, della figura del Supporter Liaison Officer, mutuata dall’Articolo 35 del UEFA Club Licensing and Financial Fair Play – Edition 2010, cui sono attribuite funzioni di collegamento tra i tifosi e il club. Del pari, anche l’altro versante soggettivo, quello della tifoseria organizzata, per effetto del chiaro disposto della norma in commento resta soggetto ad un preliminare filtro che implica – sulla scorta dei requisiti e delle procedure che ciascuna società è chiamata ad adottare – la selezione e l’accreditamento delle organizzazioni ed associazioni di tifosi presso i club mediante la conclusione di apposite convenzioni. E’, dunque, evidente, su quest’ultimo versante, lo scopo perseguito dal legislatore federale di promuovere un’interazione qualificata tra club e tifoseria organizzata attraverso l’emersione di rappresentanze istituzionalizzate degli interessi diffusi e collettivi dei tifosi affidate ad enti esponenziali di cui, attraverso gli accordi perfezionati con le società, si abbia un costante censimento. Peraltro, l’approccio seguito nell’ordinamento endofederale si pone in rapporto di piena sintonia con le misure previste dall’ordinamento statale, nell’ambito del quale va segnalata la previsione dell’art. 8, comma 4, d.l. 8.2.2007, n. 8, secondo la quale le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. Tanto al fine, ed in un’ottica di prevenzione, di responsabilizzare la tifoseria e di isolare, emarginandole, le frange più violente del tifo. E nell’ambito della suddetta cornice di relazioni qualificate con soggetti noti ed accreditati resta, poi, riservato allo SLO il compito di valutare ed autorizzare, di volta in volta, le singole richieste di incontri con i tesserati, ivi compresi i dirigenti del club. Deve, poi, soggiungersi che, anche avuto riguardo alla divisata ratio legis, l’ambito operativo del suddetto divieto non può che involgere ogni forma di possibile, apprezzabile contatto, senza limitazioni di sorta quanto a natura, tempistica e modalità, che metta in relazione diretta, ed in ragione degli specifici, distinti ruoli ricoperti, i tesserati con esponenti e/o gruppi di sostenitori. E’ lo stesso canale di comunicazione tra i suddetti poli soggettivi ad essere, in apice, sottoposto a filtri e condizioni…In definitiva, le condotte oggetto di accertamento si pongono in plateale distonia con il nucleo imperativo del precetto di cui al comma 9 dell’art. 12 nella parte in cui impone un espresso divieto di rapporti tra esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate e le società. L’incontro tenutosi all’interno della sede della società Udinese, e da questa organizzato, si è, infatti, svolto tra il calciatore – omissis -, il sig. – omissis - e una rappresentativa di tifosi, non identificati, senza che la società si fosse peritata di verificare se i predetti agissero o meno in nome e per conto di associazioni convenzionate con la società nei termini suesposti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.022/TFN del 07 Ottobre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C. (all’epoca dei fatti componente del CdA della Società Udinese Calcio Spa), M.D.S. (all’epoca dei fatti dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria – SLO della Società Udinese Calcio Spa), Società UDINESE CALCIO Spa - (nota n. 113/965 pf15-16SP/blp del 22.07.2016).
Massima: Il componente del CdA della Società è sanzionato con l’inibizione di giorni 10 e l’amemnda di Euro 5.000,00 per la violazione dell'art. 12 comma 9 CGS, per aver organizzato l'incontro nella sede della Società fra il calciatore – omissis - e non meglio identificati tifosi tra i quali un noto esponente della tifoseria ultras, senza sincerarsi che i predetti tifosi rientrassero nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla Società. Anche al dirigente della società viene inflitta la medesima sanzione per aver autorizzato il componente del CdA allo svolgimento del menzionato incontro nella consapevolezza che quantomeno uno dei partecipanti non facesse parte dei sostenitori convenzionati. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 5.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.006/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (253) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M. (all’epoca dei fatti Addetto Stampa della Società Ternana Calcio Spa) e la Società TERNANA CALCIO Spa - (nota n. 12991/290pf15-16/AM/SP/ma del 13.05.2016).
Massima: Il TFN proscioglie l’Addetto Stampa della società dalla violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12, comma 9, del CGS (che fa divieto ai tesserati di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le Società e che, nel contempo, impone che detti rapporti siano in ogni caso preventivamente autorizzati dal delegato della Società ai rapporti con la tifoseria) per avere avuto rapporti, nella specie concretatisi nell’essersi trattenuto a colloquio e nell’aver accettato un confronto verbale con un manipolo di tifosi composto da circa venti persone, tutte riconducibili ad un gruppo ultras della locale tifoseria ternana denominato “Curva Nord”, gruppo quest’ultimo non annoverato tra quelli convenzionati e riconosciuti dalla Ternana Calcio Spa. Nella circostanza in oggetto il Sig. – omissis - si è poi limitato a chiedere ad un tifoso se il gruppo avesse preventivamente fatto richiesta per l’incontro che stava avendo luogo in maniera così rocambolesca ed inaspettata, non concretizzandosi in tal modo quel concetto di “rapporto” che la norma di cui all’art. 12, comma 9, del CGS vieta espressamente.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.074/TFN del 02 Maggio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.C. (all’epoca dei fatti non tesserato per la società ASD ARL Città Di Giulianova 1924, ma nel cui interesse svolgeva l’attività) e la SOCIETA’ ASD ARL CITTA’ DI GIULIANOVA 1924. - (nota n.7951/338pf15-16/GT/dl del 8.2.2016).
Massima: Il TFN proscioglie il deferito, all’epoca dei fatti all’epoca dei fatti non tesserato per la Società, ma nel cui interesse, ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 del C.G.S., svolgeva l’attività, dalla violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 3 comma 1 del C.G.S., per aver favorito, e comunque non ostacolato, il compimento, da parte di alcuni esponenti della tifoseria locale, di più azioni dirette ad intimidire e minacciare il calciatore della Società, con la conseguenza che, a seguito di tali condotte, si determinava l’allontanamento dalla squadra del tesserato e la risoluzione del relativo contratto economico, nonché la lesione della sua dignità professionale e personale, poiché dalle indagini svolte, dalle deposizioni rese e dalla documentazione acquisita, non è stato possibile provare e di conseguenza ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del deferito. Il calciatore della società, Sig. – omissis -… nell’audizione resa nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale, riferisce di non avere la certezza che il – omissis - abbia o meno spinto i tifosi a compiere tale azione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.035/TFN del 02 Marzo 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.G. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 5161/975 pf13-14 SP/blp del 21.1.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 per la violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (successivamente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, CGS) per aver intrattenuto rapporti con un noto sostenitore della società in merito ai problemi di natura finanziaria della società. In tale ottica, come opportunamente individuato dalla Procura federale esclusivamente in via indicativa e non per ancorare la fattispecie in esame alla specifica previsione regolamentare domestica (come invece hanno assunto entrambi i soggetti deferiti), non a caso, l’art. 12, comma 1, CGS prescrive espressamente che è fatto divieto alle Società sportive di “contribuire con interventi finanziari o altre utilità alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente”. Peraltro, in linea con il riferito arresto regolamentare di settore, anche l’ordinamento dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 41 del 4 aprile 2007 e successive modificazioni, sino all’ultimo intervento legislativo di cui al Decreto Legge n. 119 del 22 agosto 2014 (c.d. Decreto Alfano), convertito nella Legge n. 146 del 17 ottobre 2014, è puntualmente intervenuto a fini deterrenti e dissuasivi rispetto alla eventualità che insorgano rapporti di dubbia ed incontrollata contiguità tra Società sportive e sostenitori. La società è sanzionata con Euro 15.000,00 di ammenda
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.017/CDN del 23 Settembre 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.M. (Calciatore dell’Atalanta BC Spa), Società ATALANTA BC Spa - (nota n. 585/21pf13-14/SP/blp del 31.7.2013).
Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con l’ammenda di Euro 17.000,00 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, CGS, per essere salito, nella serata del 14 luglio 2013, nell’ambito della “festa della dea”, organizzata dalla tifoseria dell’Atalanta Bergamasca Calcio Spa, a bordo di un carro armato che successivamente schiacciava – tra i cori deliranti degli ultras – due auto, una dipinta con i colori sociali della Roma ed una con i colori sociali del Brescia, ponendo in essere un comportamento fortemente in contrasto con i valori dello sport e idoneo a creare un clima di tensione tale da innescare reazioni violente da parte delle tifoserie delle Società contro interessate nei confronti dei sostenitori della Società atalantina. La società è sanzionata con la medesima ammenda.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 02 Agosto 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2013
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALC. D.C.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 2571/856 PF10-11/SP/BLP DEL 5.11.2012 -
Massima: La Corte riduce a mesi 3 la squalifica inflitta al calciatore per avere violato i doveri di correttezza, lealtà e probità da osservare in ogni rapporto riferibile all’attività agonistica, intrattenendo relazioni personali con alcuni esponenti della tifoseria ultrà locale, fra i quali alcuni sottoposti a provvedimenti giudiziari o amministrativi, così dimostrando di essere il punto di riferimento dei tifosi più violenti e di quelli che volevano alterare i legittimi e regolari rapporti di sostegno nei confronti della squadra, legittimando il loro ruolo di fronte ai compagni di squadra e alla società”….Pur non potendo, infatti pervenire alla irrogazione del minimo assoluto, secondo l’unica richiesta defensionale, poiché in realtà tra il …. e l’esponente del tifo in questione vi furono non una sola ma più telefonate, dimostrazione questa di un rapporto consuetudinario e non assolutamente occasionale, ed anche perché si incontrerebbe una grande difficoltà a considerare il loro contenuto quale sostegno ai colleghi di lavoro, vi è spazio, anche sulla scorta della stessa giurisprudenza di questa Corte, per una rimodulazione della sanzione. Considerando, allora, i provvedimenti disciplinari adottati in casi analoghi, ma non, come sostiene il …., identici, in quanto caratterizzati dall’essere avvenuti sul campo di giuoco e quindi in condizioni assolutamente particolari e fuori della possibilità di controllo dei calciatori, appare più equa e, sul piano della dosimetria della pena, più adeguata alla entità dell’infrazione, la squalifica per mesi 3.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 39/CDN del 28 novembre 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (67) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: D.P. (Presidente della Soc. Fortitudo Cosenza Srl) e della Società Fortidudo Cosenza Srl (nota n. 1793/801pf07-08/AM/ma del 17.10.2008)
Massima: La società di calcio ed il suo presidente sono responsabili per culpa in vigilando, per non aver esercitato la sempre necessaria dovuta prevista sorveglianza. Nel caso di specie, durante lo svolgimento di una gara di campionato, lo speaker annunciava, attraverso l’impianto acustico dello stadio, una manifestazione di carattere politico. Tale comportamento è in contrasto con quanto previsto dall’art. 4 comma 2 dello Statuto Coni – che salvaguarda l’autonomia sportiva da ingerenze di natura politica - nonché dagli artt. 1 comma 1, e 11 comma 1, CGS, secondo i quali i soggetti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; e comunque, costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile, ogni condotta che comporti offesa, denigrazione o insulto, ovvero configuri propaganda ideologica o inneggiante a comportamenti discriminatori In particolare, il comportamento superficiale tenuto dallo speaker - il quale ha annunciato la manifestazione di sua iniziativa raccogliendo l’invito di un gruppo di tifosi - è ascrivibile alla personale iniziativa del medesimo, pertanto, il presidente della società e la stessa società sono responsabili quanto meno per culpa in vigilando.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 55/CDN del 16 maggio 2008 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: - Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P.L.M. (amministratore delegato e legale rappresentante Calcio Catania SpA) per violazione art. 10 comma 1 CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi art. 12 comma 1 CGS, e della società Calcio Catania SpA per violazione art. 2 comma 4 CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4 comma 1 CGS (nota n. 3276/664pf07-08/SP/ma del 4.3.2008).
Massima: L’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società risponde della violazione di cui all’art. 10, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, ed oggi trasfuso nell’art. 12 comma 1 del vigente CGS e di conseguenza la società per responsabilità diretta a causa dei fatti ascrivibili all’amministratore, ai sensi dell’art. 2 comma 4 vigente all’epoca dei fatti, trasfuso nell’art. 4 comma 1 del vigente CGS per la concessione ad alcuni gruppi organizzati di tifosi etnei di abbonamenti per lo stadio, le tessere, valide per la stagione 2006/2007 del campionato Italiano di Calcio di Serie A, permettevano infatti ad alcuni gruppi organizzati di entrare gratuitamente all’interno dello Stadio Comunale. Consegue la sanzione dell’inibizione per l’amministratore e quella dell’ammenda per la società
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 19 giugno 1997 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 473 del 23.5.1997
Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dell’A.C. Fiorentina, a seguito di deferimento dello stesso per violazione dell’art. 6 ter C.G.S. , in relazione alla gara Fiorentina/Juventus del 23.2.1997
Massima: In base agli artt. 6 bis e 6 ter C.G.S., vige il divieto per le società di intrattenere rapporti di natura economica con gruppi organizzati o meno di propri sostenitori. (Nel caso di specie nessun rilievo può avere la circostanza che il gruppo di sostenitori abbia in uso i locali siti all'interno dello stadio dal momento che è stata acquisita la prova documentale che i locali in uso al centro coordinamento sono stati dati in concessione direttamente dal Comune e non già dalla società. Basta sul punto considerare la copia della concessione stipulata tra il Comune e il Centro Coordinamento).