Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0088/TFN - SD del 30 Ottobre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: US Alessandria 1912 Srl - Reg. Prot. 74/TFN-SD
Massima: Ammenda di Euro 2.000,00 di ammenda alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio Presidente, Direttore Generale, e Segretario consistiti nella violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S. vigente, anche in relazione agli artt. 33 e 93 delle NOIF, per avere consentito e comunque non impedito l’apposizione, in calce all'istanza di revoca della richiesta di tesseramento del calciatore in calce al modulo di variazione di tesseramento per calciatore giovane di serie in calce alla dichiarazione di non essere stato tesserato per società affiliate a federazioni estere del calciatore ed in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria per il tesseramento del calciatore giovane di serie delle firme apocrife
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0025/TFN - SD del 29 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: G.P. e ASD Real Aversa 1925 - Reg. Prot. 007/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 delle NOIF e all’art. 4, comma 4, del Regolamento LND, poiché ometteva di dare al Comitato Regionale Campania comunicazione delle proprie dimissioni da Presidente della società, avvenute nel settembre del 2023, e della conseguente variazione degli organi sociali; − 2. la società Real Aversa 1925…Com’è noto, l’art. 37 delle NOIF prevede espressamente che “il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione”. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento LND, inoltre, “ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato Regionale, al Comitato Provinciale Autonomo di Trento o di Bolzano, alla Divisione Calcio a Cinque o ai Dipartimenti entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all’originale del verbale dell’Assemblea che l’ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque o dei Dipartimenti a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione”.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0101/CFA del 25 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0157/TFNSD 2023-2024 del 23.02.2024
Impugnazione – istanza: – Sig. P.B./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il tecnico che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale per la società con mesi 4 di squalifica per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico, nonché dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere lo stesso, nel mese di agosto 2023, posto in essere attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato, per il tramite dei genitori, giovani calciatrici tesserate nella precedente stagione sportiva per la società A.S.D. Ca De Rissi S.G., al fine di convincerle a tesserarsi nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la società Molassana Boero A.S.D., per la quale lo stesso a sua volta si sarebbe successivamente tesserato, circostanza effettivamente verificatasi stante il tesseramento nella stagione sportiva 2023 - 2024 per società Molassana Boero A.S.D. di undici giovani calciatrici tesserate nella precedente stagione sportiva per la società A.S.D. Ca De Rissi S.G…Il deferimento riguarda la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (CGS), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico (RST), nonché dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva. L’art. 4, comma 1, del CGS dispone che “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”. L’art. 32, comma 2, del CGS dispone che “Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.”. L’art. 37, comma1, del RST dispone che “I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.”. L’art. 40, comma 3, del RST dispone che “Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.”…..Dagli atti acquisiti emergono sufficienti prove per affermare che il deferito si sia reso responsabile della violazione contestata la quale, come sottolineato da queste Sezioni Unite nella decisione 0083/CFA-2022-2023, si sostanzia in comportamenti che “anche senza assurgere al livello di “pressione” (se tale espressione sia intesa come esercizio di forza o di autorità), siano specificamente diretti ad influire sull’altrui volontà e consistenti nel trasmettere all’interlocutore il proprio convincimento circa la bontà della scelta prospettata, ovvero di condotte strumentali al trasferimento degli atleti sia mediante atti di persuasione rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell’adesione alla nuova società sportiva, sia prodigandosi in un’opera di promozione finalizzata ad ottenere il favore dei soggetti cui è diretta, che sia sorretta, per attirare il consenso, dalla promessa di vantaggi materiali o professionali, da prospettive di miglioramento della situazione personale e professionale del calciatore fatto oggetto di attenzione, come anche, al contrario, che si avvalga di espressioni denigratorie sull’organizzazione o sulle qualità tecniche della società di provenienza”. Peraltro, nella medesima pronuncia richiamata si rileva che “il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA SS.UU. n. 034/2022; CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021, § 3)”. Applicando tali canoni ermeneutici al caso in esame deve ritenersi che il sig. Paolo Benedetti abbia effettivamente tenuto una condotta idonea ad esercitare quel tipo di influenza sulle calciatrici che viene descritta nel suddetto precedente in quanto, come giustamente rilevato dal Tribunale, dalle risultanze dell’attività inquirente emerge che il deferito, in data 1° agosto 2023, ha creato un “gruppo” sulla piattaforma “Whatsapp” in cui ha inserito i genitori di dodici calciatrici minori che nella stagione sportiva 202223 erano tesserate per la società A.S.D. Ca De Rissi S.G. Inoltre, in sede di audizione ha confermato di aver creato la chat di gruppo perché in quei giorni la Società Ca De Rissi SG lo aveva “tolto” dal loro gruppo whatsapp e quindi “io ne ho creata una nuova per vedere se le ragazze volevano venire al Molassana”. Dal contenuto dai messaggi emerge che il tecnico ha contattato personalmente diversi genitori al fine di persuaderli al nuovo collocamento delle loro figlie, attraverso la promessa di mantenere unito il gruppo delle ragazze e proseguire il lavoro con le stesse compagne….Quanto all’entrata in vigore del d.l.vo n. 36 del 28.2.2021 il reclamante invoca l’art.31 che ha abolito il c.d. vincolo sportivo, sancendo la piena libertà contrattuale degli atleti, e sostiene che a seguito di tale disposizione non sarebbe più configurabile un atto di illecito proselitismo non potendosi configurare un vero e proprio trasferimento delle atlete da una società ad un’altra. Tale argomentazione non può essere condivisa perché, come giustamente rilevato dal Tribunale, l’art. 40, comma 3, del RST si riferisce non solo al “trasferimento” ma anche al “collocamento” delle calciatrici e quindi vieta il proselitismo a prescindere dall’esistenza di un vincolo sportivo. Peraltro, nella fattispecie le calciatrici avevano presentato domanda di tesseramento presso la A.S.D. Ca De Rissi S.G. e, se non fosse intervenuto il B. con la sua influenza di precedente allenatore, si sarebbero tesserate con tale società con la quale avevano già svolto la loro attività agonistica. Sia la lettera che la ratio dell’art. 40, comma 3, del RST depongono per la suddetta interpretazione. Sul piano letterale la norma aggiunge al trasferimento anche il collocamento e l’unico significato che può avere tale espressione (“trasferimento e collocamento”) è quello di vietare il proselitismo non solo nel caso di passaggio da una squadra ad un’altra (trasferimento) ma anche nel caso di semplice destinazione di una calciatrice in assenza di vincolo sportivo (collocamento). Sul piano razionale il principio a cui si ispira il divieto di proselitismo è di evitare che i tecnici abbiano un ruolo attivo sul mercato degli atleti inteso in senso ampio e quindi comprensivo anche del mero collocamento e a prescindere dall’esistenza o meno di un vincolo con una squadra, come emerge dall’ultima frase della norma in cui si legge che “Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.”. Quindi, se il ruolo dell’allenatore è soltanto quello di operare all’interno della Società di appartenenza con una consulenza “esclusivamente” tecnica, vuol dire che ad esso è proibito agire in prima persona all’esterno della Società e per conto di essa per il reclutamento di nuove leve; il che significa che non avrebbe senso distinguere a seconda che le nuove leve siano o meno vincolate ad un’altra società. Da ultimo, si rileva che il venir meno del vincolo sportivo potrebbe avere l’effetto di rendere più frequente il proselitismo una volta svincolato dall’appartenenza dei calciatori ad una Società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0169/TFN - SD del 7 Marzo 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 18792/274pf23-24/GC/GR/ff del 31 gennaio 2024 nei confronti del sig. V.F. e della società ASD ISM Gradisca - Reg. Prot. 148/TFN-SD
Massima: Giorni 15 di squalifica all’Allenatore UEFA B per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver fatto svolgere in data 26 settembre 2023, un allenamento, nell’impianto sportivo del Gradisca, al giovane calciatore …, già tesserato dal 24 agosto 2023 per la società A.S.D. U. Fincantieri Monfalcone, in assenza del necessario “nulla osta” da parte di quest’ultima, e comunque senza porre in essere idonei accorgimenti volti ad accertare l’eventuale tesseramento del minore presso altra compagnia; Ammenda di € 200,00 alla società per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva…Deve ritenersi, quindi, provata la responsabilità del sig. …. per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico. Quest’ultima norma, in particolare, impedisce ai tecnici di trattare direttamente e indirettamente o svolgere attività collegate al trasferimento e al collocamento dei calciatori. Non risulta configurarsi, invece, nel caso di specie, la diversa violazione contestata dell’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Tale disposizione, infatti, impedisce lo svolgimento di attività relative al trasferimento, alla cessione o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che ciò avvenga nell’interesse della propria società. Ebbene, nel caso di specie, l’attività del sig. … è stata svolta proprio nell’interesse della società per la quale lo stesso è tesserato come dirigente. Non può ritenersi, quindi, che l’odierno deferito abbia violato detta disposizione. Sotto il profilo sanzionatorio, si ritiene di ridurre la sanzione richiesta dalla Procura tanto nei confronti dell’allenatore quanto nei confronti della società, valorizzando, con riferimento al primo, la circostanza che, come detto, non possa trovare applicazione al caso di specie l’art. 32 C.G.S. e, quindi, il minimo edittale indicato nel medesimo articolo. La sanzione va, quindi, proporzionata all’unico episodio contestato, rimasto senza seguito.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0157/TFN - SD del 23 Febbraio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 17887/212pf23- 24/GC/GR/ff del 23 gennaio 2024 nei confronti dei sigg.ri P.B. e G.V., nonché nei confronti della società Molassana Boero ASD - Reg. Prot. 141/TFN-SD
Massima: Mesi 4 di squalifica al soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale per la società Molassana Boero A.S.D. ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel mese di agosto 2023, posto in essere attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato, per il tramite dei genitori, giovani calciatrici tesserate nella precedente stagione sportiva per la società A.S.D. Ca De Rissi S.G., al fine di convincerle a tesserarsi nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la società Molassana Boero A.S.D., per la quale lo stesso a sua volta si sarebbe successivamente tesserato; circostanza effettivamente verificatasi stante il tesseramento nella stagione sportiva 2023 - 2024 per società Molassana Boero A.S.D. di undici giovani calciatrici tesserate nella precedente stagione sportiva per la società A.S.D. Ca De Rissi S.G. …. la documentazione prodotta dal denunciante e quella acquisita dalla Procura Federale, in particolar modo l’audizione del sig. … del 23.10.2023, il tenore di alcuni messaggi contenuti nella chat denominata “MOLASSANA FEMM” e l’audizione della sig.ra … dell’11.10.2023, consentono di poter ritenere integrata la violazione dell’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico. Dalla versata documentazione risulta comprovata la circostanza per cui il sig. … ha contattato tutti i genitori delle atlete poi tesseratesi per la MOLASSANA BOERO, invitando, per il tramite degli stessi, le ragazze a partecipare alle attività sportive della ridetta società. Ha quindi posto in essere un’attività di proselitismo contraria al divieto previsto dal citato art. 40 che, al comma 3, così recita: “Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica”. Né vale ad escludere la sussistenza della violazione il fatto che tale attività sia stata posta in essere al fine di offrire al “gruppo” di ragazze la possibilità di rimanere unite o che le atlete e lo stesso ….fossero, all’epoca dei fatti, svincolati dalla CA DE RISSI, tenuto conto che la norma vieta ai tecnici l’attività di proselitismo anche nel caso di “collocamento”, e dunque anche in assenza del vincolo derivante dal tesseramento con altra società (TFN, dec. n. 10 2023/24), prescindendo dalle motivazioni. Come insegna la Corte Federale d’Appello (CFA, SS.UU., dec. n. 83 – 2022/23), la norma violata vieta ai tecnici di porre in essere attività di proselitismo volte ad orientare le scelte di tesseramento dei calciatori e la sua ratio risiede nell’esigenza di evitare indebite commistioni di ruoli e, soprattutto, conflitti di interessi fra tesserati o, comunque, tra soggetti che operano nell’ordinamento federale. Né sembra estranea alla ratio la finalità di protezione della libertà dei calciatori, specie se minori e più facilmente influenzabili ed esposti a subire suggestioni da parte del personale tecnico in ragione della relazione di fiducia che, normalmente, caratterizza il rapporto tra atleta e allenatore. Sempre dall’esame degli atti, risulta altresì provata la violazione, da parte del sig. …., del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, anche in via autonoma, posto che il tecnico, con i comportamenti tenuti nei confronti della società CA DE RISSI nel mese di luglio 2023, quindi dopo la scadenza del suo tesseramento verificatasi il 30 giugno, ha ingenerato nella predetta Società il legittimo convincimento circa il rinnovo del suo contratto anche per la corrente stagione sportiva. Scaduto, infatti, il tesseramento al 30 giugno 2023, il sig. … ha continuato a operare per la società CA DE RISSI partecipando agli “Open day” organizzati dalla predetta Società il 3 e il 6 luglio, intervenendo come “mister di scambio” al centro estivo tenutosi a fine luglio presso il Cus Genova, sponsorizzando la CA DE RISSI con vari post su facebook e prendendo parte alla pianificazione della stagione sportiva 2023-2024. Emblematico dell’affidamento della Società è lo scambio di mail intervenuto tra il 13 luglio 2023 e il successivo 14 tra il Presidente della Società e il tecnico. Il 13 luglio, il primo rappresenta al secondo che per perfezionare il tesseramento delle ragazze mancavano alcuni moduli, taluni documenti e un certificato medico. Il giorno successivo il tecnico, confermando il proprio impegno nei confronti della Società, ha risposto: “Ok mi attivo”. Infine, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché l’attività di proselitismo posta in essere dal sig. …. hanno avuto, come conseguenza, la difficoltà, anzi l’impossibilità per la Società CA DE RISSI di organizzare il settore femminile per la corrente stagione sportiva 2023-2024. Prosciolto per mancanza di prove il responsabile del settore giovanile e dirigente tesserato per la società Molassana Boero A.S.D., dalla contestata violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso, nel mese di agosto 2023, dell’attività del tecnico sig. …. che successivamente si sarebbe tesserato per la società Molassana Boero A.S.D., volta al tesseramento nella stagione sportiva 2023 – 2024 di giovani calciatrici tesserate nella precedente stagione sportiva per la società A.S.D. Ca De Rissi S.G.; Anche la società va prosciolta.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0114/TFN - SD del 5 Dicembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 1637/365pf22-23/GC/PM/mg, depositato il 3 novembre 2023, nei confronti del sig. F.L. - Reg. Prot. 98/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il direttore generale è sanzionato con € 2.000,00 di ammenda per a) la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 39, co. 3, delle NOIF FIGC per aver consentito e permesso, e comunque non controllato e/o evitato, ai sig.ri … e …, nel periodo antecedente al tesseramento dei sopra indicati soggetti con la soc. ASD Monterosi Tuscia FC, avvenuto in data 27.09.22, di allenarsi con la suddetta società a decorrere dal 27.08.22 e sino al 26.09.22; b) la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 94, delle NOIF FIGC per aver consentito, e comunque non vigilato, la richiesta del sig. …., fatta ai genitori dei sig.ri … e … in nome e per conto della soc. ASD Monterosi Tuscia FC, di una somma di denaro pari a euro 7.500,00 versata poi Procura Federale 4 in favore di una società dello stesso … ovvero la … S.r.l.s., per l’attività di tutoraggio e assistenza (compreso vitto e alloggio) fornita in favore dei sigg.ri … e … nel periodo nel quale gli stessi sono stati a Monterosi.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0050/CFA del 26 Ottobre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 17 del 21 settembre 2023
Impugnazione – istanza: – Procuratore federale interregionale/A.S.D. Grentarcadia
Massima: Accolto l’appello della procura federale ed in riforma della decisione del TFT che aveva inflitto alla società l’ammenda di € 600,00, la stessa viene condannata all’ammenda di € 666,00 poiché più congrua rispetto ai fatti contestati al proprio calciatore che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere, in data 26.8.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la Società A.S.D. Grentarcadia, sottoscritto unitamente al genitore sig.ra …., la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società estera…deve escludersi che l’omessa dichiarazione da parte del calciatore del suo precedente tesseramento in federazione estera possa essere considerata “veniale”, risultando l’omissione finalizzata alla violazione della norma sostanziale di cui all’art. 40, comma 5, NOIF, secondo cui in estrema sintesi (salvo deroghe per transfert internazionale) non possono essere tesserati in Italia giocatori già tesserati per federazione estera. In proposito il Tribunale territoriale ha ritenuto che l’omissione sia stata invece determinata da una mera dimenticanza, ma tale assunto non convince già sul piano empirico: è infatti evidente, come eccepisce il reclamante, che per un giovane l’avvenuto tesseramento per una squadra di calcio (anche se operante in ambito dilettantistico) è una fonte di orgoglio personale, e comunque un fatto distintivo non facilmente obliabile a distanza di breve tempo. In termini piani, non è dunque credibile che un giovane calciatore in procinto di essere tesserato per una squadra di calcio dimentichi di informarla delle precedenti esperienze che sostanziano il suo curriculum sportivo. Peraltro, come si è anticipato, la motivazione addotta dal Tribunale – a ben vedere – non è nemmeno del tutto pertinente alla posizione sostanziale della società, la quale – alla stregua di un criterio di normale prudenza in vigilando, esigibile anche da una società dilettantistica - avrebbe ben potuto previamente compulsare anche in via informale gli uffici federali preposti al tesseramento al fine di chiarire la situazione. Una volta acclarata la gravità della violazione e l’inesistenza di particolari attenuanti o esimenti a favore della società, ragioni di effettività e afflittività della pena disciplinare impongono, a giudizio di questa Corte, di applicare di norma e quale minimo - in ipotesi di giudizio conseguente a risoluzione di un accordo pregiudiziale ex art. 126 – la sanzione base appunto individuata come ordinaria all’atto del patteggiamento, nel caso pari a euro 500,00. Come si è detto, la Procura chiede che l’importo dell’ammenda sia incrementato di almeno un terzo e richiama in tal senso la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale nazionale il quale considera necessario, nel caso di patteggiamento risolto per inadempimento, irrogare una sanzione superiore a quella originaria di base, al fine di stigmatizzare un comportamento di parte che comporta una complessa duplicazione di attività amministrativa e disciplinare. Tale richiesta non ha in effetti un’espressa base normativa, come già evidenziato da questa Corte nella decisione n. 3/2023-2024, e pertanto la sanzione – secondo i principi generali – va determinata di caso in caso in ragione della gravità della violazione e di tutti gli elementi della fattispecie.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0018/CFA del 4 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale – Comitato regionale Sicilia n. 481 del 27 giugno 2023
Impugnazione – istanza: Sig. S.S./Procura Federale
Massima: Confermata l’inibizione di mesi 8 inflitta al presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, commi 2, 7 e 8, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 40 quater, commi 1 e 1.1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella detta qualità, in occasione del tesseramento per la stagione sportiva 2022 - 2023 del calciatore sig. …, di nazionalità argentina, consentito e, comunque, non impedito l’utilizzo del permesso di soggiorno n. I15919602 rilasciato dalla Questura di Agrigento, risultato poi non veridico ed alterato perché appartenente ad altro soggetto di diversa nazionalità, mentre al sig. … non risultava essere stato rilasciato alcun permesso di soggiorno, omettendo altresì di verificare il possesso del permesso di soggiorno n…. in capo al …., mediante richiesta di esibizione dell’originale della copia poi trasmessa all’Ufficio Tesseramento F.I.G.C., consentendo in tal modo che lo stesso sig. … fosse inserito, senza averne titolo, nelle distinte della squadra A.S.D. Casteltermini nelle gare disputate dalla squadra della società dallo stesso rappresentata contro la A.S.D. Castelvetrano del 27 novembre 2022, contro la Pol. Iccarense del 4 dicembre 2022 e contro la F.C. Marsala del 11 dicembre 2022.Confermata alla società l’ammenda di € 700,00 e punti 2 di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2023 - 2024.… la produzione dell’evento in violazione delle regole federali (tesseramento di un calciatore straniero privo di un titolo legittimante la sua presenza nel nostro Paese) va imputata, dal punto di vista dell’efficienza causale delle condotte, al comportamento negligente dell’A.S.D. Casteltermini, nella persona del Presidente …., il quale, a fronte della trasmissione solo mediante un programma di messaggistica delle due facciate del documento (“fronte” e “retro” della tessera/permesso di soggiorno), non solo non chiedeva, di sua iniziativa, al calciatore di produrre l’originale del documento medesimo, ma nemmeno si premurava di leggerne e controllarne il contenuto, secondo quanto dallo stesso …. dichiarato in sede di istruttoria nel corso dell’audizione svolta in data 9 febbraio 2023: “ribadisco che l’unico documento che abbiamo ricevuto da … è la copia del permesso di soggiorno. La documentazione ci è stata consegnata via whatsapp dallo stesso calciatore. Noi ci siamo limitati a inviare quanto ricevuto all’ufficio tesseramenti della F.I.G.C. Dopo qualche giorno dall’invio della documentazione l’ufficio tesseramenti ci ha chiesto di inviare la copia del permesso di soggiorno a colori e noi abbiamo immediatamente provveduto. Abbiamo chiesto a … di inviarci la copia a colori e, subito dopo, l’abbiamo trasmessa ai competenti organi per procedere al suo tesseramento. Qualche giorno dopo ci è stato comunicato che la richiesta era andata a buon fine” (cfr. verbale di audizione del 9 febbraio 2023, allegato al deferimento nella produzione documentale della Procura federale in primo grado), aggiungendo di aver provveduto personalmente alla trasmissione del documento alla F.I.G.C. e, su specifica domanda, di non aver controllato i dati risultanti dal permesso di soggiorno inviatogli dal ….(“No. Non abbiamo verificato i dati e non ci siamo resi conto che il documento poteva essere alterato. Il permesso di soggiorno ci è stato trasmesso in fotocopia e i dati non erano facilmente leggibili”, cfr. verbale di audizione del 9 febbraio 2023, allegato al deferimento nella produzione documentale della Procura federale in primo grado). Ciò posto, seppure è presumibile che anche la condotta dell’Ufficio tesseramenti della F.I.G.C. abbia concorso, in qualche modo, sul piano dell’efficienza causale, alla produzione dell’evento da cui ha avuto scaturigine il procedimento disciplinare per cui è causa (illegittimo tesseramento di un calciatore di nazionalità straniera privo di un valido ed efficace permesso di soggiorno), tale condotta dell’Ufficio si pone in modo del tutto autonomo e quindi non elide la responsabilità del Presidente … né ne attenua la gravità. Il Presidente ha, infatti, posto in essere il primo, necessario e imprescindibile atto che ha dato luogo all’intera sequenza causale: la trasmissione in copia di un documento (poi risultato non autentico), omettendo, in violazione di basilari regole di prudenza e diligenza, di leggerlo in modo da appurarne il contenuto; il che avrebbe impedito la produzione dell’evento generatore di responsabilità, data la grossolanità della poi riscontrata falsificazione (indicazione di un’erronea data di nascita del calciatore, non corrispondenza del “fronte” e del “retro” della tessera-documento).
Decisione C.F.A. – Sezione III : Decisione pubblicata sul CU n. 0004/CFA del 5 Luglio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche, di cui al Com. Uff. n. 243 del 18.05.2023
Impugnazione – istanza: – Procuratore Federale Interregionale/ASD Pegaso C5
Massima: Accolto l’appello della Procura Federale e per l’effetto riformata la decisione del TFT che aveva disposto il proscioglimento della società inflitta alla stessa l’ammenda di € 500,00 per la violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma, sia in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere il proprio calciatore, in occasione della richiesta di tesseramento per la ASD Pegaso C5, sottoscritto la dichiarazione nella quale è stato riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliata a Federazioni estere…Ad avviso del Collegio, alla responsabilità del calciatore consegue la responsabilità oggettiva della ASD Pegaso C5 che risponde disciplinarmente, ai sensi dell’art. 6, comma 2, Codice della Giustizia Sportiva, a prescindere dalla sussistenza della colpa o dal dolo (CFA n. 124/2015-2016). In linea generale, la responsabilità oggettiva delle Società trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione di misure idonee a prevenire la possibilità di commissione di illeciti e che responsabilizza le società in modo tale che vengano posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e vengano scelti con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento di competizioni sportive (CFA n. 68 e 69/2019-2020). La Corte Federale di Appello ha ritenuto in modo costante che, nella ipotesi in cui il tesserato abbia reso una dichiarazione non veritiera per essere stato in precedenza tesserato con società affiliate all’estero, debba essere dichiarata la responsabilità oggettiva delle società in relazione al fatto contestato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del codice di giustizia Sportiva (CFA n. 90/2019-2020). La stessa pronuncia della Sezione I, n. 90/2019-2020 (Pres. Torsello), si è fatta carico di affrontare la questione della eliminazione dall’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’avverbio “oggettivamente”, escludendo che tale intervento normativo possa costituire una causa automatica di attenuazione (o esclusione) della responsabilità in capo alla Società, la quale, nella specie, non aveva operato alcun controllo preventivo sulla dichiarazione del calciatore. Non sussistono ragioni per discostarsi da tale orientamento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 179/TFN - SD del 17 Maggio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 24627/422 pf 22-23/GC/SA/mg del 12 aprile 2023, depositato il 13 aprile 2023, nei confronti del sig. M.N. e della società ASD Royal Team Lamezia - Reg. Prot. 156/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente della società per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché l’inosservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma in relazione all’art. 39 NOIF, per aver effettuato e comunque non controllato la trasmissione ai competenti Organi della FIGC della richiesta di tesseramento della calciatrice …, risultata contraffatta per apocrifia della sottoscrizione di detta calciatrice, che non aveva firmato il relativo modulo. Ammenda di € 1.000,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva…La gravità dell’episodio in sé e lo stesso comportamento del deferito nel corso delle indagini, sostanziatosi in dichiarazioni di eventi non supportate da alcuna prova, inducono questo Tribunale, che comunque quale giudice di primo grado in materia disciplinare è libero di determinare la sanzione che ritiene congrua in relazione all’oggetto del deferimento e ad ogni altro elemento risultante dal procedimento, ad irrogare al deferito la sanzione della inibizione in misura più rigorosa di quanto ritenuto dalla Procura Federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 166/TFN - SD del 28 Aprile 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 23321/315pf22-23/GC/GR/ff del 29 marzo 2023, depositato il 31 marzo 2023, nei confronti del sig. A.C. - Reg. Prot. 151/TFN-SD
Massima: Prosciolto l’allenatore - all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività comunque rilevante all’interno e nell’interesse della società ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva)” - dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, apposto in calce alle richieste di svincolo ex art. 109 delle NOIF dei calciatori minorenni la firma scannerizzata del presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società, omettendo di richiedere a quest’ultimo la preventiva necessaria autorizzazione alla revoca del tesseramento annuale per inattività dei predetti calciatori, e, pertanto, autorizzandone illegittimamente lo svincolo”…Dai verbali di audizione emerge però come, presso la società, fosse prassi consolidata che il C., (che possedeva i requisiti e le esperienze necessarie per l’incarico), svolgesse, nell’ambito di un rapporto di fiducia, attività di segreteria; aveva infatti ricevuto le credenziali per accedere alla posta elettronica, alla PEC e gli era stata inviata una firma grafica, in formato pdf, da apporre in calce ad eventuali documenti da firmare. Sempre dalla lettura dei verbali si apprende che, nel caso specifico dei tre svincoli oggetto di segnalazione, prima di apporre la firma il C. aveva effettivamente chiamato il Segretario …. per farsi autorizzare. Risulta, quindi, che fosse uso consolidato e frequente l’utilizzo da parte del C. della firma in pdf del Presidente, che veniva dal primo apposta per completare le pratiche amministrative della società; nessuna obiezione era mai stata sollevata in generale. Se da un lato è quindi certo che il C. abbia apposto la firma ai tre svincoli, risulta altresì che fosse prassi consolidata che il C. utilizzasse tale firma nelle pratiche amministrative per portarle a compimento nell’interesse della società. Dalla sussistenza di questa prassi, la piena e ragionevole convinzione del deferito di essere autorizzato e delegato ad usare la firma. Del resto, il C., a prova della insussistenza di una sua volontà ingannatoria, avvertì il segretario della società di ciò che andava ad operare, ricevendone assenso nella formula “fai come al solito”; dunque: firma. Non è, quindi, rinvenibile stato soggettivo neppure colposo, da cui non può che conseguire il proscioglimento del deferito. A ciò si aggiunga che il Presidente T. ha affermato, in sede di audizione, che, se preventivamente sentito, avrebbe senz’altro dato autorizzazione allo svincolo dei tre tesserati.
Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0073/CFA del 27 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0105/TFNSD/2022-2023 del 17.01.2023
Impugnazione – istanza: – Procuratore Federale-Sig. C.M.-ASD Nervianese 1919
Massima: Accolto il reclamo della Procura Federale e per l’effetto inflitta la sanzione dell’inibizione di mesi 3 al presidente della società per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS, sia in via autonoma, sia in relazione all’art. 40, comma 4, NOIF in riferimento al tesseramento del calciatore straniero già tesserato per altra società (doppio tesseramento). Ammenda di € 100,00 alla società…Sul tema si è espressa in precedenza questa Sezione con la decisione n. 0046/CFA/2021-2022, osservando che “ lo stesso sistema informatizzato delle matricole vale a prevenire la possibilità che una Società sportiva possa incorrere, sia pur incolpevolmente, nel divieto del doppio tesseramento” (§ 2.2. del “considerato in diritto”). Nella vicenda scrutinata in quell’occasione dalla Corte (originata dal ricorso di una compagine sportiva che lamentava l’irregolare posizione di un calciatore della squadra avversaria, adombrandone il doppio tesseramento) la piattaforma telematica aveva fornito alla società richiedente il tesseramento un dato, rivelatosi poi incongruo, sul quale essa aveva riposto un ragionevole affidamento, non avendo peraltro concorso in alcun modo ad ingenerare l’ambiguità che si era poi disvelata sulla matricola del calciatore. Nel caso qui in esame, invece, il sistema ha fornito elementi oggettivi ed incontestati sull’ iter delle due pratiche di tesseramento, per cui il C. ben avrebbe potuto (e dovuto) accertarsi che il Tocar non avesse contratto il vincolo sportivo con altra società. Il quadro ricostruttivo della fattispecie in punto di diritto va opportunamente completato esaminando il profilo di censura dedotto dalla parte reclamante riguardo agli effetti della domanda di tesseramento e, più appropriatamente, all’effetto retroattivo dell’atto di ammissione federale, predicabile unicamente in presenza di un’istanza che risulti completa della documentazione necessaria ovvero che sia riconducibile alla diversa data in cui il richiedente faccia luogo all’integrazione documentale di un’istanza risultata per converso incompleta…..Conseguentemente, laddove coesistano (illegittimamente, sotto il profilo della condotta del tesserando) più pratiche di tesseramento di un calciatore per la stessa stagione sportiva, l’anteriorità fra esse, alla quale si ricondurrà l’effetto retroattivo dell’atto di ammissione federale, va stabilita unicamente nel confronto tra due istanze documentalmente complete, mentre, laddove una o più di esse risultino deficitarie, il confronto temporale di priorità potrà aversi solo dal momento in cui per ciascuna si perfezioni l’integrazione documentale richiesta. Resta dunque confermato, anche in relazione a tale profilo, l’onere per le società -peraltro di agevole disbrigo, come detto- di interrogare tempestivamente la piattaforma informatica, al fine di non incorrere nei divieti posti in materia dall’ordinamento federale.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0072/CFA del 24 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna pubblicata con il Com. Uff. n. 75 del 20 gennaio 2023
Impugnazione – istanza: – Procura federale interregionale/A.S.D. Carbonia Calcio – S.C.
Massima: Accolto il reclamo della Procura Federale e per l’effetto inflitta la sanzione dell’inibizione di mesi 6 al presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF e dall’art. 4, comma 3, del Regolamento della L.N.D., per avere lo stesso inviato al Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. un organigramma per la stagione sportiva 2022 – 2023 recante l’indicazione del sig. …. quale dirigente tesserato, omettendo di verificare che la firma apposta in corrispondenza del nominativo del medesimo fosse stata effettivamente da lui manoscritta (tale firma, secondo la Procura, risulta essere non veridica). Ammenda di € 800,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 127/TFN - SD del 10 Febbraio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 15884/111 pf22-23/GC/GR/ff del 10 gennaio 2023, depositato in data 11 gennaio 2023, nei confronti del sig. M.S. e della società ASD Città di Paese - Reg. Prot. 112/TFN-SD
Massima: Prosciolto l’allenatore dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1 e art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere svolto attività di proselitismo o attività comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento di un giovane calciatore in favore della ASD Città di Paese….Com’è noto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA – Sezioni Unite, n. 0034/CFA del 7.10.2022). Ebbene, dagli atti non emergono indizi gravi, precisi e concordanti che possano dimostrare, con ragionevole certezza, la commissione dell’illecito da parte del Sig. S.. Gli unici elementi agli atti sono le dichiarazioni accusatorie rese dall’allenatore C. e dal calciatore A..In definitiva, dal compendio probatorio in atti non emergono indizi gravi, precisi e concordanti che possano far ritenere, con ragionevole certezza, provata la circostanza che il Sig. Michele Segreto abbia svolto attività di proselitismo o attività comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento del calciatore A. in favore della ASD Città di Paese. A ciò si aggiunga che, anche laddove fosse veritiera la versione dei fatti fornita dal calciatore A., non sarebbe possibile affermare, nel caso di specie, la sussistenza di un’attività di proselitismo, occorrendo, ai fini della sua configurabilità, quantomeno l’esistenza di pressioni esercitate sul calciatore oggetto di attenzione. Pressioni delle quali non solo non vi è prova in atti, ma che neppure il calciatore ha dichiarato di aver subito.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 121/TFN - SD del 2 Febbraio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 13962/43pf 22-23/GC/SA/mg del 7 dicembre 2022, nei confronti del sig. S.C. e della società AC Prato - Reg. Prot. 97/TFN-SD
Massima: Prosciolto il presidente dalla contestata dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, consentito o comunque non impedito al responsabile tecnico della scuola calcio del settore giovanile dell’AC Prato, di svolgere attività di proselitismo sostanziatasi nel contattare, in data 1° settembre 2022 mediante messaggi WhatsApp, il giovane calciatore G, tesserato per la società Zenith Prato SSDARL, chiedendogli espressamente di tesserarsi per la stagione 2022-2023 per la AC Prato…Il Collegio ritiene che gli addebiti ascritti ai deferiti non trovino riscontro negli esiti del procedimento, che si caratterizza per la carenza di attività istruttoria e/o investigativa svolta in relazione alla posizione del Presidente dell’AC Prato, sig. C. e per l’assoluta assenza di indizi e prove idonei all’affermazione di una responsabilità disciplinare a suo carico. Nessun elemento emerge, in effetti, dall’attività istruttoria svolta, per poter affermare la responsabilità del sig. C., nella sua qualità di Presidente dell’AC Prato, per aver consentito o, comunque, non impedito gli atti di proselitismo che la Procura ha addebitato al responsabile tecnico della Scuola Calcio della medesima società, sig. M (il quale, per parte sua, ha definito il procedimento con un accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva). A questo proposito deve rilevarsi, come rilevato anche in alcuni precedenti della Corte Federale d’Appello, che la responsabilità imputata al Presidente di una società per il fatto commesso da un componente della stessa compagine sociale non è una responsabilità oggettiva in senso stretto, prescindente, in quanto tale, da qualsiasi nesso di causalità con il fatto illecito e dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa (CFA, decisione n. 63/CFA/2021-2022). Ed invero, onde evitare forme di pura responsabilità di posizione (ammissibili, a tutto voler concedere, solo nell’ambito dell’illecito civilistico) è necessario che, in relazione a fatti da cui sia scaturita la violazione delle norme dell’ordinamento federale commessi da parte di esponenti della società, possa affermarsi, quale elemento minimo di imputazione della responsabilità disciplinare in capo al legale rappresentante della società, la conoscenza o, quanto meno, la colpevole ignoranza degli stessi fatti da parte di quest’ultimo, con conseguente violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società derivanti proprio dall’assunzione della funzione di Presidente della compagine sociale (cfr. CFA, decisione n. 63/CFA/2021-2022).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 119/TFN - SD del 2 Febbraio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 15854/45pf 22-23/GC/SA/ep del 10 gennaio 2023 nei confronti dei signori R.S., M.P. e C.D., nonché nei confronti della società US Sestri Levante 1919 SSDARL - Reg. Prot. 110/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS mesi 8 di inibizione al presidente a) per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e comunque non impedito al Direttore Sportivo di porre in essere durante la stagione sportiva 2021-2022 attività di proselitismo nei confronti di calciatori tesserati per altre società al fine di convincerli a tesserarsi per la propria società nella stagione sportiva 2022-2023; b) per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 96, comma 1, delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al Direttore Sportivo, di proporre ai calciatori tesserati per altre società di tesserarli a condizione che i calciatori si fossero assunti l'onere del pagamento del premio di preparazione dovuto alla società di appartenenza per le rispettive posizioni. Mesi 4 di inibizione al direttore sportivo per le violazioni di cui innanzi da egli poste in essere. Mesi 8 di inibizione al soggetto non tesserato che ha svolto attività rilevante ex art. 2 CGS nell’interesse della società per aver anch’egli svolto attività di proselitismo. Ammenda di € 2.000,00 alla società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 105/TFN - SD del 17 Gennaio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 13842/202pf22-23/GC/SA/mg del 5 dicembre 2022, depositato il 7 dicembre 2022, nei confronti dei sigg.ri C.M. e T.M., nonché nei confronti della società ASD Nervianese 1919 - Reg. Prot. 99/TFN-SD
Massima: Il calciatore, di nazionalità ucraina, è squalificato con 1 giornata di gara per aver sottoscritto un doppio tesseramento, a favore il primo della società AC Legnano SSDARL, inviato con firma elettronica il 16 settembre 2022 all’Ufficio tesseramenti di detto Comitato ed il secondo della società ASD Nervianese 1919, inviato all’Ufficio tesseramenti del Comitato il 20 settembre 2022, anch’esso con firma elettronica…. Egli, con il suo comportamento, aveva in sostanza causato il vizio del doppio tesseramento, la cui responsabilità doveva essere imputata a lui soltanto e non anche al Cartasso ed alla società Nervianese. La giovane età del calciatore, maturata all’epoca dei fatti e la sua nazionalità non italiana, tale da rendere potenzialmente difficoltosa l’esatta conoscenza dei regolamenti, costituiscono giusta causa per ricondurre la sanzione entro limiti di minore entità rispetto al chiesto…Per tali motivi viene prosciolto il presidente della seconda società dall’accusa di violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, per aver omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore … non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la propria.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 103/TFN - SD del 16 Gennaio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 13700/108 pf22-23/GC/SA/mg del 5 dicembre 2022, nei confronti della sig.ra A.T. - Reg. Prot. 95/TFN-SD
Massima: A seguiro di patteggiamento ex art. 127 CGS la calciatrice è sanzionata con 4 giornate di squalifica la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto, nella stagione sportiva 2021-2022:- funzioni di operatore sanitario / massaggiatore della squadra della predetta società, sebbene NON tesserata e comunque priva di titolo abilitativo in occasione di 5 gare.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 102/TFN - SD del 22 Dicembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 7100/581pf21-22/GC/CAMS/mg del 23 settembre 2022 nei confronti dei sigg.ri S. P. A.e F. B. - Reg. Prot. n. 52/TFN-SD
Massima: Mesi 1 di inibizione al segretario della società per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli articoli 2, comma 1 e 22, comma 1, del CGS, per non essere comparso senza giustificato motivo in audizione dinanzi al Rappresentante della Procura Federale, sebbene ritualmente convocato sia per la data del 12.7.22. che per quella del 15.7.22, ma prosciolto dall’accusa di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli articoli 37, comma 1, delle N.O.I.F., e 32, comma 2, del CGS., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. P.già Presidente per la SSDARLAprilia Calcio, di rivestire nelle stagioni sportive 2018/19, 2019/20 e 2020/21, il ruolo di “Presidente di fatto” in favore della Società A.S.D. Aprilia Racing, nonostante il ruolo di “Presidente ufficiale” rivestito dal sig. M. R., consentendo o comunque non impedendo al P. di provvedere in tale veste fattuale ad assumere ogni decisione finale relativa all’organizzazione societaria, e, tra l’altro, anche quelle relative agli accordi economici ed al tesseramento delle calciatrici …., di conseguenza personalmente consentendo o comunque non impedendo, peraltro, l’alterazione in sfavore delle atlete della documentazione depositata in Federazione e riferibile a tali attività per le predette, anche nei contenuti economici, rispetto a quella inizialmente dalle stesse visionata, approvata e sottoscritta, financo per mezzo di firme apocrife riferibili alle posizioni delle calciatrici …..ma L’imputazione è, dunque, stata formulata in termini di condotta omissiva. È noto che una condotta omissiva potrà aver rilievo solo nel caso in cui, indipendentemente dal verificarsi di un determinato evento, a carico del soggetto che ha posto in essere detta condotta, sussista un obbligo giuridico di intervenire, in altri termini, la condotta si sostanzia nel non compimento, da parte di un soggetto, di una determinata azione, che era da attendersi in base ad una norma (omissione propria); ovvero allorquando il soggetto abbia in capo a sé la cd. "posizione di garanzia", ossia, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentano e gli impongano di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità lo stesso è tenuto a garantire (omissione impropria). Ciò in virtù dell'art. 40, comma 2, c.p., secondo cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. La posizione di garanzia può avere la sua fonte in una legge, in un contratto e può essere generata non solo da un'investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente, consistente nella presa in carico del bene protetto (Cass. 12 gennaio 2016, n. 20050). La posizione di garanzia richiede, inoltre, l'esistenza in capo al garante di concreti poteri impeditivi dell'evento. Va evidenziato, inoltre, che, proprio nel caso di omissione impropria, non solo è necessario il verificarsi dell’evento dannoso, ma deve sussistere una rigorosa prova in ordine al rapporto di causalità, nel senso che occorre dimostrare che l’evento non si sarebbe verificato laddove l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli. Alla stregua di tali principi, il Tribunale ritiene non sussistere, a carico del sig. …., una responsabilità per i fatti contestati con il primo capo di incolpazione. Sotto un primo profilo, va rilevato, difatti, che la condotta che sarebbe stata omessa non è prevista da alcuna norma. Sotto altro profilo non può neppure configurarsi, in capo al sig. …., una posizione di garanzia. Il sig. …., all’epoca dei fatti, rivestiva la qualifica di segretario della A.S.D. Aprilia Racing. Ebbene, in virtù della suddetta qualifica non è in alcun modo configurabile l’esistenza di una posizione di garanzia, tale da individuare, in capo allo stesso, un obbligo giuridico di impedire l’evento. Quale segretario della società, inoltre, lo stesso non aveva alcun obbligo di controllo o vigilanza in ordine all’attività gestoria svolta dai vertici societari. Né, tantomeno, è possibile riconoscere in capo allo stesso un potere impeditivo dell'evento. E ciò sia laddove l’evento lo si voglia configurare nell’attività gestoria posta in essere dal sig. ….. e sia laddove lo si voglia configurare nell’alterazione, in sfavore delle atlete, degli accordi economici depositati in Federazione, come sostiene la Procura Federale. A ciò si aggiunga che, con riferimento a tale ultimo profilo, dagli atti di causa non emerge neppure che il sig. …. abbia avuto, o potuto avere, conoscenza dell’alterazione degli accordi economici sottoscritti dalle calciatrici. Dagli atti, difatti, emerge che il sig. ….. non ha partecipato né alle trattative né alla stipula degli accordi economici. Inoltre, in sede di audizione, sia il vice presidente della società, sig. …, e sia il sig. …. hanno dichiarato che le questioni amministrative riguardanti i tesseramenti e gli accordi economici delle calciatrici venivano sbrigate dalla segreteria del sig. …., nelle figure dei sigg. …...Per tali motivi, il Tribunale ritiene che il sig. …. vada prosciolto per i fatti di cui al primo capo di incolpazione. 3.2 Discorso diverso va fatto con riferimento al secondo capo di incolpazione. Dagli atti emerge che la Procura Federale, ai fini della relativa audizione, ha convocato, per le date del 12.7.22 e 15.7.22, il sig. …. e che lo stesso, senza alcuna giustificazione, non si è presentato. Tale comportamento integra la violazione dall’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 2, comma 1 e 22, comma 1, del CGS. Scopo delle audizioni che sono disposte dalla Procura Federale è quello di assumere informazioni o notizie sulle indagini in corso. Tali notizie e informazioni debbono essere fornite dai soggetti indicati dall’art. 2 CGS, a prescindere dal ruolo o dalla posizione che gli stessi rivestano al momento dell’audizione. Difatti, ciò che rileva, nell’ottica degli interessi cui l’ordinamento sportivo mira a tutelare, è il ruolo che il soggetto chiamato a fornire le suddette informazioni rivesta al momento dei fatti. Ragionare diversamente significherebbe consentire ai soggetti di cui all’art. 2 CGS di poter arbitrariamente ed elusivamente sottrarsi ad un obbligo sanzionabile disciplinarmente.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 77/TFN - SD del 15 Novembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 9301/861pf 21-22/GC/SA/mg depositato il 14.10.2022 nei confronti del sig. O.A.R. e della società ASD Montescaglioso Calcio - Reg. Prot. 65/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 43 commi 1, 2 e 3 delle NOIF, per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore … nel corso della stagione sportiva 2021/2022, precisamente dal 3.09.2021 e fino al 26.12.2021, data di fine prestito, di svolgere l’attività agonistica per la predetta società nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva, ed in particolare per non averla accertata e ripetuta nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2021 (iI giorno successivo alla scadenza della vecchia certificazione medica valida) ed il 22 novembre 2021 (avendo effettuato la visita medica di idoneità alla pratica sportiva solo il 23 novembre 2021), addirittura venendo regolarmente convocato nelle gare del campionato di Eccellenza 2021/2022 Latronico Terme – ASD Montescaglioso Calcio del 10.10.2021, ASD Montescaglioso Calcio – ASD Elettra Marconia del 17.10.2021, ASD Real Tolve – ASD Montescaglioso Calcio del 24.10.2021, ASD Montescaglioso Calcio – SC Paternicum del 31.10.2021, ASD Ferrandina 17890 – ASD Montescaglioso Calcio del 7.11.2021, ASD Montescaglioso Calcio – FC Pomarico del 14.11.2021, AS Melfi – ASD Montescaglioso Calcio del 21.11.2021. Ammenda di € 600,00 alla società…Sul punto, l’art. 43 NOIF, nel prevedere l’obbligo dei tesserati di ogni società a sottoporsi a visita medica al fine dell’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva (agonistica e non a seconda dell’età), impone che gli accertamenti sanitari siano “ripetuti alla scadenza del certificato”, ponendo peraltro in capo alle società una specifica responsabilità per l’eventuale impiego del calciatore inidoneo ovvero privo di valida certificazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 79/TFN - SD del 15 Novembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Deferimento n. 9028/798pf21-22/GC/blp dell’11.10.2022 nei confronti del Sig. E.S. - Reg. Prot. 64/TFN-SD
Massima: Anni 2 di squalifica, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA al calciatore straniero per essersi tesserato con la società professionistica con false generalità anche in ordine all’età (in realtà più grande di 4 anni rispetto a quanto dichiarato), che gli ha consentito di sottoscrivere un contratto di “addestramento tecnico calciatore - classe 2002” con la conseguente possibilità di poter partecipare ai Campionati “Primavera” 2020/2021 e 2021/2022, alla Coppa Italia “Primavera” ed alla Supercoppa “Primavera”, riservato ai calciatori che nell’anno della stagione in corso non avevano compiuto il 19° anno di età e così falsando la regolarità delle competizioni sportive….Alla luce di quanto sopra detto, appare evidente la responsabilità del sig. … per aver violato l’art. 4, comma 1, del CGS con riferimento ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva, nonché l’art. 32 del CGS in relazione al combinato disposto degli artt.39 e 40 delle NOIF. La condotta del deferito appare particolarmente grave considerato che, da quanto risulta dalle distinte di gara, falsificando le proprie generalità, ha ricevuto 8 (otto) convocazioni per il campionato “Primavera” 2020/2021, 10 (dieci) convocazioni per il campionato “Primavera” 2021/2022 (fino a dicembre 2021) ed 1 (una) convocazione per la Coppa Italia “Primavera” nonché per 1 (una) partita valida per il Campionato di Serie C nel corso del tesseramento con la Società Delfino Pescara 1936. Il sig. Ely Sakho, inoltre, dal gennaio 2021, nel campionato “Primavera” 2021/2022, è stato convocato dal Bologna FC 1909 SpA in 18 (diciotto) partite.
Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 00041/CFA del 4 Novembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Veneto n. 30 del 23.09.2022
Impugnazione – istanza: Procura federale interregionale/B.M. - U.S. Medoacus A.S.D.
Massima: Rigettato il reclamo della Procura Federale e confermata la decisione del TFT che ha prosciolto i deferiti dalle incolpazioni contestate, in particolare dalla asserita violazione del disposto ex art. 40, co. 6, delle N.O.I.F. per non aver il calciatore dichiarato di essere stato tesserato per federazione estera…la totale assenza di mala fede in capo al giovanissimo calciatore, il quale, è bene ricordarlo, nel momento del tesseramento in Italia, avvenuto il 30.11.2021, aveva solamente 13 anni, non parlava italiano (in quanto trasferitosi nel nostro Paese da circa un mese) e, soprattutto, sottoscriveva il tesseramento medesimo con l’ausilio di una traduttrice. L’apparato motivazionale emergente dalla sentenza di primo grado è perfettamente ragionevole e non contraddittorio, poiché valorizza proprio le circostanze testé echeggiate, a sostegno di una radicale mancanza sia di dolo che di colpa nella dichiarazione, resa dal calciatore, di non essere mai stato in precedenza tesserato da Federazioni straniere. È evidente infatti che né il giovanissimo atleta, né i genitori che in quella sede lo accompagnavano (anch’essi non in grado di parlare e capire la lingua italiana), hanno effettivamente compreso il significato del termine “tesseramento”. Prova ne sia il fatto che i signori B. dichiaravano, sempre all’atto del tesseramento in Italia, che il loro figlio M. aveva in precedenza giocato a calcio nel paese d’origine, aggiungendo però di non aver mai sottoscritto dei moduli e/o pagato alcunché per tale attività. Soltanto con la comunicazione della Federazione Moldava, datata 31.03.2022, inviata alla Commissione Minori F.I.G.C., i signori B. apprendevano effettivamente del pregresso tesseramento avvenuto in Moldavia. Per di più, la Procura Federale non ha fornito prova alcuna relativamente all’atto di tesseramento in Moldavia, le cui modalità restano allo stato ignote, così come non è dato sapere se l’atto in parola sia stato effettivamente sottoscritto da B., il quale, all’epoca in cui è cessato il tesseramento con la squadra FC Cahul 2005, non aveva ancora compiuto 12 anni. Tutte circostanze, quelle poc’anzi delineate, il cui onus probandi gravava sulla Procura Federale ed il cui mancato assolvimento impone una pronuncia confermativa del decisum reso all’esito del primo grado di giudizio…Le superiori considerazioni in ordine alla totale assenza di responsabilità in capo al signor B., per carenza dell’elemento soggettivo dell’incolpazione allo stesso ascritta, si riflettono inevitabilmente anche sulla società calcistica qui in considerazione. Va infatti ricordato come la responsabilità c.d. oggettiva, contemplata dal disposto ex art. 6, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva, possa operare soltanto in presenza dei seguenti irrinunciabili elementi (cfr. sul punto, ex multis, Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, Decisione/0058/CFA-2021-2022): - la sussistenza del fatto previsto e punito dal Codice di Giustizia Sportiva; - la commissione dello stesso da parte di tesserati, dirigenti, soci, sostenitori, ecc.; - l’imputabilità, a titolo di dolo o di colpa, del fatto al suo autore. Va da sé allora, come già evidenziato, che la radicale assenza di qualsivoglia profilo di colpevolezza nella condotta del giovanissimo calciatore B.si traduca, ipso iure, nell’impossibilità di ascrivere alla società un qualsivoglia addebito a titolo di responsabilità oggettiva. Tale conclusione si impone nel caso di specie ed è oltremodo valorizzata dalla circostanza che sulla U.S. Medoacus A.S.D. non incombeva uno specifico obbligo di accertamento circa il pregresso tesseramento del proprio calciatore presso Federazioni estere, bensì soltanto un onere, nell’ipotesi in cui fossero emersi elementi tali da rendere dubbia la provenienza sportiva del giocatore. Elementi che di certo non sussistevano nella vicenda qui al vaglio, in cui la società si è adoperata al fine di garantire la correttezza – sotto ogni profilo, non solo formale – del tesseramento, garantendo anche la presenza di un’interprete. Del resto, diversamente opinando si finirebbe per introdurre nel sistema un obbligo a tutti gli effetti di accertamento preventivo della provenienza del giocatore, con pesanti ripercussioni sull’organizzazione degli uffici federali. Obbligo che, si ripete, allo stato non è contemplato da alcuna disposizione normativa.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0034/CFA del 7 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Com. Uff. n. 13 del 01.08.2022
Impugnazione – istanza: sig.ra L.C. - Sig. L.S. - Treviso FBC 1993 SSDRL/Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato i deferiti per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito ai tecnici sigg.ri …. ed … ed ai dirigenti … e …. di porre in essere durante la stagione 2020-2021 attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso PBC 1993 SSDR.L nella stagione sportiva seguente e le calciatrici appartenenti al settore femminile a tesserarsi per la Treviso Women SSDARL— che si sarebbe poi costituita in data I luglio 2021 — nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel loro intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso PBC 1993 SSDRL di ben 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso e di ben 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra della ASD Condor SA Treviso femminile, tesseratesi poi nella stagione sportiva 2021-2022 con la Treviso Women SSDARL; nonché per aver trattato direttamente e preso contatto nella stagione 2020-2021 con i sigg.ri …. ed ….. e con i dirigenti …. tutti tesserati con la società ASD Condor SA Treviso, per stipulare accordi anche di natura economica con la Treviso PBC 1993 SSDRL, al fine di tesserarli nella stagione sportiva successiva 2021-2022 con quest'ultima società, e sua collegata costituenda come in effetti verificatosi…Al riguardo occorre premettere che, com’è noto – secondo il costante orientamento giurisprudenziale - il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Orbene, nel caso di specie, risulta pacifico l’antefatto storico costituito dalla trattativa tra il Treviso FBC 1993 e la Condor S.A. Treviso, volta a realizzare un progetto comune, denominato “Treviso Soccer School” (i cui fini di formazione di giovani calciatori e calciatrici erano pregevoli se fossero stati condivisi dalle due Società). Tale trattativa risulta però non essere andata in porto nel maggio 2021, quando il Consiglio direttivo della Condor, cui partecipava anche il Ferla, responsabile del settore femminile di quella società, decise (con il solo voto negativo del Ferla) di non portare avanti quel progetto, ponendo l’accento negativo sin da allora sul comportamento del S.che, medio tempore, aveva preso contatti con l’allenatore delle giovanili della Condor, sig. …, raggiungendo con lui un accordo diretto nonostante fossero in corso le trattative tra le due società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 54/TFN - SD del 6 Ottobre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Deferimento: n. 2135 /517pfi21-22/GC/GR/am-ff del 28 luglio 2022 nei confronti della sig.ra A.P. + altri - Reg. Prot. 18/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS. Giorni 40 di inibizione al vice presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF per avere, in occasione dell’incontro ASD Matteo Football King - ASD Giovannese Calcio del 30.1.2022 valevole per il Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Matteo Football King nella quale è indicato il nominativo dell’allenatore sig….., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; giorni 40 all’allenatore per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF e dagli artt. 17, comma 3, e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver preso parte alla gara ASD Matteo Football King - ASD San Giovannese Calcio disputata il 30.1.2022 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria, quale allenatore della squadra dell’ASD Matteo Football King, senza averne titolo perché non tesserato per tale società ed in ogni caso non avendo adempiuto al pagamento della quota annuale dovuta al Settore Tecnico; Giorni 40 di inibizione al presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Matteo Football King, per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF e dagli artt. 17, comma 3, e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che l’allenatore dilettante sig. Francesco Scalzone prendesse parte alla gara ASD Matteo Football King - ASD San Giovannese Calcio disputata il 30.1.2022, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, quale allenatore della squadra della ASD Matteo Football King, senza averne titolo perché non tesserato per tale società; Ammenda di € 113,33 alla società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 39/TFN - SD del 20 Settembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Giudizio rinvio CFA - Deferimento n. 17565/284pf21-22/GC/GR/ff del 18 maggio 2022 nei confronti di S.D.L.D.E. + altri - Reg. Prot. 24/TFN-SD
Massima: I calciatori vengono prosciolti dalal contestata violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Futsal Sassuolo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 21-22, agli Organi competenti FIGC, mentre vanno sanzionati per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. …. conclusasi in data 12 ottobre 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Futsal Sassuolo e anche per essersi avvalso sempre dell’attività di assistenza ed intermediazione dello stesso sig. ….. per il tesseramento dello stesso calciatore per la ASD Aradeo, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso……(e la società …..) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.. Per quanto di interesse ai fini della presente decisione, dalle dichiarazioni dei tesserati è emerso che i deferiti calciatori erano stati tesserati presso le rispettive società grazie all’intermediazione del sig. …..; costui si era fatto carico anche di curare, in proprio, tutti gli adempimenti prodromici al tesseramento, restando solo le soluzioni abitative di competenza delle società di appartenenza le quali, a proprie spese, avrebbero messo a disposizione degli atleti gli alloggi. Tutti i calciatori hanno dichiarato di non aver mai sottoscritto alcuna richiesta di iscrizione anagrafica, affermando concordemente che la soluzione abitativa fosse di esclusiva competenza della società di appartenenza, come peraltro confermato dai tutti i dirigenti auditi. Sul punto, a conferma di tale circostanza, il Collegio osserva che non risulta versata in atti alcuna richiesta, a firma dei calciatori deferiti, di iscrizione anagrafica presso il comune di Fondi. Alla luce di tali evidenze istruttorie, in mancanza di congruenti elementi fattuali in grado di dimostrare l’esistenza di un concorso materiale o morale da parte dei deferiti calciatori nella formazione della falsa certificazione anagrafica, il Tribunale, anche tenuto conto di quanto già emerso e accertato nei confronti degli altri calciatori coinvolti nella decisione n. 168/TFNSD e confermato in sede di gravame, ritiene che non sia stata raggiunta la prova della responsabilità dei calciatori ….. in ordine alla violazione loro ascritta con il primo capo di incolpazione, non avendo gli stessi coscientemente e materialmente programmato né partecipato, anche solo ideologicamente, all’acquisizione delle false comunicazioni del Comune di Fondi. Va soggiunto che, a fronte della falsa documentazione fornita dal …., era onere esclusivo delle società interessate verificarne la genuinità ai fini della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale per procedere al tesseramento dei richiedenti. Non sussistono, pertanto, i presupposti per fondare un giudizio di rimproverabilità della condotta nei confronti dei calciatori deferiti. Si tratta di ragazzi giovani, di nazionalità straniera, provenienti da federazioni estere, senza alcuna conoscenza della lingua italiana, del tutto privi di consapevolezza in ordine a qualsivoglia pratica amministrativa, tanto da doversi affidare, in totale buona fede (oggettiva e soggettiva), al sig. ….. per ogni adempimento del caso, quest’ultimo qualificatosi “agente sportivo” (cfr. facsimile di mandato in atti), senza tuttavia nemmeno averlo mai incontrato personalmente, come acclarato in sede di audizioni….È, infatti, principio consolidato nell’ambito della Giustizia Sportiva che, per l’affermazione della sussistenza di una violazione disciplinare, pur essendo sufficiente un grado di certezza inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, di matrice penalistica, deve comunque raggiungersi, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito e alla colpevolezza del deferito. (CFA SU 105/20-21, SU 64/21-22).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 38/TFN - SD del 19 Settembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 3413/668pf21-22/GC/GR/ff del 10 agosto 2022 nei confronti del sig. L.F. + altri - Reg. Prot. 31/TFN-SD
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 800,00 per le violazioni ascritte ai propri tesserati (allenatore, presidente e dirigente anch’essi sanzionati con pene che vanno dai due a sei mesi) per la violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 39, commi 1 e 2 delle NOIF, per aver consapevolmente curato la pratica di tesseramento stagione sportiva 2021-2022 del calciatore ….. per la società ASD Sporting Club Nave 1966 e per non aver impedito la trasmissione della relativa modulistica all’Ufficio Tesseramenti pur essendo a conoscenza dell’apocrifia delle firme apposte nella richiesta di tesseramento stessa; tale firma, infatti, è risultata essere non veridica così come accertato dal Tribunale Federale Nazionale – sezione tesseramenti FIGC con Decisione n. 0036/TFNST-2021-2022 del 29 marzo 2022… I documenti e gli atti versati in giudizio consentono di ritenere comprovata tale circostanza. Vi è, in primo luogo, la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, che ha accertato, con provvedimento del 25.3.22, detta apocrifia, dichiarando, di conseguenza, la nullità del relativo tesseramento. Vi è, inoltre, la perizia grafologica della dott.ssa ….. che ha concluso riferendo che “Le due sottoscrizioni apposte sulla Richiesta di Tesseramento alla FIGC o Aggiornamento Posizione di Tesseramento e sulla dichiarazione del calciatore di data 15.12.21, sono apocrife in quanto non riferibili alla mano scrivente di ….”. L’apocrifia della firma del calciatore sul modulo di tesseramento con la società ASD Sporting Club Nave 1966 è, del resto, evidente ictu oculi, laddove tale firma venga posta in comparazione con le firme di …. apposte sui documenti di identità dello stesso, depositati in atti. A ciò si aggiunga che la circostanza che il modulo di tesseramento non sia stato sottoscritto dal calciatore …. è riconosciuta dallo stesso deferito, sig. …., il quale, in sede di audizione innanzi alla Procura, ha espressamente riconosciuto che la firma in questione era stata apposta da persona diversa dal calciatore interessato.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 25/TFN - SD del 5 Settembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 2534/611 pf21-22/GC/SA/mg del 2 agosto 2022 nei confronti del sig. O.A.R. + altri - Reg. Prot. 22/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 100, comma 6, delle NOIF, per avere lo stesso in data 3.9.2021 ed in occasione del trasferimento temporaneo del calciatore, all’epoca dei fatti minorenne, dall’ASD Team Altamura all’ASD Montescaglioso Calcio sottoscritto la richiesta di trasferimento temporaneo senza le firme di coloro che esercitano la potestà genitoriale sullo stesso. Masi 6 inibizione al segretario per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 101, comma 7, delle NOIF per aver richiesto in data 21 dicembre 2021 al signor …, padre del minore …., di rinunciare alla somma di euro 625,00, dovuta allo stesso …., quale contropartita per il rientro anticipato dal prestito del predetto minore per la stagione sportiva 2021/2022 dall’ASD Montescaglioso Calcio all’ASD Team Altamura… La pretesa di far rinunciare al calciatore quanto dovuto al fine di ottenere la sottoscrizione del rientro alla squadra cedente, ad avviso del Tribunale, costituisce una condotta particolarmente grave, ponendosi in aperto contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 CGS. Da qui consegue l’affermazione di responsabilità del deferito. Ammenda di € 600,00 alla società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 23/TFN - SD del 1 Settembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 2534/611 pf21-22/GC/SA/mg del 2 agosto 2022 nei confronti del sig. M.M. e della società ASD Team Altamura - Reg. Prot. 22/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 2 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 100, comma 6, delle NOIF, per avere lo stesso in data 3 settembre 2021 ed in occasione del trasferimento temporaneo del calciatore …., all’epoca dei fatti minorenne, dall’ASD Team Altamura all’ASD Montescaglioso Calcio sottoscritto la richiesta di trasferimento temporaneo senza le firme di coloro che esercitano la potestà genitoriale sullo stesso. Ammenda di € 400,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 12/TFN - SD del 1 Agosto 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 762/568pf 21-22/GC/SA/mg dell'8 luglio 2022 nei confronti del sig. O.K. e della società USD Brianza Olginatese - Reg. Prot. 5/TFN-SD
Massima: La società è sanzionata con l’ammonizione per la violazione ascritta al proprio calciatore (non giudicato per difetto di notifica) ritenuto responsabile della violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 32 CGS in relazione all’art. 40, comma 6, NOIF, perché, in occasione della richiesta di tesseramento in favore della Società USB Brianza Olginatese, aveva rilasciato una dichiarazione mendace in punto di non essere mai stato tesserato per una Federazione estera….Occorre, tuttavia, valutare la condotta del sig. O., sebbene in via incidentale, per poter sindacare la contestata responsabilità oggettiva alla società USB Brianza Olginatese. Al riguardo appare ictu oculi la mendacità della dichiarazione resa dal predetto soggetto, di modo che la condotta foriera di illecito disciplinare risulta comprovata. Ai fini della sussistenza della responsabilità oggettiva il Tribunale è a conoscenza dell’orientamento federale secondo il quale “…In sostanza, si configura un trasferimento, anche in capo alla società di calcio, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della società, o che comunque svolgono un ruolo rilevante nell’ambito dell’attività sportiva, prescindendo da qualunque valutazione in merito all’antigiuridicità della condotta nonché da qualsivoglia giudizio di colpevolezza in capo alla società” (cfr. Corte Federale d’appello SS.UU., 17 gennaio 2022, n. 58). Nel caso di specie non è revocabile in dubbio che il calciatore abbia agito anche nell’interesse della società che, ovviamente avrebbe tratto – quanto meno in astratto – vantaggio dal suo tesseramento. Sussiste, pertanto, il presupposto per la declaratoria di sussistenza della responsabilità oggettiva in capo alla Società USB Brianza Olginatese per la violazione ascritta al calciatore. Non può tuttavia accogliersi la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale, optando questo Tribunale per una sanzione più tenue in ragione di diverse circostanze. In primo luogo la dichiarazione mendace del calciatore è stata da costui resa quando la Società non lo aveva ancora tesserato; infatti la dichiarazione era stata rilasciata il 9 febbraio 2022 ed il tesseramento aveva avuto decorrenza dal giorno successivo; sotto altro profilo non risulta in alcun modo dimostrato che la società, in persona dei suoi dirigenti ovvero rappresentanti, abbiano in qualche modo contribuito alla causazione dell’illecito non essendo emersi – quanto meno nel presente giudizio – elementi idonei a ritenere che fossero a conoscenza dell’effettivo status del calciatore; infine, il periodo di tesseramento del calciatore, che protrattosi per soli undici giorni, dal 10 al 21 febbraio 2022, lascia ragionevolmente dedurre che la Società non si sia avvalsa in concreto dell’attività del tesserato, se non in termini estremamente contenuti. Tali considerazioni inducono il giudicante, in applicazione dell’art. 13, comma 2, CGS, ad irrogare alla Società la sanzione minima dell’ammonizione di cui all’art. 8, comma 1 inciso a), CGS, che appare essere equa in relazione alla effettiva consistenza della responsabilità oggettiva contestata alla Società.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0001/CFA del 01 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 407 del 01.06.2022
Impugnazione – istanza: F.D.M./Procura federale
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato con l’inibizione di mesi 6, il soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS FIGC (d’ora in poi: CGS) all’interno e nell’interesse della ASD Pontinia nella stagione sportiva 2020-2021 e della ASD Football Club Montenero nella stagione sportiva 2021-2022, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, CGS, per aver svolto, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “….” e in concorso con il signor ….., attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori per società diverse rispetto a quelle al cui interno e nel cui interesse svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale nelle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022…Al signor … viene rimproverata la violazione dei principi generali “della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”, previsti dall’art. 4, comma 1, CGS, nonché, nello specifico, la violazione dell’art. 32, comma 1, del medesimo Codice. Il citato comma 1 si rivolge “ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2” [cioè “[i] soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, [le] persone comunque addette a servizi delle società stesse e […] coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”) e fa loro divieto: - “di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici” ; - “nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati”. La conseguenza della violazione del divieto, in entrambi i casi, è l’inefficacia degli atti conclusi in contrasto, che peraltro non viene in questione nel caso di specie. La ratio della norma sta nell’esigenza di evitare indebite commistioni di ruoli e, soprattutto, conflitti di interessi fra tesserati o, comunque, soggetti che operano nell’ordinamento federale. E infatti, il divieto non opera quando le attività in linea di principio interdette “avvengano nell’interesse della propria società”. Il Tribunale territoriale ha giudicato fondato l’addebito contestato ritenendo che dalle audizioni acquisite nel procedimento inquirente, dagli articoli di stampa e dal post pubblicati sulle piattaforme social risulterebbe che il signor …, assieme al signor ….., mentre era tesserato per società federali, avrebbe posto in essere una vera e propria attività di intermediazione di calciatori per il tramite della ….. Sarebbero emerse attività univocamente tese al reperimento di calciatori tesserati con altre società, alla loro promozione attraverso la pubblicazione di dati fisiognomici, ruoli ricoperti, età e caratteristiche tecniche, come pure al contatto con vari calciatori non appartenenti alle società per le quali il deferito era tesserato o agiva pur se non tesserato. Va rilevato, per completezza, che né il signor …. né la ….. risultano iscritti nel registro federale agenti sportivi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 161/TFN - SD del 16 Giugno 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 17565/284pf21-22/GC/GR/ff del 18 maggio 2022 nei confronti di M.C. e della società ASD Futsal Polistena - Reg. Prot. 161/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 4 di inibizione al Presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento del sig. …, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” del soggetto appena indicato; per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. …. finalizzata al tesseramento del Sig. …. per la società ASD Futsal Polistena C5 nella stagione sportiva 19-20 nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso … (e la società …..) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.
Ammenda di € 600,00 alla propria società
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0086/CFA del 16 Maggio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 374 TFT 9 del 29 marzo 2022
Impugnazione – istanza: Procura Federale/P.F. - ASD VIRTUS ISPICA 2020
Massima: Annullata la decisione relativamente al primo capo d’accusa con il quale il presidente è stato accusato della formazione e trasmissione di un atto di quietanza liberatoria datato 24 agosto 2020, recante la firma non veridica del Sig. ….., teso a consentire la fusione tra la società USD Citta di Rosolini 1953 e la Società ASD Virtus Ispica (poi avvenuta con la costituzione della società avente la denominazione di ASD Virtus Ispica 2020)…Sul punto, osserva il Collegio che non sembra in realtà esigibile, in capo ad un soggetto che riceva un atto sottoscritto da terzi, una necessaria verifica circa la veridicità della firma che risulta apposta sull’atto stesso; sussiste invero una sorta di presunzione di correttezza nel comportamento delle parti, tale per cui è ragionevole confidare nella veridicità della firma che viene presentata come vera; né la circostanza che la società di cui il Sig. F. è legale rappresentante abbia partecipato ai benefici derivanti da quel documento falsamente sottoscritto (essendosi la società ASD Virtus Ispica 2020 potuta così costituire nella fusione con la società che aveva maturato il debito) può far necessariamente presupporre, da parte dello stesso legale rappresentante, una consapevolezza che, se del caso, doveva essere fatta oggetto di specifico accertamento. D’altro canto, va ulteriormente osservato che gli ulteriori elementi addotti dalla Procura a sostegno della consapevolezza della non veridicità della firma, siccome discendenti da procedimenti definiti dopo la sottoscrizione e l’utilizzo del documento non veridico, non integrano un profilo di responsabilità rispetto alla contestazione, che era, si rammenta, di avere usato l’atto sapendo (o potendo sapere), a suo tempo, e non dopo, che la firma era falsa.
Decisione C.F.A. – Sezione III : Decisione pubblicata sul CU n. 0082/CFA del 6 Maggio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n. 0117 del 4 aprile 2022
Impugnazione – istanza: A.S.D. Roma Calcio a 5/Procura Federale
Massima: Confermata la penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2021/2022 e l'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00) alla società perchè due giocatori tesserati per la suddetta società sono risultati già tesserati per società affiliate alla federazione argentina, nonostante avessero dichiarato di non esservi mai stati tesserati…Va ribadito che il deferimento da parte della procura è avvenuto ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 6 del CGS, per cui “1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali; 2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.” Anche se i dirigenti sono stati assolti, la società reclamante è stata ritenuta responsabile per la circostanza che i fratelli …., calciatori con essa tesserati (peraltro per la prima volta presso la nostra federazione, come risulta dagli atti) abbiano reso dichiarazioni false circa il loro precedente tesseramento in altra federazione. Ciò, tuttavia, a parere del Collegio – che fa propria la motivazione resa dal TNF – non vale a escludere l’applicazione della responsabilità nota come oggettiva, la quale presuppone che sussista un nesso eziologico tra il danno arrecato (nel caso, alla Federazione, sia pure per la violazione delle regole) e gli autori della condotta, che sono le società, i calciatori, i dirigenti. Se non fosse così, ossia, se ogni volta che si verifica una violazione, l’ordinamento sportivo dovesse accertare non tanto il dolo, ma anche la colpa dei vari agenti, esso perderebbe di certezza e autorevolezza: la responsabilità oggettiva rappresenta quindi il presupposto di tutto il sistema di giustizia sportiva e può essere ridimensionata solo nei casi di cui all’art. 7 CGS (scriminante o attenuante della responsabilità della società), in base al quale al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto. Orbene, va detto che nel caso concreto la violazione delle regole sportive da parte dei calciatori è incontestata (circostanza debitamente analizzata dal TNF nella decisione impugnata). Va altresì aggiunto che la ASD ROMA CALCIO A 5 per “scriminarsi” non fa alcun riferimento all’art. 7 bensì invoca un precedente che, come già ha avuto modo di affermare il TNF, non è applicabile sia perché riguarda una fattispecie diversa sia perché anteriore alla decisione delle sezioni unite n. 58/2022. In altre parole, la reclamante invoca una sorta di causa di forza maggiore, costituita dall’impossibilità di verificare il precedente tesseramento dei fratelli…., ma non dimostra in alcun modo che il sistema organizzativo societario fosse tale da consentire di scriminare la società, a nulla valendo quella che soggettivamente è ritenuta circostanza eccezionale, ma sotto un profilo oggettivo è circostanza che dimostra che il soggetto in questione non ha dato prova di saper gestire i rapporti con i propri tesserati. Da qui la responsabilità oggettiva secondo il modello di cui alla citata pronuncia delle Sez. Unite di questa Corte, decisione n. 58/2022, per cui può ritenersi che l’art. 6 del CGS, che assurge a referente di carattere generale per quanto concerne la responsabilità disciplinare dei sodalizi sportivi scaturente dalla inosservanza dei comportamenti imposti dalla normativa di settore per assicurare la salvaguardia e la conservazione dei valori fondamentali che informano lo sport e la sua pratica, distingua tre differenti ipotesi: - il primo comma, configura la responsabilità c.d. “diretta” della società, la quale risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. Essa trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure). Tale ipotesi di responsabilità è stata sempre inquadrata dalla giurisprudenza sportiva come ipotesi di responsabilità oggettiva; - le tre ipotesi distribuite nei commi 2, 3 e 4, sono state tradizionalmente attratte al modello della “responsabilità oggettiva” in quanto esponevano il sodalizio a conseguenze sanzionatorie per atti o fatti riferibili a soggetti “interni” o “esterni” alla propria struttura/organizzazione senza però riconoscere rilievo alcuno all’elemento soggettivo”. La stessa decisione ben chiarisce il rapporto tra art. 6 e art. 7 CGS, stabilendo che dal confronto tra l’art. 4, commi 2 e 3 del soppresso CGS e l’art. 6, commi 2 e 3 del CGS in vigore emerge la soppressione del termine “oggettivamente”; il nuovo art. 7 del CGS, che si applica a tutte le ipotesi di cui all’art. 6, rubricato “Scriminante o attenuante della responsabilità della società”, prevede che il Giudice Sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, valuti l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto FIGC. In attuazione di tale ultima disposizione, il Consiglio Federale ha approvato le linee guida (C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019), dettando una serie principi ai quali le società dovranno attenersi nell’adozione di c.d. “Modelli di prevenzione”. Il rispetto delle linee guida consente di accertare un’assenza di colpa in capo alle società. Queste ultime dovranno, dunque, provare di aver attivato ed effettivamente, correttamente ed appropriatamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali, da consentire da un esame concreto della fattispecie un esimente o attenuazione di responsabilità. Si tratta di un modello di responsabilità (che ha riscontri anche nell’ordinamento civile ex artt. 2047 e 2048 c.c. al pari della responsabilità della PA per atto illegittimo) in cui si presume la sussistenza dell’elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società. Si verifica, quindi, un’inversione dell’onere della prova, atteso che non è l’organo inquirente a dover provare la colpa della società, ma è quest’ultima, che per andare esente da responsabilità, deve provare l’assenza di colpa. L’art. 6, commi da 2 a 4 del CGS in vigore, applicabile (comma 2) al caso di specie, configura quindi un sistema basato su una forma di attribuzione della responsabilità meno rigida, ancorata alla c.d. “colpa organizzativa”. E’ quindi compito del giudice sportivo verificare se vi sia stata un’incapacità della società nel prevenire l’illecito che si è verificato, per cui l’accertamento circa un eventuale deficit organizzativo rispetto ad un “modello di diligenza esigibile” configurerà quella rimproverabilità posta a fondamento della fattispecie sanzionatoria. A differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, è la mancata adozione del modello organizzativo da parte della società che qualifica la sua responsabilità quale oggettiva in senso stretto, mentre laddove viene adottato se ne verifica un suo affievolimento, demandandosi agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS. Ove tale accertamento risulti negativo, riespande anche in tal caso la responsabilità di tipo oggettivo. Orbene, nel caso concreto, la prova contraria – se così può chiamarsi - fornita dalla società è stata limitata all’affermazione della impossibilità del controllo della veridicità delle dichiarazioni dei calciatori e all’assenza di un legame tra questi ultimi e la società, ma tale prospettazione stride con un modello di responsabilità che – come detto - non può basarsi sulle mere difese degli incolpati per consentire di andare esenti da responsabilità, presupponendo invece la prova di aver posto in essere un modello organizzativo, gestionale e di controllo come previsto dall’art. 7 CGS. L’equivoco nel quale incorre la reclamante sta tutto qui, anche in forza di un precedente di questa Sezione che aveva in qualche modo aperto la strada a una ipotesi di forza maggiore che le Sezioni Unite, nella ricomposizione del sistema, hanno attualmente ritenuto non essere idoneo a scardinare il sistema di responsabilità di cui all’art. 6 CGS. D’altra parte, nel caso di specie, vi è anche il diretto collegamento tra l’illecito disciplinare dei tesserati e il vantaggio conseguito dalla società, posto che, incontestatamente, entrambi hanno giocato partite del campionato in corso.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0080/CFA del 5 Maggio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. Comitato Regionale Sicilia in data 12.04.2022, pubblicata in pari data nel C.U. n. 404
Impugnazione – istanza: A.S.D. Città di Calatabiano/Procura Federale
Massima: L’art. 39 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (d’ora innanzi, N.O.I.F.) recita: “1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati anche successivamente a tale termine. 2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore e, nel caso di minori, dall’esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega”. Lo stesso articolo prevede altresì che “l’utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa”. Nel sito internet della LND si rinvengono specifiche precisazioni in merito alla portata applicativa della citata previsione, nel senso che “la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della Società. Pertanto, un calciatore la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l’attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative Federali”. Detta soluzione esegetica è condivisa anche dalla giurisprudenza sportiva, che ha evidenziato che il tesseramento ai sensi dell’art. 39 N.O.I.F. decorre “dalla data di deposito della richiesta di tesseramento, completa di tutta la documentazione necessaria e idonea a consentire la definizione del tesseramento” (Tribunale Federale Nazionale decisione 0029/TFNST-2020-2021). Questa Corte ritiene pertanto che la data di tesseramento coincide con quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale a patto che queste non presentino errori di alcun tipo. Nel caso in esame rileva anche la previsione normativa di cui al primo comma dell’articolo 43 delle N.O.I.F., rubricato “ tutela medico-sportiva”, che dispone: “salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva”. Il comma 6 della citata previsione prevede che “le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva”.
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il presidente con l’inibizione di mesi 4 per a) la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Calatabiano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. …., nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara A.S.D. Città di Calatabiano – A.S.D. Atletico Nissa disputata il 18 settembre 2021, della gara F.C.D. Atletico 1994 - A.S.D. Città di Calatabiano disputata il 26 settembre 2021, della gara A.S.D. Città di Calatabiano – CS Lavinaio disputata il 2 ottobre 2021, della gara A.S.D. Club Calcio San Gregorio - A.S.D. Città di Calatabiano disputata il 13 ottobre 2021, e della gara A.S.D. Città di Calatabiano – A.S.D. F.C. Belpasso disputata il 16 ottobre 2021, tutte valevoli per il girone C del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Città di Calatabiano – CS Lavinaio, disputata il 2 ottobre 2021 e della gara A.S.D. Club Calcio San Gregorio - A.S.D. Città di Calatabiano, disputata il 13 ottobre 2021, entrambe valevoli per il girone C del Campionato Promozione del Comitato Regionale Sicilia, sottoscritto le distinte di gara delle squadre schierate dalla società A.S.D. Città di Calatabiano consegnate agli arbitri, nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Antonino Condorelli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso. Al dirigente confermata l’inibizione di mesi 2, al calciatore la squalifica per 5 giornate di gara ed ammenda di € 300,00 e tre punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2021/2022 a carico della società….In particolare, dall’esame di detta scheda si evince la cronologia delle operazioni poste in essere dalla società richiedente il tesseramento, che ha, in più fasi ed in giorni diversi, caricato i documenti necessari alla definizione del tesseramento medesimo. La pratica è stata creata in data 2.9.2021, firmata elettronicamente in data 10.9.2021, ma la stessa non è stata convalidata, in quanto in data 10.9.2021, 20.10.2021, 21.10.2021 è stata rilevata l’irregolarità del modulo per mancanza della firma del giocatore. Solo in data 21.10.2021 risulta avvenuta la nuova dematerializzazione e firma della pratica, con aggiornamento della posizione del calciatore e conseguente convalida in data 22.10.2021. Deve pertanto ritenersi che il tesseramento del calciatore sig. …. si è perfezionato solo in data 22.10.2021. Detta circostanza trova conferma nel vaglio del foglio censimento agli atti di primo grado ove la data del tesseramento del sig. …. è proprio quella del 22.10.2021. Non appare al riguardo persuasiva la tesi della reclamante, secondo cui la sanatoria delle irregolarità riscontrate avvenuta tra il 21 ed il 22 ottobre 2021 avrebbe effetto ex tunc, in quanto la decorrenza del tesseramento è subordinata alla regolarità della procedura ed il momento costitutivo dello stesso coincide con l’acquisizione di tutti documenti necessari. Si osserva al riguardo che la sottoscrizione da parte del calciatore del modulo federale di tesseramento, specificatamente prevista dall’art. 39 N.O.I.F., quale primaria ed irrinunciabile espressione di volontà dell’atleta di legarsi sportivamente con una società sportiva affiliata alla FIGC, costituisce essenziale condicio sine qua non ai fini del regolare tesseramento. La successiva acquisizione di detta sottoscrizione non può pertanto determinare la retrodatazione del tesseramento per assenza originaria degli elementi costitutivi dello stesso.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0077/CFA del 21 Aprile 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 181, pubblicato il 14.03.2022
Impugnazione – istanza: A.S.D. Pinturetta Falcor
Massima: In riforma della decisione del TFT - che aveva sanzionato la società con l’ammenda di € 500,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio calciatore (squalificato per 4 giornate) per aver, in occasione della richiesta di tesseramento, sottoscritto una dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veritiera, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere – viene inflitta l’ammenda di € 250,00…..Orbene, l’articolo 6 del codice, rubricato responsabilità delle società, al comma 2, prevede che le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2. Ritiene, pertanto, il Collegio, di poter riaffermare i principi consolidati ai quali si è ispirata, anche recentemente, questa Corte su tale forma di responsabilità (cfr. Corte federale d’appello, Sez. 1^, n. 90/2019-2020 e, da ultimo, Sez. Un. n. 58/2021-2022). In particolare è stato considerato che: - la responsabilità oggettiva è l’architrave della giustizia sportiva; tale responsabilità è posta alla base di numerose decisioni emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva e la sua caratteristica è rappresentata dal fatto che la società di calcio risponde, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo (CFA n. 124/2015-2016); - nell’ambito dell’ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti; l’ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie (CGF n. 56/2011-2012; CFA n. 78/2017-2018; CFA n. 33/2017-2018); - tale responsabilità opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto; nessuna delle forme di elemento soggettivo (dolo o colpa) necessarie per integrare le figure tipiche della responsabilità previste da altri rami dell’ordinamento di diritto comune è prevista in ambito sportivo; del resto, lo stesso ordinamento civilistico conosce fattispecie di affermazione di responsabilità prescindendo dal dolo o dalla colpa, in considerazione del bene protetto o della natura intrinsecamente rischiosa dell’attività imprenditoriale esercitata (CGF n. 43/2011/2012); - la responsabilità oggettiva trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva; non trattandosi di culpa in vigilando è irrilevante che la società non abbia potuto impedire in alcun modo il fatto dannoso o che il relativo autore non abbia, in astratto, alcun collegamento con la squadra; la responsabilità non è esclusa anche nel caso in cui i comportamenti ritenuti illeciti siano stati commessi da un proprio tesserato in assenza di un coinvolgimento della stessa e per fatti riguardanti l’attività di altre società, anche laddove i medesimi comportamenti illeciti siano stati addirittura controproducenti per le sorti della società stessa; nella responsabilità oggettiva vale infatti anche il cd. principio di prevenzione, per cui l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica; tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (CFA nn. 68 e 69/2019-2020); - la sussistenza di tale responsabilità non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati; e questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (CGF n.56/2011-2012); - dal confronto tra l’art. 4, commi 2 e 3 del soppresso CGS e l’art. 6, commi 2 e 3 del CGS in vigore emerge la soppressione del termine “oggettivamente”; il nuovo art. 7 del CGS, che si applica a tutte le ipotesi di cui all’art. 6, rubricato “Scriminante o attenuante della responsabilità della società”, prevede che il Giudice Sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, valuti l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto FIGC. In attuazione di tale ultima disposizione, il Consiglio Federale ha approvato le linee guida (C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019), dettando una serie principi ai quali le società dovranno attenersi nell’adozione di c.d. “Modelli di prevenzione”. Il rispetto delle linee guida consente di accertare un’assenza di colpa in capo alle società. Queste ultime dovranno, dunque, provare di aver attivato ed effettivamente, correttamente ed appropriatamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali, da consentire da un esame concreto della fattispecie un esimente o attenuazione di responsabilità. Si tratta di un modello di responsabilità (che ha riscontri anche nell’ordinamento civile ex artt. 2047 e 2048 c.c. al pari della responsabilità della PA per atto illegittimo) in cui si presume la sussistenza dell’elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società. Si verifica, quindi, un’inversione dell’onere della prova, atteso che non è l’organo inquirente a dover provare la colpa della società, ma è quest’ultima, che per andare esente da responsabilità, deve provare l’assenza di colpa. (CFA, Sez. Un. n. 58/2021-2022); - l’art. 6, commi da 2 a 4 del CGS in vigore configura un sistema basato su una forma di attribuzione della responsabilità meno rigida, ancorata alla c.d. “colpa organizzativa”. Il modello, sottoposto al vaglio del giudice, dovrà essere esaminato da quest’ultimo al fine di verificare se vi sia stata un’incapacità della società nel prevenire l’illecito che si è verificato. L’accertamento circa un eventuale deficit organizzativo rispetto ad un “modello di diligenza esigibile” configurerà quella rimproverabilità posta a fondamento della fattispecie sanzionatoria; si passa da una responsabilità oggettiva in senso stretto o assoluta a quella che si definisce “semi-oggettiva” o “aggravata”, perché a “colpa presunta”. La mancata adozione del modello organizzativo da parte della società, qualifica la sua responsabilità quale oggettiva in senso stretto, mentre laddove viene adottato se ne verifica un suo affievolimento, demandandosi agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS. Ove tale accertamento risulti negativo, riespande anche in tal caso la responsabilità di tipo oggettivo. (CFA, Sez. Un. n. 58/2021-2022); Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, non può dubitarsi che debba essere dichiarata la responsabilità della società in relazione al fatto contestato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del CGS, a nulla rilevando la circostanza, di mero fatto, del non essersi il sodalizio sportivo avvalso della prestazione sportiva del calciatore, ciò potendo al più incidere in relazione alla graduazione della sanzione. In ogni caso, fermi i descritti principi in tema di responsabilità oggettiva o semi-oggettiva, nel caso di specie può invero comunque individuarsi un profilo di responsabilità colposa in capo alla società, consistente nel non avere operato il controllo sulla dichiarazione del calciatore, come invece, rileva la Procura, sarebbe stato ben possibile interpellando “preventivamente gli uffici della F.I.G.C, territoriali o nazionali, prima di richiedere il tesseramento del calciatore”. In senso conforme questa CFA ha già avuto modo di pronunciarsi, proprio con i due precedenti citati in precedenza (CFA nn. 68 e 69/2019-2020), con i quali è stato rilevato (con riferimento a vicende sostanzialmente corrispondenti a quella ora in discussione), che “l’onere di verifica richiesto alla società” non fosse “inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore”. In ciò risiede dunque, e in ogni caso, la responsabilità colposa della società, che ha dato corso alla richiesta di tesseramento del calciatore senza avere previamente verificato che la situazione dell’atleta fosse effettivamente quella dichiarata ai sensi dell’articolo 40, comma 6, delle NOIF. Quanto alla determinazione della sanzione, deve osservarsi che, avuto riguardo alla condotta del calciatore connotata dalla asserita scarsa comprensione della lingua italiana, nonché alla limitata rilevanza del fatto, si ritiene congrua l’applicazione della sanzione di euro 250,00.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 121/TFN - SD del 11 Aprile 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 6927/338pf21-22/GC/SA/mg del 15 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri O.H.F.M. e M.A.D. - Reg. Prot. 118/TFN-SD
Massima: Mesi 8 di squalifica al calciatore per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS, anche in relazione all’art. 39 NOIF, per avere utilizzato nella richiesta del proprio tesseramento per la s.s. 2021/2022 per l’Alma Salerno C5 un certificato di residenza solo apparentemente rilasciato dal Comune di Salerno, la cui veridicità è stata confutata dall’ufficio anagrafe del Comune di Salerno, in quanto residente presso altro comune, nonché per aver partecipato irregolarmente a n. 10 gare della dell’ASD Alma Salerno C5 disputate tra il 9.10 ed il 18.12.2021. Mesi 7 all’altro calciatore per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS, anche in relazione all’art. 39 NOIF, per avere utilizzato nella richiesta del proprio tesseramento per la s.s. 2021/2022 per l’Alma Salerno C5 un certificato di residenza solo apparentemente rilasciato dal Comune di Salerno, la cui veridicità è stata confutata dall’ufficio anagrafe del Comune di Salerno, in quanto residente presso altro comune, nonché per aver partecipato irregolarmente a n. 4 gare della dell’ASD Alma Salerno C5 disputate tra il 9 ed il 30.10.2021
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 119/TFN - SD del 08 Aprile 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 6759/253 pf21-22/GC/SA/mg del 9 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri H.M.Y., R.T. e della società ASD Paluani Life Chievo VR - Reg. Prot. 115/TFN-SD
Massima: Giornate 2 di squalifica al calciatore per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all’art. 40, comma 4, delle NOIF, per aver sottoscritto in data 22.10.21 una nuova richiesta di tesseramento con la società ASD Paluani Life Chievo VR pur essendo già tesserato per la stessa stagione sportiva con la società AC Hellas Verona 1903. Mesi 2 di inibizione al presidente per i suddetti fatti ed ammenda di € 600,00 alla società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 117/TFN - SD del 04 Aprile 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 1752 /756pf20-21/GC/am del 20 settembre 2021 nei confronti della società ASD Roma Calcio a 5 - Reg. Prot. 110/TFN-SD
Massima: Previa revoca dell’accordo ex art. 127 CGS di cui alla Decisione n. 39 del 7 ottobre 2021, la società è sanzionata con punti 4 di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di euro 500,00 a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti commessi dai propri dirigenti integranti la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per aver firmato, nella stagione sportiva 2019/2020, 7 distinte di gara relative alle partite nelle quali compariva il nome del giocatore…così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultava già tesserato per società affiliate alla federazione argentina.
Decisione C.F.A. – Sezione III : Decisione pubblicata sul CU n. 0068/CFA del 2 Marzo 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare n. 0086/TFN-SD 2021-2022 del 19.01.2022
Impugnazione – istanza: A.S.D. WOMAN NAPOLI C5-sig. E.B.-sig. C.M.-A.T.
Massima: Ridotta ad anni 2 l’inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, co. 2 e 7, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, nonché 43, co. 1 e 6, delle N.O.I.F e 7 dello Statuto Federale; la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 23 comma 1, 61 e 66, N.O.I.F. nonché agli artt. 28 e 39 lett. Ca) e degli artt. 30 e 31 del Regolamento del Settore Tecnico. Confermata l’inibizione di mesi 6 a carico dell’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 23 comma 1, N.O.I.F. nonché agli artt. 28 e 39 lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico. Confermata la squalifica per 15 giornate da scontarsi in gare ufficiali alla calciatrice che ha rivestito la qualifica di massaggiatore, per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 23 commi 1, 61 e 66 N.O.I.F., nonché dell’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico. Confermata la penalizzazione di punti 3 in classifica alla società e ridotta ad € 3.000,00 l’ammenda.
Massima: In relazione alla fattispecie dell’utilizzo irregolare delle due calciatrici ….., schierate in campo rispettivamente nelle gare del 18 e 25 ottobre 2020 e in quella del 13 dicembre 2020, occorre preliminarmente richiamare quanto stabilito dall’art. 39, comma 3, N.O.I.F., che recita: “la data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento”. Lo stesso articolo prevede altresì: “l’utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa”. Per i/le calciatori/calciatrici cittadini stranieri al loro primo tesseramento in Italia si applica l’art. 40 quater delle N.O.I.F., a norma del quale il tesseramento “decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.”. Orbene, in merito alla pratica di tesseramento della …. è evidente che - trattandosi di calciatrice comunitaria proveniente dalla Federazione spagnola e di primo tesseramento in Italia – la stessa si è perfezionata solo a far data dalla comunicazione ufficiale della F.I.G.C. e non dal giorno dell’avvenuto deposito della richiesta di tesseramento (14.10.2020), come sostenuto in atti dalla difesa; in realtà, dalle risultanze istruttorie dell’Organo inquirente cristallizzate nella Relazione conclusiva del 9 ottobre 2021 (procedimento 6/pf/21-22), il tesseramento della suindicata calciatrice è avvenuto in epoca successiva alla disputa delle due partite contestate e, segnatamente, in data 30.10.2020. Anche per quanto attiene la pratica di tesseramento della calciatrice …., si addiviene alle medesime conclusioni in merito alla irregolarità della partita disputata in data 13.12.2020, stante l’allegazione da parte della difesa del mero modulo di richiesta del tesseramento sottoscritto dall’interessata e dal Presidente p.t. della società in data 11.12.2020; viceversa, non è stata prodotta la prova dell’avvenuto deposito e/o della spedizione alla Federazione del prefato modulo, di talché non è revocabile in dubbio la circostanza acclarata dall’Organo inquirente, secondo cui il tesseramento della calciatrice … si è perfezionato successivamente allo svolgimento della gara in contestazione, segnatamente in data 20.12.2020 (procedimento 6/pf/21-22). Sul punto, come già espresso da questa Corte in diversa pronuncia, nei procedimenti di giustizia sportiva trova applicazione, ai fini dell’accertamento della responsabilità, il consolidato principio secondo cui “il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio.” (Sez. Unite, n. 35/CFA/2021-2022). D’altronde, la ratio della contestata fattispecie al Sig. B. risiede nella responsabilità che è posta in capo ai legali rappresentanti delle società calcistiche per il principio di immedesimazione organica con il sodalizio sportivo di appartenenza, di guisa che costituisce onere - non solo del “tesserando”, ma anche del legale rappresentante della società sportiva – il compito di verificare presso gli uffici competenti il corretto svolgimento delle pratiche di tesseramento e il perfezionamento delle stesse, nel rispetto della diligenza ad osservare le regole e la parità di situazione con le altre società in competizione, ai sensi dell’art. 4 del C.G.S..
Decisione C.F.A. – Sezione III : Decisione pubblicata sul CU n. 0068/CFA del 2 Marzo 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare n. 0086/TFN-SD 2021-2022 del 19.01.2022
Impugnazione – istanza: A.S.D. WOMAN NAPOLI C5-sig. E.B.-sig. C.M.-A.T.
Massima: Ridotta ad anni 2 l’inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, co. 2 e 7, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, nonché 43, co. 1 e 6, delle N.O.I.F e 7 dello Statuto Federale; la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 23 comma 1, 61 e 66, N.O.I.F. nonché agli artt. 28 e 39 lett. Ca) e degli artt. 30 e 31 del Regolamento del Settore Tecnico. Confermata l’inibizione di mesi 6 a carico dell’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 23 comma 1, N.O.I.F. nonché agli artt. 28 e 39 lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico. Confermata la squalifica per 15 giornate da scontarsi in gare ufficiali alla calciatrice che ha rivestito la qualifica di massaggiatore, per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 23 commi 1, 61 e 66 N.O.I.F., nonché dell’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico. Confermata la penalizzazione di punti 3 in classifica alla società e ridotta ad € 3.000,00 l’ammenda.
Massima: Quanto allo svolgimento ….. delle funzioni di operatore sanitario/massaggiatore, il possesso del titolo abilitativo di “Operatore Sanitario BLS-D” conseguito in data 16.03.2019, non scrimina la fattispecie di cui al Capo A) di incolpazione. Difatti, in ossequio a quanto disposto dall’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico, “possono essere iscritti nel ruolo di Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n. 741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell’elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della salute”. Orbene, la ricorrente - pur trovandosi all’atto della contestazione in possesso di un attestato di Operatore BLS-D con idoneità a svolgere le funzioni di Primo Soccorso e Rianimazione cardiopolmonare, con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno non era abilitata allo svolgimento delle funzioni di fisioterapista o di altro titolo equipollente riconducibile all’area riabilitativo/fisioterapica, né iscritta nel precipuo ruolo degli Operatori sanitari, ai sensi del citato articolo 31 del Regolamento del Settore Tecnico.
Massima: …. trovandosi la sig.ra T. in costanza di tesseramento con la ASD Woman Napoli in qualità di calciatrice, non avrebbe potuto contemporaneamente tesserarsi con il diverso ruolo di sanitario/massaggiatore, peraltro irregolarmente esercitato.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 101/TFN - SD del 21 Febbraio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 4173/137pf21-22/GC/SA/mg del 9 dicembre 2021 nei confronti del sig. G.D.S.E. e della società ASD Gear Siaz Piazza Armerina - Reg. Prot. 80/TFN-SD
Massima: Il calciatore è sanzionato con giorni 15 di squalifica per la violazione dell’art. 4, comma 1, e 32 CGS in relazione all’art. 40, comma 6, NOIF per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la ASD Gear Siaz Piazza Armerina (da ora anche la società o la deferita), rilasciato una dichiarazione mendace, in particolare dichiarando di non essere mai stato tesserato per una Federazione estera. La società per responsabilità oggettiva ex art. 6,comma 2, CGS è sanzionata con l’ammenda di € 100,00…Non superabile, al riguardo, è la dichiarazione della Federazione Brasiliana, che ha attestato il tesseramento per una società alla medesima affilata……Il Tribunale, sul punto, non può non considerare che: a) vi è una apparenza di buona fede nel comportamento del calciatore; b) il periodo di tesseramento illegittimo è durato 10 giorni; c) durante tale periodo non si è disputata alcuna gara; d) la richiesta di tesseramento è stata reiterata (a conferma che non vi erano altre ragioni ostative) e autorizzata in data 18.10.2021; e) la Federazione Brasiliana ha assentito al transfert internazionale, confermando che il calciatore non aveva alcuna pendenza con la Federazione stessa e con la Gramado Futsal.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 66/TFN - SD del 02 Dicembre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 2264/ 782pf20-21/GC/am del 7 ottobre 2021 nei confronti della società ASD Futsal Polistena C5 - Reg. Prot. 40/TFN-SD
Massima: La società è sanzionata con 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, e con l’ammenda di euro 500,00 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, CGS per i comportamenti ascritti al proprio calciatore a sua volta oggetto di CCI per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione all’art. 40 quinquies, comma 1 punto 1, NOIF per non aver rappresentato alla propria società e agli organi federali competenti la non correttezza del suo tesseramento….Occorre, allora, che il Tribunale valuti oggi la sussistenza della responsabilità del tesserato, nella sola presenza della quale può ipotizzarsi e scrutinarsi la sussistenza della responsabilità oggettiva della società. Nel caso di specie, la responsabilità del tesserato per la violazione delle disposizioni contestate (in particolare, l’art. 40 quinquies, comma 1 punto 1, delle NOIF) emerge chiara dall’esame degli atti del procedimento ed è stata anche ammessa dal tesserato. Nelle dichiarazioni rilasciate in data 17.06.2021 al rappresentante della Procura Federale, il tesserato ha affermato, rispondendo a varie domande, quanto segue: “Riferisco di aver giocato all’estero e nella circostanza di essere stato tesserato per una federazione estera e nello specifico per la Società Cascavel, Brasiliana, militante nella lega della FGFS facente parte della LNF (Lega Nacional de Futsal) per la stagione 2016 e in precedenza nell’anno 2015 per la Società BGCF Bento Goncalves della medesima Lega”; “Durante la stagione in corso (ndr 2020/21) ho disputato tutte le gare ufficiali previste con esclusione di una gara contro il Napoli con le società con cui sono stato tesserato e nello specifico CDM Futsal, ORSA Viggiano e Futsal Polistena”; “Conosco le norme federali essendo un tesserato per la Lega Nazionale dilettanti e le rispetto come dimostrato dai miei comportamenti tenuti nell’arco della stagione” (rispondendo alla domanda “Lei è a conoscenza delle le norme federali previste dall’art. 40 quinquies delle NOIF che prevedono che la Società di calcio a 5 possa tesserare contemporaneamente un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere”) ; “Sono a conoscenza che nella mia attuale squadra vi è un altro tesserato extracomunitario proveniente da Società estera con il nome di Andre Cordeiro de Jesus”. Conclusivamente, il tesserato ha confermato di esserlo stato anche per Federazione estera; di conoscere la disposizione di cui all’art. 40 quinquies, comma 1 punto 1, delle NOIF; di essere a conoscenza del tesseramento da parte della Futsal Polistena di altro tesserato extracomunitario. È, quindi, indubbia la responsabilità del tesserato per la violazione della ripetuta norma delle NOIF. A tale responsabilità non può non conseguire, nel caso di specie, la responsabilità oggettiva della società deferita. L’illecito disciplinare commesso dal tesserato ha riguardato direttamente l’attività sportiva della società ed è stato indiscutibilmente diretto a recarle un giovamento in termini di utilizzazione (non consentita) di calciatori extracomunitari e in termini di risultati sportivi. Al riguardo, occorre rimarcare che il calciatore, … ha disputato, a partire da quella del 27.02.2021, dodici delle tredici partite che hanno portato la deferita ad essere promossa al Campionato di Serie A, tra altro realizzando, nelle gare di play-off, alcuni gol…In buona sostanza, con il proprio comportamento vietato, il calciatore ha consapevolmente alterato il corretto svolgimento del Campionato di competenza in danno delle altre società ad esso partecipanti, con una condotta che avrebbe meritato, a parere del Tribunale, una sanzione ben maggiore di quella applicata in sede di accordo ex art. 126 CGS. La gravità della violazione del calciatore non può non riflettersi sulla determinazione della sanzione a carico della deferita che si è oggettivamente giovata della stessa scendendo in campo con una formazione non consentita per ben dodici gare, conseguendo, al termine dei play-off, la promozione al Campionato di Serie A.
Decisione C.F.A. – Sezione III : Decisione pubblicata sul CU n. 0036/CFA del 09 Novembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 00036/TFNSD/2021-2022 del 1.10.2021
Impugnazione – istanza: SSD L 84 Srl -Procura Federale
Massima: La società non è responsabile per aver tesserato il calciatore basandosi sulla sua dichiarazione non veritiera di non essere mai stato tesserato all’estero. Annullata la penalizzazione di 3 punti nella classifica della stagione sportiva 2021-2022, e l’ammenda di € 2.000,00 inflitte alla società in quanto non responsabile della contestata violazione dell’art. 6 CGS per la posizione irregolare del calciatore in quanto come giocatore “mai tesserato all’estero” malgrado fosse risultato già precedentemente tesserato per società affiliate alla Federazione nazionale brasiliana….Il motivo di diritto principale riguarda la «responsabilità oggettiva» prevista dall’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, rubricato “Responsabilità della Società”. Nel caso specifico è stata ritenuta sussistere a carico della Società per la violazione delle norme regolametari in materia di tesseramenti realizzati mediante falsa attestazione di cittadinanza. L’art. 6, comma 2, CGS, afferma testualmente che “la società risponde ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2”. La ratio della responsabilità oggettiva nell’ordinamento sportivo è diretta da un lato a presidiare la regolarità delle gare e, dall’altro, consente di sanzionare anche le società sul presupposto che negli sport di squadra, ove i valori delle singole compagini sono espressi in termini di punti e classifiche, la sanzione inflitta al solo dirigente o tesserato si rivelerebbe scarsamente efficace. In tale quadro, la responsabilità oggettiva della società consegue automaticamente a quella personale dell’autore materiale del fatto, laddove, tuttavia, vi sia alla base almeno un nesso di causalità materiale. La suddetta norma va, tuttavia, letta in combinato disposto con il successivo art. 7 (“Scriminante o attenuante della responsabilità della società”), che assegna al Giudice un importante compito: quello di valutare “l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’oggettivo funzionamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo”, al fine di attenuare o eliminare la responsabilità della società. Fermo il carattere assiologico della responsabilità oggettiva, l’interpretazione letterale del combinato disposto delle due norme non può che avere come significato quello di imporre al Giudice la valutazione del fatto posto al suo giudizio all’insegna di criteri di logicità ed equità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia. Poiché la responsabilità in argomento richiama la struttura originaria dell’art. 41 c.p., si rende necessario tener saldo il principio cardine di cui all’art. 27 della Costituzione, alla luce del quale può apparire una forzatura giuridica discendere la responsabilità oggettiva della società sic et simpliciter da quella personale del tesserato in assenza del nesso fra tesserato, fatto e società. Ebbene, è proprio in tali casi che si rende necessario esercitare il potere di valutazione ex art. 7 CGS, affinché la decisione rispecchi i canoni di giustizia, consentendo, fra gli altri, di dar peso al collegamento causale, alla prevedibilità o meno dell’evento da parte delle compagini calcistiche mediante la predisposizione di misure idonee a prevenire l’illecito o quantomeno ridurne le conseguenze. E’ infatti evidente che laddove manchi del tutto il nesso di causalità materiale (illecito commesso e concluso in altro sodalizio), la società non potrà adottare alcun criterio di prevedibilità necessario al fine di predisporre rimedi e dunque non potrà essere chiamata alla responsabilità di cui all’art.6 CGS. E’ necessario, allora, individuare il momento in cui si perfeziona la condotta del tesserato fonte di responsabilità oggettiva per la società tesserante. Non si ignorano i numerosi interventi giurisprudenziali in materia che si sono succeduti sino a ridurre l’ambito applicativo di tale forma di responsabilità (v. Corte Cost., sentenza, 23 marzo 1988, n. 364), in ragione del principio della personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost., che postula necessariamente la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa ovvero del dolo in capo al reo. Nel codice civile si rinvengono numerose ipotesi di responsabilità oggettiva, disciplinate dagli artt. 2048, 2049, 2050, 2051, 2053 e 2054 c.c.: tuttavia, in tali ipotesi, la condotta illecita foriera di responsabilità presuppone, nei confronti del soggetto dichiarato responsabile, un potere di controllo sul danneggiante, essendo l’istituto comunque caratterizzato dal rapporto unitario in cui il responsabile si pone con il soggetto che ha dato luogo al danno. Alla luce di tali interventi volti a limitare, se non ad espungere, la responsabilità oggettiva dall’ordinamento giuridico generale, ci si è interrogati circa la permanenza di tale istituto all’interno dell’ordinamento sportivo, ed in particolare a proposito della costituzionalità della norma in argomento. Un primo orientamento, favorevole al suo impiego, trae suo fondamento dalla circostanza che nel diritto comune detta forma di responsabilità oggettiva risponde a scelte di politica legislativa tendenti ad una maggiore protezione dei terzi, di talché in materia sportiva l’opportunità di simili forme di responsabilità si fonderebbe sull’obiettivo di tutelare le competizioni sportive. La logica ispiratrice si baserebbe sul contemperamento di opposti interessi, gli uni individuali e gli altri superindividuali, e sull’opportunità di privilegiare questi ultimi. Altra tesi, sempre favorevole ad ipotesi di responsabilità oggettiva, invoca il principio dell’ubi commoda, ibi et incommoda: le società sportive, avvalendosi dell’operato del tesserato, sarebbero ritenute responsabili sul piano disciplinare delle conseguenze dei fatti/comportamenti illeciti degli stessi. In senso contrario è stato sostenuto come siffatto titolo di imputazione della responsabilità sia privo di qualsiasi legittimazione logico-giuridica, in quanto contrastante con il principio costituzionalmente previsto della personalità della pena, che postula necessariamente la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa ovvero del dolo in capo al sanzionato. Sicché il principio dell’ubi commoda, ibi ed incommoda non sarebbe applicabile alle società sportive, il cui fine si concretizzerebbe nel miglioramento atletico dei partecipanti e nel conseguimento del primato sportivo: la responsabilità oggettiva, invece , avrebbe come scopo precipuo l’irrogazione di una sanzione prevista dalla norma sportiva in conseguenza del verificarsi di un accadimento in contrasto con lo scopo dell’ordinamento sportivo. Anche nella prassi sportiva, l’istituto della responsabilità oggettiva dei sodalizi calcistici è stato sottoposto a numerose considerazioni critiche, alla luce anche della notevole applicazione di tale forma di imputazione dell’illecito, tanto da apportare modifiche alla norma nel nuovo codice. Infatti, la norma in esame (anche nella nuova formulazione) è fattispecie che permette l’irrogazione della sanzione per qualsiasi condotta vietata, fra cui le ipotesi meno gravi, quali l’utilizzo di un calciatore non regolarmente tesserato, come nel caso odierno. Tale illecito determina, dunque, non solo l’applicazione della sanzione nei confronti del reo calciatore (e dirigenti, presidente, ecc.), ma anche alla società, con notevoli problematiche in ambito applicativo attesa la genericità della previsione dei presupposti per l’istituto della responsabilità oggettiva e le innegabili differenze intercorrenti fra società sportive professionistiche e dilettantistiche. Il calcio dilettantistico, infatti, prevede budget societari competenze e disponibilità di gran lunga inferiori rispetto alle categorie professionistiche. La responsabilità oggettiva comporta, dunque, il trasferimento in capo alla società della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della società o comunque svolgono attività rilevanti per l’ordinamento sportivo e trova il suo fondamento nell’esigenza di rendere pregnante l’effettivo impegno delle società nell’attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l’ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare nonché nell’attività di stimolo del massimo rispetto delle norme federali da parte dei soggetti legati alla società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni. Una lettura in tal senso del nuovo art. 6, comma 2, in combinato disposto con l’art. 7, CGS, consente di (graduare o) escludere la responsabilità oggettiva della società … per l’illecito commesso dal calciatore …, attraverso la presa in considerazione di diversi elementi/circostanze tali da escludere una presunzione iuris et de iure in ordine a tale responsabilità. La fattispecie in esame rientra infatti in una di quelle ipotesi (eccezionali ma non rarissime nell’ordinamento sportivo), in cui il semplice vincolo di tesseramento non vale di per sé a giustificare, nei confronti della società ultima tesserante, il deferimento/condanna per responsabilità oggettiva. Occorre al contrario far ricorso al generale principio di giustizia sostanziale e di ragionevolezza, pienamente operanti anche nel diritto sportivo, contestualizzando i fatti oggetto di controversia. Ai sensi dell’art. 7 CGS, il Giudice sportivo, per evitare che mediante l’istituto della responsabilità oggettiva si producano situazioni abnormi e non conformi a giustizia, può temperare la responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà e personalità della sanzione. In tali casi, le società calcistiche sarebbero sottoposte a sanzioni solo nell’ipotesi di omessa individuazione, da parte degli organi societari preposti al controllo, dei responsabili dei comportamenti antisportivi, prendendo in tal modo decisioni costituzionalmente orientate. Nel caso di specie, è da dire che: a) le dichiarazioni del calciatore sono state rese nel 2016/2017 all’ASD Aosta all’atto del primo tesseramento in Italia; b) il calciatore …. è stato tesserato dalla SSD L 84 Srl nel 2019 mediante procedura automatizzata di “aggiornamento dello stato”, non involgente dichiarazioni dell’atleta; b) l’operato dei dirigenti e del presidente della SSD L 84 Srl è stato ritenuto conforme all’ordinamento sportivo poiché la dichiarazione del calciatore di non essere mai stato tesserato all’estero (l’“operato” del “tesserato” che ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, sarebbe dovuto essere oggetto del “controllo” della società -art. 7-, al fine di risponderne), è stata riconosciuta dai vari Organi di Giustizia sportiva sin qui intervenuti, compreso il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, essere “stata resa due anni prima del tesseramento con la ASD L 84 C 5”: ciò esclude che possa “essere ascritta a quest’ultima società”, che dunque non avrebbe potuto né “prevedere l’evento” né “predisporre misure idonee a prevenire l’illecito o quantomeno ridurne le conseguenze”. Tali elementi portano ad escludere che la responsabilità oggettiva, sub specie di responsabilità disciplinare per le dichiarazioni non veritiere rese dal calciatore …., possa essere attribuita alla Società reclamante, in quanto un tale giudizio sconfinerebbe dai criteri di giustizia, perchè la condotta illecita “non è stata effettuata dal calciatore al momento o in corso di tesseramento con la SSD L 84 Srl, avendo quest’ultima esclusivamente aggiornato la posizione del calciatore già tesserato”, bensì è stata effettuata due anni prima, quando il calciatore fu tesserato per la prima volta dalla Società ASD Aosta. E su tale circostanza non vi è contestazione….Ad ulteriore conferma, il TFN precisa che la Società ha “esclusivamente aggiornato la posizione del calciatore già tesserato”, sicché le dichiarazioni non veritiere risalgono al primo tesseramento per altra Società (che effettivamente non ha vigilato e/o era responsabile del proprio tesserato), e non risultano essere state reiterate nei successivi passaggi. Neppure dall’interrogatorio del calciatore emergono affermazioni contrarie. Ritiene addirittura il primo Giudice che non era onere dell’ultima società verificare la veridicità e la regolarità del tesseramento del 2016/2017 avallato dalla FIGC, effettuando in proprio investigazioni presso altre federazioni straniere, in casi come questo in cui si tratta non di tesseramento ex novo, bensì di passaggi successivi di mero “aggiornamento” di posizioni già valutate dalla FIGC. Siffatto contesto ha, al contrario, fatto maturare nella Società il legittimo affidamento sulla regolarità della posizione del calciatore, a maggior ragione visto che “la società non poteva far altro che prendere atto del precedente tesseramento attestato dalla Federazione”. Nello scenario delineato è incontestato che la dichiarazione mendace del calciatore …è avvenuta in momento antecedente all’ultimo tesseramento che qui rileva, con impossibilità della società SSD L 84 Srl di poter effettuare qualsivoglia verifica sulla veridicità di dichiarazioni rese ad altra Società due anni prima del contatto fra … e la reclamante; né poteva porvi rimedio, essendosi quest’ultima Società tesserante limitata ad inserire on line meri dati nei campi predisposti nel sistema AS 400 della FIGC. Il club in questione, infatti, non era tenuto a vigilare sul comportamento tenuto da un proprio tesserato verso non la propria compagine, bensì una precedente Società, né avrebbe potuto prevenire la commissione della condotta illecita già commessa e conclusa, con conseguente esonero da ogni forma di responsabilità (“non appaiono condivisibili le prospettazioni della Procura Federale secondo le quali il calciatore avrebbe reiterato le dichiarazioni non veritiere anche in occasione dell’accordo con la SSD L 84 Srl”). Pertanto la società reclamante non poteva assumersi alcuna responsabilità in merito alle dichiarazioni di ….. alla ASD Aosta e non reiterate con l’odierna Società, come ripetutamente affermato anche dal primo Giudice nelle argomentazioni della propria decisione. Di conseguenza appare contraddittoria ed incongrua la parte della decisione reclamata, ove – dopo aver escluso la responsabilità della Società - l’ha ritenuta responsabile oggettivamente per le dichiarazioni fatte dal calciatore ad altra società, la ASD Aosta, “due anni prima del tesseramento con la L 84 Srl”, fondate, evidentemente, sulla richiesta del calciatore di avvalersi dell’accordo ex art. 127 CGS.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0024/CFA del 21 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN dell’8.9.2021
Impugnazione – istanza: Sig. B.L.
Massima: Accolti i reclami e per l’effetto annullata la decisione del TFN che aveva sanzionato il presidente con mesi 12 di inibizione ed il segretario con mesi 10 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. anche in relazione all’art. 32 del medesimo CGS e all’art. 91 delle NOIF; dell’art. 23, comma 1, delle NOIF nonché agli artt. 16, 20 e 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito o comunque non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, che il sig. M. P., tesserato per la società quale dirigente accompagnatore, chiedesse tramite Whattsapp, a un soggetto allo stato non identificato, la disponibilità di un "buon calciatore" disposto a pagarsi vitto e alloggio per una somma di euro 300 mensili "e ad elargire" una sovvenzione alla Società di euro 3.000,00, come dimostra lo screenshot dei messaggi pubblicati il 17 gennaio 2021, sulla pagina del social network Facebook "Calcio Malato/Pagato", nonché proponendo loro condizioni inique, come ad esempio l'impegno a farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio e per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2020/2021, lo stesso, in assenza della prescritta abilitazione e dell'iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico e in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore, svolgesse di fatto il ruolo di Direttore tecnico e occasionalmente quello di massaggiatore della prima squadra della SSD ARL REAL GIULIANOVA. Per tali condotte rideterminata l’ammenda da € 6.000,00 ad € 1.000,00 a carico della società.
Massima: Questa Sezione ritiene necessario rammentare che non può essere revocato in dubbio il carattere speciale e peculiare dell’illecito sportivo rispetto all’illecito conosciuto in altri ambiti e ordinamenti, a partire dal diritto penale. Tali specialità e peculiarità si riverberano sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale. Quanto al primo, non può essere invocato il principio di tassatività e determinatezza proprio del sistema penale, volto a riconoscere la sussistenza di un illecito in presenza di una fattispecie normativa nettamente delineata nei suoi tratti principali e specifici. Al contrario, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, CGS, con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare un analogo criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva, chiamati a ricondurre – come nel caso di specie – le singole condotte alla fattispecie generale che impone i richiamati obblighi di lealtà, correttezza e probità e ne sanziona la violazione. Questa Corte Federale ha già avuto modo di precisare gli specifici contorni che presenta l’illecito sportivo. “La maggiore ampiezza dell’ambito applicativo dell’illecito sportivo rispetto all’illecito penale è funzionale a perseguire lo scopo specifico della sanzione disciplinare sportiva, ossia la generica prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione atletica. Il perseguimento di tale obiettivo comporta non soltanto una compressione dei principi di materialità e colpevolezza, ma anche una declinazione maggiormente flessibile del principio di legalità, con particolare riguardo ai corollari della tassatività e determinatezza della disposizione sanzionatoria” (CFA, Sezioni Unite, Decisione n. 0012/CFA/2021-2022). Il Collegio non può che ribadire tali principi. Sotto il secondo profilo, di carattere processuale, la peculiarità dell’illecito sportivo trova una significativa corrispondenza nel grado di prova richiesto per ritenere sussistente una violazione, che deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. E infatti, “l’organo giudicante non può spingersi fino all’assoluta certezza della commissione dell’illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l’adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l’accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell’ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall’art. 2, comma 3, CGS CONI” (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 93/2017).
Massima:… Venendo agli odierni reclami, l’invocata assenza di una disposizione del CGS che vieti l’accollo delle spese per vitto e alloggio in capo a giovani atleti non è di per sé sufficiente a escludere l’illecito sportivo e a esentare i dirigenti e la società da eventuali responsabilità. Portando alle estreme conseguenze tale assunto, si dovrebbe giungere alla conclusione che sussisterebbe illecito sportivo solo nelle ipotesi in cui agli obblighi generali di lealtà, correttezza e probità si accompagnino fattispecie singole che ne costituiscano l’inveramento, con un palese effetto di sovvertimento e svuotamento dell’impianto stesso del codice. Una lettura del genere presuppone un onere improbo in capo al “legislatore sportivo” (la Federazione), ovverosia l’introduzione nel codice di tutte le fattispecie astrattamente configurabili che investano i molteplici soggetti e attività dell’ordinamento sportivo e configurino illecito. Diversa è invece l’impostazione del codice medesimo, che ha optato per una fattispecie astratta e aperta di illecito, volta a volta e caso per caso oggetto di verifica da parte della giustizia sportiva. Sono quindi evidenti i tratti di judge made law che caratterizza l’illecito sportivo….La decisione del Tribunale di prima istanza, una volta determinate le condotte oggetto di contestazione, non ha infatti motivato in cosa si sostanzi nella vicenda i questione il vulnus i richiamati principi di lealtà, correttezza e probi à no ché ai principi basilari – citati nella decisione impugnata - della sana competizione sportiva, della lealtà e della formazione di un giovane. Le circostanze rappresentate dai reclamanti – e non confutate - mostrano invece che la permanenza dei due giovani calciatori presso locali strutture alberghiere non poteva essere ricondotta (o ricondotta solamente) all’attività sportiva ma diretta anche a proseguire in loco la frequenza scolastica in un periodo contrassegnato dalla pandemia. Né si può dimenticare che si trattava per di più di importi per vitto e alloggio senza dubbio contenuti, per i quali risulta difficile ipotizzare possibilità lucrative o comunque eccedenti le normali esigenze di mantenimento…. In termini generali, la richiesta a giocatori giovani di sostenere le spese per vitto e alloggio non equivale automaticamente – come parrebbero avere ritenuto la Procura federale, prima, e il Tribunale di prima istanza, dopo – al pagamento di somme per potere giocare in una determinata squadra. Altro sarebbe il caso in cui il pagamento emerso nascondesse ulteriori erogazioni in favore della società, ma di ciò non si ha contezza né emerge alcunché dagli atti di causa.
Massima: Quanto al motivo dei reclami riguardante la presunta carica di direttore tecnico assunta dal sig. P.e alle funzioni di massaggiatore dal medesimo svolte, in assenza della prescritta abilitazione, merita osservare che gli stessi reclamanti hanno effettuato una parziale ammissione, riconoscendo che in una sola occasione l’interessato aveva svolto le funzioni di massaggiatore mentre, diversamente da quanto sostenuto nella decisione impegnata, non risultano univoci elementi ulteriori con riguardo alle funzioni di direttore tecnico, tali da raggiungere il livello minimo di prova, sopra richiamato….Analogamente, anche per i capi di accusa relativi alle attività poste in essere dal sig. P.come dirigente tecnico e come massaggiatore, non risulta sostenuta da congrua motivazione, nella decisione di primo grado, la condanna del Presidente e del segretario della società, mentre residua, con riferimento alla più limitata ipotesi relativa all’attività di massaggiatore, la responsabilità diretta della società, nei cui confronti va conseguentemente rideterminata in riduzione la sanzione irrogata in primo grado.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 45/TFN - SD del 15 Ottobre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 1752 /756pf20-21/GC/am del 20 settembre 2021 nei confronti dei Sigg.ri R.V. + altri - Reg. Prot. 32/TFN-SD
Massima: Il Tribunale proscioglie i deferiti dalle rispettive incolpazioni loro ascritte: - Sig. R. V. (dirigente della A.S.D. Roma Calcio a 5), per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stato responsabile di aver firmato, nella stagione sportiva 2019/2020, 7 distinte di gara relative alle partite nelle quali compariva il nome del giocatore F. T., così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultava già tesserato per società affiliate alla federazione argentina, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;- Sig. G. B. E. (dirigente della A.S.D. Roma Calcio a 5), per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stato responsabile di aver firmato, nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, 6 distinte di gara relative alle partite nelle quali comparivano i nomi dei giocatori F. T. e S. T., così attestandone il regolare tesseramento mentre questi ultimi, di contro, risultavano già tesserati per società affiliate alla federazione argentina, il tutto come meglio descritto nella parte motiva; - Sig. F. P. (dirigente della A.S.D. Roma Calcio a 5), per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stato responsabile di aver firmato, nella stagione sportiva 2019/2020, 2 distinte di gara relative alle partite nelle quali comparivano i nomi dei giocatori F. T. e S. T., così attestandone il regolare tesseramento mentre questi ultimi, di contro, risultavano già tesserati per società affiliate alla federazione argentina; - Sig. M.A. F. (dirigente della A.S.D. Roma Calcio a 5), per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stato responsabile di aver firmato, nella stagione sportiva 2020/2021, 1 distinta di gara relativa alla partita nella quale compariva il nome del giocatore F. T., così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultava già tesserato per società affiliate alla federazione argentina; - la società A.S.D. Roma Calcio A 5, a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti ascritti al proprio Presidente ed ai propri dirigenti e calciatori…..Appare documentalmente provato e non contestato che i calciatori F. e S. T., comunicando solo la propria cittadinanza italiana, sono stati tesserati nell’ottobre 2018 con la A.S.D. Roma Calcio a 5 senza aver dichiarato precedenti tesseramenti per Federazioni estere. Fermo restando quanto sopra, questo Tribunale, in analoga fattispecie, con la sentenza n. 36/TFNSD-2021-2022 ha affermato che non può ritenersi “che fosse onere della società verificare la veridicità e la regolarità del tesseramento presso la FIGC, effettuando indagini presso tutte le diverse federazioni nazionali. ………. Da un altro lato, non spetta alle società effettuare tali verifiche; verifiche che le società non sarebbero neppure in grado di effettuare non avendo i mezzi (le federazioni calcistiche di altri paesi non sono, infatti, obbligate a rispondere alle eventuali richieste di informazioni sul tesseramento di un calciatore) ed essendo estremamente gravose (le richieste dovrebbero essere trasmesse a tutte le federazioni calcistiche nazionali), tanto da doversi ritenere concretamente impossibili”. Nella fattispecie de qua, oltre alle considerazioni svolte dal Tribunale nella precedente citata decisione, depone a favore dei deferiti la circostanza che i giocatori F. T. e S. T., sono nati in Italia, sono cittadini italiani e sono residenti in Italia. Da quanto sopra consegue la mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo ai dirigenti dell’A.S.D. Roma Calcio a 5.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 44/TFN - SD del 14 Ottobre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 1510/725 pf 20-21/GC/am dell’8.9.2021 nei confronti del Sig. T.D. - Reg. Prot. 27/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente della Società per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS - FIGC, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere consentito al segretario, l'apposizione di firma apocrifa, in luogo di quella del calciatore ….Invero, soprattutto in realtà sportive non complesse quale quella di specie, il Presidente della Società, figura di vertice della stessa e titolato ai rapporti federali in nome e per conto della Società, è tenuto ad individuare collaboratori rispettosi dei principi e delle regole che disciplinano l’attività sportiva e, comunque, a vigilare costantemente che quei principi e quelle regole non vengano lesi o violate. Onde, nel caso all’esame del Tribunale, il Presidente, all’atto della scelta del Segretario della Società avrebbe dovuto assicurarsi circa la sua lealtà e correttezza “sportiva”; nel corso dell’attività sportiva avrebbe dovuto vigilare che quei principi e quelle regole venissero sempre rispettate. Sussiste, quindi, nel comportamento del Sig. D. T. tanto la colpa in eligendo quanto quella in vigilando.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 39/TFN - SD del 07 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1752 /756pf20-21/GC/am del 20 settembre 2021 nei confronti della società ASD Roma Calcio a 5- Reg. Prot. 32/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS la società è sanzionata con punti 3 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2021/2022, e l’ammenda di euro 2.000,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti ascritti al proprio Presidente ed ai propri dirigenti e calciatori deferiti per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stati responsabili di aver firmato, nella stagione sportiva 2019/2020, distinte di gara relative alle partite nelle quali compariva il nome dei giocatori …., così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultavano già tesserati per società affiliate alla federazione argentina.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 36/TFN - SD del 01 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1360/724pf20-21/GC/am del 2.9.2021 nei confronti del Sig. F.J. + altri - Reg. Prot. 23/TFN-SD
Massima: I deferiti vanno prosciolti dalla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e dalla violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle NOIF, per aver consentito nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 il tesseramento del giocatore come “mai tesserato all’estero” malgrado risultasse già precedentemente tesserato per società affiliate alla federazione nazionale brasiliana, in quanto la dichiarazione del calciatore di non essere mai stato tesserato all’estero è stata resa due anni prima del tesseramento con la società e pertanto tale irregolarità non può essere ascritta a quest’ultima società….Del resto in base a quanto certificato dal segretario della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti “ il tesseramento di un calciatore attraverso la procedure denominata “aggiornamento di posizione” si applica ai calciatori che risultano già presenti nel sistema AS 400 della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ovvero già tesserati per la FIGC e che sono liberi dal vincolo sportivo con altra Società e conseguentemente risultano come tesserabili nella specifica sezione tesseramento della richiamata Area Società utilizzata dalle Società ai fini del tesseramento dei calciatori. Le Società ai fini dell’aggiornamento di posizione devono esclusivamente ricercare il calciatore e definire il tesseramento dello stesso, una volta inseriti i dati. La Società provvede a stampare la lista di tesseramento Aggiornamento di posizione, farla firmare al calciatore, firmarla, scannerizzarla nel sistema e provvedere all’invio tramite firma digitale.La pratica viene poi lavorata dalla Divisione Calcio a 5 o dallo specifico Comitato Regionale se trattasi di Società regionale. La dichiarazione di non essere mai stato tesserato all’estero […] è necessaria esclusivamente da parte del calciatore all’atto del Suo primo tesseramento per la FIGC”. Appare evidente, dunque, che alcuna dichiarazione non veritiera è stata effettuata dal calciatore al momento o in corso del tesseramento con la ASD L84 C5, avendo quest’ultima esclusivamente aggiornato la posizione del calciatore già tesserato. Alla stregua dei chiarimenti forniti dal Segretario della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti non appaiono condivisibili le prospettazioni della Procura Federale secondo le quali il calciatore avrebbe reiterato le dichiarazioni non veritiere anche in occasione dell’accordo con la ASD L84 C5. Né si può ritenere che fosse onere della società verificare la veridicità e la regolarità del tesseramento presso la FIGC, effettuando indagini presso tutte le diverse federazioni nazionali. Da un lato, infatti, le circostanze che il calciatore fosse già tesserato presso la FIGC con la qualifica “mai tesserato all’estero” e che avesse già giocato due campionati in Italia con altre squadre sono, evidentemente, idonee a radicare il legittimo affidamento della Società alla regolarità della posizione del Sig. …. Da un altro lato, non spetta alle società effettuare tali verifiche; verifiche che le società non sarebbero neppure in grado di effettuare non avendo i mezzi (le federazioni calcistiche di altri paesi non sono, infatti, obbligate a rispondere alle eventuali richieste di informazioni sul tesseramento di un calciatore) ed essendo estremamente gravose (le richieste dovrebbero essere trasmesse a tutte le federazioni calcistiche nazionali), tanto da doversi ritenere concretamente impossibili. Appare evidente, dunque, che in un tale frangente la società non poteva far altro che prendere atto del precedente tesseramento attestato dalla Federazione. In tale prospettiva non appaiono conferenti neppure i precedenti del Tribunale richiamati dalle parti, in quanto relativi alla diversa fattispecie nella quale oggetto di contestazione era la dichiarazione falsa effettuata all’atto del primo tesseramento del calciatore presso la FIGC e, non, come nella specie, il mero aggiornamento a seguito del tesseramento già perfezionato in precedenza (Tribunal fed rale – Sez. Disciplin r 21.1.2020, n. 91 e 28.7.2020, n. 167). Tra l’altro in relazione alla specifica posizione dei dirigenti che avrebbero “ firmato le distinte di gara nelle quali compariva il nome del giocatore …., così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultava già tesserato per società affiliate alla federazione nazionale brasiliana”, non si può fare a meno di evidenziare che la Procura Federale non ha offerto alcun elemento in ordine alla responsabilità ascritta, che appare essere derivante esclusivamente dalla posizione rivestita o dalla funzione espletata. Del resto, non appare possibile imputare alcuna irregolare o falsa dichiarazione da parte di questi ultimi che non facevano altro che attestare la regolarità del tesseramento presente e validato sul sistema on line dei tesseramenti della Divisione Calcio a 5, senza che sia emerso neppure un indizio circa un loro stato soggettive doloso o colposo.
Massima: Nonostante il proscioglimento dei deferiti - dalla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e dalla violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle NOIF, per aver consentito nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 il tesseramento del giocatore come “mai tesserato all’estero” malgrado risultasse già precedentemente tesserato per società affiliate alla federazione nazionale brasiliana, in quanto la dichiarazione del calciatore di non essere mai stato tesserato all’estero è stata resa due anni prima del tesseramento con la società e pertanto tale irregolarità non può essere ascritta a quest’ultima società – la società è responsabile, ai sensi dell’art. 6, comma 2, ai fini disciplinari della condotta del proprio calciatore che ha disputato 60 gare nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 in posizione irregolare come “mai tesserato all’estero” consapevole, a nulla rilevando la dedotta sua buona fede totalmente priva di credibilità sol pensando alla sua convocazione per la nazionale brasiliana Under 18, del suo precedente tesseramento per società affiliate alla federazione nazionale brasiliana. Da ciò consegue la penalizzazione di 3 punti nella classifica della stagione sportiva 2021/2022 e dell’ammenda di euro 2.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 27/TFN - SD del 8 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 885/519pf20-21/GC/am del 2 agosto 2021 nei confronti del sig. G.M. + altri - Reg. Prot. 13/TFN-SD
Massima: Mesi 10 di inibizione al Segretario della società per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 32 del medesimo CGS e all’art. 91 delle NOIF, per avere favorito, anche attraverso l’intermediazione di soggetti sprovvisti di titolo abilitativo, il tesseramento, la permanenza e il conseguente addestramento tecnico di giovani atleti presso la SSD A RL REAL GIULIANOVA, tra i quali certamente … e …, in cambio condizioni inique e violative della normativa federale, come ad esempio l’impegno da parte dei calciatori di farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio, ottenendo persino dal padre del calciatore …., al momento della firma del tesseramento del figlio, il versamento di una somma di denaro in contanti di euro 350,00; Mesi 12 di inibizione al Presidente della società per: a) la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 32 del medesimo CGS e all’art. 91 delle NOIF per aver consentito o comunque non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, che il sig. …. tesserato per la società quale dirigente accompagnatore, chiedesse tramite ..., a un soggetto allo stato non identificato, la disponibilità di un “buon calciatore” disposto a pagarsi il vitto e alloggio per una somma di euro 300,00 mensili” e ad elargire “una sovvenzione alla Società di euro 3.000,00, come dimostra lo screenshot dei messaggi pubblicati il 17 gennaio 2021, sulla pagina del social network Facebook “Calcio Malato/Pagato”, nonché procacciasse o, comunque, favorisse il tesseramento, anche attraverso l’intermediazione di soggetti sprovvisti di titolo abilitativo, di giovani atleti, tra i quali certamente ….. e …., presso la SSD A RL REAL GIULIANOVA proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale, come ad esempio l’impegno a farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio; b) la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva Sportiva, con riferimento all’art. 23, comma 1, delle NOIF nonché agli artt. 16, 20 e 31 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2020/2021, …., in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico e in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore, svolgesse di fatto assunto il ruolo di Direttore Tecnico e occasionalmente quello di massaggiatore della prima squadra della SSD A RL REAL GIULIANOVA partecipante al Campionato di Serie D organizzato dal Dipartimento Interregionale, come risulta dall’anagrafica federale, dalla distinta di gara in atti nonché dagli apporti narrativi acquisiti; c) la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 32 del medesimo CGS e all’art. 91 delle NOIF, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2020/2021, il sig. ..., Segretario della società, favorisse, anche attraverso l’intermediazione di soggetti sprovvisti di titolo abilitativo, il tesseramento, la permanenza e il conseguente addestramento tecnico di giovani atleti presso la SSD A RL REAL GIULIANOVA, tra i quali certamente … e …, in cambio condizioni inique e violative della normativa federale, come ad esempio l’impegno da parte dei calciatori di farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio, ed ottenesse persino dal padre del calciatore ...., al momento della firma del tesseramento del figlio, il versamento di una somma di denaro in contanti di euro 350,00; d) la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli artt. 2 e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 32 del medesimo CGS e all’art. 91 delle NOIF, per aver consentito o comunque non impedito, nella stagione sportiva 2 020/2021, che i signori … e … in violazione delle norme federali che regolano la materia e non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo, svolgessero un’attività di intermediazione finalizzata a favorire il tesseramento dei giovani calciatori …. e … nell’interesse della Società SSD A RL REAL GIULIANOVA. Ammenda di € 6.000,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva e diretta
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 157/TFN - SD del 17 Giugno 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 11130/1084BIS pf20-21/GC/blp del 20 aprile 2021 nei confronti dei sig.ri S.P. e F.L. - Reg. Prot. 128/TFN-SD
Massima: Colui che svolgeva attività rilevante in favore della Società è sanzionato con l’inibizione di anni 1 per la violazione degli artt. 4 comma 2 e 32 comma 2 CGS – FIGC anche in relazione all’art. 106 NOIF, “per avere nel corso della stagione sportiva 2018 – 2019 chiesto somme di denaro (Euro 5.000,00) al genitore del calciatore per tesserare il proprio figlio, come emeregente dalla intercettazioni telefoniche del procedimento penale
Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 86/CFA del 23 Marzo 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio C.U. n. 171 del 12.02.2021
Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale/Sig. A.P.-A.S.D. Ostiantica Calcio 1926
Massima: Confermata la decisione del Tribunale federale che ha prosciolto le parti rilevando che, ai sensi dell’art. 39, comma 2, delle NOIF, il tesseramento di un minore per la durata di un anno può essere disposto sulla base del consenso di un solo genitore. Tale essendo la regola prevista dall’ordinamento federale, il Tribunale ritiene che, nell’ambito dell’ordinamento sportivo alla stregua del quale deve essere valutata la responsabilità disciplinare in esame, è irrilevante quanto disposto dal Tribunale dei Minorenni nel suddetto decreto relativo all’affidamento e all’esercizio della potestà genitoriale sul giovane calciatore….Nel caso in esame la regola dettata dall’ordinamento sportivo e contenuta nell’art. 39, comma 2, delle NOIF è nel senso che, ai fini del tesseramento di un minore per un solo anno, è sufficiente la firma di un solo esercente la potestà genitoriale senza che le società sportive siano tenute ad accertare se la richiesta di tesseramento del minore rientri o meno nell’ambito specifico della potestà conferita a quel genitore secondo le norme del codice civile o eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 118/TFN del 16.3.2021
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 8287/1130pf20-21/GC/gb del 22.1.2021 nei confronti del sig. Q.C.D.Y. (individuato in atti con il nome di A.T.C.Y.) - Reg. Prot. 98/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Mesi 10 di squalifica al calciatore per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 7, del vigente CGS per avere consentito, al fine di potersi tesserare, in data 12 gennaio 2016 (stagione sportiva 2015/16), con la società ASD Bibbiano San Polo, che soggetti non tesserati (i sigg.ri T. L. G. e A. Z. G.) ed altri soggetti allo stato non individuati, compissero atti volti ad ottenere attestazioni o documenti falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento in quanto egli extracomunitario, attraverso il ricongiungimento ai citati cittadini ivoriani (i sigg.ri .. e …), già residenti in Italia, che si fingevano genitori del calciatore de quo e ne richiedevano il ricongiungimento famigliare, utilizzando false certificazioni attestanti il rapporto di parentela; per avere egli stesso, ai successivi tesseramenti con società affiliate alla FIGC, continuato ad utilizzare le false certificazioni che gli avevano consentito di ricongiungersi in Italia con genitori fittizi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 104/TFN del 18.02.2021
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 8287 /1130pf20-21/GC/gb del 22.01.2021 nei confronti dei sig.ri T.O.M. e A.T.C.Y. - Reg. Prot. 98/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS il calciatore è sanzionato con € 12.000,00 di ammenda (così commutati mesi 10 di squalifica, pari a giorni 300 al tasso di conversione di € 40,00 al giorno) per la violazione dell’art.4, comma 1, e dell’art.32, comma 7, del vigente CGS: per avere consentito al primo tesseramento, in data 19 gennaio 2015 (stagione sportiva 2014/15), con la società ASD Boca Barco, che soggetto non tesserato (sig. ….) ed altri soggetti allo stato non individuati, compissero atti volti ad ottenere attestazioni o documenti falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento in quanto egli extracomunitario, attraverso il ricongiungimento a detto cittadino ivoriano, già residente in Italia, che si fingeva genitore del calciatore de quo e ne richiedeva il ricongiungimento famigliare, utilizzando false certificazioni attestanti il rapporto di parentela, per avere egli stesso, ai successivi tesseramenti con società affiliate alla FIGC, continuato ad utilizzare le false certificazioni che gli avevano consentito di ricongiungersi in Italia con genitori fittizi
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 97/TFN del 03.02.2021
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 7716/235 pf 20-21/LDF/GC/am del 07.01.2021 nei confronti dei sig.ri G.Z., E.D.A. e della società ASD Real Dem Calcio a 5 - Reg. Prot. 90/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS Mesi 5 giorni 20 di inibizione al Presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS per aver: consentito, in concorso con il sig. …, l’apposizione di una firma falsa del calciatore … in occasione della richiesta di tesseramento di quest’ultimo per la stagione sportiva 2020/2021 con la propria Società, presumibilmente nella sede della stessa; - consentito al sig. … di esercitare le funzioni sostanziali di Presidente della Società ASD Real Dem Calcio a 5 in proprio luogo del sig. …, rivestendo tale qualifica solamente sotto l’aspetto formale; Anche il dirigente è sanzionato con la medesima inibizione, mente la società è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 80/TFN del 29.12.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5763/273 pf 20-21GC/GT/mg dell’11.11.2020 nei confronti del sig. R.N. e della società AS Livorno Calcio Srl - Reg. Prot. 55/TFN-SD)
Massima: Inibizione di giorni 20 al Presidente per la violazione degli artt. 4 co. 1 e 31 co 10 del CGS in relazione ai punti 18 e 19 del C.U. n. 222/A del 15.6.2020, per aver, con riferimento alle operazioni di tesseramento effettuate nella corrente stagione sportiva relativamente ai calciatori …. e stante la circostanza che - come testualmente indicato nella sopra richiamata nota del 14.10.2020 a firma del Segretario Generale della Lega Pro - l'ammontare dei compensi lordi (fissi e variabili) per la s.s. 2020/2021 comprensivi dei suindicati tesseramenti ammonta a € 2.085.053,33= con relativo superamento del massimale di € 1.000,000,00= per € 1.805.053,33=, omesso di depositare presso la Lega Pro in ragione dell'avvenuto superamento dell'anzidetto massimale idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad € 1.000,000,00=, da fornire attraverso fideiussione a prima richiesta così come prescritto dal richiamato punto 18 del C.U. n. 222/A, in tal modo determinando la mancata esecutività dei menzionati contratti e conseguente caducazione del deposito degli stessi. Punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre ad € 10.000,00 di ammenda alla società….La difesa dell'ex legale rappresentante nulla oppone in ordine ai fatti contestati (d'altronde documentali), ma nega che gli siano imputabili, facendo valere il breve lasso temporale nel quale è rimasto in carica e documentando le iniziative dallo stesso assunte al fine di far fronte all'indebitamento societario pregresso, compresa la necessità di depositare la fideiussione integrativa a fronte dei nuovi tesseramenti. In realtà l'imputabilità delle condotte antiregolamentari in capo all'ex legale rappresentante è da considerare acclarata e pacifica. Quanto alla prima argomentazione di natura temporale, risulta documentale che il signor … è rimasto in carica per quaranta giorni, essendo stato eletto Presidente del nuovo CdA dall'Assemblea dei soci, a seguito della cessione di quote sul quale si tornerà, in data 11.9.2020, e di aver svolto tale funzione sino alle dimissioni intervenute durante l'Assemblea dei soci in data 23.10.2020 (ove è stato sostituito, unitamente all'intero CdA). Senonché questo pur breve lasso temporale è obiettivamente coinciso con la necessità di fronteggiare senza indugio una notoria situazione di indebitamento preesistente e con l'obbligo di assumere immediate decisioni in presenza delle incipienti scadenze, alcune anche connesse al mercato dei calciatori. Pertanto l'attività gestoria dell'ex amministratore era necessariamente urgente ed essenziale, così che il tempo intercorso, nel caso in esame, non è destinato ad incidere sulla valutazione della responsabilità dell'ex legale rappresentante. Quanto alla seconda argomentazione, non è dato dubitare che il signor … si "concentrava, fin da subito, nel reperimento delle risorse necessarie a far fronte alle immediate esigenze finanziarie della società, nonché all'ampliamento ed alla valorizzazione degli assets sportivi".
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE: DECISIONE N. 059 CFA del 23 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 30/TFN-SD 2020/2021 del 28 Ottobre 2020, pubblicata con Com. Uff. n. 19/TFN-SD in pari data, con la quale, in accoglimento del deferimento di cui alla nota 24 Settembre 2020 n. 3748 /1004 pf 19-20/LDF/GC/am della Procura federale nazionale, ha applicato al reclamante la sanzione dell’inibizione per mesi 2
Impugnazione – istanza: Avv. M.C.-Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il presidente con l’inibizione di mesi 2 per aver all’inizio della stagione 2019/2020 omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare, valevoli per il Campionato Nazionale “Dante Berretti”, senza averne titolo perché non tesserato (violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del CGS; dell’art. 7, comma 1, dello Statuto federale; degli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF)
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 044 CFA del 6 Novembre 2020
Decisione Impugnata:
Decisione del Tribunale Federale Territoriale Piemonte Valle D’Aosta di cui al C.U. n. 15 del 24.09.2020, relativa al deferimento a carico della signora Giovine Marina nonché della Società A.C.D. Lucento;
Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale-Sig.ra G.M.-A.C.D. Lucento
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha prosciolto i deferiti rilevando che: “Non vi è alcuna prova che la firma ritenuta apocrifa (peraltro sollo sulla base di una consulenza di parte) sia stata apposta da un collaboratore della Presidente Giovine e/o della società Lucento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 30/TFN del 28.10.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3748 /1004 pf 19-20/LDF/GC/am del 24.09.2020 nei confronti del sig. C.M. + altri - Reg. Prot. n. 19/TFN-SD)
Massima: Mesi 2 di inibizione la presidente della società per la violazione di cui all’artt. 4 comma 1, e 32, comma 2, del CGS, 7, comma 1, dello Statuto Federale 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver all’inizio della stagione 2019/2020 omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore …. e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare Casertana–Avellino del 22.09.2019 e Avellino– Paganese del 28.09.2019 valevoli per il Campionato Nazionale “Dante Berretti” senza averne titolo perché non tesserato, come descritto nella parte motiva. Mesi 1 di inibizione al dirigente violazione di cui all’artt. 4 comma 1, e 32, comma 2, del CGS, 7, comma 1, dello Statuto Federale per aver all’inizio della stagione 2019/2020 omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore. Mesi 1 di inibizione al dirigente per la violazione di cui agli artt. 4 comma 1, e 32, comma 2, del CGS, 7, comma 1, dello Statuto Federale per aver all’inizio della stagione 2019/2020 omesso di accertare la regolarità del proprio tesseramento con la US Avellino 1912 e per aver partecipato alle gare Casertana – Avellino del 22.09.2019 e Avellino – Paganese del 28.09.2019 valevoli per il Campionato Nazionale “Dante Berretti” senza averne titolo perché, come detto, non tesserato,
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 25/TFN del 22.10.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3748 /1004 pf 19-20/LDF/GC/am del 24.09.2020 nei confronti del sig. G.A.M. D.S. e della società US Avellino 1912 Srl - Reg. Prot. n. 19/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127, comma 1 CGS – FIGC il calciatore è sanzionato con 1 giornata di squalifica per la violazione di cui agli artt. 4 comma 1, e 32, comma 2, del CGS, 7, comma 1, dello Statuto Federale per aver all’inizio della stagione 2019/2020 omesso di accertare la regolarità del proprio tesseramento con la US Avellino 1912 Srl e per aver partecipato alle gare Casertana – Avellino del 22.09.2019 e Avellino – Paganese del 28.09.2019 valevoli per il Campionato Nazionale “Dante Berretti” senza averne titolo perché, come detto, non tesserato, come descritto nella parte motiva. Alla società che ha patteggiato € 1.000,00 di ammenda
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 004 CFA del 9 Settembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 16 del 23.07.2020
Impugnazione – istanza: A.C.D. Città di Cinisi/Procura Federale Interregionale
Massima: Riformata la decisione del TFNT e prosciolti tutti i deferiti dalla violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36), nel corso della stagione sportiva 2018-2019….Risulta comprovato, intanto, che tutti i calciatori deferiti dalla Procura siano in possesso della prescritta certificazione di idoneità agonistica per la stagione sportiva 2018- 2019, formata in epoca precedente l’inizio della stagione sportiva, come dimostrato dalla mail inviata il 4 Gennaio 2019. Questa circostanza si riflette immediatamente sulla posizione dei calciatori tesserati. Questi sono senz’altro tenuti a munirsi della prescritta certificazione sanitaria, prima di svolgere l’attività agonistica. Ma non compete loro alcuno specifico obbligo di trasmissione della documentazione agli organi federali.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 114 CFA del 10 Agosto 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale (Sezione CR Lombardia) pubblicata nel C.U. n. 4 del 16/07/2020
Impugnazione Istanza: Procura Federale Interregionale S.S.D. Città di Vigevano S.r.l.
Massima: Accolto il ricorso della Procura Federale e per l’effetto inflitta alla società l’ammenda di e 250,00 per la violazione dell’art. 4, comma 2, nella formulazione ratione temporis vigente, e dell’art. 5, comma 2, C.G.S., per responsabilità oggettiva per aver autorizzato il tesseramento del calciatore sulla base della dichiarazione mendace di non essere mai stato tesserato in Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione Albanese…Orbene ritiene il Collegio, in questa sede, di riaffermare (cfr. 90/2019-2020 CFA Sez. 1^). i principi consolidati ai quali si è ispirata recentemente questa Corte su tale forma di responsabilità. In particolare è stato considerato che: la responsabilità oggettiva è l’architrave della giustizia sportiva; tale responsabilità è posta alla base di numerose decisioni emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva e la sua caratteristica è rappresentata dal fatto che la società di calcio risponde, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo (CFA n. 124/2015-2016); nell’ambito dell’ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti; l’ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie (CGF n.56/2011-2012; CFA n.78/2017-2018; CFA n. 33/2017- 2018); tale responsabilità opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto; nessuna delle forme di elemento soggettivo (dolo o colpa) necessarie per integrare le figure tipiche della responsabilità previste da altri rami dell’ordinamento di diritto comune è prevista in ambito sportivo; del resto, lo stesso ordinamento civilistico conosce fattispecie di affermazione di responsabilità prescindendo dal dolo o dalla colpa, in considerazione del bene protetto o della natura intrinsecamente rischiosa dell’attività imprenditoriale esercitata (CGF n. 43/2011/2012); la responsabilità oggettiva trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva; non trattandosi di culpa in vigilando è irrilevante che la società non abbia potuto impedire in alcun modo il fatto dannoso o che il relativo autore non abbia, in astratto, alcun collegamento con la squadra; la responsabilità non è esclusa anche nel caso in cui i comportamenti ritenuti illeciti siano stati commessi da un proprio tesserato in assenza di un coinvolgimento della stessa e per fatti riguardanti l’attività di altre società, anche laddove i medesimi comportamenti illeciti siano stati addirittura controproducenti per le sorti della società stessa; nella responsabilità oggettiva vale infatti anche il cd. principio di prevenzione, per cui l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica; tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (CFA nn. 68 e 69/2019-2020); la sussistenza di tale responsabilità non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati; e questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (CGF n.56/2011-2012). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, non può dubitarsi che debba essere dichiarata la responsabilità della società in relazione al fatto contestato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del CGS, a nulla rilevando la circostanza, di mero fatto, del non essersi il sodalizio sportivo avvalso della prestazione sportiva del calciatore, ciò potendo al più incidere in relazione alla graduazione della sanzione. Nel caso di specie può invero comunque individuarsi un profilo di responsabilità colposa in capo alla società, consistente nel non avere operato il controllo sulla dichiarazione del calciatore, come invece, rileva la Procura, sarebbe stato ben possibile interpellando “preventivamente gli uffici della F.I.G.C, territoriali o nazionali, prima di richiedere il tesseramento del calciatore”. In senso conforme questa CFA ha già avuto modo di pronunciarsi, proprio con i due precedenti citati in precedenza (CFA nn. 68 e 69/2019-2020), con i quali è stato rilevato (con riferimento a vicende sostanzialmente corrispondenti a quella ora in discussione), che “l’onere di verifica richiesto alla società” non fosse “inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore”. In ciò risiede dunque, e in ogni caso, la responsabilità colposa della società, che ha dato corso alla richiesta di tesseramento del calciatore senza avere previamente verificato che la situazione dell’atleta fosse effettivamente quella dichiarata ai sensi dell’articolo 40, comma 6, delle NOIF. In punto di congruità della sanzione deve osservarsi che avuto riguardo alla condotta del calciatore connotata dalla sua scarsa comprensione della lingua italiana nonché al comportamento, ancorché omissivo, di buona fede della società e, infine, in relazione alla limitata rilevanza del fatto, si ritiene congrua l’applicazione della sanzione di euro 250,00.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 167/TFN del 28.07.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 14014/857 pf19-20 LDF/GF/am del 26.06.2020 nei confronti del sig. H.M.H. e della società SSD Marsala Calcio a rl - Reg. Prot. n. 189/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, il calciatore è sanzionato con la squalifica di mesi 2 di squalifica da scontarsi al primo tesseramento utile per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, CGS, in relazione agli articoli 32, comma 2, CGS, nonché articolo 40, comma 6, NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2019/2020, falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella medesima stagione sportiva per la società Ssd Marsala Calcio Asd, come descritto nella parte motiva….Non può invece rispondere della violazione ascritta al calciatore, a titolo di responsabilità oggettiva, la società deferita poiché in effetti, al momento del rilascio della dichiarazione mendace, il signor …. non era ancora formalmente tesserato con la medesima essendolo divenuto proprio in forza di essa. Né risulta altrimenti che la Società, i suoi rappresentanti e/o collaboratori di essa abbiano avuto un ruolo nella condotta posta in essere dal calciatore, cosicché non si può escludere che la falsità della dichiarazione sia frutto unicamente della volontà del dichiarante.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 090 CFA del 13 Luglio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche di cui al C.U. n. 183 del 9 Giugno 2020
Impugnazione Istanza: Procura Federale Interregionale/ U.P. Arzilla
Massima: Accolto il ricorso dalla Procura Federale, annullata la decisione TFT e per l’effetto inflitta l’ammenda di € 250,00…a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2 del C.G.S., per il comportamento tenuto dal calciatore alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 C.G.S.”. Tanto in relazione al tesseramento del calciatore …, autorizzato in data 6 Dicembre 2019 e poi revocato, in base al combinato disposto degli articoli 40 e art. 42 delle NOIF, dall’Ufficio Tesseramento centrale della FIGC, dopo che la federazione albanese aveva comunicato il precedente tesseramento dell’atleta, nonostante la dichiarazione di quest’ultimo “di non essere mai stato tesserato in una Federazione estera”. Infatti, erronea è la decisione del TFN … la violazione contestata non” fosse “comunque ascrivibile alla Società, la cui richiesta di tesseramento del calciatore si era fondata sulla dichiarazione del medesimo”, controfirmata dal “di lui tutore, di per sé sufficientemente idonea a far ritenere soddisfatte le condizioni del tesseramento…..Orbene ritiene il Collegio, in questa sede, di riaffermare i principi consolidati ai quali si è ispirata questa Corte su tale forma di responsabilità. In particolare è stato considerato che: la responsabilità oggettiva è l’architrave della giustizia sportiva; tale responsabilità è posta alla base di numerose decisioni emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva e la sua caratteristica è rappresentata dal fatto che la società di calcio risponde, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo (CFA n. 124/2015-2016); nell’ambito dell’ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti; l’ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie (CGF n.56/2011- 2012; CFA n.78/2017-2018; CFA n. 33/2017-2018); tale responsabilità opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto; nessuna delle forme di elemento soggettivo (dolo o colpa) necessarie per integrare le figure tipiche della responsabilità previste da altri rami dell’ordinamento di diritto comune è prevista in ambito sportivo; del resto, lo stesso ordinamento civilistico conosce fattispecie di affermazione di responsabilità prescindendo dal dolo o dalla colpa, in considerazione del bene protetto o della natura intrinsecamente rischiosa dell’attività imprenditoriale esercitata (CGF n. 43/2011/2012); la responsabilità oggettiva trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva; non trattandosi di culpa in vigilando è irrilevante che la società non abbia potuto impedire in alcun modo il fatto dannoso o che il relativo autore non abbia, in astratto, alcun collegamento con la squadra; la responsabilità non è esclusa anche nel caso in cui i comportamenti ritenuti illeciti siano stati commessi da un proprio tesserato in assenza di un coinvolgimento della stessa e per fatti riguardanti l’attività di altre società, anche laddove i medesimi comportamenti illeciti siano stati addirittura controproducenti per le sorti della società stessa; nella responsabilità oggettiva vale infatti anche il cd. principio di prevenzione, per cui l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica; tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (CFA nn. 68 e 69/2019-2020); la sussistenza di tale responsabilità non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati; e questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (CGF n.56/2011-2012). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, non può dubitarsi che debba essere dichiarata la responsabilità della società in relazione al fatto contestato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del CGS, a nulla rilevando la circostanza, di mero fatto, del non essersi il sodalizio sportivo avvalso della prestazione sportiva del calciatore, ciò potendo al più incidere in relazione alla graduazione della sanzione. Non si giungerebbe a conclusioni diverse da quelle dianzi esposte nemmeno a volere valorizzare, nell’attuale formulazione dell’articolo 6, commi 2 e 3 del CGS (pur nell’ambito di una disciplina, per il resto, sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui al previgente articolo 4, commi 2 e 3, del CGS), il dato testuale dell’eliminazione dell’avverbio “oggettivamente” come indice di una attenuazione dell’automatica attribuzione di responsabilità in capo alla Società. Nel caso di specie può invero comunque individuarsi un profilo di responsabilità colposa in capo alla società, consistente nel non avere operato il controllo sulla dichiarazione del calciatore, come invece, rileva la Procura, sarebbe stato ben possibile interpellando “preventivamente gli uffici della F.I.G.C, territoriali o nazionali, prima di richiedere il tesseramento del calciatore”. In senso conforme questa CFA ha già avuto modo di pronunciarsi, proprio con i due precedenti citati in precedenza (CFA nn. 68 e 69/2019-2020), con i quali è stato rilevato (con riferimento a vicende sostanzialmente corrispondenti a quella ora in discussione), che “l’onere di verifica richiesto alla società” non fosse “inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore”. In ciò risiede dunque, e in ogni caso, la responsabilità colposa della società, che ha dato corso alla richiesta di tesseramento del calciatore senza avere previamente verificato che la situazione dell’atleta fosse effettivamente quella dichiarata ai sensi dell’articolo 40, comma 6, delle NOIF
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 160/TFN del 13.07.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 13419/610 pf19-20/GC/am del 16.06.2020 nei confronti del sig. R.C. e della società FC Rieti Srl - Reg. Prot. n. 181/TFN-SD)
Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 della società per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, con riferimento all’art, 32, comma 2, del CGS, per aver richiesto, in data 07.11.19, il tesseramento del calciatore… nonostante il provvedimento della CoViSoC del 04.11.19, trasmesso alla suindicata Società in pari data, con il quale si comunicava la non ammissione ad operazioni di tesseramento a causa di pregresse inadempienze alla normativa federale in materia economica e gestionale..La società è sanzionata con € 3.000,00 di ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 147/TFN del 24.06.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 11778/289 pf 19-20 GC/GT/ag del 09.03.2020 a carico dei sig.ri A.D.F., E.D.A. e della società ASD Real Dem Calcio a 5 - Reg. Prot. n. 159/TFN-SD)
Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS per aver consentito l’apposizione di una firma falsa del calciatore … occasione della richiesta di tesseramento di quest’ultimo con la propria Società, presumibilmente nella sede della stessa; il dirigente della Società è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS per aver consentito l’apposizione di una firma falsa del calciatore … in occasione della richiesta di tesseramento di quest’ultimo con la propria Società, presumibilmente nella sede della stessa; della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 22, comma 1 del CGS, per non essersi presentato a rendere dichiarazioni innanzi il Collaboratore della Procura nonostante fosse stato ritualmente da quest’ultimo convocato. Con patteggiamento ex art. 127 CGS la società è sanzionata con € 1.500,00 di ammenda
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 139/TFN del 19.06.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12401/270 pf 19 20 GC/GT/ag del 21.05.2020 a carico dei sig.ri M.C., M.B. e della società SS Arezzo Srl - Reg. Prot. n. 164/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, il dirigente responsabile del settore giovanile è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS vigente all’epoca dei fatti, in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti, 7, comma 1, dello Statuto Federale 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF per aver nella stagione 2018/2019 omesso di provvedere al regolare tesseramento di diversi calciatori del settore giovanile e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi nel corso di diverse gare del settore giovanile (Campionati Esordienti, U15 Serie C e U17 Serie C – Girone C) senza averne titolo perché non tesserati; nonché per aver consentito che il calciatore Tommaso Occhiolini partecipasse a 6 gare di campionato U17 Serie C – Girone C Pontedera – Arezzo, Arezzo – Ravenna, Cesena – Arezzo, Arezzo – San Marino, Arezzo – Vis Pesaro e Arezzo – Carrarese in posizione irregolare perché al momento squalificato come da Com. Uff. n. 19 TFN – Sezione Disciplinare 2018/2019. La società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 2.667,00
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, il dirigente è sanzionato con l’inibizione di mesi 2, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 22, comma 1 del CGS, per non essersi presentato a rendere dichiarazioni innanzi il Collaboratore della Procura nonostante fosse stato ritualmente da quest’ultimo convocato per 3 volte
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 0069 del 12 Giugno 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna di cui al C.U. n. 32 del 19 Febbraio 2020
Impugnazione Istanza: PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE-DRAGONS RIMINI CA5 ASD
Massima: Accolto il ricorso della procura federale e per l’effetto riformata la decisione del TFT che pur ritenendo sussistente la violazione commessa dal calciatore, aveva ritenuto non sussistente la responsabilità oggettiva della società perché il tesseramento era avvenuto sulla base di una dichiarazione mendace del calciatore di non essere mai stato tesserato in Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione peruviana…L’articolo 4, rubricato responsabilità delle società, del codice previgente, al comma 2 (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2 del vigente codice), prevede che le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5. Il giudizio di imputazione soggettiva della sanzione sportiva diverge da quello tipico della sanzione penale in quanto soltanto nel primo risulta pacificamente ammessa la possibilità di configurare una forma di responsabilità oggettiva. Tale conclusione trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva. In particolare, a carico della società sportiva, è stato riconosciuto un intenso obbligo di prevenzione degli illeciti inerenti alle manifestazioni sportive, la cui violazione risulta sufficiente a giustificare l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio, sulla sola base del giudizio di causalità tra gli effetti pregiudizievoli o pericolosi cagionati e la condotta attiva o omissiva tenuta dalla società. In questo senso, il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, con la decisione 8 Settembre 2015, n. 42, ha ritenuto che costituisce carattere essenziale della responsabilità oggettiva – sia in ambito civilistico che in quello sportivo – la circostanza per la quale determinati soggetti rispondono di illeciti altrui pur in assenza di propria colpevolezza. Nella responsabilità oggettiva vale il cd. principio di precauzione, in forza del quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è talmente forte che il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, consente di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza. Non trattandosi di culpa in vigilando è irrilevante che la società non abbia potuto impedire in alcun modo il fatto dannoso o che il relativo autore non abbia, in astratto, alcun collegamento con la squadra. Sempre con riferimento alla responsabilità oggettiva delle società, è stato anche osservato che la responsabilità non è esclusa anche nel caso in cui i comportamenti ritenuti illeciti siano stati commessi da un proprio tesserato in assenza di un coinvolgimento della stessa e per fatti riguardanti l’attività di altre società, anche laddove i medesimi comportamenti illeciti siano stati addirittura controproducenti per le sorti della società stessa. Nella responsabilità oggettiva vale infatti il cd. principio di prevenzione, per cui l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica. Tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 24 Novembre 2015, n. 58). In una circostanza in parte analoga alla decisione impugnata, il Tribunale federale territoriale, nella riunione del 13.12.2018, con riferimento a una vicenda che coinvolto la società ASD Pescatori Ostia ha ritenuto congrua e conseguentemente irrogato un’ammenda, alla società stessa per il comportamento posto in essere da un calciatore che aveva reso una dichiarazione mendace di tenore analogo a quella oggetto del presente giudizio (conclusione opposta è stata al contrario resa con riferimento alla società Arce 1932 in situazione analoga argomentando sulla buona fede della stessa società). La decisione del TNAS del 28 Ottobre 2010, resa dall’arbitro unico Coccia, in relazione al procedimento che ha interessato la S.S.D. Vigor Cisterna e richiamata nel reclamo solo in parte riguarda la questione oggetto di lite, vertendosi in una ipotesi in cui l’oggetto del giudizio era limitato alla sola congruità e proporzionalità della sanzione irrogata, mentre non era in contestazione l’an (cfr. § 19 ove si precisa testualmente “L’Arbitro Unico rileva come l’unica questione da risolvere in questo arbitrato attenga alla congruità e proporzionalità della sanzione da infliggere all’Istante”). In tale pronuncia è stato in particolare precisato (§ 28) che non è condivisibile l’opinione secondo cui in tutti i casi di irregolare tesseramento occorra sempre irrogare una sanzione consistente in uno o più punti di penalizzazione, vista la gravità della violazione, in quanto posto che tale orientamento debba essere condiviso per la grande maggioranza dei casi, “in via eccezionale e limitatamente alle competizioni regionali, possa invece considerarsi congruo comminare la sola sanzione dell’ammenda – prevista come minimo edittale dall’art. 10, comma 3, del C.G.S. – quando concorrano cumulativamente le seguenti circostanze: a) la comprovata buona fede della società responsabile della violazione; b) la induzione in errore da parte di altri affiliati o tesserati che siano i principali responsabili dell’irregolarità del tesseramento; c) una situazione di nulla o molto limitata influenza sui risultati agonistici (al più una gara, come nel caso di specie); d) la comprovata esistenza di ulteriori conseguenze negative già subite dalla società sanzionata (nella fattispecie, il mancato tesseramento del Calciatore per molti mesi”. Per quanto riguarda il § 17, ove si rappresenta l’omessa verifica presso gli uffici competenti della posizione dell’istante, questione sulla quale l’arbitro unico si esprime incidentalmente, deve osservarsi nel caso deciso effettivamente vi era una richiesta di trasferimento non ancora autorizzata di un soggetto ancora tesserato presso altra società. Nel lodo del 30.01.2012 (Benevento S.p.A/ F.I.G.C.), il Tnas ha evidenziato che, in materia di illecito sportivo, spicca la tassativa e perentoria distinzione della responsabilità delle Società in tre tipologie: la diretta, quando la condotta vietata sia commessa da persona che abbia la legale rappresentanza del club coinvolto; l'oggettiva, quando il comportamento sia ascrivibile ad un dirigente privo di legale rappresentanza, ad un tesserato ovvero ad uno dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5 del C.G.S.; la presunta, quando l'illecito sia posto in essere, a vantaggio della Società, da un estraneo alla stessa. Nel caso di specie, si riscontra il secondo tipo di responsabilità che prescinde dall’analisi del nesso eziologico e deriva dalla condotta posta in essere da un tesserato; vi è un soggetto che ha dichiarato di non essere stato mai tesserato all’estero il cui tesseramento è stato autorizzato da parte della Federazione e poi revocato in seguito alla comunicazione della Federazione peruviana, del quale a titolo di responsabilità oggettiva risponde anche la società. In ogni caso, fermi i descritti principi in tema di responsabilità oggettiva e per fatto altrui, l’onere di verifica richiesto alla società non appare inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore. La questione in esame, pertanto, non si discosta dai principi costantemente affermati dalla giustizia sportiva in tema di responsabilità oggettiva, con conseguente accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 0068 dell' 11 Giugno 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna di cui al C.U. n. 31 del 12 Febbraio 2020
Impugnazione Istanza: PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE-ASD PROGETTO AURORA
Massima: Accolto il ricorso della procura federale e per l’effetto riformata la decisione del TFT che pur ritenendo sussistente la violazione commessa dal calciatore, aveva ritenuto non sussistente la responsabilità oggettiva della società perché il tesseramento era avvenuto sulla base di una dichiarazione mendace del calciatore di non essere mai stato tesserato in Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione Albanese…L’articolo 4, rubricato responsabilità delle società, del codice previgente, al comma 2, prevede che le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5. Il giudizio di imputazione soggettiva della sanzione sportiva diverge da quello tipico della sanzione penale in quanto soltanto nel primo risulta pacificamente ammessa la possibilità di configurare una forma di responsabilità oggettiva. Tale conclusione trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva. In particolare, a carico della società sportiva, è stato riconosciuto un intenso obbligo di prevenzione degli illeciti inerenti alle manifestazioni sportive, la cui violazione risulta sufficiente a giustificare l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio, sulla sola base del giudizio di causalità tra gli effetti pregiudizievoli o pericolosi cagionati e la condotta attiva o omissiva tenuta dalla società. In questo senso, il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, con la decisione 8 Settembre 2015, n. 42, ha ritenuto che costituisce carattere essenziale della responsabilità oggettiva – sia in ambito civilistico che in quello sportivo – la circostanza per la quale determinati soggetti rispondono di illeciti altrui pur in assenza di propria colpevolezza. Nella responsabilità oggettiva vale il cd. principio di precauzione, in forza del quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è talmente forte che il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, consente di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza. Non trattandosi di culpa in vigilando è irrilevante che la società non abbia potuto impedire in alcun modo il fatto dannoso o che il relativo autore non abbia, in astratto, alcun collegamento con la squadra. Sempre con riferimento alla responsabilità oggettiva delle società, è stato anche osservato che la responsabilità non è esclusa anche nel caso in cui i comportamenti ritenuti illeciti siano stati commessi da un proprio tesserato in assenza di un coinvolgimento della stessa e per fatti riguardanti l’attività di altre società, anche laddove i medesimi comportamenti illeciti siano stati addirittura controproducenti per le sorti della società stessa. Nella responsabilità oggettiva vale infatti il cd. principio di prevenzione, per cui l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica. Tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 24 Novembre 2015, n. 58). In una circostanza in parte analoga alla decisione impugnata, il Tribunale federale territoriale, nella riunione del 13.12.2018, con riferimento a una vicenda che coinvolto la società ASD Pescatori Ostia ha ritenuto congrua e conseguentemente irrogato un’ammenda, alla società stessa per il comportamento posto in essere da un calciatore che aveva reso una dichiarazione mendace di tenore analogo a quella oggetto del presente giudizio (conclusione opposta è stata al contrario resa con riferimento alla società Arce 1932 in situazione analoga argomentando sulla buona fede della stessa società). La decisione del TNAS del 28 Ottobre 2010, resa dall’arbitro unico Coccia, in relazione al procedimento che ha interessato la S.S.D. Vigor Cisterna e richiamata nel reclamo solo in parte riguarda la questione oggetto di lite, vertendosi in una ipotesi in cui l’oggetto del giudizio era limitato alla sola congruità e proporzionalità della sanzione irrogata, mentre non era in contestazione l’an (cfr. § 19 ove si precisa testualmente “L’Arbitro Unico rileva come l’unica questione da risolvere in questo arbitrato attenga alla congruità e proporzionalità della sanzione da infliggere all’Istante”). In tale pronuncia è stato in particolare precisato (§ 28) che non è condivisibile l’opinione secondo cui in tutti i casi di irregolare tesseramento occorra sempre irrogare una sanzione consistente in uno o più punti di penalizzazione, vista la gravità della violazione, in quanto posto che tale orientamento debba essere condiviso per la grande maggioranza dei casi, “in via eccezionale e limitatamente alle competizioni regionali, possa invece considerarsi congruo comminare la sola sanzione dell’ammenda – prevista come minimo edittale dall’art. 10, comma 3, del C.G.S. – quando concorrano cumulativamente le seguenti circostanze: a) la comprovata buona fede della società responsabile della violazione; b) la induzione in errore da parte di altri affiliati o tesserati che siano i principali responsabili dell’irregolarità del tesseramento; c) una situazione di nulla o molto limitata influenza sui risultati agonistici (al più una gara, come nel caso di specie); d) la comprovata esistenza di ulteriori conseguenze negative già subite dalla società sanzionata (nella fattispecie, il mancato tesseramento del Calciatore per molti mesi”. Per quanto riguarda il § 17, ove si rappresenta l’omessa verifica presso gli uffici competenti della posizione dell’istante, questione sulla quale l’arbitro unico si esprime incidentalmente, deve osservarsi nel caso deciso effettivamente vi era una richiesta di trasferimento non ancora autorizzata di un soggetto ancora tesserato presso altra società. Nel lodo del 30.01.2012 (Benevento S.p.A/ F.I.G.C.), il Tnas ha evidenziato che, in materia di illecito sportivo, spicca la tassativa e perentoria distinzione della responsabilità delle Società in tre tipologie: la diretta, quando la condotta vietata sia commessa da persona che abbia la legale rappresentanza del club coinvolto; l'oggettiva, quando il comportamento sia ascrivibile ad un dirigente privo di legale rappresentanza, ad un tesserato ovvero ad uno dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5 del C.G.S.; la presunta, quando l'illecito sia posto in essere, a vantaggio della Società, da un estraneo alla stessa. Nel caso di specie, si riscontra il secondo tipo di responsabilità che prescinde dall’analisi del nesso eziologico e deriva dalla condotta posta in essere da un tesserato; vi è un soggetto che ha dichiarato di non essere stato mai tesserato all’estero il cui tesseramento è stato autorizzato da parte della Federazione e poi revocato in seguito alla comunicazione della Federazione Albanese, del quale a titolo di responsabilità oggettiva risponde anche la società. In ogni caso, fermi i descritti principi in tema di responsabilità oggettiva e per fatto altrui, l’onere di verifica richiesto alla società non appare inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore.La questione in esame, pertanto, non si discosta dai principi costantemente affermati dalla giustizia sportiva in tema di responsabilità oggettiva, con conseguente accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale. In punto di congruità della sanzione deve osservarsi che la condotta del calciatore e il comportamento in buona fede della società, sia in relazione alle difficoltà dirette ad osservare al precetto sia in relazione alla limitata rilevanza del fatto, consentono di ritenere congrua la sanzione di euro 250,00.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE N. 065CFA del 1 Giugno 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale (Sezione disciplinare), n. 19/TFN – SD 2019/2020
Impugnazione Istanza: D.B.G./PROCURA FEDERALE)Massima: A seguito di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia che aveva annullato la decisione dell Corte per insussistenza della tardività del reclamo, la Corte pronunciandosi nel merito confermata la decisione del TFN nei confronti del direttore sportivo per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. per essere stato nel corso della stagione sportiva 2016/2017 contattato da tale … pregiudicato, allo scopo di favorire il tesseramento del calciatore ….. con la società calcistica; tesseramento poi effettivamente avvenuto mediante la stipulazione di un contratto pluriennale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 91/TFN del 21.1.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 5526/1137 pf18-19 GC/GP/ma del 30.10.2019 a carico dei Sig.ri D.R., L.G.M., S.P., G.N.M. e della Società SSD Viareggio 2014 arl - Reg. Prot. 92/TFN-SD)
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 3.000,00 per aver utilizzato il calciatore in tre gare del Torneo 71° Viareggio Cup, non essendo regolarmente tesserato. Il calciatore è sanzionato con 3 giornate di squalifica, mente gli altri soggetti deferiti con l’inibizione da mesi a mesi 7 in base al loro apporto causale e dunque responsabili della violazioni in relazione agli artt. 1bis comma 1, 10 commi 2 e 6 CGS - FIGC, 14 comma 2 e 18 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico, art. 40 quater comma 1.1 NOIF (Dini); agli artt. 1bis comma 1, 10 commi 2 e 6 CGS - FIGC, 14 comma 2 e 18 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico, art. 23 comma 2 NOIF, 37 comma 1, 35 commi 1 e 3, 40 comma 3 Regolamento Settore Tecnico (L.., allenatore di base iscritto presso il Settore Tecnico FIGC n. 51612); agli artt. 1bis comma 1 CGS - FIGC, 23 comma 2 e 38 comma 4 NOIF, 37 comma 1, 35 commi 1 e 3, 40 commi 1, 2 e 3 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico… La Società ASD Sora Calcio, nel periodo corrente tra il mese di Settembre 2018 ed il marzo 2019, aveva in corso la pratica di tesseramento del calciatore G., minore di età, proveniente da federazione estera e, più precisamente, dal Canada. Tale tesseramento non si era concluso, perché la FIFA, investita del caso dalla FIGC, a sua volta interpellata dal Sora Calcio, non lo aveva autorizzato (provvedimento del 23 gennaio 2019); era risultato che i genitori del calciatore non si erano trasferiti in Italia insieme al figlio e che, di conseguenza, il minore era considerato privo della tutela richiesta dal regolamento FIFA sullo status ed il trasferimento dei calciatori di posizione identica a quella del Gualtieri e che ciò era ostativo al rilascio della autorizzazione. Sta in fatto che il G., nonostante questo, l’8 marzo 2019 si era tesserato per la Società SSD Viareggio 2014 e che, forte di tale tesseramento, si accingeva a partecipare al Torneo di Viareggio, più volte in questa sede richiamato. Era accaduto che il documento relativo al tesseramento era stato sottoscritto dal calciatore, dai suoi genitori e dal presidente della Società . e che in esso era stata indicata l’Italia come luogo di nascita del calciatore e non il Canada; in data 26 marzo 2019 la Segreteria del Dipartimento Interregionale comunicava alla Società SSD Viareggio 2014 la revoca del tesseramento perché in contrasto con quanto previsto dalla FIFA in materia di tesseramento di calciatori minorenni; il calciatore tuttavia aveva già partecipato al Torneo, disputando le gare dell’11, 13 e 15 marzo 2019. Appare così sostanzialmente provato che la Società SSD Viareggio 2014 Srl, pur di avvalersi delle prestazioni del calciatore, abbia voluto forzare il regolamento, incorrendo in evidenti irregolarità, che hanno trovato la maggiore espressione nella indicazione del luogo di nascita del G.., volutamente inesatto; se nella richiesta di tesseramento del calciatore fosse stato indicato il Canada e non l’Italia, non solo la procedura da adottare sarebbe stata diversa da quella di “nuovo italiano”, ma la richiesta sarebbe stata respinta dal sistema, così come era avvenuto per quella del Sora Calcio. La responsabilità del fatto va imputata, quanto meno a titolo di colpa, sia al D.. che allo S., che ebbero a predisporre e ad sottoscrivere il tesseramento del Gualtieri, così assecondando le richieste del L., che non poteva non sapere e che, per altro, è autore dell’ulteriore illecito, derivante dall’avere svolto l’attività di collocamento e di tesseramento di un giocatore straniero, evidentemente incompatibile con l’iscrizione presso il Settore Tecnico FIGC. Seppur decisivo nella consumazione dell’illecito è risultato essere l’apporto del calciatore G., appare altresì evidente che la responsabilità di maggior rilievo spetta ai genitori dello stesso, che, nel controfirmare la richiesta di tesseramento, avevano evidentemente prestato il loro consenso alla inesatta indicazione del dato anagrafico del proprio figlio.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 0044/CFA del 16 Gennaio 2020
Decisione Impugnata: Decisione, assunta dal Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana della LND, di cui al Com. Uff. n. 32 del 21 Novembre 2019 del predetto Comitato, FIGC Veneto, con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: alla società ASD Corsagna, la sanzione pecuniaria dell’ammenda di euro 700, nonché la penalizzazione di punti otto in classifica, da scontarsi dalla prima squadra nel corso del campionato relativo alla presente stagione sportiva; a S.L., la sanzione della inibizione di mesi otto; ad A.C., la sanzione della inibizione per mesi tre; a C.C., la sanzione della inibizione per mesi tre; a D.C.P., la squalifica per otto giornate di gara
Impugnazione Istanza: ASD CORSAGNA/PROCURA FEDERALE
Massima: La irregolarità del tesseramento del calciatore al momento in cui lo stesso è stato utilizzato dalla società ASD Corsagna risulta non solo accertata in atti, ma anche sostanzialmente ammessa dalla medesima ricorrente, che riconosce di aver, seppur in buona fede e, a suo dire, per errore scusabile, omesso di attendere “prima di impiegare l’atleta in gare ufficiali, la comunicazione della FIGC, per la semplice ragione che il calciatore non era proveniente da Federazione estera, bensì da altro club affiliato alla FIGC”. Deve, poi, osservarsi che dei tre fatti-omissione contestati dalla Procura federale, ossia mancato/irregolare tesseramento, mancata copertura assicurativa, mancata certificazione medico-legale di idoneità fisica all’attività sportiva, quest’ultima non sussiste, risultando in atti apposita certificazione sanitaria datata 14 Settembre 2017 con validità un anno (dunque, fino al 13.9.2018). Certificazione sanitaria, questa, idonea, pertanto, a coprire l’intero periodo nel quale si sono disputate le gare contestate in atto di deferimento. Per le suddette ragioni le sanzioni inflitte all’esito del giudizio di primo grado meritano una rideterminazione in riduzione, nei termini e nella misura di cui si dirà di seguito.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 51/TFN del 15.11.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5073/872 pf18-19 GP/AA/mg del 22.10.19 a carico dei sig.ri S.R., P.G. e della società ASD Valdivara 5 Terre - Reg. Prot. 80/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Mesi 10 di inibizione al Dirigente per violazione di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS vigente “ratione temporis”, operante nell’interesse delle società Spezia Calcio Srl dal 2015 al 2018; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per aver commesso, in concorso con gli altri soggetti indicati in premessa, atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di minori di nazionalità nigeriana, producendo presso il Consolato italiano della Nigeria richieste di visto di ingresso temporaneo apparentemente per allenamenti e attività sportive non a scopo di lucro, con l’espresso impegno, poi violato, di assicurare il rientro al paese di origine entro i termini previsti dal medesimo visto di ingresso, con l'obiettivo di dissimulare il reale motivo di ingresso, costituito dal garantirsi a titolo definitivo la permanenza dei minori sul territorio dello Stato per adibirli stabilmente all'esercizio dell’attività calcistica nell'ottica del loro tesseramento e della successiva cessione dei diritti relativi alle prestazioni sportive; e a tal fine, nel predetto paese di origine dei giovani calciatori, si procuravano l’autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale per ottenere il visto d’ingresso temporaneo nel territorio nazionale con un accompagnatore e, successivamente, rappresentavano falsamente che i medesimi minori non erano accompagnati, al fine di ottenere il permesso di soggiorno e la nomina di tutori legali dei minori sul territorio nazionale. In particolare: contribuiva fattivamente alla realizzazione del cd “sistema Nigeria”, occupandosi della gestione dei minori (…..) che il Giudice Tutelare affidava allo stesso …. e al fratello …., percependo a tal fine somme di denaro dallo Spezia Calcio tramite la società dilettantistica Valdivara 5 Terre. Mesi 4 di inibizione al presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per aver tesserato, per la stagione sportiva 2017/2018, tre giocatori nigeriani (…), omettendo di verificare la regolarità del loro ingresso e della loro permanenza sul territorio italiano, nonché per aver consentito che i signori … ed … venissero tesserati per la stagione sportiva 2017-2018 quali dirigenti della società ASD Valdivara 5 Terre, da lui all’epoca presieduta, per fini diversi da quelli riconnessi allo svolgimento di attività sportiva in favore della predetta società, ovvero per poter retribuire i medesimi … ed … per le prestazioni tutorie dagli stessi svolte, in modo da non far apparire alcun legame tra gli stessi tutori e lo Spezia Calcio, così di fatto agevolando le condotte poste in essere dai signori …, sopra specificamente indicate. Ammenda di € 2.000,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 38 - TFN del 31.10.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3799/1444 pf18-19 GP/AA/mg del 27.09.19 a carico del sig. M.A. e della società ASD Alma Salerno
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Ammenda di € 140,00 alla società per la violazione ascritta al proprio Segretario al quale è stata contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, vigente ratione temporis, per esser venuto meno ai principi di lealtà e correttezza per non aver evidenziato, a fronte della richiesta dell’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC, l’esistenza di una sanzione disciplinare a carico del calciatore …, così da consentire il rilascio del nulla osta all’emissione del Certificato di trasferimento internazionale (CTI);
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 12/TFN del 4.10.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 507/922 pf18-19 GC/GP/ma del 10.7.2019 a carico di P.C./ P.M. - Reg. Prot. 8/TFN-SD)
Massima: Mesi 1 di inibizione al Dirigente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti, in quanto, senza averne i poteri poiché privo di regolare delega o procura, avviava, in nome e per conto della AS Pro Piacenza1919 Srl, la trattativa tecnica ed economica con l’allenatore professionista ….. e, prima della conclusione della stessa, senza il consenso e all’insaputa di quest’ultimo, la cui firma apposta sul modulo è risultata apocrifa, sottoscriveva a sua volta il relativo contratto tipo n. 18010734/A del 15/2/2019 provvedendo poi al deposito dello stesso presso la Lega Pro; Mesi 1 di inibizione al Presidente (in stato d’inibizione dal 29/1/2019 per 4 mesi per effetto del provvedimento del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare reso noto con CU n. 42/TFN del 28/01/2019), per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti, in quanto, in forza del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la Società, progettava e disponeva che il sig. …, censito come Dirigente della AS Pro Piacenza1919 Srl, provvedesse ad avviare, in nome e per conto della AS Pro Piacenza1919 Srl, la trattativa tecnica ed economica con l’allenatore professionista …. e, prima della conclusione della stessa, senza il consenso e all’insaputa di quest’ultimo, la cui firma apposta sul modulo è risultata apocrifa, sottoscrivesse a sua volta il relativo contratto tipo n. 18010734/A del 15/2/2019 e lo depositasse presso la Lega Pro…L’assenza di deleghe al dirigente in questione, tuttavia, rende illegittima per l’ordinamento sportivo l’attività svolta, risolvendosi di fatto nell’elusione del provvedimento sanzionatorio.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 2/TFN del 13.9.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento della Procura Federale n. 14843/890 pf18-19 GC/GP/ma del 20.6.2019 a carico di P.M. – D.B.C. – S.L.M. – I.G. – I.C. – M.C. – C.N. - Reg. Prot. 264/TFN)
Massima: Anni 2 di inibizione al presidente della perchè, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, nell’evidente intento di evitare che la Società fosse sanzionata, ai sensi dell’art. 53 comma 5 NOIF, con l’esclusione dal Campionato Serie C girone A, al quale partecipava, a motivo della nuova rinuncia a gare ufficiali (che sarebbe stata la quarta), progettava e disponeva che i calciatori … partecipassero alla gara Pro Piacenza - Alessandria, in programma il 20 gennaio 2019, senza che tali calciatori ne avessero titolo perché privi di tesseramento a ragione della mancata precedente concessione da parte della Lega Pro dei visti di esecutività delle richieste di tesseramento, che erano poi intervenuti il 22 gennaio e quindi successivamente al giorno della gara, inoltre, permetteva che la distinta della gara di che trattasi venisse sottoscritta in qualità di dirigente accompagnatore della squadra dal sig. ….., che non aveva titolo per farlo perché era anch’egli privo di tesseramento per la AS Pro Piacenza 1919 srl (ne era dipendente, con la qualifica di magazziniere) dunque per violazione il primo dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt.10 comma 2 stesso Codice, 39 e 61 NOIF, il secondo dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 61 NOIF. Prosciolti i calciatori… Nella complessa attività d’indagine della Procura Federale era emerso che i calciatori, odierni deferiti, tutti giovani di serie, avevano sottoscritto le richieste di tesseramento nel periodo compreso tra il 16 ed il 18 gennaio 2019, antecedente il giorno della gara (domenica 20 gennaio) e che avevano avuto dalla Società ampie assicurazioni sulla regolarità della loro posizione; tanto si evince dalle dichiarazioni rese da ciascuno di loro alla Procura Federale, che non hanno trovato smentite.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo)
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.D.B. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Foggia Calcio Srl), A.S. (all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS - vigente “ratione temporis” - svolgente attività rilevante
Massima: Mesi 6 di inibizione al Direttore Sportivo ed al figlio del “patron” della Società, i quali hanno subito pressioni da parte di soggetti appartenenti e/o vicini a clan malavitosi della mafia pugliese al fine di favorire e rendere possibile il tesseramento con la società Foggia Calcio 1920 dei calciatori …”….e dunque responsabili della violazione di quei principi di lealtà, probità e correttezza che debbono essere osservati e rispettati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva della F.I.G.C. di cui all’art. 1 bis co. 1 del CGS (vigente “ratione temporis”), per aver intrattenuto rapporti e contatti con soggetti pregiudicati e/o comunque a diverso titolo legati e conniventi con ambienti criminali. Più precisamente: i) per essere stato, nel corso della stagione sportiva 2015/16 contattato, attraverso l’intermediazione di terze persone, dal Sig. …. (personaggio malavitoso ritenuto vicino al clan “…” e morto ucciso nel mese di novembre 2018) onde “favorire” il figlio di questi, …., calciatore all’epoca tesserato quale “giovane di serie” con il Foggia Calcio Srl e fare in modo che a questi fosse fatto sottoscrivere un contratto che lo legasse anche per le stagioni successive con la Società; ii) per essere stato nel corso della stagione sportiva 2016/17 contattato da tale …, soggetto anch’esso pregiudicato, onde “favorire” il tesseramento (circostanza quest’ultima poi, nel concreto, effettivamente realizzatasi attraverso la sottoscrizione di un contratto pluriennale) con la società Foggia Calcio Srl del calciatore …. (soggetto legato da parentela con tale Ciro Spinelli altra persona pregiudicata e vicina al ridetto F. P.).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo)
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.T. (calciatore), F.M. (Presidente della Società SS Arezzo Srl fino al 07.12.2017), M.M. (Presidente della Società SS Arezzo Srl dal 07.12.2017), G.E. (Dirigente della Società SS Arezzo Srl), D.A. (Dirigente della Società SS Arezzo Srl), O.C.(Dirigente della Società SS Arezzo Srl), SOCIETÀ SS AREZZO SRL - (nota n. 942/1049 pf18-19 GP/jg del 18.7.2019).
Massima: Il calciatore è sanzionato con 4 giornate di gara per la violazione di cui all’art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC testo previgente, in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice; 7 comma 1 Statuto Federale; 39 e 43 commi 1, 6 e 45 NOIF, per aver egli disputato le gare del 05/11/17, 19/11/17, 03/12/17 e 25/03/18 nella fila della SS Arezzo Srl valevoli per il Campionato Nazionale Under 15 Serie C, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Di ciò ne rispondano anche il presidente i dirigenti che hanno sottoscritto le distinte di gara mentre è esclusa la responsabilità della società per i fatti precedenti all’acquisto del complesso aziendale della società fallita.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo)
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.R. (all’epoca dei fatti contestati Presidente della Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia) e la società ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - (nota n. 1337/1042 pf18-19 GP/AA/ep del 25.7.2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.R. (all’epoca dei fatti contestati Presidente della Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia) e la società ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - (nota n. 1342/1043 pf18-19 GP/AA/ep del 25.7.2019).
Massima: Per mancanza di prove prosciolto il presidente dalla contestazione di violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 39 delle NOIF e degli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto, per essere venuto meno ai principi di lealtà correttezza e probità perché nella sua qualità attestava falsamente l’autenticità delle firme apposte sul modulo di tesseramento del giovane calciatore … dai genitori dello stesso, inoltrando successivamente al competente organo federale il relativo tesseramento…Questo Tribunale, esaminati gli atti, ritiene che non vi siano sufficienti prove che possano dimostrare una responsabilità personale del Sig. Roberto Ferranti quale Presidente della società in relazione alla consapevolezza della contraffazione delle firme. Non vi sono, infatti, elementi che possano far ritenere che egli fosse consapevole dell’apposizione di firme false dei genitori dei calciatori sui relativi moduli. Anche i giovani calciatori hanno posto in essere dei comportamenti concludenti successivi al tesseramento, giocando numerose gare con la società di ASD Fortitudo Futsal Pomezia. In conclusione, a seguito dell’attività istruttoria svolta, non risultano confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed ascritti al Sig. .. ed alla stessa società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo)
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.V. (calciatrice all’epoca dei fatti tesserata presso la società Sportland SSDARL) - (nota n. 1254/1044 pf18-19 GP/AA/ep del 24.7.2019).
Massima: La calciatrice è sanzionata con la squalifica di mesi 3 da scontarsi nel primo tesseramento utile per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt.1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 40 comma 6 delle N.O.I.F, per aver in occasione della richiesta di tesseramento con la Società Sportland S.S.D.A.R.L., dichiarato, mentendo, di non essere mai stata tesserata per altra Federazione estera, sottoscrivendo in data 28/01/2019 in Milano (MI) il relativo modulo federale”….Il modulo predisposto per rendere la dichiarazione con la quale si afferma di non essere mai stati tesserati con società appartenenti a Federazioni straniere ha una impostazione estremamente schematica che non lascia spazio a dubbi interpretativi da parte di chi si accinga a compilarlo. Esso reca, infatti, soltanto due alternative. Si può dichiarare di “non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere”, oppure si può dichiarare “di essere stato precedentemente tesserato per la società […]”, con la possibilità di indicare la società e la Federazione di appartenenza. Il modulo si presenta, pertanto, di semplice intelligibilità e comprensione anche da parte di chi non conosca perfettamente la lingua italiana, poiché la sua impostazione grafica fa comprendere a chiunque che vi sono soltanto due possibili dichiarazioni alternative. Il lettore di nazionalità straniera, dinanzi alla scelta da compiere, deve necessariamente interpretare il suo significato avvalendosi, se necessario, della collaborazione di una persona che conosca la lingua italiana e che possa orientarlo. Orbene nel modulo sottoscritto dalla deferita, la sig.ra .. ha affermato il falso, “dichiara[ndo] di non essere mai stata tesserata con società appartenenti a federazioni straniere”. Ciò considerato, non esistono dubbi in merito alla circostanza che la calciatrice di nazionalità straniera possa non aver compreso adeguatamente il significato della dichiarazione che le veniva richiesta e lo scopo di essa. La calciatrice era, inoltre, ovviamente ben consapevole del proprio tesseramento per la società estera e a fronte della ricostruzione proposta dalla Procura Federale, riscontrata documentalmente con la comunicazione del 5.2.2019 della ConfederaÇao Brasileira de Futbol
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 06 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 15/FTN del 02 Agosto 2019 (dispositivo)
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.A.E. (all’epoca dei fatti calciatrice straniera minorenne svolgente attività calcistica nell’interesse della società ASD Calcio Padova Femminile) - (nota n. 580/723 pf18-19 GC/AA/ep del 10.7.2019).
Massima: La calciatrice straniera minorenne, svolgente attività calcistica è sanzionata con la squalifica per mesi 3 da scontarsi al primo tesseramento utile, per la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità e di osservanza delle norme federali, di cui all’art. 1 bis co. 1 CGS, vigente “ratione temporis”, con riferimento all’art. 40 comma 3 bis, punto 6 delle NOIF, poiché dichiarava falsamente di non essere mai stata tesserata con società appartenenti a Federazioni estere, inducendo così in errore l’apposita Commissione Federale che ne ratificava il tesseramento a decorrere dal 25.10.2018, tesseramento poi successivamente revocato dall’Ufficio Tesseramenti della FIGC, una volta avuta notizia dalla Federazione degli Stati Uniti d’America che la stessa era stata già tesserata per la società Missisipi Brilla Juniors, per la stagione 2017 – 2018….Il modulo predisposto per rendere la dichiarazione con la quale si asserisce di non essere mai stati tesserati con società appartenenti a Federazioni straniere ha una impostazione estremamente schematica che non lascia spazio a dubbi interpretativi da parte di chi si accinga a compilarlo. Esso reca, infatti, soltanto due alternative. Si può dichiarare di “non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere” oppure si può dichiarare “di essere stato precedentemente tesserato per la società …”, con la possibilità di indicare la società e la Federazione di appartenenza. Il modulo si presenta, pertanto, di semplice intelligibilità e comprensione anche da parte di chi non conosca perfettamente la lingua italiana, poiché la sua impostazione grafica fa comprendere a chiunque che vi sono soltanto due possibili dichiarazioni alternative. Il lettore di nazionalità straniera, dinanzi alla scelta da compiere, deve necessariamente interpretare il suo significato avvalendosi, se necessario, della collaborazione di una persona che conosca la lingua italiana e che possa orientarlo. Dobbiamo ancora osservare che anche l’altro modulo, quello per la richiesta di tesseramento, contempla una casella apposita con la stessa dichiarazione di non essere stato tesserato all’estero. Anche tale secondo modulo, come sopra specificato, è stato sottoscritto sia dalla calciatrice che dai suoi genitori. La deferita (ed i suoi genitori) hanno, pertanto, reso la dichiarazione per ben due volte. Ciò considerato, si deve ritenere che la calciatrice di nazionalità straniera (assistita dai genitori) abbia compreso sufficientemente il significato della dichiarazione che le veniva richiesta e lo scopo di essa. La calciatrice era, inoltre, ovviamente ben consapevole del proprio tesseramento per la società estera ed a fronte della ricostruzione proposta dalla Procura Federale, riscontrata documentalmente, non ha offerto una versione alternativa che possa spiegare o giustificare la sua decisione di rendere la dichiarazione di cui qui si tratta.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 26 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 9/FTN del 18 Luglio 2019 (dispositivo)
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M. (all’epoca dei fatti Presidente della società San Marino Calcio Srl), A.S. (calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5 del CGS vigente “ratione temporis” avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale), SOCIETÀ SAN MARINO CALCIO Srl - (nota n. 15160/796 pf18-19 GC/GP/ma del 26.6.2019).
Massima: Il calciatore straniero, non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS poiché aveva svolto attività rilevante per l’ordinamento federale – è sanzionato con 1 giornata di squalifica da scontarsi al momento del primo tesseramento utile presso una società affiliata alla FIGC per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS vigente all’epoca dei fatti, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, poiché, nella stagione sportiva 2018/2019, aveva falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019 per la società San Marino Calcio Srl, senza averne alcun titolo. Prosciolto il presidente e la società…Per quanto riguarda, infatti, la posizione del Sig. …, all’epoca dei fatti Presidente della società San Marino Calcio, e per quanto riguarda la stessa San Marino Calcio, questo Tribunale presume, non essendo stata fornita dalla Procura Federale alcuna prova contraria, che il tesseramento sia avvenuto con la buona fede del Sig. …, in quanto il calciatore, sotto la propria personale responsabilità, aveva dichiarato di non essere stato tesserato presso federazioni di altri Paesi e non era possibile pretendere ulteriori adempimenti al riguardo. Alla società che intende procedere al tesseramento del calciatore non è richiesto altro se non acquisire preventivamente o contestualmente al tesseramento siffatta documentazione; nessuna ulteriore attività compete alla società, la quale, una volta entrata in possesso di detta documentazione può procedere al tesseramento. Nel caso in esame, la società San Marino Calcio Srl aveva tesserato il calciatore .. perché egli, sotto la propria personale responsabilità, aveva dichiarato di essere residente in Italia e di non essere mai stato tesserato presso federazioni di altri Paesi, sicché l’incolpazione a carico del Mancini e della Società in relazione alla violazione dell’art. 40, comma 6, NOIF, deve ritenersi infondata. Il deferimento, pertanto, deve essere accolto solo parzialmente.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 8/FTN del 19 Luglio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.R. (all’epoca dei fatti Procuratore speciale e Legale Rappresentante della società Ternana Calcio Spa, oggi denominata Ternana Unicusano Calcio Spa), SOCIETÀ TERNANA UNICUSANO CALCIO SPA - (nota n. 14222/430 pf18-19 GP/AA/mg del 11.6.2019).
Massima: Prosciolto, per mancanza di prove, il presidente dalla contestata per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS, per aver ricevuto ed accettato dal padre del calciatore …. una liberatoria relativa al premio di preparazione spettante, in caso di tesseramento, alla AS Viterbese Castrense Srl, senza effettuare alcuna verifica di veridicità del documento – pur in presenza di evidenti incongruenze ed anomalie - e senza procedere ad alcuna verifica presso la stessa AS Viterbese Castrense Srl, procedendo – invece – al deposito presso il CR Umbria - LND e rifiutando il pagamento del premio richiesto dalla AS Viterbese Castrense Srl proprio in virtù della liberatoria acquisita, rivelatasi non veridica….Il Tribunale ritiene che dalla disamina delle risultanze istruttorie non sia emersa la prova della responsabilità del Sig. …Egli è stato accusato di una condotta omissiva eccessivamente ampia, consistente nel non avere verificato l’autenticità della liberatoria relativa al premio di preparazione spettante alla AS Viterbese Castrense Srl. Tale verifica, non richiestagli, si pone già in astratto come una condotta di portata così larga da renderla non esigibile. Non si potevano pretendere dal Sig. .. attività di indagine, ricerca e controllo, rimesse, quanto alle stesse modalità ed ai tempi, alla sua libera iniziativa. Non sussisteva, inoltre, nessuna ragione che potesse indurre il Sig. S. R. a dubitare della bontà e della idoneità della detta liberatoria. Si osserva, del resto, che secondo il senso comune sarebbe sembrato evidente a chiunque che non appena la AS Viterbese Castrense Srl avesse saputo dell’esistenza della liberatoria, ne avrebbe eventualmente contestato la bontà, come, infatti, è avvenuto. Ciò considerato, si ritiene che nessuno nella posizione del Sig. .. si sarebbe posto il problema di compiere alcuna attività di verifica, siccome già in astratto inutile. Non risulta neppure provata la sua partecipazione alla predisposizione della liberatoria detta, poiché, a quanto consta, fu consegnata dal padre del calciatore.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 8/FTN del 19 Luglio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.D. alias C.D.G. (all’epoca dei fatti e attualmente calciatore tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl), K.M. alias C.M.A. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato dapprima per la società US Audace e successivamente nonché attualmente per la società Parma Calcio 1913 Srl), T.A. alias G.A.D. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato dapprima per la società SSD Calcio Marano Srl poi FCD Altovicentino Srl e successivamente nonché attualmente per la società FC Internazionale Milano Spa), Z.W.M. alias G.Z.W.D. (all’epoca dei fatti e attualmente calciatore tesserato per la società FC Internazionale Milano Spa), SOCIETÀ FC INTERNAZIONALE MILANO SPA, PARMA CALCIO 1913 Srl, US AUDACE - (nota n. 14158/295 pf18- 19 GP/AA/mg del 10.6.2019).
Massima: Le calciatrici rispondono della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere contratto il tesseramento del …. con la società Parma Calcio 1913 Srl nascondendo la propria reale identità e fornendo la documentazione attestante le false generalità di ….,così come poi identificato, nonché per aver continuato a celare la propria reale identità anche successivamente all’instaurazione del vincolo di tesseramento. Anche le società sono responsabili oggettivamente e sanzionate con l’ammenda
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 8/FTN del 19 Luglio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.C. (all’epoca dei fatti Presidente della ASD SFF Atletico in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società), MATEUS STEFAN KOLENDA (Calciatore all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis, comma 5, del CGS), SOCIETÀ ASD SFF ATLETICO - (nota n. 12621/542 pf18-19 GC/GP/ma del 9.5.2019).
Massima: E’ improcedibile il deferimento a carico del calciatore straniero per irreperibilità del soggetto, risultato sconosciuto.
Massima: Con il patteggiamento ex art. 23 CGS il presidente è sanzionato con giorni 20 di inibizione per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o comunque non impedito il tesseramento, per la società da lui stesso rappresentata, del calciatore straniero M.S. K., che non ne aveva diritto in quanto precedentemente tesserato per Federazione estera. La società con l’ammenda di € 200,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 11 Luglio 2019 (dispositivo)
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.F.(all’epoca dei fatti Amministratore Unico (con poteri di rappresentanza legale e firma) della società Potenza Calcio Srl), L.L., A.R., S.M., G.M., S.S. (calciatori non regolarmente tesserati al momento della consumazione delle violazioni in contestazione ma comunque elementi rientranti tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale), ROCCO COVIELLO (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore del Potenza Calcio Srl), SOCIETÀ POTENZA CALCIO Srl - (nota n. 14744/729 pf18-19 GC/GP/ma del 19.6.2019).
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS la società è sanzionata con punti 6 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato Under 15 – s.s. 19-20 oltre all’ammenda di € 600,00 perché nel periodo corrente dal 30 Settembre al 1° dicembre 2018, ha utilizzato in gare del Campionato Nazionale Under 15 Lega Pro girone G stagione sportiva 2018/2019 cinque calciatori giovani di serie, a nome ….e, che si trovavano in posizione irregolare, perché sprovvisti di tesseramento….Era accaduto che la Società in data 30.11.2018 aveva trasmesso per PEC al Settore Giovanile e Scolastico la richiesta di tesseramento in deroga di detti calciatori, ma, nel fare questo, non aveva rispettato il termine perentorio del 15 novembre 2018, inderogabilmente fissato dall’art. 40 comma 3 bis NOIF, sicché la Segreteria del Settore il 5 dicembre 2018 aveva comunicato alla Società che la richiesta non era stata accolta. Prosciolti i calciatori perché sussiste la presunzione che … non fossero a conoscenza del fatto di essere privi di tesseramento e di non avere pertanto titolo di partecipare alle gare di che trattasi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/FTN del 05 Luglio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.D.A. (all’epoca dei fatti Presidente della ASD Troina, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società), R.G.G. (Calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5, del CGS avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale), S.D.D.A. (all’epoca dei fatti Dirigente della società ASD Troina e sottoscrittore, nella richiamata qualità, delle distinte gara relative agli incontri ASD Troina/Città Di Acireale del 16/09/2018 e Turris / ASD Troina del 23/09/2018, tutti valevoli per il campionato Nazionale Serie D), SOCIETÀ ASD TROINA - (nota n. 12587/395 pf18- 19 GC/GP/ma del 9.5.2019).
Massima: Il calciatore - straniero, non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS poiché aveva svolto attività rilevante per l’ordinamento federale - è sanzionato con mesi 3 di squalifica, da scontarsi dal momento in cui avverrà il suo primo tesseramento utile per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 5, del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, poiché, nella stagione sportiva 2018/2019: a) aveva falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019 per la società ASD Troina, senza averne alcun titolo, come descritto nella parte motiva; b) aveva disputato nelle fila della ASD Troina, partecipante al campionato Nazionale di Serie D, le gare ASD Troina/Città Di Acireale del 16.09.2018 e Turris / ASD Troina del 23.09.2018, senza averne titolo, perché non regolarmente tesserato per i motivi di cui al punto A. Prosciolti invece il presidente ed il dirigente che ha sottoscritto le distinte di gara… I due dirigenti, della società ASD Troina, in buona fede, avevano tesserato il calciatore in quanto egli, sotto la propria personale responsabilità aveva dichiarato di non essere stato tesserato presso federazioni di altri Paesi. In relazione alle uniche due gare disputate dal calciatore, si rileva che al momento della disputa della prima gara (ASD Troina / Città Di Acireale del 16.9.2018) non fosse conosciuta e neppure fosse conoscibile la posizione irregolare del calciatore; all'epoca dell'incontro, non vi era stata neppure la revoca del tesseramento. Per la seconda gara (Turris / ASD Troina del 23.9.2018) è da ritenersi che nonostante il fatto che quest’ultima sia stata disputata tre giorni dopo la data di revoca del tesseramento, in quel momento la revoca non fosse conosciuta dai deferiti. In ogni caso, l'articolo 42 comma 1 lettera a) delle NOIF prevede che "la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento", e nel caso in questione avrebbe avuto efficacia sicuramente non prima del 25.9.2018. La revoca del tesseramento, pertanto, al momento della disputa delle due gare non era conosciuta dai deferiti, o comunque non era ancora efficace.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 118/CFA DEL 14/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM.UFF 060 II SEZ DEL 14 12 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 24.10.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. M.M., ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 3 NOIF; AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 1496/1194 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 6.8.2018
Massima: Ridotta alla soicetà l’ammenda ad € 1.500,00 e l’inibzione al presdiente a mesi 3 per le violazioni dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in riferimento all’art. 40, comma 3, NOIF, per aver omesso, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., sottoscrivendo il tesseramento, ogni necessaria e dovuta vigilanza inerente alla regolarità del tesseramento del calciatore o, all’epoca dei fatti minore degli anni 16, non residente da almeno 6 mesi nella regione Friuli Venezia Giulia e, comunque, sprovvisto delle necessarie autorizzazioni federali in deroga ex art. 40, comma 3, NOIF, così permettendo l’impiego dello stesso nel corso di n. 29 gare ufficiali con la squadra partecipante al Campionato Nazionale Serie C Under 17…L’applicazione delle sanzioni disciplinari da parte del Giudice di primo grado nell’esatta misura richiesta dalla Procura Federale, non tiene conto che la stessa decisione di primo grado ha parzialmente ridimensionato la gravità del comportamento ascritto al sig. … riconducendo la condotta del medesimo ad una semplice mancanza di diligenza.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.F. (all’epoca dei fatti Presidente della ASD Igea Virtus Barcellona), A.L.N. (calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5, del CGS avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale), SOCIETÀ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA - (nota n. 11143/538 pf18-19 GC/GP/ma del 5.4.2019).
Massima: E’ improcedibile il deferimento a carico del calciatore attesa la sua irreperibilità
Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articoli 61, comma 1 e 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019: consentito o comunque non impedito il tesseramento, per la società da lui stesso rappresentata, del calciatore straniero ….., che non ne aveva diritto in quanto precedentemente tesserato per Federazione estera, e per aver consentito o comunque non impedito che lo stesso prendesse parte alla gara ASD Igea Virtus Barcellona/Marsala del 04/11/2018, senza averne titolo; per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara ASD Igea Virtus Barcellona/Marsala del 04/11/2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore …, sottoscrivendo la relativa distinta, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara. La società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Roccella), VULETIC NIKOLA (calciatore all’epoca dei fatti non regolarmente tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5 CGS), B.B.L. (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società ASD Roccella), SOCIETÀ ASD ROCCELLA - (nota n. 11060/396 pf18-19 GC/GP/ma del 4.4.2019).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 1 di inibizione per la violazione dell’art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice e 40 comma 6 NOIF, per avere consentito o comunque non impedito nella ss 2018/2019 il tesseramento in favore della società da lui stesso rappresentata del calciatore di nazionalità non italiana a nome N. V., che non aveva diritto di essere tesserato in quanto precedentemente tesserato per Federazione estera e per avere consentito o comunque non impedito che il medesimo calciatore prendesse parte alle gare ASD Roccella - Turris del 16.09.2018 e Marsala - ASD Roccella del 23.09.2018 (quest’ultima disputata dopo la revoca del tesseramento) senza averne titolo e quindi in posizione irregolare. Mesi 2 di inibizione al dirigente che ha sottoscritto le distinte di gara…costituisce costante orientamento di questo Tribunale la punibilità del dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, che, sottoscrivendo la distinta dei calciatori partecipanti alla gara, attesti il regolare tesseramento degli stessi e la loro partecipazione sotto la responsabilità della società, quando invece uno o più dei calciatori è in posizione irregolare per difetto di tesseramento o per altra causa, come è avvenuto nel caso in esame per il calciatore. La società è sanzionata con l’ammenda di € 500,00
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 30/2019 del 2 maggio 2019
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello FIGC del 14 settembre 2018, pubblicata, a mezzo C.U. n. 68 CFA 2018-2019, il 24 gennaio 2019, che ha respinto il reclamo proposto dalla Procura Federale Interregionale FIGC contro la decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Liguria, di cui al C.U. n. 03 del 19 luglio 2018, la quale, a sua volta, accogliendo parzialmente il deferimento datato 5 giugno 2018, reso nell’ambito del Procedimento 813 PFI 17/18 aperto dallo stesso Procuratore Federale Interregionale della FIGC, ha inflitto, nei confronti dei calciatori I. C. E., O.T. H. ed E. A. B., la sanzione della squalifica a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, per la violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, CGS ed ha prosciolto il sig. P. G.e la società A.S.D. Val di Vara 5 Terre.
Parti: Procura Generale dello Sport CONI -Procura Federale FIGC/ I. C. E., O.T. H. E. A. B./P. G./A.S.D. Val di Vara 5 Terre
Massima: Confermata la decisione della CFA emessa nei confronti dei due calciatori la quale, confermando il giudizio del TFN, secondo cui “i calciatori non fossero effettivamente tesserati per la Federazione Nigeriana e, pertanto, fosse regolare il loro successivo tesseramento da parte della società ligure dovendo, però, in questo secondo caso essere sanzionati per avere i medesimi partecipato al Torneo di Viareggio in maniera illegittima (in quanto non tesserati)”. Annullata, invece la medesima decisione nei confronti dei restanti calciatori, per aver rilasciato falsa atutodichiarazione con firma apocrifa….Nella specie, la CFA ha mutuato il preteso fatto impeditivo della sanzionibilità dalla normativa processual-civilistica che imporrebbe il previo disconoscimento dell’autore della sottoscrizione, ciò che sarebbe stato esigibile in forza della necessaria applicazione dei principi di giustizia civile imposti, anche in ambito disciplinare, dal CGS (art. 2, comma 6: “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”). Sennonché, a parte il rilievo che la “falsità in scrittura privata” non integra più reato (art. 1 d.lgs. n. 7/2016) e, a condizioni ulteriori, soltanto materia di illecito civile sanzionabile con pena pecuniaria [art. 4, comma 4, lett. a) e d)], senza - così - doversi mutuare alcunché dal diritto penale, sta nell’assoluta diversità di contesto della normativa di supposta applicazione, necessaria rispetto a quella rilevante nella fattispecie, l’errore della Decisione impugnata. Invero, il disconoscimento integra esercizio di diritto potestativo inteso a rimuovere l’imputazione della dichiarazione al soggetto che ne appare sottoscrittore nella sola relazione che l’oppone alla parte che dalla dichiarazione stessa intenda derivare conseguenze giuridiche a sé favorevoli (l’art. 215 c.p.c., richiamato dalla difesa dei resistenti, onera infatti del disconoscimento la parte “contro la quale è prodotta” la scrittura privata). Nulla di tutto ciò riguarda, invece, una condotta, oggettivamente illecita quando la redazione e l’uso del documento falso si apprezzino nel contesto della deontologia associativa, lì risultando convenzionalmente prescritte, in ogni caso, lealtà e correttezza, senza cioè che gli effetti della scrittura imputabile all’autore apparente debbano riuscire discussi o resi oggetto di giudizio inter partes. Pertanto, il ricorso, per la parte che utilmente censura tale violazione di norme di diritto, merita accoglimento così da consentire, a cura del Giudice di rinvio, la puntuale verifica sopra l’apocrifia ed eventualmente, in caso di ritenuta falsità, l’accertamento sopra le ulteriori condizioni di irrogabilità della sanzione propria - se del caso - al Calciatore, al Presidente e alla stessa ASD Val di Vara 5 Terre.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.029/CFA II DEL 18.04.2019 (MOTIVI) con riferimento al COM. UFF. 093/CFA del 18.10.2017
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43/TFN dell’11.2.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. A.C. (ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO EX ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. SVOLGENTE ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 5159/1219 PF 17-18 GP/AA/MG DEL 26.11.2018
Massima: Ridotta a 12 mesi l’inibzione al soggetto che svolge attività rilevante per la soicetà per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere, nel corso della Stagione Sportiva 2017-2018, prospettato al calciatore svincolato, la possibilità di individuare società disposte a tesserarlo, previo versamento di una somma di denaro quale corrispettivo per il proprio interessamento o mediazione….Se dunque non mutano le valutazioni circa la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dall’…., il quale riteneva di parlare con un calciatore effettivamente interessato ad ottenere il tesseramento con una squadra professionistica, si deve peraltro considerare che in effetti nessun pericolo hanno corso il patrimonio e l’integrità morale del giovane calciatore, che si è volontariamente prestato a svolgere il ruolo di “agente provocatore” al fine di smascherare le discutibili condotte di alcuni procuratori sportivi. Tale circostanza, non adeguatamente considerata dalla decisione di primo grado e che invece ha delle indiscutibili ricadute sul profilo della obiettiva gravità dell’illecito, consente di ridurre la sanzione disciplinare applicata in primo grado all’Anelucci a mesi 12 di inibizione.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 90/CFA DEL 17/04/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 039/CFA DEL 24 OTTOBRE 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 31 del 3.10.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ACD TREVISO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL SIG. V.L., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 3 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 900,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9488/369 PFI 17-18 CS/GR/PP DEL 3.4.2018
Massima: Confermate tutte le sanzioni e ridotta solo l’inibizione a mesi 6 al presidente per l’apocrifia della firma del giocatore sul modello per il tesseramento
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 90/CFA DEL 17/04/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 039/CFA DEL 24 OTTOBRE 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 24 del 6.9.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AP TURRIS ASD AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 200,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14025/401 PFI 17-18 CS/GB DEL 19.6.2018
Massima: Confermata la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica e dell’ ammenda di € 200,00 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per il fatto che erano stati impiegati nell’anno 2015 in gare di Campionato alcuni calciatori di cui era stato omesso regolare tesseramento
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 72CFA DEL 06/02/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 072 DEL 31.07.2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 50 del 28.6.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US REDA ASD AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. O.O., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE NONCHÉ AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. G.M., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 43, COMMI 1 E 6 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12569/942 PF 17-18 CS/MS/MG DEL 20.5.2018
Massima: Ridotta a mesi 4 l’inibizione al presidente ed a mesi 2 l’inibizione al dirigente per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S., in relazione all’art. 7, comma 1 Statuto Federale nonché agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa nonché di aver utilizzato lo stesso calciatore in numerose gare tutte celebrate a decorrere dal 27.08.2017 al 5.11.2017. Confermata la penalizzazione di punti 4 in classifica alla società
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 68CFA DEL 24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 31.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. C.D. E DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 13591/431 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 15.6.2018
Massima: Rigettato il ricorso della Procura Federale e confermata la decisione del TFN che ha prosciolto il presidente e la società in ragione del giudicato formatosi all’esito del mancato ricorso avverso la pronuncia del TFN – Sezione Tesseramento, che aveva respinto il reclamo avanzato avverso il tesseramento dell’atleta minorenne a partire dalla stagione 2014/2016, da parte dei genitori del medesimo per presunta apocrifia delle loro firme….La sentenza del TFN – sezione tesseramenti, ha respinto il ricorso avverso il citato tesseramento in ragione del fatto che, dopo l’avvenuto tesseramento, il minore aveva giocato presso la società Torres 1903 S.r.l. per ben due stagioni, con conseguente piena consapevolezza dei suoi genitori circa la sussistenza di un rapporto tra il figlio minore e la società SEF Torres 1903. In tal modo, ad avviso del TFN – sezione tesseramenti, si era realizzata una situazione di fatto idonea a far ritenere sussistente il consenso dei genitori in ordine al tesseramento del figlio minore; pertanto, a prescindere dall’eventuale apocrifia della firma apposta sul modulo dai genitori dell’atleta, il loro consenso al tesseramento del figlio era da ritenersi acquisito per facta concludentia. Tale decisione non solo forma un giudicato interno da cui – come correttamente indicato dal Giudice di primo grado – non è consentito discostarsi, ma fissa altresì un principio di diritto non solo condivisibile ma altresì assolutamente idoneo a guidare questa Corte nell’esame della presente vicenda. L’oggetto precipuo della tutela delle disposizioni che prevedono la firma dei genitori sul modulo di tesseramento dell’atleta minore è la tutela dell’interesse del minore medesimo che viene assicurata attraverso l’espressione del consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale. Una volta stabilito, con autorità di giudicato, che tale consenso è stato raggiunto (sia pure per facta concludentia) non solo si può ritenere che il tesseramento sia stato perfettamente concluso ma non residua alcuna posizione giuridica da tutelare attraverso l’accertamento della violazione o meno del rispetto dell’obbligo formale inerente la corretta redazione e compilazione del modulo di tesseramento. In altri termini, una volta che – come stabilito nella citata decisione – si ritiene provato il consenso dei genitori dell’atleta, non può richiedersi un ulteriore sforzo di diligenza in capo alla società sportiva ed ai suoi vertici finalizzato non già ad appurare l’avvenuta espressione del consenso bensì l’avvenuta apposizione di una firma volta a ribadire quanto già evidenziato con il comportamento materiale degli interessati.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 68CFA DEL 24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 03 del 19.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31.12.2018 NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI I.C.E., E.A.B., O.T.H. E IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. PLOTTEGHER GIOVANNI E DELLA SOCIETÀ VALDIVARA 5 TERRE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 10913/813 PFI 17-18 CS/GB DEL 5.6.2018
Massima: Respinto il ricorso della Procura Federale e confermata la decisione del TFT che ha prosciolto il presidente pe ri fatti commessi dai calciatori che sono stati sanzionati con la squalifica fino al 31.12.2018 ”per agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art.1bis, comma e 5) del C.G.S.: “a) per aver partecipato alle edizioni del 2016 e 2017 del Torneo di Viareggio nelle fila della squadra nigeriana denominata ABUJA, assuntamente senza essere tesserati in alcuna dei club affiliati della Federazione Nigeriana, nonostante gli art. 3 e 5 del Regolamento del Torneo, quantomeno per l’edizione del 2017, chiedessero, per la partecipazione, il nullaosta della Federazione di competenza ed il n. della tessera federale rilasciata da quest’ultima; “b) in relazione all’art.10 commi 2 e 6 del C.G.S. e dell’art.40 quater n.3 delle NOIF per aver partecipato, in qualità di calciatore della Società A.S.D. Valdivara 5 Terre, alle gare del Campionato di Eccellenza Ligure di seguito indicate, in posizione irregolare, in quanto presentava documentazione strumentale o di fatto falso, in particolare attestando di non essere mai stato tesserato per la Federazione estera ed omettendo di rappresentare di essere stao schierato nelle edizioni 2016 e 2017 del Torneo di Viareggio, laddove, per la partecipazione, ai sensi degli art. 3 e 5 del Regolamento del Torneo, sono richiesti il nullaosta della Federazione di competenza ed il n. della tessera federale rilasciata da quest’ultima.” “c) in relazione all’art.40 n.5 delle NOIF ed art.10 c.2 e 6 del C.G.S. per aver presentato, ai fini del tesseramento, autodichiarazione priva di data e con firma apocrifa in quanto non corrispondente a quella apposta dal calciatore sul passaporto e sul permesso di soggiorno allegati alla domanda di tesseramento e nemmeno a quella apposta nel verbale rilasciato in sede di audizione dinanzi a questa Procura.”…Al riguardo occorre evidenziare che l’art.2 dei “principi di giustizia sportiva del CONI” precisa, al punto 6, che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generale del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Rileva che questo principio è riportato, con identica formulazione, nell’art.2, punto 6, del C.G.S. CONI, ad attestare che nel processo sportivo si applicano i principi e le norme del processo civile. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di questo principio e, in conseguenza, dell’art. 215 cpc, decretando per riconosciute le sottoscrizioni apposte, sul modello di tesseramento e sulla autodichiarazione, dal calciatore …., in mancanza di loro disconoscimento da parte di costui. Consegue che il richiamo operato dalla Procura all’art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata) è manifestamente infondato, in quanto si vorrebbe fare applicazione nel caso che occupa ai principi e alle norme del processo penale, in aperta violazione dei ricordati principi dell’ordinamento giuridico sportivo. Ma vi è di più! Non è stato adeguatamente considerato che nella fattispecie in scrutinio ricorrono i presupposti per escludere la consumazione del reato, considerato che –ammesso per mera ipotesi di studio che le firme non siano state apposte dal citato calciatore- la falsità consistente nell’apposizione su una scrittura della firma di un terzo, in modo da farla figurare come proveniente da costui, per delega o comunque col consenso dell’apparente firmatario non costituisce reato nel caso di irrilevanza della sostituzione di firma, cioè nel caso in cui manchi nell’agente intenti di vantaggio o di danno a terzi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 40/FTN del 20 Dicembre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società FC Isola Capo Rizzuto ASD), A.F. (all’epoca dei fatti calciatore non tesserato inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 5 CGS, attualmente svincolato), Z.V. (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della società FC Isola Capo Rizzuto ASD), SOCIETÀ FC ISOLA CAPO RIZZUTO ASD - (nota n. 3360/1335 pf17-18 GC/GP/ma dell’8.10.2018).
Massima: Tutti i deferiti sono responsabili della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1,2,3 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore … e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, così privandolo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nelle condizioni anzidette, nel corso delle gare valevoli per il campionato Juniores Nazionali La società è sanzionata con 4 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato nazionale juniores ed € 600,00 di ammenda. Il calciatore è sanzionato con 4 giornate di gara. Gli altri soggetti con l’inibizione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.R. (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Atletico Fiumicino oggi ASD SFF Atletico), N. A. (all’epoca dei fatti Segretario con delega di firma della società ASD Atletico Fiumicino oggi ASD SFF Atletico), SOCIETÀ ASD SFF ATLETICO - (nota n. 3501/1287 pf17-18/GC/GP/ma del 11/10/2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 5 di inibizione per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS e dell’art. 10, comma 2, stesso codice per aver consentito il tesseramento per la società da lui rappresentata del calciatore .. nonostante che la richiesta di tesseramento per la stagione 2016- 17, di cui al modulo DL5195252, recasse le firme apocrife dei genitori del calciatore, allora minorenne, come accertato dal T.F.N. Sezione Tesseramenti con decisione pubblicata sul C.U. n. 11 s.s. 2017/18. La società è sanzionata con l’ammenda di € 3.000,00. Il segretario è sanzionato con mesi 3 per aver provveduto materialmente al tesseramento,
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 38/FTN del 06 Dicembre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M. (nella stagione sportiva 2017/2018 Presidente della Società ASD Sporting Fulgor), P.G.P. (Calciatore matricola 6.953.271, nella stagione 2017/2018 tesserato, sino al 15/12/2017, con la ASD Sporting Fulgor), C.F. (nella stagione 2017/2018 dirigente accompagnatore Ufficiale della Società ASD Sporting Fulgor), L.P. (nella stagione 2017/2018 dirigente accompagnatore Ufficiale della Società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 3019/1338 pf17-18 GC/GP/ma del 27.9.2018).
Massima: Tutti i deferiti rispondono della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli art. 10 comma 2 stesso Codice, artt. 38 comma 1 e 39 NOIF e in riferimento al C.U. - LND n. 1 punto 14 lettera C del 1° luglio 2017, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore …. e per aver consentito l’utilizzo dello stesso in 7 gare. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 7 in classifica , da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC nonché l’ammenda di € 1.500,00. La calciatrice con 7 giornate di squalifica. Il Presidente con anni 1 di inibizione ed il dirigente con mesi 4 di inibizione
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 38/FTN del 06 Dicembre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.M. (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Colligiana), KALIA DIEGO (all’epoca dei fatti calciatore non tesserato), V.A. (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società USD Colligiana), V.A. (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società USD Colligiana), SOCIETÀ USD COLLIGIANA - (nota n. 2728/1339 pf17-18 GC/GP/ma del 19.9.2018).
Massima: Tutti i deferiti rispondono della violazione degli artt. 1bis comma 1 e 10 comma 2 CGS - FIGC, 39 e 43 commi 1, 2, 3 e 6 NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore … e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici di idoneità sportiva, così privandolo di specifica copertura assicurativa, consentendone l’utilizzo, nelle anzi dette condizioni, in 15 (quindici) gare del Campionato Juniores Nazionali. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 15 in classifica da scontarsi nel campionato Juniores Regionale della stagione in corso nonché l’ammenda di € 1.500,00. La calciatrice con 15 giornate di squalifica. Il Presidente con anni 2 di inibizione ed il dirigente con mesi 12 di inibizione
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 53CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 131/CFA DEL 21 GIUGNO 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 58/TFN del 26.4.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. F.D.N. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASDC GC CAPEZZANO PIANORE 1959) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA
6692/325 PF 17 18/GP/GT/AG DEL 31.1.2018
Massima: Ridotta al calciatore la squalifica per 3 giornate di gara per violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 delle NOIF in ragione della comunicazione del Settore Giovanile e Scolastico che rilevava il tesseramento del calciatore .. emesso in violazione di quanto disposto dall’art.40 comma 3 delle NOIF….e per aver partecipato in posizione di tesseramento irregolare a 13 gare del Campionato Giovanissimo Regionale 2002… Infatti, da quanto versato in atti appare evidente come la fattispecie in esame sia da ricondurre all’art. 111 comma 1 delle NOIF che testualmente recita “II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.” Ora, è evidente che il ricorrente sia caduto in errore scusabile ritenendo applicabile l’art. 111 delle NOIF ragione per cui stante la buona fede dimostrata nel rispettare le disposizioni vigenti appare congruo applicare la riduzione della sanzione elevata a 3 giornate di squalifica.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 047CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 092/CFA DEL 6 APRILE 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 15.2.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. D.S.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ACD BOYS POSILLIPO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 5463/308 PFI17-18 CS/AC DEL 20.12.2017
Massima: Ridotta l’inibizione a mesi 3 al dirigente accompagnatore per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, all’art. 39, all’art. 43, commi 1 e 6, all’art. 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F.. per aver consentito, in occasione di quattro gare, la partecipazione alle stesse di due calciatori, in posizione irregolare in quanto non tesserati…La Corte, pur ritenendo infondata l’impugnazione, valutata la fattispecie anche alla luce dei numerosi precedenti che hanno sanzionato in misura ridotta condotte più gravi di quella oggetto del presente procedimento, ritiene equo ridurre la sanzione limitando l’inibizione alla durata di mesi 3.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/FTN del 24 Ottobre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.T. (nella stagione sportiva 2017/18 tesserato come calciatore per la Società US Triestina Calcio 1918 Srl), M.M. (nella stagione sportiva 2017/18 Amministratore Unico e legale rappresentante della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), C.M. (nella stagione 2017/2018 dirigente della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), M.F. (nella stagione 2017/2018 dirigente della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL - (nota n. 1496/1194 pf17-18 GP/GT/ag del 6.8.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 4 di inibizione per la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS – FIGC in relazione all’art. 40 comma 3 NOIF; al … ed al …, violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS – FIGC in relazione agli artt. 39 e 61 commi 1 e 5 NOIF. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di € 3.000,00. Prosciolti dirigenti e calciatore….Ai sensi dell’art. 40 comma 3 NOIF, il tesseramento dei calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età è autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei mesi nella regione sede della Società per la quale viene richiesto il tesseramento, oppure – aggiunge la norma – se la Società del tesseramento ha sede in una provincia di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da almeno sei mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore Giovanile e Scolastico e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore. L’organo giudicante sportivo ha affermato, in fattispecie analoghe, “che la ratio della norma (…) e quella di evitare un eccessivo allontanamento dei giovani calciatori dal luogo di residenza della propria famiglia, limitando il tesseramento a quelli il cui nucleo familiare sia residente da almeno sei mesi nella stessa Regione ove ha sede la Società per la quale è stato chiesto il tesseramento, ovvero e al massimo in una provincia di altra regione, che sia però confinante con quella di residenza della famiglia” (cfr. Corte Federale d’Appello 9.3.2018 in CU n. 088/CFA, di conferma della decisione di questo Tribunale 25.1.2018 in CU n. 37/TFN). Nel caso che occupa, è documentalmente provato che il calciatore, nato il 17 maggio 2002, all’epoca del tesseramento afferente la stagione sportiva 2017/2018 non aveva ancora compiuto il 16° anno di età e risultava residente con il proprio nucleo familiare in Este, Provincia di Padova. Alla richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento del …, atleta proveniente dalla AC Este Srl, inoltrata dalla US Triestina Calcio 1918, era stato allegato il solo certificato contestuale di stato di famiglia, residenza, cittadinanza e nascita del calciatore, rilasciato dal Comune di Este il 20 luglio 2017, ma nulla era stato documentato in relazione all’elemento temporale della residenza, né era stata richiesta al Settore per l’attività giovanile e scolastica l’autorizzazione in deroga ai fini del tesseramento, adempimento questo che si rendeva oltre modo necessario in quanto la Provincia della sede della Società richiedente il tesseramento non è confinante con quella di residenza del calciatore; neppure risultava documentata l’iscrizione o la frequenza scolastica del calciatore. È evidente, pertanto, che la richiamata norma di cui al comma 3 dell’art. 40 NOIF non abbia trovato da parte della Società compiuta applicazione. Per incidens, va rilevato che il calciatore .., allo stato attuale e con decorrenza dal 03.08.2017, risulta tesserato a tutti gli effetti per la US Triestina Calcio Srl per cui la sua partecipazione alle gare di campionato, di cui al deferimento, appare del tutto regolare. In questa precisa ottica, il deferimento del … non è meritevole di accoglimento in quanto non sussistono elementi probatori idonei a sorreggere l’imputazione del ragazzo e l’asserzione di una sua responsabilità diretta per inosservanza dell’art. 40 comma terzo NOIF. La norma, peraltro, pone a carico della Società l’incombente sicché, in assenza di una precisa norma dell’ordinamento sportivo previsiva di oneri a carico dell’atleta, non è possibile addebitare colpe al calciatore altrimenti introducendosi una anomala forma di responsabilità oggettiva a contrario. Parimenti, non è suscettibile di accoglimento il deferimento dei due dirigenti accompagnatori ufficiali della squadra…, che avevano sottoscritto le distinte delle gare, alle quali aveva partecipato il … I predetti, invero, nell’effettuare detta sottoscrizione, avevano dichiarato, come è di norma, che tutti i calciatori componenti la squadra della US Triestina Calcio Srl, quindi anche il … erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza; ciò corrispondeva al vero, essendo il … tesserato a tutti gli effetti per la Società che lo impiegava. Peraltro, la nota della Segreteria del Settore Giovanile e Scolastico, descritta in premessa, era datata 5 Marzo 2018 ed era pervenuta alla Procura Federale l’8 Marzo successivo, dunque a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla richiesta di tesseramento del calciatore; sicché, appariva plausibile che si potesse essere ingenerato nei dirigenti accompagnatori il convincimento che il tesseramento era andato a buon fine e che l’impiego del calciatore nelle gare di campionato fosse lecito. Si riscontra, di contro, fondato il deferimento del presidente e legale rappresentante della US Triestina Calcio 1918 Srl, all’epoca del fatto nella persona del Sig. ...Egli, prima di sottoscrivere la richiesta di aggiornamento della tessera del calciatore Rossi, avrebbe dovuto verificare, secondo i canoni dell’ordinaria diligenza, la sussistenza delle condizioni previste dalla norma e, una volta accertata che la residenza del calciatore e del suo nucleo familiare risultava essere in regione diversa rispetto a quella della Società e in provincia non confinante con quella della sede della Società (tanto più che non risultava certo l’elemento temporale della decorrenza della suddetta residenza), avrebbe dovuto onerarsi di richiedere al Settore per l’attività giovanile e scolastica l’autorizzazione al tesseramento, così detto in deroga. Ciò che egli ha omesso di fare. La condotta tenuta si pone, pertanto, come concausa efficiente e determinante dell’evento. Essa si sostanzia in una ingiustificata omissione di controllo sugli atti della Società da parte dell’organo di rappresentanza della stessa Società; circostanza che è stata correttamente evidenziata nel capo d’incolpazione di cui al deferimento e compatibile con la violazione dei principi posti dall’art. 1bis CGS – FIGC.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/FTN del 24 Ottobre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M. (all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis, comma 5, del CGS, avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento Federale) - (nota n. 1850/1340 pf17-18 GC/AA/ma del 22.8.2018).
Massima: Il calciatore, all’epoca dei fatti non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5 del CGS, avendo svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale, è sanzionato con la squalifica di 2 giornate da scontarsi in gare ufficiali e con decorrenza dal primo tesseramento, in gare ufficiali per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5 del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso Codice, nonché degli artt. 39 delle NOIF, per aver egli disputato le gare valevoli per il Campionato Juniores Nazionali, nelle fila della Società SSD Mezzolara, senza averne titolo perché non tesserato.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/FTN del 24 Ottobre 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.G. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Calcio Cittanovese), B.G. (Calciatore, matricola 5.646.701, all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis, comma 5, del CGS), C.P. (all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società ASD Calcio Cittanovese), F.F. (all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società ASD Calcio Cittanovese), SOCIETÀ ASD CALCIO CITTANOVESE - (nota n. 1573/1336 pf17-18 GC/GP/rc dell’8.8.2018).
Massima: Con il patteggiamento la società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 da scontare nel Campionato Juniores Nazionale, s.s. 2018-19 e l’ammenda di € 400,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte al proprio presidente e dirigente: della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art, 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore …. e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, così privandolo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nelle condizioni anzidette, nel corso delle gare …. valevoli per il campionato Juniores Nazionali. Agli altri deferiti inflitta l’inibizione. Il calciatore che non ha patteggiato è sanzionato con la squalifica di 3 giornate da scontarsi in gare ufficiali e con decorrenza dal primo tesseramento utile per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle NOIF, per aver egli disputato le gare …., valevoli per il campionato Juniores Nazionali, nelle fila della Società ASD Calcio Cittanovese, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, privo quindi di specifica copertura assicurativa
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 032CFA DEL 18/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 001 CFA DEL 05/07/2018 (DISPOSITIVO)
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 116 del 31.5.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD RINASCITA CAVA 2000 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9154/444 PFI 17-18 CS/EC DEL 26.3.2018
Massima: Confermate le sanzioni al presidente ed alla società per avere impiegato il calciatore privo di regolare tesseramento nella gara valevole per il campionato Giovanissimi Provinciale…Ritiene, quindi, il Collegio di confermare la decisione del Tribunale Federale Territoriale modificandone la motivazione, per osservare che nella fattispecie non trova applicazione l’art. 25, comma c) del C.G.S., ma nemmeno la disposizione del precedente comma a) in quanto, qualora si fosse trattato di violazione relativa allo svolgimento della gara, la statuizione avrebbe dovuto intervenire anche in ordine al risultato della stessa.Del resto, anche qualora il più volte richiamato art. 25, comma c), C.G.S., disciplinasse la fattispecie, il termine in discorso non può considerarsi perentorio come vorrebbe la ricorrente, dal momento che questa Corte ha ripetutamente motivato che la perentorietà dei termini può venir ritenuta tale solo in presenza di “una specifica ed espressa disposizione normativa in tal senso” (Com. Uff. n. 092/CFA del 19.1.2017; cfr. Com. Uff. n. 075/CFA del 2.12.2016), disposizione che, viceversa, non qualifica la norma in richiamo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 luglio 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.D. (all’epoca dei fatti Presidente della Società SEF Torres 1903 Srl), SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL - (nota n. 13591/431pf17-18/GC/GP/ma del 15/06/2018).
Massima: Prosciolto il legale rapp.te dalla contestata violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS per avere consentito e comunque non impedito che suoi collaboratori, allo stato non identificati, procedessero al tesseramento del calciatore minorenne … apponendo le firme apocrife dei genitori dello stesso in calce al modulo di variazione del tesseramento n. …., datato 26/9/2014, o, comunque, senza verificare che le firme su detto modulo, apparentemente riconducibili ai genitori del minore, disconosciute e palesemente apocrife, fossero state effettivamente apposte dai predetti alla presenza di funzionari della Società…Nel caso di specie appare necessaria una ricostruzione dei fatti, in relazione alle dichiarazioni rese dai soggetti interessati in sede di indagine e soprattutto alla decisione assunta dal TFN – sezione tesseramenti CU n. 23 del 10 aprile 2017. Partendo da quest’ultimo atto, va osservato che il TFN – sezione tesseramenti, con decisione divenuta inoppugnabile, ha respinto il reclamo avanzato dai genitori del calciatore Fois Marco con il quale si chiedeva l’annullamento del tesseramento per la s.s. Torres 1903 Srl a partire dalla stagione 2014/2015, per “apocrifia delle loro firme”. La Sezione, nel respingere il reclamo, ha così motivato: “emerge dagli atti, che il tesseramento del minorenne calciatore … è avvenuto a decorrere dalla stagione sportiva 2014/2015, vale a dire due stagioni sportive or sono, nel corso delle quali, come documentato (senza contestazioni da parte dei reclamanti), il calciatore ha preso parte ad oltre 100 incontri di calcio, anche in epoca recente (l’ultima gara è quella dello scorso 5 Marzo 2017)”. Pertanto anche prescindendo da una verifica dell’apocrifa delle firme dei reclamanti che appaiono sul modulo di variazione del tesseramento, deve ragionevolmente escludersi ogni possibilità che i genitori del minore fossero all’oscuro della militanza calcistica del figlio minorenne, che quindi hanno accettato e confermato di fatto, senza mai manifestare opposizioni nonostante il lungo lasso di tempo trascorso”. Il giudicato formatosi sulla decisione della sezione tesseramenti costituisce un vincolo ineludibile anche per questo giudicante. In altri termini, deve ritenersi venuto meno il presupposto processuale e sostanziale per dare ingresso al deferimento per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS. Infatti il rigetto del reclamo da parte della sezione tesseramenti comporta ex se la piena validità ed efficacia del tesseramento stesso. Appare pertanto una forzatura del sistema il tentativo di sanzionare il Presidente e la Società Torres 1903 Srl per la presunta apocrifia delle firme dei genitori del … sul modulo di variazione del tesseramento, atteso che quest’ultimo è stato ritenuto valido ed efficace dall’organo disciplinare competente. In altri termini l’assenso dei genitori alla variazione del modulo di tesseramento, a prescindere alla apocrifia delle firme, si è concretizzato per “facta concludentia”. I comportamenti concludenti (in latino, facta concludentia), detti anche fatti dimostrativi, sono in diritto una forma di manifestazione tacita della volontà negoziale. Corrispondono ad un contegno che è incompatibile con una volontà diversa da quella che si può dedurre dai fatti stessi. In altre parole, il comportamento concludente è un comportamento che non costituisce direttamente un mezzo di comunicazione e di espressione, ma che presuppone e realizza una volontà, e così indirettamente la manifesta (Cfr. Cass. n. 3245/2012). Depone in tal senso il verbale delle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale avv. … in data 5 Febbraio 2018, dal signor … in qualità di genitore del calciatore …, che ha dichiarato di aver accettato la proposta della SEF Torres di far giocare il figlio con la squadra nell’anno 2014; che ha iniziato la preparazione nel mese di Settembre 2014 e successivamente ha partecipato al campionato nazionale disputando tutte le partite; che il figlio ha giocato anche nella stagione successiva 2015/2016 “con profitto e soddisfazioni”. Da ultimo ha ribadito: “sapevo di non aver mai firmato nulla per il tesseramento, tuttavia quando mio figlio è arrivato alla Torres, ho consegnato a mio figlio il certificato plurimo anagrafico e di residenza ed una liberatoria della Società dilettantistica di provenienza di …di rinuncia al premio di preparazione. La certificazione medica di idoneità, che dava al ragazzo copertura annuale, è stata pure da me consegnata al ragazzo che a sua volta l’ha data ai dirigenti della Torres”. Tutti i su descritti comportamenti validano senza ombra di dubbio l’assenso genitoriale al trasferimento del minore …presso la SEF Torres 1903 Srl.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 luglio 2018
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.A (all’epoca dei fatti Presidente della Società SC Caronnese SSD ARL), PIROLA GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società SC Caronnese SSD ARL), SOCIETÀ SC CARONNESE SSD ARL - (nota n. 13396/792 pf17-18 GP/GT/ma del 12.6.2018).
Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 2 di inibizione per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, per aver consentito e comunque non impedito che il dirigente della propria Società Sig. …, nei primi giorni del mese di Dicembre 2017, svolgesse attività di proselitismo nei confronti del calciatore S.M., tesserato per la Società Folgore Caratese, proponendo al predetto il trasferimento presso la propria Società, mediante accordo economico più vantaggioso e senza prima avvisare e ottenere il consenso della Società di appartenenza. La società è sanzionata con l’ammenda di € 600,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 67/TFN-SD del 16 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F. A., O. R., V. L. (Calciatori della Società ASD Pisa Beach Soccer), SOCIETÀ ASD PISA BEACH SOCCER - (nota n. 8012/250 pf 17-18 GT/AA/mg del 1.3.2018).
Massima: A seguito di patteggiamento i calciatori sono sanzionati con la qualifica (da 4 a 6 giornate di gara) per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dal punto 7 del C.U. della LND n. 259/17, per aver prestato indebitamente la propria attività per altra Associazione nazionale diversa dalla LND, ponendo in essere comportamenti finalizzati all’illegittima partecipazione alle gare del torneo “Italia Beach Soccer”. Anche la società è oggettivamente responsabile ed è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00.
Decisione C.F.A.: C. U. n. 109/CFA 03 Maggio 018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DEL SIG. R.R. E DELLA SOCIETÀ SS RACING CLUB ROMA SRL, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2710/1023 PFL 16/17 GP/GT/AG DEL 9.10.2017
Massima: La Corte respinge il ricorso proposto dal Procuratore Federale e conferma la decisione del TFN che aveva prosciolto il calciatore in quanto, ai sensi dell’articolo 40, III° comma delle NOIF, regolarmente tesserato per la Società in cui ha poi effettivamente svolto la propria attività di calciatore dilettante, in quanto la residenza originaria del calciatore si trovava comunque in una Provincia ubicata in una Regione confinante con quella ove hanno sede le due Società nelle quali il giovane calciatore è stato tesserato. La “ratio” della norma non è sicuramente quella indicata dalla Procura federale che ha sostenuto la necessità di “tutelare l'integrità della famiglia”, bensì quella di evitare un eccessivo allontanamento dei giovani calciatori dal luogo di residenza della propria famiglia, limitando il tesseramento a quelli il cui nucleo familiare sia residente da almeno sei mesi nella stessa Regione ove ha sede la Società per la quale è stato chiesto il tesseramento, ovvero e al massimo in una Provincia di un'altra Regione, che sia però confinante con quella di residenza della famiglia. Va detto, peraltro, che nell'ordinamento giuridico italiano il concetto di famiglia e/o di nucleo familiare ha finito progressivamente con il ricomprendere situazioni giuridiche sempre più ampie e diverse. Tanto che è andata sviluppandosi anche una netta distinzione fra la c.d. famiglia anagrafica, composta da soggetti che vivono nella stessa abitazione, e il nucleo familiare che abbraccia, invece, anche soggetti che hanno una residenza diversa. Basti pensare alla definizione di nucleo familiare che è stata data dall’art. 1 bis del dPCM 7/5/1999, n. 221 e succ. modif., e che, senza scendere nel dettaglio delle varie situazioni prese in esame dalla norma, ha chiarito che esiste una netta differenza fra il c.d. stato di famiglia e il nucleo familiare che non sempre coincide con la famiglia anagrafica. Nel senso che, mentre per far parte dello stesso stato di famiglia tutti devono vivere sotto lo stesso tetto, in un nucleo familiare ci possono essere varie situazioni, come i coniugi che hanno residenze diverse o come i genitori che abitano a Milano ed il figlio che abita a Roma, per motivi di studio o perché si sta avviando al lavoro, ma che dipende ancora da mamma e papà. Pertanto, il nucleo familiare può comprendere la famiglia anagrafica ed i soggetti fiscalmente a carico anche se non conviventi. E qui il ventaglio di possibilità è piuttosto ampio. Alla luce di quanto precede è evidente che il semplice trasferimento della residenza del giovane calciatore nel Comune di Roma rappresentava forse un espediente per favorire, secondo le convinzioni dello stesso giovane calciatore e di chi ne seguiva le sorti, il tesseramento nelle due società romane, ma esso non ha avuto alcuna influenza sulle sorti del nucleo familiare che ha mantenuto la residenza nel Comune di Pescina, né tanto meno ha causato, come sostenuto dall’appellante, lo scioglimento del nucleo familiare. Il nucleo familiare dei calciatore non si è dissolto per effetto del trasferimento della residenza del giovane calciatore nel Comune di Roma ed ha continuato a esistere nella residenza originaria, anche se lo stato di famiglia non riportava più il nominativo del figlio.
Decisione C.F.A.: C. U. n. 93/CFA 10 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 23 del 21.9.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. N.G., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S., ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER I CALCIATORI S.C. E V.A.PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1, 3 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF; AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE – NOTA N. 524/990 PF 16-17 CS/MB/ACR DEL 17.7.2017
Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 3, i calciatori con 3 giornate di squalifica e la società con l’ammenda di Euro 300,00, atteso che i calciatori hanno partecipato alla gara privi di tesseramento, e, pertanto, senza che gli stessi fossero stati sottoposti ai prescritti accertamenti medici finalizzati alla verifica della loro idoneità sportiva, con conseguente difetto di specifica copertura assicurativa.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 50/TFN-SD del 22 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’ANGELO GIANFRANCO (Consigliere della Società US Ancona 1905 Srl), CIMA LUIGI (all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 CGS per la Società US Ancona 1905 Srl, nella s.s. 2017/18 DS della Società ASD Monticelli), SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL - (nota n. 5788/97 pf 17-18 GP/GT/ag del 9.1.2018).
Massima: A seguito di patteggiamento il consigliere della Società e responsabile del settore giovanile è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 33 e 91 comma 1 NOIF per avere: “reiteratamente e personalmente preteso e ottenuto (a mezzo assegni e accrediti sulla propria Postepay) somme di denaro dalla madre del giovane calciatore, al fine di favorire il tesseramento, la permanenza e il conseguente “addestramento tecnico” (quale giovane di serie) dello stesso nelle strutture ospitanti i giovani calciatori non residenti sul posto; personalmente negato la concessione al calciatore di un nulla osta per un provino con la Società di Serie A, nonché la partecipazione dello stesso al Torneo Città di Viareggio, motivando tali decisioni con il mancato rispetto degli accordi economici della madre in relazione agli omessi pagamenti della stessa delle somme inizialmente e indebitamente richieste per il tesseramento e la permanenza del figlio nelle strutture della società, richiedendole ulteriori somme per autorizzare tali attività”. Il soggetto, che non ha patteggiato e che all’epoca dei fatti non tesserato, ma svolgente attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 CGS a favore della Società è sanzionato con l’inibizione di mesi 7 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 33 e 91 comma 1 NOIF per avere: “svolto un’attività di intermediazione finalizzata a favorire il tesseramento del giovane calciatore con la Società, in violazione delle norme federali che regolano la materia e non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo al riguardo, pretendendo e percependo indebitamente somme di denaro per tale attività; il tutto legittimando le pretese economiche avanzate dal dirigente della società, alla madre del calciatore”. La società è sanzionata con l’ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 37/TFN-SD del 31 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BEVILACQUA MARCO (all’epoca dei fatti tesserato quale Segretario Generale della Società Lupa Castelli Romani Srl ora SS Racing Club Roma Srl), LUCHETTI ALESSANDRO (Tesserato quale Segretario della Società ASD Virtus Nettuno), MASTRONE ANTONIO (Calciatore tesserato per la Società Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl) nella ss 2015-2016 e per la Società ASD Virtus Nettuno nella SS 2016-2017), MAURO ALESSANDRO (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Nettuno), RAMOLI RANIERO (all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente addetto alla segreteria della Società Lupa Castelli Romani Srl ora SS Racing Club Roma Srl), ROSATO PIETRO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl), SOCIETÀ ASD VIRTUS NETTUNO E SS RACING CLUB ROMA SRL (già Lupa Castelli Romani Srl) - (nota n. 2710/1023 pf16-17 GP/GT/ag del 9.10.2017).
Massima: Il calciatore ai sensi dell’articolo 40, III° comma delle NOIF, può essere regolarmente tesserato per la Società in cui ha poi effettivamente svolto la propria attività di calciatore dilettante, in quanto la residenza originaria del calciatore si trovava comunque in una Provincia ubicata in una Regione confinante con quella ove hanno sede le due Società nelle quali il giovane calciatore è stato tesserato. Ad ulteriore conferma di quanto sopra detto, anche il Comitato Regionale Lazio non ha mai segnalato alcuna irregolarità in merito al tesseramento in questione.
Massima: Integra la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, 40 comma 3 delle NOIF, nonché 7 e 16 dello Statuto Federale, l’aver materialmente predisposto e inoltrato la richiesta di tesseramento del giovane calciatore, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale e, in particolare, non ricorrendo il requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno sei mesi prima del citato tesseramento; e per aver consentito il successivo irregolare utilizzo del predetto calciatore nelle fila della medesima Società. Così come integra la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, 40 comma 3 delle NOIF, nonché 7 e 16 dello Statuto Federale, l’aver richiesto e ottenuto, quale calciatore il tesseramento in favore della Società, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale e, in particolare, non ricorrendo il requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno sei mesi prima del citato tesseramento; e per aver preso parte, in posizione irregolare, nelle fila della medesima Società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 26/TFN-SD del 16 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B. (all’epoca dei fatti tesserato come Segretario Dirigente tesserato per la Società ASD Selargius Calcio s.s. 14-15, e comunque fino al 9.12.2015) - (nota n. 12109/550 pf16-17 GP/AA/mg del 4.5.2017).
Massima: Il segretario della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per avere, omesso, in concorso con il Direttore Sportivo del Settore giovanile, di procedere alla apertura del sinistro e alla conseguente segnalazione alla compagnia di assicurazione, che copre gli atleti da eventuali sinistri connessi all’attività agonistica in ragione del sottoscritto tesseramento presso la Lega Nazionale Dilettanti, nonostante fosse stato direttamente informato dell’infortunio subito dal calciatore in occasione della gara di allenamento disputata tra la prima squadra e la formazione juniores della predetta Società, e delle relative conseguenze del subito intervento chirurgico, in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 1bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 45 e 91 delle NOIF nonché in relazione all’art. 17 dello Statuto Federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare:C.U. n. 23/TFN-SD del 02 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:T.M. (calciatore attualmente svincolato), SOCIETÀ APD GLS HATRIA C/5 E ASD CATANZARO C/5 STEFANO GALLO 79 -(nota n.1271/1016pf16-17GP/AP/mg dell’8.8.2017).
Massima: Il calciatore risponde della" violazione di cui agli artt.1bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6 del CGS in relazione agli artt. 40, comma 6 e 40 quinques, comma 3, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto a favore della Società il tesseramento per la stagione sportiva 2016 -2017, e successivamente il tesseramento per altra Società, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare, per non aver richiesto ed ottenuto il richiesto certificato internazionale di trasferimento, celando il tesseramento presso Società affiliata con la Federazione Brasiliana, che la F.I.G.C. aveva concesso il relativo trasferte del successivo suo utilizzo da parte delle predette Società nelle gare del campionato nazionale C5 di Serie A2 e di Serie B- Girone D". A tal proposito occorre rammentare che ai sensi dell'art.40, c. 6°, NOIF il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il transfert internazionale della Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di professionista o non professionista, ed osservate le norme di settore tra cui, con particolare riferimento al calcio a 5, l'art. 40 quinques che, al terzo comma, prevede che " i calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità". Sennonché, il Signor M.T. ha sottoscritto prima il tesseramento presso le società nella consapevolezza di essere privo del certificato internazionale di trasferimento da rilasciarsi ad opera della Confederazione brasiliana, oltretutto anche a conoscenza dei problemi insorti durante la fase propedeutica al primo tesseramento. La violazione delle citate disposizioni NOIF comporta de plano la violazione degli artt. 7 e 16 dello Statuto, atteso che le Società possono avvalersi delle prestazioni di calciatori regolarmente tesserati, nel rispetto delle NOIF e degli art.1bis e 10 del CGS che in tema di trasferimenti e tesseramenti richiamano ancora una voltale NOIF. Anche le società sono sanzionate.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 13/TFN-SD del 27 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.J.(all’epoca dei fatti Presidente della Società Venezia FC Srl SSP), Società VENEZIA FC Srl SSP-(nota n.12241/510pf16-17GP/MB/gb del 05.05.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato per essersi avvalso, o comunque per non aver impedito di avvalersi, nello svolgimento delle attività attinenti al trasferimento o al tesseramento di calciatori, di soggetti non autorizzati, così violando i doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1Bis,comma1,del Codice della Giustizia Sportiva invia autonoma ed in relazione a quanto prescritto dall’art.10,comma1, del CGS. L’art.10 CGS prevede “ Ai dirigenti federali, ai dirigenti.. è fatto divieto di svolgere comunque attinenti al trasferimento, alla cessione del contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interessi della propria Società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati..”.
Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 037/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 51 del 13.4.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. A.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SEULO 2010) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMI 6 E 9 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 61, COMMA 1 DELLE NOIF – NOTA N. 7391/268 PF16-17 MS/MB/VDB DEL 17.1.2017
Massima: La Corte riduce l’inibizione a mesi 9 inflitta al dirigente accompagnatore della società per la violazione: i) degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, commi 6 e 9 C.G.S., nonché dell’art. 61, comma 1 delle NOIF, per aver consentito, nella sua qualità ad un calciatore tesserato per altra società di prendere il posto di altro calciarore (infortunato) in occasione della gara valida per il Campionato Juniores provinciale.
Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni)- www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 51 de l01.12.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO U.S.D. G. CAROTENUTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DIP UNTI 5 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA D I€ 100,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE–NOTA 4636/18PF16-17/AA/AC DEL2.11.2016
Massima: La C.F.A., ridetermina la sanzione della penalizzazione per punti 2 in classifica inflitta alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, C.G.S., e ciò in relazione alla mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti medici necessari ai fini dell’idoneità sportiva nonché all’impiego dello stesso (nel corso della gara) prima dell’avvenuto tesseramento (del 6.12.2014).
Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 012/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO SIG. COMPETIELLO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 N.O.I.F., ALL’ART. 39 N.O.I.F. ED ALL’ART. 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.– NOTA N. 2856/36 PF 16-17 AA/AC DEL 20.09.2016
Massima: La Corte conferma l’inibizione inflitta dirigente accompagnatore della squadra per la gara nella quale erano stati utilizzati due calciatori non in regola con il tesseramento
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 03/TFN-SD del 10 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:O.N (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Selargius Calcio s.s.14-15), A.S. (all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società ASD Selargius Calcio s.s.14-15, con funzioni di DS del Sett.Giov.), M.B. (all’epoca dei fatti tesserato come Segretario Dirigente tesserato per la Società ASD Selargius Calcio s.s.14-15, e comunque fino al 9.12.2015), ASD SELARGIUS CALCIO - (nota n.12109/550pf16-17GP/AA/mg del 4.5.2017).
Massima: La condotta inerte ed omissiva dei Dirigenti tesserati delle Società, la dimostrata assenza di una catena informativa tale da rispondere alle oggettive esigenze dell’atleta palesate nella circostanza, e vi eppiù la mancanza assoluta di risposta perfino alle sollecitazioni dello Studio legale incaricato dall’atleta, dimostrano di per sé un comportamento del tutto contrario ai principini assistenza e tutela che fanno carico alle Società sportive affiliate e la cui violazione integra la lesione del principio di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui all’art.1bis, comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva in combinato disposto con l’art.91,c.1 delle NOIF per avere omesso, ogni attività di controllo in ordine alle condizioni mediche del calciatore in conseguenza dell’infortunio subito dallo stesso, presso l’impianto sportivo, tra la prima squadra e la formazione juniores della predetta Società, e alle relative conseguenze connesse alla copertura assicurativa del predetto calciatore in ragione del subito intervento chirurgico al ginocchio destro e alla conseguente fase riabilitativa con postumi di natura permanente, privando il proprio tesserato di una adeguata assistenza sanitaria della Società e del rimborso delle relative spese sanitarie sostenute.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.T. ( Calciatore) - (nota n.12029/793pf16-17GP/GT/ag del 3.05.2017).
Massima: Il calciatore risponde della violazione degli articoli 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere depositato, nella stagione sportiva 2016/2017, una richiesta di tesseramento per la Società, assumendo con apposita dichiarazione, dallo stesso sottoscritta il 25/01/2017,“ di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni Estere”, circostanza mostratasi non veridica.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 62/TFN-SD del 15 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M.O.(calciatore attualmente tesserato per la Società ASDRiverChieti65) - (notan.6995/462pf16-17GP/GT/agdel9.1.2017).
Massima: Il calciatore è responsabile della violazione di cui agli artt. 1bis ,comma 1,e10, comma 2, del CGS in relazione all’art.40, comma 6, delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2016/2017 per la Società senza averne titolo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 54/TFN-SD del 13 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICODI: F.I. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara C5), Società ASD PESCARA C5 - (nota n.6630/257pf16-17MB/MS/vdb del 20.12.2016).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1bis, comma1, del CGS della FIGC, in relazione all’art.43, comma5, delle NOIF, le cui responsabilità derivano dal rapporto di immedesimazione organica per le omissioni poste in essere dalla propria Società per non avere adempiuto all’obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, il Comitato Regionale Abruzzo e la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica del proprio calciatore, certificata a cura del Centro di Medicina dello Sport comunicata alla stessa Società di appartenenza del calciatore
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 063/CFA del 18 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CFA del 07 Febbraio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 27 del 29.9.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. FREZZA RAFFAELEAVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 43 COMMI 1 E 6 C.G.S. – NOTA N. 785/1208 PF15-16 AA/AC/CF DEL 18.7.2016
Massima: La CSA riduce fino a tutto il 30.06.2017 la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore per la violazione dell’art. 1-bis, C.G.S., in relazione agli artt. 61, 39 e 43, N.O.I.F. per avere, omesso di provvedere al regolare tesseramento ed agli accertamenti medici dei calciatori, impiegati in posizione irregolare in occasione della gara del Campionato giovanissimi Calcio a 5.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 063/CFA del 18 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CFA del 07 Febbraio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 27 del 29.9.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. FREZZA RAFFAELEAVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 43 COMMI 1 E 6 C.G.S. – NOTA N. 785/1208 PF15-16 AA/AC/CF DEL 18.7.2016
Massima: La CSA riduce fino a tutto il 30.06.2017 la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore per la violazione dell’art. 1-bis, C.G.S., in relazione agli artt. 61, 39 e 43, N.O.I.F. per avere, omesso di provvedere al regolare tesseramento ed agli accertamenti medici dei calciatori, impiegati in posizione irregolare in occasione della gara del Campionato giovanissimi Calcio a 5.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 082/CFA del 14 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 30 Gennaio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 129/TFT del 03.11.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO ASD SPORTING AUGUSTA AVVERSO LE SANZIONI: DELLA AMMENDA DI € 1.800,00 ALLA RECLAMANTE; DELL’INIBIZIONE, EX ART. 19 N° 1 LETT. H) C.G.S., DI MESI 18 INFLITTA AL SIGNOR G.C.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 43 COMMI 1, 2, 3 E 5 N.O.I.F., ART. 4, COMMI 1 E2 C.G.S. – NOTA N. 13799/848 PF 15-16 MS/AG DEL 21.09.2016
Massima: La Corte riduce la sanzione inflitta dal TFT alla società, direttamente responsabile della condotta del legale rapp.te per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 43 commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F., art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. perché se è vero che l’inadempimento relativo alla certificazione medica attestante l’idoneità medico- sportiva di alcuni calciatori, è sempre meritevole di censura, è pur vero che tale impedimento si è verificato durante il primo anno di attività della società, periodo in cui la società si trovava in uno stato di assestamento e di organizzazione, appena iscrittasi al campionato di Terza categoria, con un assetto societario ancora debole. Del resto, nella stagione successiva non sono state rilevate inadempienze. Si ritiene, dunque, possibile valorizzare la buona fede legata alla inesperienza connessa alla recente costituzione della società, della successiva buona condotta in riferimento agli adempimenti federali della deferita, delle obiettive circostanze di difficoltà in presenza delle quali è stata commessa la violazione.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 082/CFA del 14 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 30 Gennaio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 129/TFT del 03.11.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO ASD SPORTING AUGUSTA AVVERSO LE SANZIONI: DELLA AMMENDA DI € 1.800,00 ALLA RECLAMANTE; DELL’INIBIZIONE, EX ART. 19 N° 1 LETT. H) C.G.S., DI MESI 18 INFLITTA AL SIGNOR G.C.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 43 COMMI 1, 2, 3 E 5 N.O.I.F., ART. 4, COMMI 1 E2 C.G.S. – NOTA N. 13799/848 PF 15-16 MS/AG DEL 21.09.2016
Massima: La Corte riduce la sanzione inflitta dal TFT al legale rapp.te per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 43 commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F., art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. perché se è vero che l’inadempimento relativo alla certificazione medica attestante l’idoneità medico- sportiva di alcuni calciatori, è sempre meritevole di censura, è pur vero che tale inadempimento si è verificato durante il primo anno di attività della società, periodo in cui la società si trovava in uno stato di assestamento e di organizzazione, appena iscrittasi al campionato di Terza categoria, con un assetto societario ancora debole. Del resto, nella stagione successiva non sono state rilevate inadempienze. Si ritiene, dunque, possibile valorizzare la buona fede legata alla inesperienza connessa alla recente costituzione della società, della successiva buona condotta in riferimento agli adempimenti federali della deferita, delle obiettive circostanze di difficoltà in presenza delle quali è stata commessa la violazione.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 121/CFA del 11 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 59 del 7.4.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO G.S.D. CASALROMANO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE MESI TRE AL SIG. G.V., NELLA QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE; - AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. ED ALL’ART. 111 N.O.I.F. - NOTA N. 6578/29 PF14- 15/GT/DL DEL 5.1.2016
Massima: La Corte annulla la decisione con la quale la società era stata sanzionata per il comportamento del direttore generale, che era stato ritenuto responsabile della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. anche con riferimento all'art. 10, comma 2, C.G.S. ed all'art. 111 delle NOIF, “per aver richiesto una consistente somma di denaro al calciatore, e successivamente di averne effettivamente ottenuta una parte per svincolarlo, nonostante avesse già maturato il diritto allo svincolo ai sensi dell'art. 111 delle NOIF, essendo trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza. La decisione impugnata non spiega da quali elementi probatori il Tribunale abbia tratto la convinzione secondo la quale il direttore avrebbe richiesto ed ottenuto un somma di denaro al calciatore, per ottenere lo svincolo, nonostante quest’ultimo avesse già maturato il diritto allo svincolo ai sensi dell'art. 111 delle NOIF, essendo trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza. Al contrario, dal materiale probatorio in atti, emerge che la ricostruzione fatta propria dal Tribunale si fonda solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni rese in diverse sedi dal calciatore; dichiarazioni che, tuttavia, contestate dall’incolpato, non trovano riscontro nelle dichiarazioni degli altri soggetti interrogati nel corso dell’indagine né in alcuno degli atti e dei documenti acquisiti dall’attività inquirente della Procura federale. Anche le modalità in base alle quali sarebbe avvenuto il pagamento da parte del calciatore del denaro preteso dal direttore non consentono di ricondurre le condotte delle persone coinvolte, ciascuno in ragione del proprio ruolo, nell’ambito della ricostruzione offerta – peraltro in termini prettamente presuntivi – dalla Procura federale.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 121/CFA del 11 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 59 del 7.4.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO G.S.D. CASALROMANO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE MESI TRE AL SIG. G.V., NELLA QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE; - AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. ED ALL’ART. 111 N.O.I.F. - NOTA N. 6578/29 PF14- 15/GT/DL DEL 5.1.2016
Massima: La Corte annulla la decisione con la quale il direttore generale era stato ritenuto responsabile della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. anche con riferimento all'art. 10, comma 2, C.G.S. ed all'art. 111 delle NOIF, “per aver richiesto una consistente somma di denaro al calciatore, e successivamente di averne effettivamente ottenuta una parte per svincolarlo, nonostante avesse già maturato il diritto allo svincolo ai sensi dell'art. 111 delle NOIF, essendo trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza. La decisione impugnata non spiega da quali elementi probatori il Tribunale abbia tratto la convinzione secondo la quale il direttore avrebbe richiesto ed ottenuto un somma di denaro al calciatore, per ottenere lo svincolo, nonostante quest’ultimo avesse già maturato il diritto allo svincolo ai sensi dell'art. 111 delle NOIF, essendo trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza. Al contrario, dal materiale probatorio in atti, emerge che la ricostruzione fatta propria dal Tribunale si fonda solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni rese in diverse sedi dal calciatore; dichiarazioni che, tuttavia, contestate dall’incolpato, non trovano riscontro nelle dichiarazioni degli altri soggetti interrogati nel corso dell’indagine né in alcuno degli atti e dei documenti acquisiti dall’attività inquirente della Procura federale. Anche le modalità in base alle quali sarebbe avvenuto il pagamento da parte del calciatore del denaro preteso dal direttore non consentono di ricondurre le condotte delle persone coinvolte, ciascuno in ragione del proprio ruolo, nell’ambito della ricostruzione offerta – peraltro in termini prettamente presuntivi – dalla Procura federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 02 Agosto 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (256) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.E.C. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Foggia Calcio Srl), D.G.P. (all’epoca dei fatti AD e Legale rappresentante della Società Foggia Calcio Srl), G.F., A.S., D.A. e A.P.M. (all’epoca dei fatti dirigenti accompagnatori della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl - (nota n. 12966/382 pf14-15 FDL/gb del 12.5.2016).
adempiere l’obbligo scolastico.
Massima: Il calciatore è responsabile della violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 2 e 6 del CGS e art. 40 comma 3 e 3 bis delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto in favore della Società il tesseramento, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo famigliare nella Regione Puglia da almeno sei mesi prima del citato tesseramento in assenza della necessaria deroga Federale, essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione e del successivo suo irregolare utilizzo da parte della predetta Società nelle gare del campionato giovanissimi, stagione sportiva 2013-2014. Anche gli altri deferiti sono sanzionati.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.006/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.G.B.(calciatrice tesserata per la Società ASD Isolotto Calcio a 5, attualmente svincolata), R.B. (Presidente della Società ASD Futsal Ternana), Società ASD Futsal Ternana - (nota n. 12952/292 pf15-16/MS/vdb del 13/05/2016).
Massima: La calciatrice è sanzionata con la squalifica di mesi 3 per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, e 8, comma 11, del CGS, in relazione all’art.39, comma 2, del Regolamento LND e 94 ter n.2 delle NOIF, per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità: a) convenuto attraverso scambio di e-mail, con la società, un ingaggio per il tesseramento ed una somma quale acconto sull’ingaggio contrattuale pattuito, per poi desistere e tesserarsi per altro club senza restituire l’anticipo. Anche il legale rapp.te è sanzionato per tale violazione.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 053/CFA del 25 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 18 Luglio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 15/TFT del 04.08.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. I.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F. E ART. 4 COMMI 1, 2 C.G.S.
Massima: Integra la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 43, commi 1 2 e 3, e 5 N.O.I.F. ed art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., il non aver prodotto la documentazione medica attestante l’avvenuta sottoposizione alle visite tese all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva di alcuni giocatori tesserati con la Società. La produzione da parte delle Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal Decreto 15282 del Ministero della Sanità e L. R. Sicilia 36/2000.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.002/TFN del 01 Luglio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (258) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Y.Y.(Calciatore attualmente tesserato per Federazione estera), Società AC MILAN Spa e BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 12970/161 pf15-16 SP/blp del 13.5.2016).
Massima: Il calciatore non è responsabile della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 10, comma 6, del CGS per aver modificato la propria data di nascita tramite false dichiarazioni utilizzando attestati provenienti da un Ufficio Anagrafe del Gambia e tramite il consolato di Milano del predetto stato centroafricano con l’evidente vantaggio di poter giocare in categorie con ragazzi ed atleti ben più giovani di lui sfruttando il suo maggiore sviluppo fisico ed atletico poiché non vi è, agli atti, alcun documento e/o provvedimento giudiziario che accerti, in via definitiva, che l’età anagrafica del calciatore sia diversa rispetto a quella dallo stesso dichiarata, peraltro in presenza di un documento (Passaporto) in corso di validità, recante proprio la data di nascita dallo stesso dichiarata.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.067/TFN del 11 Aprile 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (117) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.B.D.M. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Catanzaro BS), A.P.(calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Ecosystem Panarea CZ), S.D.A. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Lamezia Beach Soccer), G.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Ecosystem Panarea CZ), F.M. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società AGS D Soriano 2010), D.M.(calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società USD Raffaele Nicastro), A.M. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società USD Palmese ASD), C.O. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società FCD Scommettendo.it Fronti), M.E.M. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Costa del Lione C/5), D.R. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società USD Raffaele Nicastro), F.G. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Costa del Lione C/5), A.E.G.(calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD SC Sporting Club Davoli), G.G.C. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Uria 2000), G.M. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società NSD Promosport), G.G. (calciatore tesserato per la Società ASD SC Sporting Club Davoli), ALESSANDRO SINOPOLI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Cerva), L.C. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Atletico Botricello), P.B.D.(calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Promosport), ANTONIO VENERE (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Pol. Isola Capo Rizzuto), e DELLE SOCIETÀ ASD CATANZARO BS, ECOSISTEM PANAREA CATANZARO, ASD LAMEZIA BEACH SOCCER, AGS D SORIANO 2010, ASD RAFFAELE NICASTRO, US PALMESE ASD, FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI, COSTA DEL LIONE CALCIO A CINQUE, ASD SC SPORTING CLUB DAVOLI, ASD URIA 2000, NSD PROMOSPORT, US CERVA, ASD ATLETICO BOTRICELLO, POL. ISOLA CAPO RIZZUTO (nota n. 7038/124pf14-15/AM/ma del 18.1.2016).
Massima: I calciatori tesserati per Società affiliate alla FIGC – LND, nonché Società affiliate sono sanzionati per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS perché nel periodo giugno e luglio 2014 hanno partecipato a due tornei di Beach Soccer organizzati, al di fuori della LND, da Società non affiliate. La normativa di riferimento - Art. 8 C.U. n. 129/LND (1/beach soccer) Dipartimento Beach Soccer LND del 21 gennaio 2014. È fatto divieto alle Società partecipanti alle manifestazioni federali di aderire, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, alla attività promossa, nell’ambito del beach soccer, da altre associazioni nazionali diverse dalla LND o che intrattengono con le medesime rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, finalizzate a promuovere e sostenere l’attività del beach soccer in campo nazionale ed internazionale. Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2015-2016 - C.U. n. 1396 del Segretario generale FIFA pubblicato il 27 novembre 2013. I giocatori e le squadre affiliate, membri provvisori della Confederazione, non possono disputare partite o partecipare ad incontri sportivi con giocatori o squadre che non sono affiliati o non sono membri provvisori della Confederazione senza l’approvazione della FIFA. - Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori - Art. 4. I calciatori sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere nei trenta mesi successivi alla disputa della loro ultima partita, anche nel caso in cui alcuni di loro alla data del compimento dei fatti non fossero formalmente tesserati per alcuna Società.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 100/CFA del 07 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CFA del 26 Maggio 2016 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 46 del 25.2.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. T.E. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI 60 GIORNI INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7329/258 PF15-16/GC/VDB DEL 25.1.2016
Massima: La Corte annulla la decisione perché dal foglio di censimento risulta confermato che il soggetto non rivestiva la carica di Presidente bensì quella di allenatore degli allievi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.028/TFN del 27 Ottobre 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.D.N. (all’epoca dei fatti dirigente della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl) - (nota n. 2144/212 pf13-14 AM/ma del 2.9.2015).
Massima: Il dirigente è sanzionato con mesi 10 di inibizione per la violazione delle norme, degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS (ora 1bis, comma 1, del CGS)…per avere preteso ed ottenuto dal calciatore minore e dalla di lui famiglia la corresponsione della somma euro 25.000,00 mediante assegni bancari con la falsa promessa di tesseramento dello stesso per la Società, benché fosse a conoscenza che ciò non era possibile poiché il calciatore, essendo di nazionalità albanese, era privo dei requisiti previsti dalla normativa Federale ai fini dell’ottenimento del tesseramento, così procurandosi un indebito ed illecito profitto ai danni del calciatore ed arrecando, altresì, allo stesso ed alla di lui famiglia un notevole danno economico”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.049/TFN del 02 Febbraio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.C. (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di giovane calciatore), E.C. (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Generale s.s. 2013/14 e successivamente nella s.s. 2014/15 in qualità di Amministratore unico con poteri di legale rappresentanza per la Società Celano FC Marsica Srl), Società CELANO FC MARSICA Srl - (nota n. 3756/350 pf14-15 AM/SP/ma del 21.10.2015). Il deferimento
Massima: Tutti i deferiti nell’ambito dell’inchiesta avente ad oggetto “Presunta violazione dell’art. 40, comma 3 bis, NOIF, ad opera della società per il tesseramento del giovane calciatore ex art. 31 NOIF sono sanzionati a seguito di patteggiamento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.045/TFN del 17 Dicembre 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.R.(all’epoca dei fatti tesserato in qualità di giovane calciatore), D.C. (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di giovane calciatore), F.P.(all’epoca dei fatti tesserato in qualità di socio per la Società Celano FC Marsica Srl), E.C.(all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Generale s.s. 2013/14 e successivamente nella s.s. 2014/15 in qualità di Amministratore unico con poteri di legale rappresentanza per la Società Celano FC Marsica Srl), G.G. (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di responsabile area tecnica del Settore Giovanile per la Società Juventus FC Spa), L.M. (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di responsabile attività di base 3 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 del Settore Giovanile per la Società Juventus FC Spa), Società CELANO FC MARSICA Srl e JUVENTUS FC Spa - (nota n. 3756/350 pf14-15 AM/SP/ma del 21.10.2015).
Massima: Tutti i deferiti nell’ambito dell’inchiesta avente ad oggetto “Presunta violazione dell’art. 40, comma 3 bis, NOIF, ad opera della società per il tesseramento del giovane calciatore ex art. 31 NOIF sono sanzionati a seguito di patteggiamento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.029/TFN del 27 Ottobre 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (243) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Procuratore generale della Società US Salernitana 1919 Srl), G.G. (Calciatore tesserato per la Società US Salernitana 1919 Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl - (nota n. 12826/601 pf14-15 FDL/gb del 30.6.2015).
Massima: Il calciatore è responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, 4 e 6 del CGS nonché all’art. 40, comma 3 e 3 bis delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere sottoscritto – unitamente ai propri genitori - in favore della Società il proprio tesseramento, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare nella Regione Campania da almeno sei mesi prima del citato tesseramento in assenza della necessaria deroga federale, essendo la propria madre residente nella Regione Lombardia, e del successivo suo irregolare utilizzo da parte della predetta Società nel corso della stagione sportiva 2014-2015. Va prosciolto il procuratore generale della società accusato di avere sottoscritto nella qualità di Procuratore Generale – con poteri di legale rappresentanza – della Società il tesseramento relativo al giovane calciatore, in quanto preposto alla mera ricezione della documentazione a lui consegnata dal calciatore a supporto del tesseramento, non era tenuto alla puntuale indagine sottesa alla veridicità del documento medesimo (l'art. 40 comma 3 e 3 bis delle NOIF, infatti, non lo prevede); a maggior ragione ove si consideri in primis che la Società ricevette inizialmente una ratifica federale riferita al tesseramento del calciatore, in epoca antecedente al deferimento; in secondo luogo perché l’attività di indagine verte in tema di autocertificazione di documenti personali (art.li 45 e 46 DPR 445/2000), la cui irregolarità rende responsabile esclusivamente colui che attesta circostanze non vere, non già il destinatario che riceve il documento. Anche la società va prosciolta.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.022/TFN del 17 settembre 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Varese 1910 Spa), V.E.M.(all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore generale della Società AS Varese 1910 Spa), A.R. (all’epoca dei fatti Presidente del CdA con poteri di legale rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa), P.F. (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Società AS Varese 1910 Spa), A.M. (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di legale rappresentanza della Società ASD Anziolavinio), Società AS VARESE 1910 Spa e ASD ANZIOLAVINIO - (nota n. 12416/54 pf14-15 AM/SP/ma del 22.6.2015).
Massima: A seguito di patteggiamento l’amministratore delegato e direttore generale della Società è sanzionato con l’inibizione di mesi 8 per la violazione: a) art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli art. 45 NOIF, 36 commi 1 e 2 Statuto LNP Serie B, 16 Accordo Collettivo tra FIGC, LNP Serie B ed AIC del 21.12.2011 in attuazione dell’art. 4 Legge n. 91/1981, nonché della Circolare LNP serie B n. 2 del 18 luglio 2012, per aver omesso di sottoscrivere la copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni dei propri calciatori tesserati nel periodo 28 febbraio/30 giugno 2013; b) artt. 1 bis comma 1 CGS e 43 NOIF, per aver consentito l’utilizzo del calciatore – omissis -nelle gare di campionato Serie B del 22 e 26 gennaio 2013 e nella gara amichevole del 16 gennaio 2013 con la Società Anziolavinio, nonostante che lo stesso fosse privo di valida certificazione medica di idoneità all’attività sportiva, nonché per avere omesso ogni controllo in ordine a detta idoneità in conseguenza dell’infortunio subito dal – omissis - in data 30 dicembre 2012 durante la gara del Campionato di Serie B Ascoli – Varese; c) art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 32 Statuto LNP Serie B, per avere consentito lo svolgimento in data 16 gennaio 2013 della gara amichevole Anziolavinio – Varese senza la preventiva autorizzazione degli Organi Federali, facendo arbitrare la stessa da arbitri non appartenenti all’AIA. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 18.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.022/TFN del 17 settembre 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.F. (all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della Società Brescia Calcio Spa), G.R. (all’epoca dei fatti rappresentante della Società USD Vidardese), Società BRESCIA CALCIO Spa e USD VIDARDESE - (nota n. 12081/216 pf14-15 AM/SP/ma del 16.6.2015).
Massima: Integra la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 bis comma 1) in relazione all’art. 95 comma 1 e art. 31 comma 3 delle NOIF, l’aver sottoscritto per conto di della Società un palesemente invalido accordo di trasferimento di un calciatore in quanto redatto mediante una scrittura privata denominata “compromesso di trasferimento calciatore” non in linea con quanto prescritto dall’art. 95 comma 1 delle NOIF e nullo altresì nella sostanza in quanto avente ad oggetto l’accordo di trasferimento di un calciatore che al momento della sottoscrizione dell’atto aveva ancora tredici anni e quindi soggetto alla normativa di cui all’art. 31 comma 3 delle NOIF e, pertanto, invalido perché detto calciatore risultava, all’epoca della sottoscrizione dell’atto, libero di diritto da ogni vincolo. L’accordo redatto sotto forma di scrittura privata, non può essere considerato valido per l’Ordinamento Federale in quanto non perfezionato nelle forme di cui all’art. 95 comma 3 e art. 100 comma 4 delle NOIF. Tale normativa prevede che le richieste di trasferimento di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” o “giovani di serie” fra Società della stessa o diversa Lega, sono da redigersi, a pena di nullità, sugli appositi moduli federali e debbono essere depositati alle Leghe o Comitati di Competenza; la norma prevede inoltre che “qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la patria potestà genitoriale”. Dalle risultanze istruttorie, emerge, che nessuna delle suddette prescrizioni normative veniva rispettata dai deferiti, e per tali ragioni l’accordo risulta palesemente nullo, con le relative conseguenze regolamentari; inoltre, emergeva che il calciatore oggetto del trasferimento aveva 13 anni al momento della stipula dell’accordo in questione, e pertanto la fattispecie risulta sottoposta alla normativa di cui all’art. 31 comma 3 delle NOIF. Sulla base della ricostruzione dei fatti e dalle prove prodotte dalla Procura Federale, risulta che l’accordo è affetto da invalidità, anche perché il calciatore all’epoca della sottoscrizione dell’atto, risultava libero da ogni vincolo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.021/TFN del 14 settembre 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: J.V.D.S.F. (calciatore) - (nota n. 20/632 pf14-15 AA/ac del 1.7.2015).
Massima: Il calciatore risponde della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2014/2015 per la Società senza averne titolo. Si precisa infine che anche ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento, i calciatori sono tenuti a riferire ogni pregresso accadimento concernente la loro appartenenza a una squadra affiliata a una Federazione estera.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.013/TFN del 27 Luglio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.A. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa), M.F.(all’epoca dei fatti Direttore Generale con poteri di legale rappresentante della Società FC Internazionale Milano Spa), Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa - (nota n. 11611/119 pf14-15/AM/SP/ma del 8.6.2015).
Massima: Il calciatore risponde della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del CGS, e art. 40, commi 3 e 3 bis, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto in favore della Società il tesseramento, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare nella Regione Lombardia da almeno sei mesi prima del citato tesseramento in assenza della necessaria deroga federale, essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione, e del successivo suo irregolare utilizzo da parte della predetta Società nelle gare del campionato giovanissimi regionali professionisti, stagione sportiva 2013-2014. Anche il Direttore generale della società è sanzionato unitamente alla società stessa
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 15 Luglio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.T. (Calciatore tesserato per la Società ASD Zane 1931 sino al 10.9.2014, successivamente con la Società Vicenza Calcio Spa, attualmente tesserato per la Società USD Tor di Quinto), N.D.P. (tesserata in qualità segretaria con poteri di legale rappresentanza per la Società ASD Zane 1931), GIULIO DI PALMA (soggetto che ha operato nell’interesse della Società Vicenza Calcio Spa), F. B. (tesserato in qualità di Direttore Generale della Società ASD Zane 1931), A.M.(tesserato in qualità di responsabile del Settore Giovanile con poteri di legale rappresentanza della Società Vicenza Calcio Spa), D.C. (Amministratore Delegato con poteri di legale rappresentanza della Società Vicenza Calcio Spa), Società VICENZA CALCIO Spa e ASD ZANE 1931- (nota n. 9277/125 pf14-15 AM/gb del 20.4.2015).
Massima: Il calciatore risponde della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, e art. 40, comma 3 e 3 bis delle NOIF, e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere sottoscritto in favore della Società un primo tesseramento in data 4 settembre 2014, successivamente revocato in data 27 ottobre 2014 dal Presidente del C.R. Veneto – LND, ed un successivo modulo di variazione di tesseramento in data 10 settembre 2014 in favore di altra, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare nella Regione Veneto da almeno sei mesi prima del citato tesseramento, essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione (Lazio) ed in particolare dell’obbligo di ottenere la necessaria deroga Federale; nonché per avere preso parte a provini senza la preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione, ponendo in essere la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del predetto Settore Giovanile e Scolastico stagione 2014 – 2015. Anche gli altri deferisti sono sanzionati unitamente alla società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.054/TFN del 05 Maggio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.D.V.(all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Sangiorgese), C.T. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD San Giorgio C/5 rinominata ASD Futsal Samb Recanati poi fusasi nella Società ASD Futsal Riviera Marche), M.G. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Futsal Samb e Presidente della Società Futsal Riviera Marche che ha incorporato la Società Futsal Samb), Società SANGIORGESE e FUTSAL RIVIERA MARCHE - (nota n. 6648/234 pf12-13 SP/gb del 26.2.2015).
Massima: Il legale rapp.te risponde della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all’art. 10 comma 6 CGS, per avere posto in essere atti volti ad ottenere da soggetto non tesserato, attestazioni e/o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extra-comunitari.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.042/TFN del 27 Marzo 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:
(92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Città di Marino, poi fusa nella ASD Monterotondo Calcio), A.E. (all’epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Città di Marino, poi fusa nella ASD Monterotondo Calcio), P.F. (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società ASD MONTEROTONDO CALCIO e REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 5681/1173 pf13-14 AM/ma del 4.2.2015).
Massima: Il legale rapp.te risponde della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, CGS) in relazione all'art. 8, comma 2, CGS, e all'art. 95 delle NOIF, per non aver provveduto a depositare presso i competenti organi federali la scrittura privata del 06.07.2012, relativa al trasferimento del calciatore; nonché della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, CGS), in relazione all'art. 37, comma 1, delle NOIF per non aver comunicato ai competenti organi federali, entro 20 giorni, il verbale di assemblea del 04.07.2011, o comunque, la composizione e/o la variazione dei componenti del Consiglio Direttivo deliberata con il predetto verbale”. Il Vice Presidente risponde .della violazione dell'art. 1, comma 1 e 5 del CGS (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1 e 5, CGS), in relazione all'art. 95 delle NOIF, per aver, sottoscritto una scrittura privata, in relazione al trasferimento del calciatore, qualificandosi – senza esserlo – legale rappresentante della predetta Società e quindi senza averne i poteri, oltre che per non aver utilizzato i moduli adottati dalla competente Lega e per non aver fatto pervenire o depositato la medesima scrittura privata presso i competenti organi federali”. L'art. 95 NOIF, detta le norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto, tutti gli accordi di trasferimento dei calciatori devono essere redatti per iscritto a pena di nullità mediante l'utilizzazione dei moduli appositamente predisposti dalle Leghe; in particolare il comma 6 del detto articolo prevede che tali documenti sono gli unici idonei alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto e che le pattuizioni non risultanti dai predetti documenti sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche...”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.039/TFN del 19 Marzo 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.B.(Calciatore tesserato attualmente per la Società SS Lazio Spa) - (nota n. 5444/129 pf13-14 SP/blp del 28.1.2015).
Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 40, comma 4 delle NOIF, per aver sottoscritto la variazione di tesseramento e il contratto con la Società, con documenti depositati presso l’ufficio tesseramenti della FIGC dalla predetta Società, pur avendo in precedenza sottoscritto la variazione di tesseramento e il contratto con altra Società, con documentazione depositata presso l’ufficio tesseramento FIGC da quest’ultima, così determinando la violazione della normativa federale che vieta al calciatore di sottoscrivere nella stessa stagione sportiva richieste di tesseramento per più Società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.036/TFN del 04 Marzo 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.C.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Terracina Beach Soccer), Società ASD TERRACINA BEACH SOCCER - (nota n. 5069/26 pf14- 15 AM/ma del 19.1.2015).
Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 1, CGS) in relazione all’art. 8 C.U. n. 129/LND (Beach Soccer – n. 1/BS) pubblicato in data 21 gennaio 2014 dal Dipartimento Beach Soccer della LND ed in relazione al C.U. n. 188/LND (Beach Soccer – n. 1/BS) pubblicato in data 14 febbraio 2013 dal Dipartimento Beach Soccer della LND, ed in relazione alla circolare n. 1396 del 27 novembre 2013 emanata dal Segretario generale della F.I.F.A. per aver partecipato nel 2013 e nel 2014 a manifestazioni organizzate da soggetti non affiliati alla F.I.F.A. Anche la società è oggettivamente responsabile
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.036/TFN del 04 Marzo 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.E.C.(calciatore) - (nota n. 5494/281 pf14-15 AA/ac del 29.1.2015).
Massima: Il calciatore risponde della violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2014/2015 per la Società, senza averne titolo come descritto nell’atto di deferimento richiamato.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.029/TFN del 02 Febbraio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M.(Calciatore tesserato per la Società SSD Acqua e sapone C/5 Srl), F.I.(Presidente della Società ASD Pescara C/5), Società ASD PESCARA C/5 - (nota n. 3390/117 pf13-14 GT/dl del 17.11.2014).
Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca del fatto (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1 del nuovo CGS) in relazione all’art. 10, commi 2 e 4, stesso Codice, e con riferimento all’art. 40, comma 4, delle NOIF, per aver sottoscritto, nella stessa stagione sportiva, due richieste di tesseramento per più Società sportive. Anche il legale rapp.te risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca del fatto (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1 del CGS) in relazione all’art. 95 bis comma 1, lett. b delle NOIF, per aver posto in essere trattative dirette con il calciatore, senza preventiva autorizzazione scritta della Società titolare del contratto. Anche la società è sanzionata
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 31 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CFA del 19 Gennaio 2015 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Deliberadel Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 14.10.2014
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO SIG. N.I. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA DI MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.– (NOTA N. 527/111 PF13-14 SS/BLP DEL 25.7.2014)
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀOGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLECONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI SEGUITO DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 527/111 PF13-14 SS/BLP DEL 25.7.2014
Massima:I soggetti che svolgevano attività di carattere tecnico, organizzativo per la società e/o comunque rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S., rispondono per la violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. per avere posto in essere una condotta in contrasto con le obbligazioni contrattuali assunte, in particolare avendo nelle trattative relative alla definizione degli accordi con l’allenatore e nella trattative per l’eventuale acquisizione dei diritti di prestazione sportiva del calciatore, richiesto indebitamente ed in violazione delle norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità, somme di denaro e/o altre utilità. Anche la società è sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva.
Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 009/CFA del 20 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 17/CFA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 38del 29.10.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTÀ ERACLEA CREPALDO AVVERSO LE SANZIONI:- SQUALIFICA PER 45 GIORNI AI CALCIATORI A.R., A.M., G.P., G.G., G.B., P.P.G., N.R., C.B., M.L.,M.B.;- INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. RENATO RIZZETTO;- AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀDIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO AI FATTI IMPUTABILIAL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE,NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S.CON RIFERIMENTO AI FATTI IMPUTABILI AI SUDDETTI TESSERATI,INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PERVIOLAZIONE DI CUI ALL’ART 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. E ART. 43 N.O.I.F. INRELAZIONE A QUANTO RICHIAMATO DAL COM. UFF. N. 2 DELL’1.7.2013 L.N.D.
Massima: L’art. 43, comma 3, N.O.I.F. prevede espressamente che “Gli accertamenti (dell'idoneità all'attività sportiva: N.d.E.) avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività”. Orbene, nel caso che ci occupa, le certificazioni dell’idoneità all’attività sportiva relative ai calciatori sono state rilasciate, rispettivamente, in data 11.1.2014e 15.11.2014; dal che discende che gli accertamenti dell’idoneità all’attività sportiva dei predetti calciatori sono stati effettuati dopo, e non prima, l’inizio della stagione sportiva e, quindi, in aperta violazione del disposto di cui all’art. 43, comma 3, N.O.I.F.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.012/TFN del 14 Ottobre 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.B.e N.I. (all’epoca dei fatti svolgenti attività di carattere tecnico/organizzativo per la Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 527/111 pf13-14 SS/blp del 25.7.2014)
Massima: I soggetti che svolgevano attività di carattere tecnico, organizzativo per la società e/o comunque rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S., rispondono per la violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. per avere posto in essere una condotta in contrasto con le obbligazioni contrattuali assunte, in particolare avendo nelle trattative relative alla definizione degli accordi con l’allenatore e nella trattative per l’eventuale acquisizione dei diritti di prestazione sportiva del calciatore, richiesto indebitamente ed in violazione delle norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità, somme di denaro e/o altre utilità. Anche la società è sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.011/TFN del 13 Ottobre 2014 - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera CDT presso il CR LOMBARDIA – CU n. 65 del 5.6.2014
Impugnazione Istanza: (371) – APPELLO DELLA SOCIETÀ LEGNANO CALCIO 1913 ASD (Ecc.) AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE: N.Z.(Presidente) INIBIZIONE PER MESI 5; M.L.(Dirigente) INIBIZIONE PER MESI 2; LEGNANO CALCIO 1913 ASD PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO JUNIORES SS 2014/15 OLTRE ALL’AMMENDA DI € 650,00.
Massima: Il TFN annulla la penalizzazione poiché i fatti in questione hanno arrecato danno proprio ed esclusivamente alla società, infatti la società ha dovuto rispondere della violazione commessa dal proprio calciatore responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione al disposto di cui agli artt. 39 e 92 delle NOIF e dell’art. 7 e 16 dello Statuto, per aver, in concorso con il padre, simulato un regolare tesseramento per la stagione sportiva 2012-2013, al fine di precostituirsi la possibilità, all’evenienza, di far valere un vizio sostanziale per eludere il vincolo pluriennale del citato tesseramento, mediante la regolare partecipazione all’attività agonistica con la società nella stagione sportiva 2012-2013, disputando in modo continuativo le gare del campionato provinciale juniores, pur sapendo di non aver sottoscritto materialmente la richiesta di tesseramento con la predetta società e di non aver titolo per prendervi parte.
Decisione T.F.N.: Comunicato Ufficiale n.001/TFN del 11 Settembre 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (388) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Gelbison Vallo della Lucania), V.P. (all’epoca dei fatti dirigente della Società ASD Gelbison Vallo della Lucania), R.R.(non tesserato), Società ASD GELBISON VALLO DELLA LUCANIA - (nota n. 7576/874 pf13-14 AM/ma del 18.6.2014).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato per la violazione dell’art. 1, comma 1 CGS in relazione all’art. 39 comma 2 delle NOIF, per aver omesso di vigilar sulla procedura richiesta per il tesseramento del calciatore, minore, e fatto uso di un modulo di tesseramento recante le firme apocrife dei genitori di detto calciatore, avendo apposto la propria firma sul modulo nel quale risultavano già apposte le firme dei genitori.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (439) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.C.(all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Flaminia Civita Castellana), Società ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA - (nota n. 7737/580 pf13-14AM/ma del 24.6.2014).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS per aver fatto uso del modulo di tesseramento del calciatore recante la firma non veridica del detto calciatore ottenendone il tesseramento successivamente annullato dalla Commissione tesseramenti. Anche la società è sanzionata.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (438) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.S.(all’epoca dei fatti Segretario delegato della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 7803/755 pf12-13 AM/ma del 26.6.2014).
Massima: Integra la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, l’aver lamentato dinanzi al Collegio Arbitrale o la mancata notifica del atto introduttivo del giudizio arbitrale, circostanza questa non risultata veritiera e formalizzata a meri scopi defatigatori rispetto all’obbligo di pagamento sulla medesima incombente all’esito dell’indicato giudizio arbitrale. Il contegno tenuto dai deferiti, sicuramente volto a evitare e/o comunque ritardare la concreta esecuzione della pronuncia arbitrale, integra gli estremi delle violazioni disciplinari contestate nei loro riguardi.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (368) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERMANO DE BIAGI (già Presidente della Società San Marino Calcio Srl nella SS 2010/11), MIRCO TOCCACELI (già dirigente della Società San Marino Calcio Srl), Società SAN MARINO CALCIO Srl - (nota n. 7268/149 pf11-12 AM/ma del 6.6.2014).
Massima: I deferiti rispondono della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 comma 1 CGS, per aver prospettato al genitore del calciatore, il tesseramento del proprio figlio, condizionandone però, il perfezionamento al versamento di una cospicua somma di denaro (effettivamente corrisposta) a favore della loro Società, con la promessa non mantenuta di impiegarlo, così procurando a quest'ultima un indebito vantaggio economico.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.85/CDN del 28 Maggio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: 248) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: V.D.C. (calciatore tesserato per la Società SSD Modugno Calcio a 5 Srl), P.P. (Presidente della Società SSD Modugno Calcio a 5 Srl), Società SSD MODUGNO CALCIO A 5 Srl (nota n. 11924/323 pf13-14 del 17.2.2014).
Massima: La norma contenuta nell’art. 43 comma 1 delle NOIF stabilisce invero che “i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva”. Obbligo cui aveva già ottemperato il calciatore che si era sottoposto il 3.6.2013 alla visita medica presso l’Istituto di Medicina dello Sport “Vito Accettura” di Bari, che aveva poi rilasciato il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica. Il fatto che il calciatore non abbia risposto alla convocazione del 9.9.2013 da parte della Società non può avere rilevanza disciplinare in questa sede, in quanto questa condotta risulta connessa alla mancata osservanza dell’obbligo di sottoporsi alla visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità all’attività agonistica sportiva, che si è però detto insussistente alla luce del certificato medico del 3.6.2013. D’altra parte, anche l’addebito disciplinare attribuito al Presidente per avere sottoscritto il modulo di richiesta di tesseramento del calciatore, attestando falsamente il possesso del certificato di idoneità all’attività agonistica sportiva del suddetto calciatore, si scontra con l’accertata esistenza di un valido certificato medico rilasciato al calciatore fin dal 3.6.2013. La norma contenuta nell’art. 44 delle NOIF fa carico a tutte le Società di “provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici e i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni”. Esiste quindi un obbligo specifico a carico delle Società che devono provvedere agli accertamenti sanitari in occasione del primo tesseramento, che poi vanno ripetuti ogni anno prima dell’inizio dell’attività (ex art. 43 delle NOIF). E in effetti la Società aveva convocato il calciatore per sottoporlo alla visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità all’attività agonistica sportiva, ma aveva dovuto fare i conti con la reiterata assenza del calciatore, il quale però, come detto, era già in possesso di un certificato medico rilasciato fin dal 3.6.2013. Sicché non può affermarsi che il Presidente sia responsabile di avere attestato falsamente il possesso del certificato di idoneità all’attività agonistica sportiva del calciatore, che era in effetti già in possesso di un certificato medico rilasciato il 3.6.2013.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.81/CDN del 21 Maggio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (319) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.B.(all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Como Srl), G.C.(Presidente della Società FCD Rhodense già FC Rhodense), Società CALCIO COMO Srl, Società FCD RHODENSE già FC Rhodense - (nota n. 5644/1601 pf10-11 GR/mg del 4.3.2014).
Massima: Integra la violazione dell’art.1, comma 1, del CGS e degli artt. 95, comma 6 bis, comma 3, delle NOIF l’ aver omesso di utilizzare gli appositi moduli previsti dalla normativa federale al fine del trasferimento del calciatore, ed aver invero utilizzato una scrittura privata, altresì non depositata, pertanto nulla ed inefficace, contenente una pattuizione difforme da quella riportata dal modulo di Variazione di tesseramento, ovvero in partecipazione anziché a titolo gratuito e definitivo come indicato in quest’ultimo”. Integra la violazione dell’art.1, comma 1, del CGS e degli artt. 95, comma 6, e 102 bis, comma 3, delle NOIF l’aver omesso di utilizzare gli appositi moduli previsti dalla normativa federale al fine del trasferimento del calciatore, ed aver invero utilizzato una scrittura privata, altresì non depositata, pertanto nulla ed inefficace, contenente una pattuizione difforme da quella riportata dal modulo di Variazione di tesseramento, ovvero di partecipazione anziché a titolo gratuito e definitivo come indicato in quest’ultimo”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 66/CDN del 2.4.2014
Impugnazione – istanza: RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO DEL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. S.G., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 44 DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 11920/245 PF12-13 DEL 14.2.2014 5. RICORSO SIG. S.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 44 DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 11920/245 PF12-13 DEL 14.2.2014 -
Massima: La Corte conferma la decisione della CDN che ha sanzionato il legale rapp.te per la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 44 delle NOIF, per non avere osservato nei confronti del proprio tesserato gli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e dalla legge statale in materia di adempimenti per la tutela medico-sportiva. Ridetermina a carico della Società l’ammenda di Euro 4.000,00. Va invero condiviso, anzitutto, il rilievo già posto dalla Commissione di primo grado, secondo cui l’attribuzione -ex art. 44, 2° comma, N.O.I.F.- della responsabilità della tutela della salute dei professionisti tesserati dalla Società in capo al medico sociale, non esclude affatto la concorrente responsabilità della Società medesima e di chi legalmente la rappresenta. Non può anzi sfuggire come proprio alla Società la norma (il medesimo art. 44 cit., con le integrazioni di previsioni di cui all’art. 43 N.O.I.F.) imponga, in primis, l’obbligo di provvedere a sottoporre -tra gli altri- i calciatori agli accertamenti sanitari di legge ai fini del riscontro della idoneità all’attività sportiva (accertamenti che avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società stessa e vanno ripetuti ogni anno, prima dell’inizio dell’attività).
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.068/CDN del 09 Aprile 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (269) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.M. (Vice Presidente, con delega di rappresentanza all’epoca dei fatti ed attualmente, della Società US Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl (nota n. 4850/182 pf13-14 AM/ma del 7.3.2014).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con mesi 5 e giorni 10 di inibizione per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, perché presente alla sottoscrizione della richiesta di tesseramento, faceva uso del detto documento, recante tra l'altro una sottoscrizione apocrifa, allorché provvedeva al suo deposito presso il competente Comitato e nella piena consapevolezza che la tesserata non aveva mai apposto la sua forma poiché, come detto, non era mai stata presente al momento dell'apposizione delle firme". La società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.600,00
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.066/CDN del 02 Aprile 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (249) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (Presidente e Legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl), Società SF AVERSA NORMANNA Srl (nota n. 11920/245 pf12-13 del 4.2.2014).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 44 delle NOIF, per non avere osservato nei confronti del proprio tesserato gli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e dalla legge statale in materia di adempimenti per la tutela medico-sportiva. La Società con l’ammenda di Euro 6.000,00. A nulla rileva che il giovane calciatore non sia stato impiegato nella stagione agonistica 2012/2013, in quanto la norma contenuta nell’art. 44 delle NOIF fa carico a tutte le Società di “provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici e i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni”. Esiste quindi un obbligo specifico a carico delle Società che devono provvedere agli accertamenti sanitari in occasione del primo tesseramento, che poi vanno ripetuti ogni anno prima dell’inizio dell’attività (ex art. 43 delle NOIF)….Si osserva al riguardo che vero è che la norma contenuta nel secondo comma dell’art. 44 delle NOIF stabilisce l’obbligo delle Società di tesserare un medico sociale che assume la responsabilità sanitaria della tutela della salute dei professionisti tesserati dalla Società e assicura l’assolvimento degli adempimenti sanitari previsti, ma è altrettanto evidente che tale responsabilità è concorrente con quella diretta della Società e non può certamente escludere la seconda.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.064/CDN del 27 Marzo 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (250) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: F.B (già Presidente della Società Turris Neapolis Srl), R.B. (Presidente della Società Turris Neapolis Srl), F.I., V.L. (calciatori attualmente svincolati), C.S. (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Giorgio 1926), L.A. (calciatore attualmente tesserato per la Società Turris Neapolis Srl), Società TURRIS NEAPOLIS Srl già Torre Neapolis Srl (nota n. 11921/24 pf13-14 del 14.2.2014).
Massima: La CDN, ritenuta la rilevanza ai fini del decidere della istanza della Procura federale, considerata l’adesione delle parti deferite, dispone che a cura della Procura federale siano acquisiti gli originali dei certificati medici presenti in copia fotostatica agli atti, tutti come sopra descritti, rinviando il procedimento a nuovo ruolo.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.064/CDN del 27 Marzo 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (234) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD MANZANESE (avverso la delibera CDT presso CR Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 80 del 7.2.2014 (nota n. 2960/35 pf13-14/GT/dl dell’11.12.2013).
Massima: Integra la violazione di cui all’ art. 1, comma 1, CGS, l’aver svolto indebita attività di proselitismo nei confronti del padre dei due giovani calciatori, tesserati per altra Società, prospettandogli il tesseramento per altra società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.063/CDN del 26 Marzo 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M. (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Gruppo Fassina Calcio a 5, attualmente svincolato), B.R. (Presidente della Società US Perarolo Vigontina), Società GRUPPO FASSINA CALCIO A 5 e US PERAROLO VIGONTINA (nota n. 4603/327 pf13-14/GT/dl del 26.2.2014).
Massima: L'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. della F.I.G.C., vieta il tesseramento contemporaneo di un calciatore per più Società, nel qual caso si deve considerare valida quella pervenuta per prima ed i deferiti sono sanzionati
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.060/CDN del 19 Marzo 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (201) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.R. (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società Torino CF, attualmente tesserata per la Società ASD Femminile Alba), C.S. (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società Torino CF, attualmente tesserata per la Società ASD AGSM Verona CF Grezzana) (nota n. 3502/238 pf12-13 MS/vdb del 28.1.2014).
Massima: A seguito di patteggiamento le calciatrici sono sanzionate con 2 giornate di squalifica per la violazione di cui all’art.1, comma 1 del CGS con riferimento agli artt. 92, comma 1 e 40, comma 4 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver omesso, all’inizio della stagione sportiva 2012-2013, di partecipare all’attività sportiva della Società Torino Calcio Femminile, e per aver richiesto ed ottenuto, tramite la Fifa, il tesseramento presso altra Società appartenente a Federazione estera, in costanza di tesseramento con la predetta Società Torino Calcio Femminile, così come descritto nella parte motiva”.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.055/CDN del 26 Febbraio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.R. (Calciatore della Società SS Modugno Calcio a 5 Srl) (nota n. 3099/268 pf13-14/MS/vdb del 7.1.2014).
Massima: Il calciatore è sanzionato con 2 giornate di squalifica per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 43, commi 1, 2 e 3, e 92, comma 1, NOIF, per non aver ottemperato, senza giustificati motivi, alle convocazioni della Società di appartenenza per essere sottoposto alla prevista visita medico sportiva, per prendere parte agli allenamenti del precampionato ed alla gara del Campionato di Calcio a 5 Serie B, , venendo meno all’osservanza dei doveri prescritti dalla Società di appartenenza.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.054/CDN del 20 Febbraio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S.Responsabile del Settore giovanile della Società Unione Triestina 2012 SSD), A.P. (Presidente della Società Unione Triestina 2012 SSD), Società UNIONE TRIESTINA 2012 SSD - (nota n. 3701/174 pf13-14 SP/mg del 22.1.2014).
Massima: Il responsabile del settore giovanile è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, in quanto al solo fine di arrecare un vantaggio alla propria squadra procedeva all’acquisizione di calciatori di altre Società, senza peraltro preventivamente prendere accordi con le Società di appartenenza, ma contattando direttamente i genitori dei giovani calciatori con promesse ed atteggiamenti ingannevoli; ed inoltre pur essendo tesserato per altra società ha, di fatto, assunto la qualifica di responsabile del Settore giovanile, svolgendo contemporaneamente attività per entrambe le Società, contravvenendo al disposto degli art.21 n. 3.e 22 n.2 delle NOIF.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.051/CDN del 12 Febbraio 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R.D.C.(Calciatore) (nota n. 2598/204 pf13-14 AA/ac del 26.11.2013).
Massima: Il calciatore è squalificato per mesi 3 per aver falsamente dichiarato, nel richiedere il tesseramento in Italia, di non essere mai stato tesserato per Società estere, così violando il combinato disposto dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 10 comma 2 del CGS poiché non ha rispettato le modalità di tesseramento previste dall’art. 40 comma 11 bis delle NOIF agendo in maniera palesemente dolosa, comportamento che, in base a quanto previsto dal comma 6 del citato art. 10 del CGS, costituisce illecito disciplinare.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.038/CDN del 3 Dicembre 2013 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CDT presso CR Lombardia – CU n. 17 del 12.9.2013) - (nota n. 0154/513 pf12-13/GT/dl dell’8.7.2013
Impugnazione Istanza:(79) – RICORSO IN APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE, avverso la delibera di assoluzione dei Signori R.G., G.M. e della Società ASD La Biglia – .
Massima: Viene rigettato il ricorso della Procura Federale perché agli atti del giudizio non è emersa alcuna prova che i deferiti avessero indotto il genitore del calciatore alla sottoscrizione del modulo di tesseramento a vincolo decennale piuttosto che biennale, circostanza questa rafforzata dal fatto che la Commissione Tesseramenti aveva dichiarato valido il tesseramento decennale del giovane calciatore, respingendo il reclamo di entrambi i genitori.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.031/CDN del 07 Novembre 2013 - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 8 dell’8.8.2013
Impugnazione Istanza:(39) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. F.G. E F.C.(dirigenti della Soc. ACD Giovani Fucecchio 2000), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO. (42) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ACD GIOVANI FUCECCHIO 2000 AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE .
Massima: I due dirigenti rispondo della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS ovvero l’inosservanza di norme federali e un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, per essere stati presenti al momento della richiesta di danaro formalizzata dal direttore sportivo ai genitori dei calciatori per ottenere lo svincolo. Mutuando un istituto del diritto penale, la presenza dei due dirigenti realizza sicuramente una fattispecie di concorso morale nel fatto illecito altrui, nel senso che la presenza degli incolpati al momento della richiesta di danaro ai genitori, ha contribuito a rafforzare o quanto meno ad influenzare la condotta illecita del terzo. La condotta posta in essere dai dirigenti, ancorchè non caratterizzata da un ruolo effettivamente attivo perché unicamente omissivo, costituisce violazione dell’art. 1 CGS, norma che non deve essere necessariamente contestata in relazione ad altra fattispecie, in quanto rappresenta una norma di chiusura di tutto il sistema sanzionatorio del C.G.S., riferita a qualunque comportamento (anche non implicante la violazione di specifici divieti) tenuto dai soggetti indicati nell’ambito dell’attività sportiva.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.022/CDN del 04 Ottobre 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(429) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: I.H., D.D.B., L.P. (Dirigenti e tesserati della Società ASD Aquanera Comollo Novi), Società ASD AQUANERA COMOLLO NOVI - (nota n. 11.1306- 504pf 11-12 del 16.5.2013, notif. 11.6.2013).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 43 comma 5 NOIF per l’omesso accertamento di idoneità medico sportiva dei calciatori. I calciatori sono sanzionati con l’ammonizione e la società con l’ammenda di Euro 1.000,00
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.011/CDN del 05 Settembre 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(321) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SIG.RA M.A.M., DI E.B., DI C.M., DI N.M., DI A.S. E DELLE SOCIETA’ WOMAN SANNIO MALEVENTO (Già ASD REAL SANNIO DONNE), ASD WOMAN NAPOLI CALCIO A 5, POL. CERRETO SANNITA ASD (nota N°. 6681/651 pf12-13/MS/vdb del 19.4.2013).
Massima: Il Presidente che ha firmato la lista di trasferimento della calciatrice e che si è dimesso in epoca precedente la data della lista non ha titolo per sottoscriverla. Tutti i soggetti deferiti sono stati sanzionati per aver concorso a vario titolo al trasferimento della calciatrice in modo irregolare
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.003/CDN del 10 Luglio 2013 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.T. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Derthona FBC 1908 Srl), Società DERTHONA FBC 1908 Srl - (nota n. 7824/711pf12- 13/AM/seg. del 30.5.2013).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione dell’art.1, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto e inviato all’Ufficio Tesseramento la richiesta di tessera impersonale riportante la firma apocrifa del tecnico federale, attestandone l’autenticità. La società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di Euro 2.000,00
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 02 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 09 Luglio 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 82 dell’11.4.2013
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. F.M.; AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 20 DEL CONTRATTO COLLETTIVO AIC – LEGHE LNP E PRO, VIGENTE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - NOTA N. 5563/500PF12-13/SP/BLP DEL 12.3.2013
Massima: La Cortea annulla la decisione perché non integra la violazione dell’articolo 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 20 del contratto collettivo AIC –Leghe LNP e PRO vigente nella stagione 2010/2011, il non aver adempiuto all’obbligo che prevedeva la stipula della polizza presso primaria Compagnia di Assicurazioni per gli infortuni nei riguardi del calciatore, tesserato per la società nella citata stagione sportiva. Il comunicato ufficiale della Lega Italiana Calcio Professionistico n. 10/L del 6 luglio 2010 fa riferimento, in termini generali, alle “coperture assicurative stagione 2010/2011”. In tale quadro, il comunicato riporta l’elenco delle convenzioni assicurative rinnovate dalla Lega per l’annata sportiva 2010/2011. Nell’elenco delle cinque convenzioni figura, al primo posto, proprio l’assicurazione infortuni integrativa INAIL a favore degli sportivi professionisti. Con specifico riguardo a tale convenzione, il comunicato contiene le seguenti affermazioni. “Si ribadisce che, a seguito del disposto della Legge n. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004), questa copertura assicurativa non è obbligatoria.” “Al fine di evitare duplicazioni di coperture e, quindi, di costi, questa Lega ha ritenuto di rendere disponibile per tutte le Società sportive interessate, anche per la prossima annualità sportiva, il modello di copertura assicurativa definita “integrativa dell’INAIL”. Questa impostazione colma le lacune più evidenti dell’INAIL rispetto alla legislazione previgente (Legge 91/81)”. Il comunicato prosegue, poi, indicando nel dettaglio i livelli di somma assicurata e la modulazione delle garanzia e assicurative, per i casi di infortunio e malattia sia professionali che extraprofessionali. Le espressioni utilizzate dal comunicato potrebbero in effetti ingenerare il fondato dubbio che la stipulazione dell’assicurazione sia solo facoltativa e che lo scopo della convenzione sia unicamente quello di definire i contenuti uniformi dei contratti conclusi con le imprese assicuratrici dalle società che intendano scegliere l’ampliamento della copertura assicurativa dei propri tesserati. Solo un’attenta e accurata lettura del testo delle convenzioni porta alla conclusione che le società siano tutte obbligate alla stipulazione dell’assicurazione integrativa. Verosimilmente, l’enunciato espresso dal comunicato, secondo cui in seguito alla legge finanziaria 2004 “questa copertura assicurativa non è obbligatoria”, intenderebbe evidenziare che l’assicurazione contro gli infortuni non costituisce l’oggetto di un dovere imposto dalla legge, ma lo specifico contenuto di un diverso obbligo derivante da una fonte convenzionale, frutto delle autonome determinazioni della Lega. Tuttavia, questa spiegazione del valore cogente della convenzione, anche in assenza di una Puntuale prescrizione di legge non è stata formulata in modo chiaro e puntuale. Al contrario, la frase racchiusa nel comunicato è obiettivamente indirizzata a sottolineare proprio la non obbligatorietà della copertura assicurativa. In questa cornice di riferimento, quindi, è vero che, in capo alle società calcistiche, resta fermo l’obbligo di provvedere alla stipulazione dei contratti assicurativi, rilevante anche sul piano della responsabilità civile di tali soggetti nei confronti dei tesserati, sportivi professionisti. Tuttavia, l’oggettiva ambiguità del comunicato non può non dispiegare effetti sul piano disciplinare, incidendo sull’elemento soggettivo della responsabilità. Si tratta, infatti, di una ipotesi evidente nella quale il comportamento omissivo della società e dei suoi dirigenti costituisce il frutto di un “errore scusabile”, generato proprio da atti ufficiali della Lega, diretti ad attenuare l’effettiva doverosità della condotta.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 27 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 01 Luglio 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2012
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO POL.NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. C.F.ED AMMENDA DI € 3.000,00; - AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE ALL’AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N.3150/870PF11-12/SP/BLP DEL 26.11.2012 - 7. RICORSO ACF FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN VIA AUTONOMA, ED IN RELAZIONE ALL’ART. 103 BIS N.O.I.F.ASCRITTE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, ALL’EPOCA DEI FATTI, SIG. P.C. - NOTA N. 3150/870PF11-12/SP/BLP DEL 26.11.2012 8. RICORSO SIG. C.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE SPORTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE ACF FIORENTINA) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 1; - AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN VIA AUTONOMA, ED IN RELAZIONE ALL’ART. 103 BIS N.O.I.F. PER AVER OMESSO DI DEPOSITARE IL MODULO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE - NOTA N. 3150/870PF11-12/SP/BLP DEL 26.11.2012
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società ed il suo direttore sportivo per la violazione dell’articolo 1, comma 1, C.G.S. in via autonoma ed in relazione con l’art. 103 bis N.O.I.F., per la condotta tenuta nell’ambito delle trattative relative alla risoluzione del contratto di trasferimento temporaneo del calciatore ad altra società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.78//CDN del 14 Aprile 2011 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (258) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S. S. (Presidente della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) L.M. (Amministratore delegato della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) P.S.e P. C. (calciatori della Società Pescina Valle del Giovenco Srl, attualmente tesserati per la Società ASD SC San Gennaro Vesuviano) A. S. (calciatore della Società Pescina Valle del Giovenco Srl, attualmente svincolato) F.C. e D.M. (dirigenti della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) e della societá Pescina Valle Del Giovenco Srl (nota N°. 3810 /600pf09-10/SP/blp del 16.12.2010).
Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il calciatore è sanzionato con la squalifica per giorni 40 per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, CGS, e dell’art. 40, comma 3, NOIF per essersi procurato il tesseramento ed averne usufruito in assenza dei requisiti previsti da tale ultima norma ed in particolare dell’obbligo di residenza con il proprio nucleo familiare, da almeno sei mesi, nella regione ove ha sede la società tesserante.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.67/CDN del 21 Marzo 2011 n.4 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (287) – Deferimento della Procura Federale a carico di: C.D. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società Bologna FC 1909 Spa, attualmente tesserato per la Società ASD Tor Sapienza), D.S. (all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la Società Bologna FC 1909 Spa), G.M. (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente responsabile del settore giovanile per la Società Bologna FC 1909 Spa), F.M. (all’epoca dei fatti Presidente della SocietàBologna FC 1909 Spa), Società Bologna FC 1909 Spa ▪ (nota N°. 4624/1176pf09- 10/SP/blp del 18.1.2011).
Massima: Il giovane calciatore è sanzionato con la squalifica per 2 gare per la violazione degli artt. 1 comma 1, CGS, 40 commi 3 e 3 bis, NOIF, 10 commi 2 e 6, CGS. Il presidente della società con l’inibizione per mesi 2 e la società con l’ammenda di € 5.000,00 e la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso nel Campionato Giovanissimi Nazionali per la violazione dell’art. 1 comma 1, 10 commi 2 e 4 CGS, 40 commi 3 e 3 bis NOIF. Appare corretto il richiamo contenuto nella parte motiva del deferimento che è onere della Società interessata di indagare sulla sussistenza di tutti gli elementi utili a realizzare correttamente, con riferimento all’ordinamento federale, il tesseramento del calciatore che non ha compiuto il sedicesimo anno d’età, che l’art. 40 comma 3, NOIF subordina alla comprovata residenza del nucleo familiare del giovane calciatore da almeno sei mesi nella regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento, oppure che ha sede in una provincia di altra regione confinante con quella di residenza, prevedendosi altresì che, in caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi, il tesseramento può essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione e frequenza scolastica del calciatore. Pacifica in quanto documentalmente provata e neppure contestata dai resistenti la circostanza che il nucleo familiare del calciatore era rimasto residente in Roma, altrettanto pacifica è risultata l’ulteriore circostanza, che la Società deferita non aveva chiesto alla Presidenza Federale la concessione della deroga per il tesseramento del giovane calciatore prevista dall’art. 40 comma 3 bis, NOIF, sicchè tale tesseramento era avvenuto disattendendo la normativa vigente in materia. Né può costituire un elemento esimente dalla responsabilità il fatto che il visto di esecutività per il tesseramento del calciatore rilasciato dalla LNP aveva indotto la Società a ritenere che nessun altro adempimento fosse dovuto, trattandosi di normativa in materia di tesseramento di giovani calciatori di contenuti inderogabili, che non ammettono alternative alle disposizioni NOIF contenute nell’art. 40 commi 3 e 3 bis sopra richiamato.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.58/CDN del 17 Febbraio 2011 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (263) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F. C. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, attualmente tesserato per la Società FB Brindisi 1912 Srl) M.M. (all’epoca dei fatti dirigente della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) e della società Cosenza Calcio 1914 Srl ▪ (nota N°. 3539/1369 pf09- 10/SP/am/Seg del 7.12.2010).
Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il calciatore è sanzionato con la squalifica di mesi 1 e l’ammenda di € 10.000,00 (pena base mesi 2 ed € 20.000,00) ed il dirigente della società con l’inibizione di mesi 4 (pena base mesi 6) per la violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle N.O.I.F. e dell’art. 8, comma 6 del C.G.S. per avere gli stessi redatto e depositato presso i competenti Organi federali un contratto simulato per l’importo di € 67.139,13 volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico intervenuto tra le parti per il maggiore importo di € 186.233,00, che veniva successivamente depositato in data 4.3.2010 dal calciatore, entrambi recanti il medesimo numero di protocollo, entrambi relativi allo stesso periodo relativo alle stagioni sportive 2009-2010; 2010-2011;2011-2012. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di € 80.000,00
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.57/CDN del 09 Febbraio 2011 n. 1- 2 – 3- 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 28 del 18.10.2010
Impugnazione – istanza:(155) – Appello e della società US Vicchio avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 3 al sig. G. D.R. (Presidente) e dela penalizzazione di punti 4 da scontarsi nel campionato Allievi Provinciali e ammenda € 3.000,00 alla società, inflitte in seguito di deferimento della Procura Federale. (155) – Appello della società SS Audace Galluzzo avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 1 al sig.D.M. (Presidente); dell’inibizione per anni 1e inibizione 3 AL SIG. R.B. (dirigente); dell’inibizione per mesi 3 ai sigg. E.C. ed E.D. (dirigenti) e della penalizzazione di punti 3 da scontasi nel Campionato Giovannissimi “B” e dell’ammenda € 2.000,00 alla società, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale. (155) – Appello del sig. M.C. (dirigente della Soc. AC Sansovino Srl) avverso la sanzione dell’inibizione per anni 3, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale. (159) – Appello della società ASD Gracciano avverso le sanzioni dell’inibizione per anni3 al sig. L.P.(Presidente); dell’inibizione per anni 3 al sig. M.C. (Presidente dal 27.1.2009); dell’inibizione per anni 3 al sig. S.B. (dirigente) e della penalizzazione di punti 4 da scontarsi nel Campionato Allievi Regionali e ammenda € 4.500,00 alla società, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale (160) – Appello del gig.. G.A (Direttore Sportivo della Soc. US Vicchio) avverso la sanzione dell’inibizione per anni , inflitta seguito di deferimento della Procura Federale.
Massima: Rispondono della violazione degli artt. 1 comma 1, e 10 comma. 2 CGS, in relazione agli artt. 2, co. 3, Statuto, 91, comma. 1, e 40 comma 3 NOIF tutti i rappresentanti legali delle società che hanno tesserato giovani calciatori provenienti dal sud Italia a seguito dell’attività di scouting effettuata da persona esterna. E’ bene rammentare che i fatti per cui si è proceduto attengono, principalmente, alla contestata violazione di norme generali, regolanti il comportamento delle Società in materia di tesseramento (artt. 1, comma 1, CGS, 2, comma 3, Statuto e 91, comma 1, NOIF), e speciali, finalizzate alla tutela di giovani, anche relativamente alla mobilità degli stessi sul territorio nazionale, nel rispetto del mantenimento del nucleo familiare, del presupposto temporale di sei mesi o della necessaria acquisizione del parere del SGS ed infine delle procedure anagrafiche da espletare (art. 40, comma 3, NOIF). Insomma, è chiaro l’intento federale di salvaguardare situazioni a rischio e di monitorare gli spostamenti e le effettive sistemazioni dei minori, considerate nell’accezione più ampia, ancorché tale complesso di norme possa far sorgere l’apparenza di forme di controllo eccessivo, quasi tendenti a limitarne la libertà di movimento, sebbene questa non deve essere la chiave di lettura degli accadimenti.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 06 Novembre 2009 n. 1-2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 1 9 Luglio 2010 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17 CDN del 9.9.2009
Impugnazione – istanza: 1) Ricorso dell’A.C.D. Junior Camp Arezzo fa avverso le sanzioni: inibizione per mesi 6 al sig. Z.U., ammenda di € 1.000,00 all’A.C.D. Junior Camp Arezzo fa;inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1, 10, comma 2, 40, comma 3 N.O.I.F., nonché degli artt. 1, comma 1 e 4, commi 1 e 2 C.G.S. in relazione all’art. 93, comma 1 N.O.I.F. – nota 7425/616 pf 07- 08/sp/blp del 15.5.2008 2) Ricorso dell’A.S. Olimpia Firenze A.S.D. avverso le sanzioni: inibizione per anni 1 al sig. T.A., presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.S. Olimpia Firenze A.S.D., per violazione degli artt.1, comma 1e 10, comma 2 C.G.S., art. 40, comma 3 NOIF e art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 91, comma 1 NOIF; ammenda di € 2.000,00 alla reclamante, per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 7425/616pf/07/-08/sp/blp del 15.5.2009 –
Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per anni 1 per aver posto in essere una serie di comportamenti illeciti, consistiti nel tentativo di tesseramento del calciatore minore anche attraverso l’effettuazione di appositi cambi di residenza ma comunque in assenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa federale. Tali fatti sono poi aggravati dal dichiarato disinteresse della normativa federale di riferimento e delle questioni legate ai giovani tesserati, affidate a soggetti sconosciuti. In merito alla invocata insussistenza dell’obbligo di controllo per la asserita inesistenza del tesseramento del giovane calciatore, è opportuno tenere presente che la Federazione riconosce al minore una tutela forte che fa scaturire effetti sin dal momento in cui si verifica il contatto sociale finalizzato al tesseramento e, nella specie, determina l’insorgere del richiamato obbligo in capo al Presidente sin da quando il giovane lascia la propria abitazione per intraprendere l’avventura sportiva. Tali considerazioni fanno ritenere pertanto acclarata la responsabilità dei deferiti e corretta la quantificazione della sanzione.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 92/CDN del 10 Giugno 2010 n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (291) – Deferimento della Procura Federale a carico di: E. P. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Real Castellarano 3000), D.C. (Presidente della Soc. ASD Real Castellarano 3000) e delle società ASD Real Castellarano 3000 e Castellarano FC Srl (nota n. 7076/542pf09-10/AA/ac del 26.4.2010).
Massima: A seguito di deferimento il calciatore è sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara per la violazione degli artt. 1, comma 1, del CGS, 40, comma 4, delle NOIF e 10, comma 2, del CGS, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento mentre era ancora tesserato con altra società. Le due società sono sanzionate con l’ammenda.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 89/CDN del 03 Giugno 2010 n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (296) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M. F. B. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Miracolo Piceno) (nota n. 7111/1244pf09-10/AM/ma del 26.4.2010). Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per mesi 6 per aver sottoscritto la dichiarazione con la quale affermava di “non essere mai stato tesserato per nessuna Società straniera”, rilasciando così una dichiarazione mendace atteso che da informazioni assunte dalla FIGC è risultato tesserato per una società brasiliana. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 10, comma 2 del C.G.S. poiché il calciatore non ha rispettato le modalità di tesseramento previste dall’art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F. agendo in maniera palesemente dolosa, comportamento che, in base a quanto previsto dal comma 6 del citato art. 10 del C.G.S., costituisce illecito disciplinare
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 81/CDN del 29 Aprile 2010 n. 5 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 45 del 4.2.2010 Impugnazione - istanza: (233) – Appello della società ASD Lastrigiana avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 1 al sig. M.C. (presidente) e dell’ammenda di € 1.500,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale
Massima: L'art. 40, c. 3, NOIF disciplina il c.d. tesseramento in deroga, ovvero quella particolare forma di tesseramento dei calciatori che non abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di età e che, in deroga alla disciplina generale appunto, possono essere tesserati anche da parte di società sportive che non abbiano sede nella regione di residenza della famiglia, sempre previa certificazione dello stato di famiglia relativo al nucleo familiare di appartenenza, nonché certificazione attestante l'iscrizione o la frequenza scolastica, oltre al parere del SGS - FIGC. La CGF, facendo indirettamente intendere che il tesseramento di un calciatore presso società sportiva che abbia sede in luogo diverso da quello di residenza del nucleo familiare di riferimento costituisce sempre tesseramento in deroga ex art. 40, c. 4, NOIF, ha vieppiù puntualmente stabilito che, in tale ipotesi, la certificazione dello stato di famiglia (nucleo familiare naturale) deve essere necessariamente suffragata dalla effettiva convivenza, nel medesimo luogo, del calciatore e di almeno uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale. Pertanto, il perfezionamento del c.d. tesseramento in deroga può avere luogo anche in presenza di un nucleo familiare (naturale) ridotto, ma giammai nel caso in cui il minore d'età infrasedicenne, pur autorizzato da entrambi i genitori naturali, trasferisca la propria residenza in altro luogo convivendo presso “altra famiglia”. Quest'ultima, invero, pur sempre nucleo familiare, non può, tuttavia, surrogare quello originario nell'esercizio di funzioni che risultano di fondamentale importanza soprattutto nella fase immediatamente successiva all'allontanamento del minore dalla propria realtà di provenienza. Consegue la sanzione dell’ammenda (Euro 1.500,00) a carico della società che ha violato il precetto normativo.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 77/CDN del 15 Aprile 2010 n. - www.figc.it Impugnazione - istanza: (227) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.M. (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Soc. FC Rondinelle Latina Srl, attualmente tesserato per la Soc. AS Ostiamare L.C. Srl) e della società SSD Albalongae FC Rondinelle Latina Srl (nota n. 5665/461pf09- 10/AA/ac del 10.3.2010).
Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica (4 mesi) per essersi tesserato con altra società in costanza di altro tesseramento. La responsabilità del calciatore determina la responsabilità di natura oggettiva delle due società per come essa è configurata dall’art. 4 comma 2 CGS con riferimento all’art. 1 comma 5 CGS e ciò nonostante l’Ufficio Tesseramenti, su espressa richiesta della società avesse comunicato, per errore di omonimia, che il calciatore non era tesserato.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 75/CDN del 04 aprile 2010 n. 1,2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo CU n. 43 dell’11.2.2010 Impugnazione - istanza: (201) – Appello della societa’ ASD Montesilvano calcio avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 2 al sig. E.D.M. (presidente) e della penalizzazione di 1 punto da scontarsi nel campionato in corso e ammenda di € 1.000,00 alla societa’, inflitte a seguito di deferimento della procura federale, (199) – Appello del sig. G.P. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la soc. pol. viribus unitis, attualmente tesserato per la soc. asd real irpinia) avverso la sanzione della squalifica per anni 2, inflitta a seguito di deferimento della procura federale Massima: L’art. 39 CGS, fa risalire “ex tunc” il tesseramento del calciatore quando, verificata la sussistenza dei necessari requisiti, il tesseramento stesso viene ritenuto valido. Nel caso in esame, l’Ufficio Tesseramenti ha tempestivamente avvisato la Società richiedente della posizione irregolare del giocatore risultando il medesimo ancora tesserato con altra Società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 74/CDN del 31 Marzo 2010 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (129) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.C. (già direttore sportivo della soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio, attualmente senza incarico), A.V. (già calciatore della soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio, attualmente tesserato per la soc. SS Manfredonia Calcio srl) e della società Pol. Nuovo Campobasso Calcio (nota n. 2858/330pf09-10/gt/dl del 23.11.2009). Massima: Il direttore sportivo della società è sanzionato con l’inibizione e la società di appartenenza con l’ammenda per aver apposto la firma apocrifa del presidente del sodalizio, sul modulo di tesseramento, consegnandolo all’atleta già preventivamente compilato in tutte le altre parti e ciò nonostante a sua discolpa lo stesso abbia depositato una perizia grafologica. La giurisprudenza (sia di merito che di legittimità, ex plurimis Cass. - sez. lavoro- n. 9631 del 20/5/2004), ormai da tempo, si orienta nel ritenere che “anche se ogni umano aspetto della persona è oggettivamente irripetibile -e di alcuni, come le impronte digitali, i lineamenti del volto, le vibrazioni della voce, e la stessa iride, esaminati e differenziati da sofisticati strumenti, l\'attuale tecnologia può affermare o negare, con certezza l\'appartenenza ad una specifica persona-, ed è tale anche la forma della scrittura, tuttavia, la verifica dell\'irripetibilità di questo particolare aspetto, fondata sulla pur pregevole umana valutazione recata da una consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente, un rilievo probatorio di ben limitata consistenza”. In definitiva, la perizia depositata da una parte non é dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato e ha, pertanto, valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo il cui apprezzamento é affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Il caso di specie: Nel mese di agosto 2007, dunque, all\'inizio della stagione sportiva 2007/08, la società e il calciatore, all\'epoca dei fatti tesserato con quest\'ultima, hanno convenuto il c.d. svincolo per accordo espressamente disciplinato dall\'art. 108 NOIF. Al riguardo, é stato acclarato che il modulo utilizzato ai fini del perfezionamento dell\'operazione, asseritamente sottoscritto nell\'agosto 2007, riporta, invece, la data del marzo 2008 e che, nello stesso giorno, il predetto modulo é stato spedito, a cura del calciatore, al Comitato Regionale F.I.G.C. Risulta, altresì, che il legale rappresentante della società sportiva molisana, venuto a conoscenza del perfezionamento dello svincolo in questione, si rivolgeva, in nome e per conto del sodalizio dal medesimo presieduto, alla Commissione Tesseramenti F.I.G.C., invocando la nullità dell\'accordo intervenuto tra le parti. Quanto sopra, atteso che, ad avviso del presidente, la firma apposta sul modulo federale era assolutamente apocrifa, non avendo mai egli impegnato, nella sua qualità, la società nei riguardi del calciatore. La Commissione Tesseramenti FIGC, in accoglimento del reclamo interposto, dichiarava lo svincolo per accordo in questione nullo e privo di effetti. Tale determinazione, peraltro, veniva confermata, successivamente, anche all\'esito del giudizio radicato, in sede di gravame (dinanzi alla Corte di Giustizia Federale). Nel contempo, la medesima Corte di Giustizia Federale trasmetteva gli atti alla Procura Federale ai fini dell\'accertamento di eventuali profili di illegittimità individuabili nel comportamento ascritto al tesserato e alla società sportiva di appartenenza.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 69/CDN del 24 Marzo 2010 n. 7 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 31 del 3.2.2010 Impugnazione - istanza: (195) – Appello della Procura Federale avverso la delibera di non luogo a procedere nei confronti di: E.G. (presidente della soc. ASD Pontenurese) e A.G. (dirigente della soc. ASD Pontenurese) nonche’ l’incongruità della sanzione inflitta alla società ASD Pontenurese (ammenda € 1.000,00), emesse a seguito di proprio deferimento
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda poiché è emerso, per le ammissioni delle persone sentite, che la firma della madre del calciatore era stata in effetti apposta dal padre di altro calciatore, estraneo ai fatti, il quale aveva sottoscritto il modulo su sollecitazione di un dirigente della società e che, inoltre, l’autore della falsa sottoscrizione, per ottenere il cartellino del figlio, aveva pagato la somma di danaro.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 69/CDN del 24 Marzo 2010 n. 7 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 31 del 3.2.2010 Impugnazione - istanza: (195) – Appello della Procura Federale avverso la delibera di non luogo a procedere nei confronti di: E.G. (presidente della soc. ASD Pontenurese) e A.G. (dirigente della soc. ASD Pontenurese) nonche’ l’incongruità della sanzione inflitta alla società ASD Pontenurese (ammenda € 1.000,00), emesse a seguito di proprio deferimento
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda poiché è emerso, per le ammissioni delle persone sentite, che la firma della madre del calciatore era stata in effetti apposta dal padre di altro calciatore, estraneo ai fatti, il quale aveva sottoscritto il modulo su sollecitazione di un dirigente della società e che, inoltre, l’autore della falsa sottoscrizione, per ottenere il cartellino del figlio, aveva pagato la somma di danaro.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 62/CDN del 04 Marzo 2010 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (173) – Deferimento della Procura Federale a carico delle calciatrici attualmente svincolate G.M. P. e M. L. A. (nota n. 4079/420pf09-10/am/ma del 19.1.2010). Massima: Le calciatrici sono sanzionate con la squalifica di mesi 6 per avere falsamente affermato di non essere state tesserate per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2008/2009 per la Società femminile Calcio a 5 senza averne titolo. E’ dato desumere dagli atti del giudizio che le calciatrici deferite avevano reso dichiarazioni scritte e sottoscritte dalle stesse atlete di non aver mai partecipato alle attività di selezioni nazionali ed internazionali e di non essere state tesserate per federazioni straniere quando invece è stato accertato che le stesse erano state tesserate per la Federazione Argentina.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 52/CDN del 27 Gennaio 2010 n. 2 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 24 del 22.10.2009 Impugnazione - istanza:(114) – Appello della società ASD Lastrigiana avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 2 al sig. M. C. (presidente), dell’inibizione per mesi 18 al sig. E. G. (direttore sportivo) e dell’ammenda di € 3.000,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Integra la violazione della normativa federale il tesserare il giovane calciatore mediante un cambiamento fittizio di residenza. La normativa federale in materia è finalizzata proprio ad evitare situazioni di sostanziale sradicamento dei minori dalla propria famiglia. Nel caso in esame il trasferimento della residenza anagrafica del giovane calciatore e del di lui padre non corrispondesse alla realtà dei fatti. Il calciatore almeno per cinque giorni alla settimana soggiornava da solo non già all’indirizzo anagrafico bensì presso un albergo di un comune diverso da quello di residenza, unitamente ad altri giovani calciatori della stessa società, tanto che, contrariamente a quanto dichiarato al momento del tesseramento, frequentava la scuola proprio in questo comune e non in quello ove risiedeva. Consegue l’applicazione della sanzione dell’ammenda a carico della società, quella dell’inibizione a carico del presidente e del direttore sportivo.
Decisione C.D.N.: Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 14/01/2010 n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (139) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. M. calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Sambenedettese 2009 SSDRL) (nota n. 3375/156pf09-10/AM/ma del 15.12.2009).
Massima: Il calciatore non risponde della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per avere utilizzato, mediante deposito in data 22 giugno 2009 presso gli Uffici della Lega Pro un contratto avente ad oggetto le prestazione sportive del medesimo calciatore con la società. Nel caso di specie il calciatore non ha disconosciuto la firma apposta sul contratto, ed anzi ha mostrato di ritenere il contratto valido ed efficace tra le Parti, provvedendo al deposito presso la Lega Pro in data 22 giugno 2009. La società in data 26 agosto 2009, ovvero in data successiva al deposito del contratto del quale aveva precedentemente disconosciuto l’autenticità nella firma e nel timbro, sottoscriveva con l’odierno indagato una risoluzione contrattuale, a mente della quale le Parti addivenivano alla decisione concorde di risolvere ogni questione reciproca e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente ad ogni titolo, azione o ragione. Il fatto che le firme ed i timbri apposti sul contratto appaiano ictu oculi diversi da quelli riconosciuti come autentici dalla Società sportiva stanno solo a dimostrare che possano essere stati apposti da persona differente da quella cui si sarebbero dovuti riferire. La presenza di errori in ordine agli elementi di identificazione della Società Sportiva, assunti quale prova della attribuzione all’indagato della paternità del documento, sono controbilanciati dalla presenza di errori in ordine ai dati personali del calciatore stesso. L’avere il calciatore utilizzato il contratto, provvedendo al deposito del documento, non costituisce né può costituire prova certa della realizzazione materiale del falso.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 48/CDN del 21 Dicembre 2009 n. 5v- www.figc.it Impugnazione - istanza: (125) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Michele Lico (presidente della Soc. ASD Licogest Vibo Calcio a 5), R. A. (presidente della soc. Reggio Calcio a 5) e delle società ASD Llicogest Vibo Calcio a 5 e Reggio Calcio a 5 (nota n. 2656/915pf08-09/AA/ac del 16.11.2009).
Massima: I due presidenti rispondono della violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2 del CGS l’uno per la firma apocrifa del calciatore apposta sulla lista di trasferimento, non potendosi ipotizzare che altri al di fuori della società deferita abbiano potuto concretizzare la falsificazione, l’altro per non aver accertato a effettiva regolarità della lista che le era stata consegnata, tanto più che la firma del calciatore, poi rivelatasi apocrifa, non era stata evidentemente apposta in sua presenza.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 47/CDN del 18 Dicembre 2009 n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (118) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.D.S. P.calciatore al tempo tesserato per la soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer), A.M.(all’epoca dei fatti presidente della soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer), M. M. M. (all’epoca dei fatti vice-presidente nonché dirigente accompagnatore ufficiale della soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer) e della società Tempio Calcio a 5 (già ASD Tempio Calcio a 5 Alguer) (nota n. 2455/553pf08-09/am/ma del 9.11.2009). Massima: Il calciatore brasiliano è sanzionato con la squalifica (2 anni) per aver posto alla base del proprio tesseramento documentazione completamente falsa.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 09 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 24.3.2009
Impugnazione - istanza: 3) Ricorso della S.S.C. Napoli avverso le sanzioni:dell’inibizione per mesi 3 inflitta al sig. S. G.; per violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 40, comma 3, N.O.I.F.; dell’ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al suo dirigente, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 3812/533pf07-08/sp/blp del 19.1.2009
Massima: Il responsabile del settore giovanile della società risponde della violazione degli art. 1, comma 1, C.G.S. e 40, comma 3, N.O.I.F., per aver tesserato il calciatore, minore di anni 14, in difetto della condizione essenziale della residenza del predetto calciatore e del suo nucleo famigliare nella stessa regione o in una provincia confinante rispetto a quella della società di appartenenza. Nel caso di specie dall’attività di indagine svolta dagli organi federali è emersa, la natura fraudolenta del trasferimento, presso un conoscente della madre, della residenza del calciatore e del contestuale affidamento di quest’ultimo allo stesso conoscente, nonché dell’effettivo alloggio del calciatore in questione presso la foresteria della società, dove lo stesso frequentava anche la scuola. E’ del tutto evidente, quindi, che le condotte richiamate sono inequivocabilmente finalizzate ad eludere la ratio della normativa federale posta a tutela di fondamentali interessi dei calciatori più giovani. Ai sensi dell’art. 40, comma 3, N.O.I.F., invero, perché si possa procedere al tesseramento di un calciatore minore di anni 14, è necessario che l’intero nucleo familiare sia effettivamente residente nella regione ovvero nella provincia confinante, con la conseguenza che il trasferimento della residenza del solo calciatore non può considerarsi sufficiente ai fini dell’applicazione della norma de qua anche se affidato ad un altro soggetto, come nel caso di specie. Quanto detto permette, inoltre, di rilevare l’assenza di buona fede dei dirigenti della società ed in particolare del responsabile del settore giovanile, in merito alla natura fittizia del trasferimento della residenza del calciatore. Il calciatore in questione, infatti, fin dal primo momento ha abitato presso la foresteria della società, con la conseguenza che i dirigenti della società sono stati sempre consapevoli che il cambio di residenza in questione era stato posto in essere al solo fine di trovare una via alternativa alla richiesta di deroga alla normativa sul tesseramento già negata ed aggirare in tal modo il divieto normativo.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 37/CDN del 19 Novembre 2009 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 18 dell’1.10.2009 Impugnazione - istanza: (73) – Appello della società Pol. Real Cerretese asd avverso le sanzioni dell’ammenda di € 500,00 alla società e dell’inibizione di mesi 6 al sig. Riccardo Palatresi (presidente), inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale
Massima: I dirigenti della società, come ogni altro tesserato, hanno l’obbligo di conoscere i regolamenti federali e quindi dovevano sapere che è vietato essere contemporaneamente tesserati per due diverse società, anche se con differenti qualifiche. Gli stessi, prima di procedere al tesseramento, avrebbero dovuto domandare alla persona che intendevano tesserare se fosse già tesserato alla FIGC, sotto qualsivoglia veste, ed invece non lo hanno fatto, limitandosi a controllare il suo status quale calciatore. Porre in essere tale cautela era facilissimo perché da una così semplice e precisa domanda sarebbe emersa la reale situazione impedendo così la commissione dell’illecito disciplinare.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 34/CDN del 05 Novembre 2009 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (82) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C. A. (responsabile sanitario della Soc. AS Gubbio 1910), S. G. (responsabile del Settore Giovanile della Soc. AS Gubbio 1910) e della società AS Gubbio 1910 Srl (nota n. 11494/404pf08-09/ma del 12.10.2009). Massima: Il responsabile sanitario della società risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 43, comma 3, delle NOIF, per non avere sottoposto il calciatore all’accertamento medico di idoneità sportiva specifica per la pratica agonistica del calcio al momento del suo tesseramento.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 30/CDN del 19 Ottobre 2009 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (53) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.F. I. (all’epoca del fatto Amministratore unico della Soc. Teramo Calcio SpA) (nota n. 1378/68pf09-10/GT/dl del 23.9.2009). Massima: L’amministratore unico della società risponde della violazione degli articoli 1, comma 1, e 10, comma 11, CGS in relazione agli artt. 21, comma 3, e 117, comma 1 e 2, NOIF poiché è risultata apocrifia la firma del calciatore sull’accordo consensuale di risoluzione del contratto che lo legava alla società. In particolare, le dichiarazione rese dal calciatore, innanzi al Procuratore, che ha ancora una volta negato di aver mai sottoscritto l’accordo consensuale di risoluzione del contratto che lo legava alla società, appaiono decisive anche perché il confronto fra la firma rilasciata dal calciatore innanzi al Procuratore e quella apposta in calce al simulato accordo consensuale appaiono ictu oculi talmente difformi da non richiedere alcuna ulteriore indagine.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 19 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN del 29.1.2009
Impugnazione - istanza: 4) Ricorso del calc. I. F. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 40, comma 3 N.O.I.F.., in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 C.G.S. 5) ricorso del sig. T.A., segretario del settore giovanile dell’U.C. Sampdoria S.p.A. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 40, comma 3 N.O.I.F., in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 C.G.S. 6) ricorso del sig. J. A., all’epoca dei fatti, dirigente responsabile del settore giovanile dell’U.S. Sampdoria S.p.A. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 40, comma 3 N.OI.F., in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 C.G.S. 7) ricorso dell’U.C. Sampdoria S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore per responsabilità oggettiva, violazione dell’art. 4, comma 2, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.
Massima: L’art. 40, comma 3, N.O.I.F., stabilisce che “i calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia (…)”. Orbene, appare evidente la ratio della norma che è volta a tutelare l’integrità del nucleo familiare, nella sua completezza di origine, da suggestioni provocate dalla speranza di approdare ad un brillante futuro, pur sempre incerto nella sua effettiva realizzazione, per un giovanissimo calciatore a prezzo della disgregazione del tessuto familiare. In altri termini all’ordinamento sportivo sta a cuore evitare ogni possibile rischio di diaspora familiare provocata dalla mera possibilità – che peraltro potrebbe essere coltivata solo da uno dei due genitori in contrasto con l’altro – per il ragazzo di ottenere vantaggi futuri grazie al trasferimento in una Regione diversa rispetto a quella di residenza della famiglia di origine per essere tesserato in una società sportiva, nonostante i pericoli evidenti che possono conseguire all’equilibrio del giovane in quanto provocati dallo sradicamento del ragazzo dal tessuto sociale del quale è ormai elemento componente, sia con riferimento agli affetti (parenti, amici, ecc.) sia con riguardo ai nuclei di aggregazione che costituiscono fattori di crescita del giovane stesso (scuola, attività sportiva locale, ecc.) e ciò senza il consapevole e confermato consenso di entrambi i genitori e senza – soprattutto – la presenza di tutta la sua famiglia di origine in questo importante passaggio della sua vita. Conseguentemente l’ordinamento sportivo pretende che un tale “passo” sia affrontato dall’intera famiglia che dovrà accompagnare il giovane calciatore nel trasferimento verso la nuova Regione di destinazione ove ha sede la società sportiva che intende tesserarlo, altrimenti – anche nel caso in cui il trasferimento familiare sia incompleto in tutti gli elementi che lo compongono o, quantomeno, nei due essenziali costituiti dal padre e dalla madre - egli potrà essere tesserato soltanto per una società sportiva avente sede nella Regione di residenza della sua famiglia. Nel caso di specie, quindi, in assenza di elementi documentali idonei a far emergere una diversa composizione della famiglia di origine del calciatore (ad esempio l’intervenuto provvedimento giudiziale di separazione dei coniugi) ed in assenza di elementi idonei a contrastare le risultanze documentali che hanno dimostrato come il mutamento di residenza anagrafica abbia interessato soltanto alcuni componenti del nucleo familiare (oltre al calciatore, la mamma ed una cugina dello stesso), senza che fossero coinvolti nel trasferimento il padre ed il fratello, non può che ritenersi fondato l’assunto della Procura circa la violazione della più volte ricordata disposizione delle N.O.I.F., il cui art. 40, comma 3 NOIF. E non costituisce circostanza utile a mutare il quadro probatorio l’avere il Comitato provinciale di Genova vidimato la richiesta ed autorizzato il tesseramento del giovane calciatore, atteso che l’attività del Comitato Provinciale poggia sugli elementi documentali sottoposti al suo vaglio, senza che sussista alcun compito di ulteriore indagine in capo al quell’organo, il quale si limita a registrare notarilmente la corrispondenza “estrinseca” tra la documentazione presentata e quella che l’ordinamento ha indicato come indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione al tesseramento, senza che si inseriscano ulteriori competenze circa la regolarità “intrinseca” del contenuto di tale documentazione.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 17/CDN del 09 Settembre 2009 n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (296) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. V. (Presidente della Soc. US Poggibonsi Srl), P. C. (iscritto all’Albo dei DS e consulente della Soc. US Poggibonsi Srl), G. S. (all’epoca dei fatti, Dirigente Accompagnatore della Soc. US Poggibonsi Srl ed attualmente consigliere della Soc. ACD Junior Camp Arezzo), A. T. (Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. AS Olimpia Firenze), U. Z. (Presidente della Soc. ACD Junior Camp Arezzo), A. P. (calciatore attualmente svincolato), S. C. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SF Aversa Normanna Srl), F. L. P. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl), N. G. (calciatore attualmente svincolato) e delle società AS Olimpia Firenze ASD, ACD Junior Camp Arezzo FA e US Poggibonsi Srl (nota n. 7425/616pf07-08/SP/blp del 15.5.2009).
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per aver, richiesto il tesseramento in deroga, ex art. 40, co. 3, NOIF (si vedrà poi trattarsi di una richiesta ordinaria), del giovane calciatore, residente in Crotone con la famiglia, ad eccezione del padre, allegando una serie di documenti che ne avrebbero legittimato il tesseramento e ricevuto un primo diniego per assenza dei requisiti inviava altra richiesta, , stavolta corredata da diverso certificato che avrebbe attestato la residenza del minore, ma solo con il padre, presso un Comune vicino a quello della società stessa.
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti in classifica per aver richiesto il tesseramento in deroga, ex art. 40, co. 3, NOIF, del giovane calciatore, residente in Frattamaggiore (NA) con la famiglia allorquando dalle indagini è emerso che la richiesta di tesseramento avrebbe recato la firma apocrifa del presidente della società, apparentemente apposta da un suo collaboratore, anch’egli deferito. Ed inoltre per aver richiesto il tesseramento in deroga, ex art. 40, co. 3, NOIF, relativamente al giocatore in questione ceduto in prestito ad altra società allorquando dalle indagini è emerso che la richiesta di tesseramento avrebbe recato la firma apocrifa del presidente della società, apparentemente apposta da un suo collaboratore, anch’egli deferito.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 17/CDN del 09 Settembre 2009 n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (12) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S. C. (calciatore attualmente svincolato), M. A. (Presidente della Soc. US Pontedera 1912 Srl) e della società US Pontedera 1912 Srl (nota n. 344/1020pf08-09/AA/ac del 13.7.2009).
Massima: L’art. 114, co. 1, delle NOIF dispone che “un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista”. Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il calciatore, sebbene avesse disputato in data 21.12.2008 la sua ultima gara quale calciatore professionista, in data 31.12.2008 aveva sottoscritto, una nuova richiesta di tesseramento con la società dilettantistica, con ciò violando il termine previsto dal citato art. 114, co. 1, delle NOIF.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 11/CGF del 23 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 16/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106/CDN del 24.6.2009
Impugnazione - istanza: 2) Ricorso dell’A.S.D. Lastrigiana avverso le sanzioni: inibizione per mesi 4 al sig. C.M.; ammenda di € 1.000,00 alla reclamante; inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S. in riferimento all’art. 40, comma 3 N.O.I.F. – nota 6334/590/pf08-09/aa/ac del 14.4.2009 Massima: Non sembra possibile interpretare la formula contenuta nell’art. 40 N.O.I.F., ove si afferma che “i calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia”, come norma che esclude la possibilità di tesseramento quando solo un genitore, insieme al figlio, sia residente nella regione. In linea con lo spirito della disposizione federale, che appare palesemente rivolta ad assicurare il tesseramento solo ad atleti minori che siano effettivamente residenti nella regione ove ha sede la società , non può escludersi che la residenza (e la correlativa convivenza) riguardi un nucleo familiare anche ristretto ad un solo genitore esercente la potestà, secondo una possibilità che è contemplata dallo stesso ordinamento civile, il quale, come è noto, consente ai coniugi di risiedere in luoghi diversi. D’altra parte la deliberazione del Consiglio Federale cui si parla nel provvedimento impugnato (verosimilmente quella del 17.6.2009, anche se nella decisione della Commissione Disciplinare non è indicata la data) non apporta alcuna modifica alla vigente disciplina riferendosi ad atleti fino al sedicesimo anno “non riconducibili all’art. 40 N.O.I.F.”. Il requisito della residenza da oltre sei mesi non poteva nella specie essere richiesto in quanto non contemplato dall’ordinamento al momento del tesseramento.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 11/CDN del 24 Luglio 2009 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 48 del 17.6.2009 Impugnazione - istanza: 353) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruita’ della sanzione inflitta al sig. F. M., collaboratore CR Emilia Romagna (inibizione mesi 6), a seguito di deferimento della Procura Federale, (366) – Appello del sig. F.M. (collaboratore CR Emilia Romagna) avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: E’ sanzionato con l’inibizione il collaboratore del Comitato Regionale risponde che riproduce la firma del Segretario Federale.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009 n. 1 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 24/CDN del 9.10.08
Impugnazione - istanza: Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. B. S.e dell’A.S.D. Mezzolara dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento, degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 CGS in relazione all’art. 40, comma 11 bis NOIF
Massima: La società ed il suo legale rapp.te non sono responsabili della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11 bis N.O.I.F., per aver richiesto il tesseramento del calciatore extracomunitario dichiarando che lo stesso non era stato mai tesserato presso altre federazioni quando tale circostanza non era veritiera avendo omesso ogni attività di controllo e verifica al riguardo. Sebbene la consolidata giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva tenda a ritenere punibili eventuali comportamenti omissivi di squadre che, facendo leva su asserite difficoltà di acquisizione di informazioni da parte di Federazioni estere, tentino illecitamente il tesseramento, è chiaro che, nel caso di specie, la richiedente, non traendo peraltro alcun vantaggio dal fatto ad essa contestato, si è posta in una situazione in cui l’elemento psicologico richiesto per l’integrazione degli addebiti è insussistente, determinandosi l’esenzione da qualsiasi tipo di responsabilità.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 06/CDN del 08 Luglio 2009 n. 4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (290) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L. S.calciatore tesserato per la Soc. US Pro Vercelli), V. F.(Dirigente della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl), V. P.(Presidente legale rappresentante della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) e della società US Pro Vercelli Calcio Srl (nota n. 7323/860pf08-09/AM/ma del 13.5.2009)
Massima: Il calciatore e la Società hanno favorito l’elusione del provvedimento con il quale la Federazione si era espressa negativamente in merito alla deroga richiesta in favore del calciatore, all’epoca dei fatti, infraquattordicenne. Sebbene la normativa di che trattasi, in via del tutto astratta, consentiva al calciatore di tesserarsi per la società, risiedendo in provincia confinante con quella in cui la stessa ha sede, è pur vero che il giovane, unitamente al solo padre, cambiando residenza in comune facente parte della provincia di appartenenza della Società, ha pacificamente posto in essere un comportamento contrario allo spirito dell’art. 1, CGS, in relazione all’art. 40, co. 3, NOIF, per eludere il rigetto della richiesta di deroga, ancorché la stessa fosse ipoteticamente erronea.. Tra l’altro, tale cambio di residenza ha determinato, apparentemente, lo smembramento dell’unità familiare che invece la specifica disciplina delle NOIF mira a preservare, fermo restando il principio basilare che la Federazione non può lasciare impuniti comportamenti contrari ai principi di correttezza, lealtà e probità, ancorché gli autori possano ritenerli giustificati, in via del tutto astratta, per superare problemi di ordine burocratico. Consegue la sanzione della squalifica (2 giornate) a carico del calciatore, l’inibizione (mesi 2) a carico del presidente e l’ammenda a carico della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 106/CDN del 24 Giugno 2009 n. 7 - www.figc.it Impugnazione – istanza: (261) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. C. (nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Lastrigiana), A. B. (nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. Albignasego Calcio Srl) e della società Albignasego Calcio Srl e ASD Lastrigiana (nota n. 6334/590pf08-09/AA/ac del 14.4.2009)
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione dell’art. 1, comma 1 e 10, comma 2, del CGS, con riferimento all’art. 40, comma 3, delle NOIF per aver tesserato il calciatore senza la preventiva richiesta di deroga formulata al Presidente Federale ed al competente Settore Giovanile Scolastico, nonché per non aver svolto i necessari controlli al fine di verificare l’effettivo cambio di residenza del calciatore in questione e della famiglia di questi. Con circolare emanata dal Settore Giovanile Scolastico e ribadita nel recente Consiglio Federale, è stato sancito che il nucleo familiare debba avere la residenza da almeno sei mesi nella regione che ospita la Società, elemento quest’ultimo ritenuto indispensabile per un tesseramento rientrante nell’attuale normativa.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 106/CDN del 24 Giugno 2009 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (207) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V. P. (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. AC Sandonà 1922 Srl), P. D. P. (Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. ASD Liventinagorghense), A.G. (Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. AS Cittadella Srl), S.M. (dirigente, all’epoca dei fatti, della Soc. AS Cittadella Srl) e della società AS Cittadella Srl E ASD Liventina Gorghense (nota n. 5540/1275pf07-08/SP/blp del 19.3.2009)
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, in relazione all’art. 30, co. 1, Regolamento LND, in relazione alle responsabilità ascritte ai propri dirigenti e legale rappresentanti per aver schierato in una gara non ufficiale il giovane calciatore tesserato per altra società e senza che quest’ultima avesse rilasciato la prescritta autorizzazione. Il fatto, di per sé di non particolare impatto, assume rilevanza se inserito nel contesto più ampio e delicato dell’articolazione dell’attività sportiva giovanile da parte di società radicate nel territorio, finalizzata al tesseramento di elementi giovanissimi. Scopo precipuo dell’ordinamento federale è quello di vigilare sulla formazione e la crescita di bambini di poco più di dieci anni in un ambiente ispirato ai valori del fair play, da intendersi non solo come lealtà e correttezza che gli stessi devono mostrare nel corso di una partita, ma come principi, consacrati nell’art. 1 CGS, ai quali si devono uniformare tutti i tesserati, soprattutto quelli che devono formare le giovani leve, nel corso della propria vita federale. Orbene, la partecipazione del giovane all’attività sportiva organizzata da una squadra diversa da quella per la quale è tesserato è un contegno sicuramente censurabile, soprattutto se finalizzato al futuro tesseramento. Anche il calciatore viene squalificato.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 26 Febbraio 2009 n.1/2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 19 Giugno 2009. n. 1/2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 21.1.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso della Hellas Verona F.C. S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta e oggettiva in violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. – nota n. 2585/077pf07-08am/ma del 17.11.2008. Ricorso del sig. C. G. all’epoca del fatto direttore sportivo con poteri di rappresentanza della Hellas Verona S.p.A. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2 C.G.C. e 39 N.O.I.F. nota n. 2585/077pf07-08am/ma del 17.11.2008
Massima: Il direttore sportivo della società con poteri di rappresentanza risponde della violazione degli artt. 1, co. 1, e 10, co. 2, CGS e 39 NOIF poiché ha stipulato con il calciatore un contratto dissimulante condizioni contenute in altro contratto. Infatti, l’autonomia privata incontra un ben preciso limite in materia contrattuale nelle norme che tutelano i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico (art. 1322 c.c.). Una condizione sospensiva illecita, qual è quella apposta al contratto, comporta la nullità del successivo contratto posto in essere per eludere il diniego di autorizzazione da parte della Lega.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 102/CDN del 17 Giugno 2009 n. 5 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (208) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F. R. P. (calciatore) e della società ASD Kaos Futsal (nota n. 5437/275pf08-09/ms/vdb del 16.3.2009).
Massima: Il calciatore extracomunitario dichiara il falso allorquando asserisce di non essere mai stato tesserato per società sportive appartenenti a Federazioni calcistiche estere, come previsto dall'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., circostanza poi dimostratasi non veritiera. Tale intento fraudolento non può che rimanere circoscritto nell'ambito della sfera giuridica del calciatore, atteso Che la dichiarazione viene richiesta direttamente al calciatore straniero al cui tesseramento si intende procedere, di talché la responsabilità della relativa eventuale falsità non può che essere ricondotta esclusivamente in capo al soggetto autore della stessa, con conseguente violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F. Ne consegue che giammai a carico della società sportiva, la quale proceda alla richiesta di tesseramento sulla base di un erroneo convincimento indotto dal contegno fraudolento del soggetto tesserando, potrebbe essere ascritta alcuna responsabilità, proprio atteso che l'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F. non prevede l'espletamento di alcun formale incombente relativamente al rilascio della dichiarazione de qua.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 99/CDN del 10 Giugno 2009 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (151) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.D. S. (già Presidente AS Girls Roseto), M.P.(tecnico tesserato AS Girls Roseto), F. F. (Presidente ASD New Life Giulianova), D. S. R. (già tesserata AS Girls Roseto), V. D. A., M. R., A. B. F. L., A.D’I. S.F., J. C., M. S., A. B. e C.F.(tesserate ASD New Life Giulianova), F. D. C.(tesserata AS Girls Roseto) e dele soc. AS Girls Roseto e ASD New Life Giulianova (nota n. 4319/115pf07-08/GR/en del 5.2.2009).
Massima: La società risponde direttamente ed oggettivamente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all’artt. 34 del Regolamento della LND, del comportamento dei propri tesserati allorquando viene dimostrata la falsità delle firme dei genitori su un documento ufficiale e l’ aver schierato nelle fila della propria società, alcune giocatrici non in regola con il tesseramento o addirittura tesserate con un’altra società. Consegue la sanzione della penalizzazione di punti in classifica.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 16 Gennaio 2009 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 5 Giugno 2009. n. 2 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 4.12.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. B. A.e dell’A.S. Roma dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento dell’art. 40, comma 3 NOIF in relazione agli artt. 10, commi 2 e 4 e 4, comma 2 C.G.S.
Massima: La normativa vigente non prevede in capo alle società l’obbligo di verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dai familiari, al fine di evitare irregolari tesseramenti in manifesta elusione delle norme federali. Nel caso di specie, infatti, giova rilevare che la società ha richiesto il tesseramento 2004/2005 del calciatore supportandolo con un certificato anagrafico rilasciato dal Comune in data 10.10.2004, mentre per la Stagione Sportiva 2005/2006 ha richiesto il rinnovo del tesseramento, limitandosi a produrre la fotocopia del cartellino della Stagione Sportiva precedente e ciò malgrado la famiglia del calciatore avesse ristabilito la sua residenza nel Comune precedente a far data dal 26.5.2005, come attestato dal certificato anagrafico rilasciato in data 11.9.2007.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 11/CGF del 31 luglio 2008 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 4 Giugno 2009. n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 3.7.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. San Giorgio Del Sannio avverso le sanzioni: inibizione per anni 1 inflitta al sig. U.P., all’epoca dei fatti presidente della soc. S. Giorgio Del Sannio per violazioni di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 8, comma 6, oggi trasfuso nell’art. 10, comma 6, del C.G.S., per aver utilizzato ai fini del tesseramento irregolari attestazioni di cittadinanza italiana, penalizzazione di un punto in classifica alla soc. S. Giorgio Del Sannio, da scontarsi della stagione sportiva 2008/2009, per violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S., oggi trasfuso nell’art. 4, commi 1 e 3, C.G.S., in relazione all’art. 8, comma 7, oggi trasfuso nell’art. 10, comma 8, C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva, negli addebiti ascritti ai propri presidenti e ai propri tesserati, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: La società non è responsabile per aver utilizzato ai fini del tesseramento irregolari attestazioni di cittadinanza italiana allorquando è stata impossibilitata di avvedersi della falsità dei documenti di riconoscimento avendo proceduto al tesseramento dei calciatori che erano stati svincolati da altra società. E’ infatti, sussistente una buona fede corroborata da un affidamento determinato dai precedenti calcistici degli interessati, già appartenenti in precedenza a numerose società calcistiche presso le quali erano stati tesserati.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 96/CDN del 04 Giugno 2009 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (286) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A. M. (Presidente della Soc. Futsal Carmenta), P. B. (preparatore atletico della Soc. Futsal Carmenta) G. F. P. P. (Consiglieri della Soc. Futsal Carmenta) A. B. e G.P. (dirigente accompagnatori della Soc. Futsal Carmenta), L.P.S.(calciatore della Soc. Futsal Carmenta) e della società Futsal Carmenta (nota n. 5684/851pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)
Massima: Il calciatore viola gli agli art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento agli artt. 40, comma 11bis, delle N.O.I.F. e 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per aver sottoscritto la richiesta di un nuovo tesseramento pur essendo già tesserato per una Federazione estera. Di conseguenza, visto l’art. 4, comma 2, del C.G.S per il quale le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei loro tesserati, si deve ravvisare una responsabilità oggettiva, sia pur lieve e da sanzionare in misura minima, da parte della società. Consegue la sanzione della squalifica del calciatore per (mesi 6) e quella dell’ammonizione per la società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 91/CDN del 20 Maggio 2009 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(190) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V. M. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Pro Gioventù Noicattaro), V. T. (Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Real Toco) e della società ASD Real Toco (nota n. 5081/469pf08-09/AA/ac del 5.3.2009)
Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica (6 mesi) per aver dichiarato falsamente di non essere mai stato tesserato per Federazione Estera. L’art. 40, c. 11 bis, NOIF non prevede a carico della società alcuna formalità in ordine alla dichiarazione, in quanto la stessa viene richiesta direttamente al calciatore che intende essere tesserato. La responsabilità della falsità della dichiarazione, quindi, non può essere ricondotta a soggetto diverso dall’autore della stessa.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 89/CDN del 15 Maggio 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(153) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. V. (Presidente della Soc. ADS Sporting Club Briona), G. V. (all’epoca dei fatti, allenatore della Soc. AC Borgomanero) e della società ADS Sporting Club Briona e AC Borgamero (nota n. 3667/087pf08-09/AM/ma del 13.1.2009)
Massima: Dal combinato disposto degli artt. 31, co. 3, 95, co. 11, 96, n. 3, co. 5 e 6, NOIF ed art. 2, co. 3, Statuto Federale emerge che dette norme, impediscono che un “giovane” (all’epoca dei fatti sedicenne) sia vincolato ad un’unica squadra per gran parte della sua vita sportiva (nello specifico sino ai 25 anni) ad accordi presi da terzi, ancorché genitori, per ragioni esclusivamente economiche, che lo priverebbero della possibilità di crescere. L’artt. 31, co. 3. stabilisce il vincolo del “giovane” per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale lo stesso è libero di diritto, l’art. 95, co. 11 censura con la nullità i contratti posti in essere in violazione delle norme in materia e l’art. 96, n. 3, co. 5 e 6, NOIF stabilisce, ai fini dell’efficacia erga omnes, il rispetto di determinati requisiti di pubblicità ed ufficialità. Il caso di specie: La vicenda trae origine dall’accertamento, effettuato in via incidentale dalla Commissione Vertenze Economiche, della illiceità di alcune clausole inserite dai Presidenti di due società, nel contratto avente ad oggetto il trasferimento, dalla prima alla seconda, ed il conseguente tesseramento del calciatore “giovane”. La documentazione acquisita e la sostanziale ammissione, da parte dei deferiti, della natura dell’accordo, chiaramente desumibile anche dagli atti depositati innanzi alla CVE, fa ritenere accertata la natura illecita delle clausole in esso contenute, volta anche alla pattuizione di un premio di preparazione differente rispetto a quello previsto in base ai coefficienti prestabiliti dalle norme dell’ordinamento federale, e la conseguente responsabilità ai sensi delle norme contestate(artt. 31, co. 3, 95, co. 11, 96, n. 3, co. 5 e 6, NOIF, ed all’art. 2, co. 3, Statuto Federale). Consegue la sanzione dell’ammenda.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 84/CDN del 29 Aprile 2009 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 69 del 29.1.2009 Impugnazione - istanza: (159) – Appello del sig. M. P. (presidente della soc. Pol. D. Latina Scalo Cimil) avverso la sanzione della inibizione per mesi otto inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale. (160) – Appello del sig. M. I. (direttore sportivo della soc. Pol. D. Latina Scalo Cimil) avverso la sanzione della inibizione per mesi cinque inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Il Presidente della società risponde della per violazione dell’art.1, comma 1, CGS e dell’art. 10, comma 2, CGS con riferimento all’art. 40, comma 3, NOIF per aver tesserato il calciatore nella stagione sportiva 2007-2008 senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria deroga del Presidente Federale, trattandosi di calciatore residente in altra regione a che, all’atto del tesseramento, non aveva compiuto anagraficamente il 16° anno di età, nonché per violazione degli artt.1, comma 1, e 10, comma 2, CGS, con riferimento agli artt. 91 e 108 NOIF, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità per non aver garantito ai giovani calciatori, regolarmente tesserati per la stagione agonistica 2007-2008, condizioni di vita ottimali per quel che concerne la sistemazione logistica, l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione sia educativa che tecnica, atteso che gli stessi, in ragione di tale tesseramento, avevano lasciato le proprie famiglie ed il luogo di residenza, e per averli, infine,nel mese di febbraio 2008, allontanati di fatto dalla Società favorendo condizioni ambientali che di fatto hanno impedito la permanenza dei suddetti tesserati, privandoli di quei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo Sport, cui l’attività giovanile della FIGC è regolata; nonché per aver utilizzato, ai fini della richiesta di svincolo per accordo dei suddetti tesserati, delle false dichiarazioni al fine di far ricadere sugli stessi la volontà unilaterale di aver abbandonato anticipatamente la società e conseguentemente l’attività agonistica. Consegue la sanzione dell’inibizione.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 83/CDN del 29 Aprile 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (150) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. M. e A. M. (calciatrici tesserate per la Soc. ACDF Virtus Romagna), P. B. (dirigente della Soc. ACDF Virus Romagna) e della società ACDF Virtus Romagna (nota n. 4092/010pf08- 09/AM/ma del 27.1.2009)
Massima: La società risponde della violazione dell’art. 1 CGS ed è sanzionata con l’ammenda per aver fatto partecipare alla gara un a calciatrice sotto il nome di altra calciatrice. La prova nel caso in esame è stata fornita dall’arbitro a seguito di confronto tra le due calciatrice.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 82/CDN del 27 Aprile 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (171) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: B. R. M. (calciatore), G. F. (nella qualità di presidente e legale rappresentante della soc. PCF Aosta Calcio a 5) e della società PCF Aosta Calcio a 5 (nota n. 4633/324pf08-09/ms/vdb del 16.2.2009)
Massima: In mancanza di prove certe circa il tesseramento del calciatore extracomunitario presso la Federazione Estera occorre prosciogliere i deferiti. Nel caso di specie l’Ufficio Tesseramento aveva comunicato alla Procura Federale, che il calciatore risultava tesserato presso la Federação Paulista de Futsal con una squadra della Confederação Brasileira de Futebol. La Federação Paulista de Futsal faceva però pervenire uan dichiarazione da cui risultava che il calciatore non era tesserato per la suddetta squadra.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 79/CDN del 22 Aprile 2009 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Veneto CU n. 55 del 4.3.2009
Impugnazione - istanza: (194) – Appello della Procura Federale avverso la delibera di dichiarazione di carenza di giurisdizione in merito alla posizione del calciatore S. A. e l’assenza di responsabilità oggettiva in capo alla Soc. Pol. Ambrosiana, emessa a seguito di deferimento della Procura Federale.
Massima: Rispondono della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 comma 6 NOIF, il calciatore e la società per essere stato lo stesso tesserato con la mendace dichiarazione di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 79/CDN del 22 Aprile 2009 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 46 del 5.2.2009 Impugnazione - istanza: (181) – Appello della società Pol. Borgorosso Arenzano avverso l’ammenda di € 1.000,00 inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale .
Massima: La finalità dell’art. 40 comma 3 NOIF è quella di impedire che l’attività sportiva costituisca un motivo di divisione della famiglia e di sradicamento del giovane dal proprio ambito familiare e scolastico, tanto è vero che la norma richiede che il tesseramento dei giovani calciatori avvenga solo a favore di società che abbiano sede nella regione in cui essi risiedono con la famiglia, intesa come l’intero nucleo familiare e che la residenza del nucleo familiare sia effettiva e non solo anagrafica. Il caso di specie: La società ligure aveva tesserato il giovane calciatore di età minore di anni 16, che era risultato residente unitamente al proprio nucleo familiare nel Comune in provincia di Roma, così violando l’art. 40 comma 3 NOIF.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 79/CDN del 22 Aprile 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (175) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. M. (Presidente della Soc. Sassari Torres 1903 Srl), C.M. (calciatore tesserato all’epoca dei fatto per la Soc. Sassari Torres 1903 Srl, attualmente tesserato per la Soc. SS Villacidrese Calcio Srl) (nota n. 4451/442pf07- 08/GR/dl del 10.2.2009)
Massima: Il calciatore non è responsabile per aver partecipato alla gara senza essere tesserato, allorquando viene dimostrato che il tesseramento è stato sottoscritto con la società molto tempo prima della disputa dell’incontro, mentre è stato spedito dalla società stessa solo successivamente alla gara. Il presidente della società è, invece, sanzionato con l’inibizione.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 75/CDN del 09 Aprile 2009 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (65) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L. A. (calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. Empoli FC SpA, attualmente tesserato per la Soc. Cuoiopelli Cappiano R. Srl), G.V. (Direttore generale e Legale rappresentante della Soc. Empoli FC SpA) e della società Empoli FC SpA (nota n. 1801/421pf07-08/SP/blp del 20.10.2008)
Massima: Quando dalla certificazione storico-anagrafica emerge senza ombra di dubbio che l’intero nucleo familiare del giovane calciatore si è trasferito dalla Campania in Toscana presso la società professionistica prima della richiesta di tesseramento, non si ha alcuna violazione dell’art. 40, comma 3, delle NOIF in relazione all’art. 10, commi 2 e 4, del CGS.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 73/CDN del 03 Aprile 2009 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (137) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. S. (calciatore tesserato per la Soc. Treviso FC 1993 Srl), G. G. (all’epoca dei fatti, direttore generale e legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl), B.D.A.(all’epoca dei fatti, segretario generale della Soc. Treviso FC 1993 Srl) e della società Treviso FC 1993 Srl (nota n. 4069/266pf08-09/sp/blp del 27.1.2009)
Massima: Il direttore generale ed il segretario della società non sono responsabili per aver sottoscritto il contratto con il calciatore, alla presenza del solo agente e non anche del calciatore steso che in quel momento si trovava all’estero. (Il caso di specie: Il procedimento trae origine dall’esposto presentato dal persona, qualificatosi direttore sportivo iscritto nell’elenco speciale della FIGC, il quale riferiva alcune circostanze relative al tesseramento del calciatore e, in particolare, riferiva che alla data della sottoscrizione dei relativi moduli depositati presso l’Ufficio Tesseramenti in data 27.6.2007 (contratto economico e variazione di tesseramento), lo stesso si trovava all’estero per trascorrere un periodo di vacanza. Deduceva, conseguentemente, l’esponente la falsità della sottoscrizione risultante da detti moduli. Con dichiarazione il calciatore riconosceva come proprie le firme apposte su entrambi i documenti, asserendo di averli sottoscritti entrambi la settimana precedente alla presenza del proprio agente. In tale occasione, il calciatore rilasciava un saggio grafico ai fini della comparazione della propria firma con la documentazione acquisita in fase di indagine. Successivamente, il calciatore si presentava spontaneamente all’Ufficio inquirente ammettendo la falsità delle dichiarazioni precedentemente rese in merito alla sottoscrizione dei moduli di contratto e di variazione di tesseramento agli atti, proclamandosi pentito per la condotta tenuta. Riferiva in particolare di non aver sottoscritto alcun documento prima della partenza per l’estero ma di aver incaricato il proprio agente, una volta ricevuta notizia della proposta della società, di “concludere l’affare apponendovi lui, in mie veci, sui documenti le firme occorrenti in forza della fiducia che avevo in lui”. Riferiva inoltre il calciatore di essere stato più volte contattato nel corso della sua permanenza all’estero dal direttore Generale della società e dall’allora allenatore, i quali gli manifestavano la volontà di concludere il contratto il prima possibile “senza aspettare il (mio) ritorno in Italia che poi è avvenuto intorno al 3-4 di luglio 2007”. Quale riscontro al racconto del calciatore si pongono le dichiarazioni, altrettanto confessorie, rese dall’agente del calciatore, il quale dopo aver inizialmente affermato l’autenticità delle sottoscrizioni, riconosceva di aver detto il falso in ordine alla provenienza e all’autenticità delle firme apposte sui documenti relativi al tesseramento del calciatore, ammettendo di averle apposte egli stesso cercando di “copiare” quella autografa del calciatore sui moduli poi portati con sé all’incontro con i rappresentanti della società. Aggiungeva di aver trattato il trasferimento del calciatore alla società con il direttore sportivo ed il segretario i quali non erano al corrente della falsificazione, ma solo del fatto che il calciatore fosse in quel momento all’estero).
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 68/CDN del 24 Marzo 2009 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (130) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. F. (calciatore tesserato per la soc. SSC Napoli SpA), G. S. (responsabile del settore giovanile della soc. SSC Napoli SpA) e della società SSC Napoli spa (nota n. 3812/533pf07-08/sp/blp del 19.1.2009) Massima: Il responsabile del settore giovanile della società risponde della violazione degli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 40, comma 3, delle NOIF, per avere violato il divieto di tesseramento dei calciatori minori degli anni 14 con società che abbia sede in regione diversa da quella in cui risiedono con la famiglia, consentendo al giocatore minore la produzione al competente Comitato Provinciale di documentazione fittizia relativamente alla sua residenza ed al suo stato di famiglia, documentazione non veridica formata allo scopo di aggirare il diniego di tesseramento in deroga, pure precedentemente richiesto e negato dal Presidente Federale; e per aver parallelamente assicurato al calciatore la possibilità di alloggiare stabilmente presso la foresteria della società. Di tale comportamento risponde anche la società a titolo di responsabilità oggettiva. Come ripetutamente affermato, il mero trasferimento della residenza anagrafica non è sufficiente a consentire il tesseramento dei “giovani di serie”, essendo invece necessario che l’intero nucleo familiare sia effettivamente residente nella regione ovvero nella provincia confinante. Solo questo realizza la ratio della norma che è quella di tutelare il sano sviluppo psichico, l’educazione e l’integrità del nucleo familiare dei giovani calciatori. Il caso di specie: La società aveva chiesto al Settore Giovanile Scolastico della FIGC l’autorizzazione al tesseramento in deroga per il calciatore nato nel 1994 e residente in provincia di Cosenza. Con nota del 9.10.2007 tale richiesta veniva respinta in quanto il calciatore non aveva compiuto 14 anni come richiesto dalla norma. Al fine di aggirare tale diniego veniva fraudolentemente simulato il trasferimento del giovane calciatore presso un conoscente della di lui madre mentre effettivamente il calciatore veniva alloggiato presso la foresteria della società, ove il calciatore frequentava anche la scuola.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 60/CDN del 12 febbraio 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (121) – Deferimento del Presidente della FIGC a carico di : E.S.(all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Soc. Treviso FBC 1993 Srl, attualmente Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FBC 1993 Srl) e della società Treviso FBC 1993 Srl (nota n. 11.1106/245pf/07-08/GA del 29.12.2008)
Massima: La società è sanzionata per aver tesserato ed impiegato il calciatore negli allenamenti e nell’ambito di una manifestazione agonistica internazionale senza averlo preventivamente sottoposto alle visite mediche previste dalle norme federali. Consegue la sanzione dell’inibizione (mesi 6) a carico del presidente e quella dell’ammenda a carico della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 57/CDN del 02 febbraio 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:(77) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. V. (Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. Empoli FC SpA), A.I. (all’epoca dei fatti, dirigente responsabile degli osservatori del Settore Giovanile della Soc. Empoli FBC SpA, M.I.C. (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Soc. Empoli FBC SpA, attualmente tesserato per la Soc. Cuoiopelli Cappiano R. Srl) e della società Empoli FC SpA (nota n. 2023/679pf07-08/SP/blp del 27.10.2008)
Massima: La ratio dell’art. 40, comma 3 delle NOIF è proprio quella di impedire che l’attività sportiva diventi motivo di divisione delle famiglie e di sradicamento dei giovani dal proprio ambito familiare e scolastico. La norma è posta a tutela del benessere fisico e psichico dei giovani e non può essere aggirata con artifizi formali ma neanche mediante la frantumazione di fatto del nucleo familiare. E’ ovvio peraltro che quel che si vuole evitare è che l’attività sportiva diventi un autonomo motivo di divisione della famiglia perché se il nucleo familiare fosse per qualsiasi altra ragione già mono genitoriale o comunque diviso per ragione estranee all’attività calcistica, ciò non comporterebbe la violazione della norma in questione. Per questo l’art. 40 comma 3 delle NOIF richiede che il tesseramento dei giovani calciatori avvenga solo a favore di società che abbiano sede nella regione in cui risiedono con la famiglia laddove per famiglia deve essere inteso l’intero nucleo familiare. E’ inoltre necessario che la residenza del nucleo familiare sia effettiva e non solo anagrafica. Nella fattispecie è avvenuto proprio che per motivi calcistici la famiglia si è divisa. Consegue la sanzione dell’inibizione nei confronti del direttore generale e del responsabile degli osservatori, quella della squalifica a carico del calciatore e quella dell’ammenda a carico della società. Il caso di specie: Risulta dall’attività di indagine che, a far data dal 27 agosto 2004, il giovane calciatore nato nel 1992, ha risieduto anagraficamente in Toscana esclusivamente con il padre mentre il resto della famiglia (madre e due fratelli) ha continuato a risiedere in Puglia. Dal 10 settembre 2004, quando aveva meno di 13 anni, il calciatore risulta tesserato con l’Empoli. Il responsabile degli osservatori della Società ha dichiarato che nel settembre 2004 il calciatore ed entrambi i suoi genitori hanno sottoscritto il tesseramento con tale società fornendo il certificato anagrafico del Comune di Empoli da cui risulta che soltanto il padre risiedeva con il giovane nella città toscana e che analoga documentazione è stata fornita per i successivi tesseramenti nell’anno 2005 e nell’anno 2006. Lo stesso responsabile ha precisato che non è stata formulata nessuna richiesta di tesseramento in deroga, ai sensi dell’art. 40, comma 3 delle NOIF, essendosi (erroneamente n.d.r.) ritenuto che, risiedendo ad Empoli il padre del giovane, fosse stata rispettata la regola stabilita dal citato art. 40, comma 3 NOIF, secondo cui “i calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbiano sede nella regione in cui risiedono con la famiglia”.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 56/CDN del 29 gennaio 2009 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (79) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.I.(calciatore tesserato per la Soc. UC Sampdoria SpA), A. I. (all’epoca dei fatti, dirigente responsabile del Settore Giovanile della Soc. UC Sampdoria SpA), A. T. (segretario del Settore Giovanile della Soc. UC Sampdoria SpA) e della società UC Sampdoria SpA (nota n. 2313/1084pf07-08/SP/blp del 6.11.2008)
Massima: L’art. 40 comma 3 delle NOIF vieta il tesseramento di calciatori infra sedicenni presso Società che non abbiano sede nella regione di residenza della famiglia del calciatore ovvero in una provincia confinante. Appare evidente come tale divieto, quanto meno nel caso sopraccitato, sia stato eluso e che tale violazione sia stata occultata mediante fittizi trasferimenti della residenza anagrafica, che nel caso di specie non ha interessato tutta la famiglia ma solo parte di essa. Appare evidente che il mero trasferimento della residenza anagrafica non è sufficiente a consentire il tesseramento del “giovane di serie“ essendo invece necessario che l’intero nucleo familiare sia effettivamente residente nella regione ovvero nella provincia confinante. Solo questo realizza la ratio della norma che è quella di tutelare il sano sviluppo psichico, l’educazione e l’integrità del nucleo familiare dei giovani calciatori. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società, quella dell’inibizione a carico dei dirigenti e quella di due giornate di squalifica a carico del calciatore. Il caso di specie: A seguito di un controllo effettuato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC emergeva che il calciatore dalla stagione 2002/2003 alla stagione 2006/2007 era stato tesserato per una società avente sede nel Lazio; invece il tesseramento annuale per la stagione 2007/2008 era stato effettuato in favore della società professionistica avente sede in Liguria, a seguito della sottoscrizione del cartellino da parte del papà e dalla mamma, accompagnato da una certificazione del Comune ligure che attestava l’iscrizione anagrafica della una famiglia. Pertanto, alla luce della predetta certificazione risultava che il calciatore non risiedeva nella nuova residenza con il suo intero nucleo familiare, contravvenendo così a quanto disposto dall’art. 40,comma 3 delle NOIF.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 52/CDN del 21 gennaio 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (83) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. C. (all’epoca del fatto direttore sportivo, munito di potere di firma in rappresentanza della soc. Hellas Verona FC SpA), M. F. (calciatore pro-tempore della soc. Hellas Verona FC SpA) e della società Hellas Verona FC SpA (nota n. 2585/077pf07-08/am/ma del 17.11.2008)
Massima: Il direttore sportivo della società con poteri di rappresentanza risponde della violazione degli artt. 1, co. 1, e 10, co. 2, CGS e 39 NOIF poiché ha stipulato con il calciatore un contratto dissimulante condizioni contenute in altro contratto. Il caso di specie: La società ha rappresentato alla Federazione che l’accordo economico datato 4.6.07, depositato dal calciatore in data 26.6.2007, era da ritenersi nullo in quanto stipulato dal dirigente, in quel momento soggetto alla sanzione della inibizione sino al 7.6.2007. La Lega, preso atto di tale dichiarazione, ha annullato il contratto di che trattasi in data 9.7.2007 ed inviato gli atti alla Procura Federale. L’attività inquirente ha permesso di accertare l’esistenza di tre accordi tra la società ed il calciatore, di cui due redatti su moduli forniti dalla Lega ed uno su modulo libero. Quest’ultimo, recante la data del 21.1.2007 ed avente ad oggetto le prestazioni del calciatore sino al 30.6.2007, non è stato autorizzato dalla Lega per la presenza di una condizione ritenuta non legittima perché peggiorativa, ovvero il rinnovo del contratto per la successiva stagione sportiva verso il corrispettivo superiore, solo nel caso in cui la società avesse raggiunto la salvezza. Pertanto, con successivo contratto del 22.1.2007, depositato in Lega, il calciatore e la società si sono accordati sino al termine della stagione sportiva 2006/2007 per un determinato importo. Contestualmente, è stato rilasciato dalla Lega altro modulo, contraddistinto con un numero antecedente a quello depositato e valevole per la stagione in corso, che prevedeva l’accordo per la stagione sportiva 2007/2008 per un altro importo. Tale accordo, sul quale è stata apposta la data del 4.6.2007, è stato depositato il 26.6.2007. Successivamente, con nota pervenuta in Lega in data 6.7.2007, la società comunicava che detto contratto sarebbe stato affetto da nullità in quanto stipulato in epoca nella quale il dirigente deferito era sottoposto alla sanzione della inibizione e, di conseguenza, la Lega provvedeva all’annullamento dello stesso. Il dirigente, in sede di indagini, ha dichiarato che il contratto di cui si chiedeva l’annullamento sarebbe stato stipulato nel gennaio del 2007, senza l’apposizione di alcuna data, al fine di garantire il calciatore per la stagione successiva, e avrebbe avuto natura di preliminare divenendo operativo solo nel caso in cui la società avesse conseguito la permanenza in serie B. L’esame della documentazione consente di affermare, con certezza, che la predisposizione del contratto di cui si chiedeva l’annullamento, dissimulante la condizione contenuta in altro contratto, e la consegna dello stesso al calciatore siano avvenute nel gennaio 2007, al fine di eludere il provvedimento con il quale la Lega non aveva autorizzato la conclusione dell’originario accordo. Il contratto di cui si chiedeva l’annullamento, pertanto, secondo l’intenzione delle parti, aveva natura preliminare e l’utilizzo di un modulo diverso da quello predisposto dalla Lega e, soprattutto, il preordinato scopo elusivo del divieto di apposizione della ripetuta condizione ne determinano la nullità. A tale conclusione si perviene anche attraverso la valutazione del contegno difensivo della Società. La stessa, nel precedente procedimento, invece di agire per la nullità del contratto sin da subito, se fosse stata vera la stipulazione del 4.6.2007, ha invece atteso la certezza della retrocessione (avvenuta il 21.6.2007) ed il deposito del contratto da parte del calciatore per raggiungere lo stesso fine che avrebbe raggiunto invocando il mancato avveramento della condizione sospensiva contenuta nell’altro modulo, ritenuta dalla Lega non conforme perché peggiorativa.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 47/CDN del 19 dicembre 2008 n. 4 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (47) – Deferimento del procuratore federale a carico di: J.A.F.M. (calciatore), E.B. (Presidente della Soc. ASD Calcio a Cinque Torino), C.M. (dirigente accompagnatore della Soc. ASD Calcio a Cinque Torino) e della societa’ ASD Calcio a Cinque Torino (nota n. 1268/1221pf07-08/GT/en del 24.9.2008)
Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 2 CGS per aver disputato una gara valevole per il campionato di calcio a cinque serie A/2 girone A, nelle fila di una società, mentre non era ancora tesserato con quest’ultima.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 44/CDN del 11 dicembre 2008 n. 4 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (40) – Deferimento del procuratore federale a carico di: G.D.M. (calciatore già tesserato per la Soc. Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni), F.R. (Presidente della Soc. Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni) e della societa’ Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (nota n. 1008/918pf/07-08/MS/en del 9.9.2008)
Massima: L’art. 40, comma 1 bis delle NOIF non prevede a carico delle Società alcuna formalità in ordine alla dichiarazione, in quanto la stessa è richiesta al calciatore che chiede il proprio tesseramento. La responsabilità della falsità della dichiarazione, quindi, non può essere ricondotta a soggetto diverso dall’autore della stessa, ferme le conseguenze derivanti, anche a carico della Società, dalla indebita partecipazione alle gare da parte del calciatore cui venga poi revocato il tesseramento con efficacia ex tunc. La società pertanto, non è responsabile per aver tesserato un calciatore extracomunitario il quale all’atto del tesseramento ha dichiarato di non essere mai stato tesserato per federazioni calcistiche estere e di non essere mai stato convocato da rappresentative nazionali estere. Consegue la sanzione della squalifica a carico del calciatore.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 44/CDN del 11 dicembre 2008 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (39) – Deferimento del procuratore federale a carico di: H.J.V.P. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Palextra Fano C/5), A.F. (Presidente della Soc. AS Palextra Fano C/5 e della societa’ AS Palextra Fano C/5 (nota n. 803/920pf/07-08/MS/en del 26.8.2008)
Massima: Il calciatore di nazionalità brasiliana risponde della violazione dell’art. 10 comma 2 CGS in relazione all’art. 40 comma 11 bis NOIF e all’art. 1 comma 1 CGS perchè nel corso della stagione sportiva 2007/2008 ha richiesto il tesseramento allegando al relativo modulo la dichiarazione con cui asseriva di non essere mai stato tesserato per federazioni calcistiche estere e di non essere mai stato convocato da rappresentative nazionali estere, mentre, la Federazione calcistica brasiliana comunicava che il calciatore aveva già assunto vincolo di tesseramento per la Società sportiva brasiliana, affiliata al predetto ente federale. Consegue anche la squalifica per il calciatore.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 43/CDN del 10 dicembre 2008 n. 5 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (72) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: E.F. (DS tesserato per la Soc. US Alessandria Calcio 1912), M.P. (consigliere della Soc. ACD Arnuzzere), M.A. (calciatore tesserato per la Soc. ACD Arnuzzese) e delle società US Alessandrina Calcio 1912 E ACD Arnuzzese (nota n. 1791/529pf07-08/GT/en del 17.10.2008)
Massima: Il DS di una società di calcio che si accorda con un calciatore di svincolarlo gratuitamente ed incondizionatamente e poi omette, più o meno volontariamente, di dare corso a tale accordo di svincolo, inducendo la madre del calciatore minorenne ad apporre la firma del figlio assente (divenuto maggiorenne) sul modulo di tesseramento dello stesso, in favore di altra società ed a versargli una somma di danaro al fine di ottenerne lo svincolo del figlio, è punito con la sanzione dell’ammenda.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 43/CDN del 10 dicembre 2008 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (8) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: A.B. (Presidente d3ella Soc. Crociati Noceto SSD) G.R. (Direttore generale della Soc. Crociati Noceto SSD), M.S. (Direttore sportivo della Soc. Crociati Noceto SSD) e della società Crociati Noceto SSD (nota n. 5690/339pf07-08/AM/en del 18.6.2008)
Massima: Il Presidente, il Direttore generale, il direttore sportivo e la società di calcio non rispondono della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 39 delle NOIF per non aver sottoscritto il tesseramento del calciatore, nonostante quast’ultimo assuma di averlo sottoscritto alla presenza di più persone che in sede di audizione hanno hanno riferito quanto appreso non per scienza diretta ma perché a loro narrato dal calciatore stesso.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 40/CDN del 04 dicembre 2008 n. 3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - C.U. n. 39 del 23.10.2008
Impugnazione - istanza: (78) – Appello della società FC Pegaso avverso le sanzioni della inibizione per mesi 2 al presidente P.G., l’inibizione per mesi 2 ai dirigenti E.P. e A.B. e l’ammenda di € 400,00 alla società FC Pegaso, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale
Massima: La società risponde della violazione degli artt. 1 comma 2, 10 commi 2 e 6 CGS e 40 comma 4 NOIF per aver fatto partecipare il calciatore a gare del Campionato Provinciale Terza Categoria nel periodo compreso tra 14 ottobre e il 2 dicembre 2007 nonostante la richiesta di tesseramento non fosse stata accolta dal competente Ufficio tesseramenti per essere il calciatore tesserato per altra società ma la cui comunicazione della FIGC di nullità del tesseramento è avvenuta solo successivamente ed in seguito alla quale la società non fese più partecipare il calciatore a gare ufficiali. Consegue la sanzione dell’ammenda.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 40/CDN del 04 dicembre 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (62) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: G.F. (tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. AS Roma SpA), A.B. (all’epoca dei fatti, responsabile della segreteria del settore giovanile della Soc. AS Roma SpA), B.C. (all’epoca dei fatti, responsabile del settore giovanile della Soc. AS Roma SpA) e della società AS Roma SpA (nota n. 1742/278pf/07-08/SP/blp del 15.10.2008)
Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 40, comma 3, delle NOIF in relazione all’art. 10, commi 2 e 4, del CGS, per avere, con riferimento alla stagione 2004/2005, formalmente e non sostanzialmente trasferito la propria residenza in una città della regione Lazio, al fine di aggirare la norma di riferimento ed ottenere il tesseramento con una società romana, con riferimento alla stagione 2005/2006, per aver formalmente trasferito la propria residenza nel suo luogo effettivo, e cioè in una città della provincia di Benevento, nella regione Campania, omettendo di darne notizia alla Società al fine mantenere il tesseramento con la stessa. Il responsabile del settore giovanile ed il responsabile della segreteria rispondono della violazione dell’art. 40, comma 3, delle NOIF in relazione all’art. 10, commi 2 e 4, del CGS, per non avere accertato l”anomalia” del certificato di residenza esibito dal calciatore con riferimento alla stagione sportiva 2004/05 e per non avere, con riferimento alla successiva stagione sportiva, posto in essere i necessari accertamenti finalizzati a verificare l’effettivo luogo di residenza del calciatore. Consegue la responsabilità oggettiva della società in ordine alla violazione ascritta ai propri dirigenti ed al proprio tesserato all’epoca dei fatti.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 38/CDN del 26 novembre 2008 n. 6 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (335) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: M.EV. (calciatrice che ha richiesto il tesseramento per la Soc. AS Multimarche Montecassiano), S.G. (Presidente della Soc. AS Multimarche Montecassiano) e della società AS Multimarche Montecassiano (nota n. 4820/925pf07-08/AM/en del 20.5.2008)
Massima: E’ punita con la squalifica (mesi 6) la calciatrice straniera che aveva chiesto il tesseramento presso una società di calcio in Italia, allegando al relativo modulo per il tesseramento, la dichiarazione mendace di non essere mai stata tesserata per società appartenenti a federazioni estere. Rilasciando tale dichiarazione mendace, la calciatrice è venuta meno al principio di lealtà, correttezza e probità e pertanto va sanzionata. Per tale comportamento non può rispondere, in quanto, la richiesta di tesseramento della calciatrice era fondata sulla dichiarazione della medesima, di per sè sufficientemente idonea a far ritenere soddisfatte le condizioni del tesseramento.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 38/CDN del 26 novembre 2008 n. 5 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (41) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: A.D. (calciatrice attualmente tesserata per la Soc. ACF Brescia Femminile) e della società AC Riozzese (nota n. 1010/1425pf07-08/AM/ma del 9.9.2008)
Massima: Risponde della violazione degli artt. 39 e 40 comma 4 NOIF e dell’art. 1 comma 1 CGS per aver indotto la società di calcio a formalizzare il proprio tesseramento presentando documentazione inidonea, mentre la stessa era già tesserata per altra società di calcio.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/CGF Riunione del 10 Luglio 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 61/CGF Riunione del 11 Novembre 2008 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore P.L. (all’epoca dei fatti calciatore Pescara Calcio attualmente tesserato Giulianova Calcio S.r.l.) avverso la sanzione della squalifica per mesi 4 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 C.G.S. e 40, comma 4 N.O.I.F.
Massima: Il presidente della società è responsabile per aver inoltrato alla Lega Professionisti di Serie C, richiesta di varazione di tesseramento relativa ad un calciatore che era già tesserato con altra società professionistica. Non rileva ai fini del presente provvedimento, la sua presenza o meno alle materiali riunioni, nelle quali sono stati sottoscritti i contratti e le variazioni di tesseramento tra la società ed il calciatore, quanto invece il fatto che nel suo ruolo di vertice della società, non poteva non conoscere quanto stava accadendo. Per cui non rileva la conoscenza dei fatti relativi ad attività contrattuali o gestionali della società, quanto la sua conoscibilità e gli effetti che i fatti producono in capo alla società e al suo legale rappresentante. Conseguentemente permane la responsabilità della società per il comportamento dei suoi tesserati. Riguardo al calciatore, si osserva che anch’egli è responsabile perché ha sottoscritto un contratto, allorquando era in essere un contratto con altra società. La buona fede non può essere confusa con l'erroneo affidamento causato da negligenza imperizia od omissivo comportamento di colui che ne invoca l'esistenza riguardo ad uno specifico fatto.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/CGF Riunione del 10 Luglio 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 61/CGF Riunione del 11 Novembre 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 29.5.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ U.S. Massese 1919 S.r.l. avverso le sanzioni inflitte: al sig. F.N., già sanzionato con decisione pubblicata in com. uff. n. 53 del 12.5.2008, la sanzione per ulteriori mesi 6 per violazione dell’art. 10, comma 2 e 4 C.G.S.; all’U.S. Massese Calcio 1919 S.r.l. l’ammenda di € 5.000,00 per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S. conseguente a deferimento del Procuratore Federale a seguito della richiesta di tesseramento del calciatore A.A..
Massima: La società è responsabile della violazione dell’art. 10, comma 2 e 4 C.G.S. per aver tentato di tesserare il calciatore, già tesserato per la stessa Stagione Sportiva per altra società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 33/CDN del 05 novembre 2008 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (330) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.P. (già Presidente della Soc. AC Sansovino Srl dall’8.8.2003 al 3.8.2005), D.M. (già Presidente della Soc. AC Sansovino Srl dal 4.8.2005 al 3.7.2007), P.P. (nella sua qualità di Presidente della Soc. AC Sansovino Srl dal 4.7.2007 in atto) e della società AC Sansovino Srl (nota n. 1250/612pf06-07/SP/en del 23.9.2008)
Massima: La società risponde della violazione dell’art. 1 del CGS in relazione all’art. 40, comma 3, NOIF, per aver proceduto al tesseramento nelle stagioni sportive 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 come “giovani di serie” di numerosi giovani calciatori provenienti da regioni diverse da quella ove ha la propria sede, non residenti con il proprio nucleo familiare né nella detta regione né in province limitrofe di altra regione; ovvero residenti solo per il tempo necessario al perfezionamento del tesseramento. Il caso di specie: In seguito ad un controllo effettuato dal settore giovanile e scolastico della FIGC emergeva come, per la società fossero tesserati come Giovani di Serie un numero molto elevato di giovani calciatori, nati nel 1991 e 1992 in regioni diverse dalla Toscana (ove aveva sede la società) e con una carriera calcistica alle spalle svolta quasi per intero nelle loro regioni di origine. Tale particolarità appariva immediatamente sospetta, dal momento che si trattava di ben 19 calciatori, oltre ad altri quattro, per i quali nella stagione 2006/2007 era stato richiesto e concesso regolarmente il tesseramento in deroga ex art. 40/3 NOIF. Le successive indagini della Procura Federale potevano accertare che la maggior parte dei predetti giovani, dopo pochi mesi, erano anagraficamente emigrati per i comuni di provenienza unitamente al genitore con il quale avevano ottenuto la residenza. In sostanza la quasi totalità dei giovani di Serie tesserati dalla società per i campionati 2005/2006 e 2006/2007 aveva richiesto e mantenuto la residenza in un solo Comune della Toscana solo per il tempo necessario e formalizzare il tesseramento. Inoltre il trasferimento era avvenuto unitamente ad uno solo dei genitori e non con tutta la famiglia come previsto dalle norme). L’art. 40 comma 3 delle NOIF vieta il tesseramento di calciatori infra sedicenni presso società che non abbiano sede nella regione di residenza della famiglia del calciatore ovvero in una provincia confinante. Appare evidente, come tale divieto, quanto meno nei casi sopraccitati, sia stato eluso e che tale violazione sia stata occultata mediante fittizi trasferimenti della residenza anagrafica. Per di più, tale trasferimento fittizio nella maggior parte dei casi non ha interessato tutta la famiglia, ma solo parte di essa. Appare evidente, che il mero trasferimento della residenza anagrafica non è sufficiente a consentire il tesseramento del “giovane di serie”, essendo invece necessario, che l’intero nucleo familiare sia effettivamente residente nella regione, ovvero nella provincia confinante. Solo questo, realizza la ratio della norma, che è quella di tutelare il sano sviluppo psichico, l’educazione e l’integrità del nucleo familiare dei giovani calciatori. Consegue la sanzione dell’inibizione (anni 1) nei confronti di coloro che rivestivano la carica di presidente e dell’ammenda a carico della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 32/CDN del 03 novembre 2008 n. 5 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (331) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C.G. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Derthona FBC 1980 Srl) e della società US Sanremese (nota n. 4661/510pf07-08/MS/ma del 13.5.2007)
Massima: La società risponde della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo, in occasione della gara, a seguito di denuncia presentata dall’altra società. Consegue la sanzione dell’ammenda.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 29/CDN del 23 ottobre 2008 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (10) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: N.F. (Amministratore unico della Soc. US Massese 1919 Srl) e della società US Massese 1919 Srl (nota n. 5695/1522pf07-08/AM/blp del 18.6.2008)
Massima: L’Amministratore Unico della società risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS per avere, mediante le dichiarazioni rese dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità, disconoscendo la propria firma apposta su un modello di variazione di tesseramento, poiché “tale disconoscimento appare del tutto inverosimile, in quanto, la firma apposta sul modulo e disconosciuta è identica a quelle apposte dallo stesso sia sul mandato professionale per l’assistenza nel procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare, sia sui moduli in atti ed è palesemente difforme da quella di altri cui il deferito ha attribuito la sottoscrizione”. Consegue la sanzione dell’inibizione (mesi 1) a carico del presidente e la sanzione dell’ammenda a carico della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 24/CDN del 09 ottobre 2008 n. 5 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (366) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.B. (Presidente all’epoca dei fatti Soc. ASD Mezzolara), del calciatore K.Y.E. e della società ASD Mezzolara (nota n. 5775/345pf07-08/MS/en del 20.6.2008)
Massima: La società non risponde della violazione dell’ art. 1 comma 1 CGS in relazione all’ art. 40 comma 11 bis delle NOIF, per aver richiesto il tesseramento del giocatore straniero dichiarando che lo stesso non era mai stato tesserato presso altre Federazioni quando la società ha inviato all’Ufficio Tesseramenti FIGC richiesta di tesseramento del calciatore di nazionalità francese dichiarando che il giocatore era di nazionalità straniera – comunitaria e che non era mai stato tesserato all’ estero, allegando dichiarazione datata 30.8.2007, firmata dallo stesso giocatore, nella quale questi dichiarava di non essere tesserato in alcuna squadra di calcio appartenente a qualsivoglia federazione. La società, infatti, non avendo ricevuto la conferma del tesseramento del calciatore, nei tempi canonici, aveva ritenuto giustamente, il tesseramento del calciatore inefficace, senza ulteriori conseguenze del caso, avendo adottato tutte quelle procedure ritenute necessarie per prassi. Il calciatore è sanzionato con la squalifica (mesi 6), perché sottoscrivendo la dichiarazione in lingua francese, con la quale affermava la mancata appartenenza a tutte le Federazioni, ha indotto la società, in totale buona fede, ad inoltrare il tesseramento presso gli organi competenti, nonostante lo stesso calciatore sapesse di essere tesserato presso la Federazione francese.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 08/CDN del 17 Luglio 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.P. (quale presidente pro tempore del consiglio di amministrazione Pescara Calcio SpA ss 05/06 e 06/07), M.P. (quale presidente pro tempore del consiglio di amministrazione Pescara Calcio SpA ss 07/08) E.S. (quale delegato del comitato provinciale LND di Pescara) e della Pescara Calcio SpA (nota n. 3960/532 pf07-08/am/ma del 4.4.2008)
Massima: La società è sanzionata per aver tesserato il calciatore prima del compimento del 14mo anno di età, essendo egli nato il 28 settembre 1993 e residente in provincia, non limitrofa a quella ove ha sede la società, con ciò violando l’art. 40 comma 3 NOIF. Il calciatore, infatti, non poteva essere tesserato per la società deferita in quanto la sede di quest’ultima è ubicata in Regione diversa da quella di residenza del calciatore e le due Province appartenenti a Regioni diverse non sono confinanti. L’art. 40 comma 3 NOIF peraltro, nella parte che qui interessa, è norma che richiede per il tesseramento di calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 14mo anno di età, che esso avvenga a favore di società che abbiano sede o nella Regione in cui i calciatori risiedono con la famiglia, oppure in una Provincia anche di altra Regione, che sia però confinante con quella di residenza del calciatore. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 02/CDN del 03 Luglio 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.M.R., F.E. (calciatori tesserati all’epoca dei fatti S. Giorgio del Sannio), G.B. (all’epoca dei fatti Presidente Tecnoparte-Nope), N.P. (all’epoca dei fatti Presidente Venafro), G.O. (all’epoca dei fatti Presidente, attualmente dirigente US Ciorlano – oggi ASD Comprensorio Prov. Isernia), P.U. (all’epoca dei fatti Presidente San Giorgio del Sannio) e delle società US Venafro,ASD Comprensorio Prov Isernia e San Giorgio del Sannio (nota n. 1102/010pf06-07/SP/MC del 7.11.2007)
Massima: Il calciatore va ritenuto responsabile per violazione dell’art.1 comma 1 CGS per essersi ripetutamente tesserato in virtù di documento attestante dati anagrafici non rispondenti al vero. Consegue la sanzione della squalifica (anni 1)
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per violazione dell’art.1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 comma 11 NOIF per aver utilizzato ai fini del tesseramento irregolari attestazioni di cittadinanza italiana del calciatore straniero.
Massima: I comportamenti diretti ad utilizzare ai fini del tesseramento attestazioni di cittadinanza italiana di cui si contesta la veridicità non integrano la violazione dell’ art. 10, comma 6, CGS, quando non risultano compiuti atti “volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati”.
del campionato ed in particolare le irregolarità poste in essere dal presidente del sodalizio che ha sottoscritto una notevole quantità di documenti falsi.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 62/CDN del 06 Giugno 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di L.P. (all’epoca dei fatti calciatore Pescara Calcio attualmente tesserato Giulianova Calcio Srl), G.P. (Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore Potenza Sport Club Srl), P.G. (dirigente accompagnatore nonché delegato Potenza Sport Club) e della società Potenza Sport Club Srl (nota n. 2125/188pf07-08/SP/en del 15.1.2008)
Massima: Il calciatore ha violato l’art. 40 comma 4 NOIF (che non consente il tesseramento contemporaneo per più società) tesserandosi con una società, nonostante il precedente tesseramento per la stagione sportiva 2007/2008 sottoscritto in data 9/8/2007 con altra società, che in data 18.8.2007 aveva avuto dalla Lega Professionisti di Serie C il visto di esecutività.
Massima: La società è responsabile per il comportamento dei suoi dirigenti che hanno avviato la trattativa con il calciatore nonostante fossero a conoscenza che lo stesso calciatore avesse già firmato il rinnovo del tesseramento con la propria società e, comunque, senza effettuare adeguati accertamenti in ordine a tale circostanza. In particolare la società, ha operato senza prima accertarsi presso la Lega Professionisti di Serie C, se il precedente tesseramento del calciatore, sottoscritto in data 9.8.2007 avesse ricevuto il visto di esecutività e, comunque, senza preoccuparsi minimamente dello status del calciatore.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN del 29 maggio 2008 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (213) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.A. (calciatore) e N.F. (Amministratore Unico US Massese 1919 Srl) e della società US Massese 1919 Srl (nota n. 2701/324pf07-08/SP/ma del 12.2.2008)
Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 40 comma 4 NOIF per aver sottoscritto due richieste di tesseramento con società diverse cui consegue la sanzione della squalifica.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN del 29 maggio 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (210) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: J.F. (calciatore tesserato Empoli FC SpA), G.V. (Direttore Generale Empoli FC SpA) e F.C. (Presidente Empoli FC SpA) della società Empoli FC SpA (nota n. 2612/300pf07-08/SP/ad del 6.2.2008)
Massima: E’ regolare il tesseramento del calciatore minore con la società professionistica in quanto avvenuto in conformità con quanto previsto dalla normativa federale posta a tutela dei giovani calciatori, non rilevando la circostanza che la società abbia trasmesso il relativo certificato di stato di famiglia anagrafica rilasciato dal Comune soltanto in data 2.4.2008, atteso che il trasferimento effettivo della residenza era già avvenuto in precedenza. Quando la famiglia del giovane calciatore – intesa nella accezione comune cioè come stretto nucleo familiare (marito, moglie e figli) – ha effettivamente trasferito, sin dal 2005, la propria residenza nella in altra regione ove ha sede la società professionistica con la quale il proprio figlio è stato tesserato, nelle stagioni agonistiche 2006/07 e 2007/08 sussistevano i requisiti richiesti dall’art. 40 comma 3 NOIF, in presenza dei quali è consentito il tesseramento di calciatori con età inferiore ai 16 anni (residenza con la propria famiglia nella regione dove ha sede la società interessata o in una provincia confinante con la regione stessa).
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 43/CDN del 28 Marzo 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.G. (Presidente del Comitato Regionale Veneto della LND), G.B. (presidente AC Mestre) per violazione art. 1 CGS con riferimento alla mancata osservanza di quanto disposto dall’art. 94 ter comma 13 NOIF e della società AC Mestre per violazione art. 2 comma 4 (oggi art. 4 comma 1) (nota n. 2312/123pf07-08/sp/en del 23.1.2008)
Massima: Ai sensi dell’art. 2702 C.C. il disconoscimento della sottoscrizione priva una scrittura privata di qualsiasi valore probatorio. E’ onere di chi vuol far valere la scrittura provare l’autenticità della sottoscrizione.
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 72/CGF Riunione del 9 gennaio 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D. Com. Uff. n.75/C del 10.11.2006
Impugnazione - istanza:Ricorso ai sensi dell’art.33, comma 2, C.G.S (previgente) della Sassari Torres 1903 S.r.l. avverso la decisione della Commissione Disciplinare della LPSC che ha inflitto alla societa’ due punti di penalizzazione
Massima: La società risponde della violazione dell’articolo 1 del Codice Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all’articolo 52 delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. (N.O.I.F.), per insufficiente prestazione di garanzie fideiussorie in applicazione dell’obbligo di cui all’articolo 52, comma sesto, delle N.O.I.F. ovvero per non aver rispettato gl’impegni e le disposizioni regolamentari vigenti, venendo così meno al principio di lealtà sportiva, ottenendo il visto di esecutorietà di pratiche di tesseramento sul presupposto, poi non rispettato, di stare provvedendo agli impegni economici assunti (emissione di fideiussione bancaria già richiesta ad Istituto di credito). Consegue la sanzione della penalizzazione di punti (2) in classifica.
Massima: La mancata ottemperanza ad un obbligo regolamentare di natura finanziaria può costituire “violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva. Le disposizioni poste ad assicurare la solvibilità finanziaria delle società iscritte alle diverse Leghe determinano implicazioni sul complessivo sistema di rapporti che intercorrono all’interno di esse e tra esse e la Lega di riferimento, così che dalla loro violazione derivano delle distorsioni dei rapporti medesimi costituenti improprie posizioni di vantaggio tra competitori, per se stesse configuranti violazione della correttezza sportiva per effetto dell’alterazione del principio di sostanziale eguaglianza delle condizioni di partecipazione alla competizione, ben potendo da esse scaturire posizioni di vantaggio che abbiano – direttamente o meno – rilevanza sulla formazione della compagine e sul conseguimento, da parte della stessa, dei risultati sportivi.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 26/CDN del 25 Gennaio 2008 n. 4 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: I.G. (Presidente del Comitato Provinciale di Bologna), F.G. (presidente ASD Croce Coperta Turris), F.P. (già tesserato ASD Croce Coperta Turris) per violazione art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 comma 3 NOIF e la societa’ ASD Croce Coperta Turris per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi trasfuso art. 4 comma 1 CGS) (nota n. 1449/046pf07-08/sp/ma del 9.11.2007).
Massima: Il Presidente del Comitato Provinciale della LND risponde della violazione per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 3 NOIF ed in relazione al CU n. 1 del 1°.7.2006 quando risulta tesserato un calciatore minore di anni sedici senza che sia stata trasferita la residenza anagrafica, nonostante lo stesso si trovasse da diversi anni con la madre nella regione di cui al tesseramento. L’art. 40 comma 3 NOIF, che prescrive che i minori degli anni 16 possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, nel caso di specie, viene integrato dal CU di cui in atti con il quale la FIGC ha prescritto che le richieste di nuovo tesseramento fossero accompagnate da specifici documenti, non potendo il calciatore beneficiare della deroga ivi prevista.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 26/CDN del 25 Gennaio 2008 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.D.S. all’epoca dei fatti presidente AS Roseto Girls) per violazione art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 34 del regolamento della LND nonché art. 1 comma 3 CGS; A.M. (all’epoca dei fatti dirigente AS Roseto Girls attualmente presidente) per violazione art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 34 del regolamento LND e della società AS Roseto Girls per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi trasfuso art. 4 commi 1 e 2 CGS) (nota n. 1054/515pf06-07/sp/en del 6.11.2007).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (4) in classifica per aver violato l’art.1, comma 1, CGS (vigente all’epoca dei fatti) in relazione all’art. 34 Regolamento LND a seguito di utilizzazione del cartellino della calciatrice, non più tesserata per la sua Società, per far partecipare altre calciatrici sotto il nome di quest’ultima a n. 8 gare del campionato di serie B femminile stagione 2006/2007.
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 72/CGF Riunione del 9 gennaio 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D. Com. Uff. n.75/C del 10.11.2006
Impugnazione - istanza:Ricorso ai sensi dell’art.33, comma 2, C.G.S (previgente). della Sassari Torres 1903 S.r.l. avverso la decisione della Commissione Disciplinare della LPSC che ha inflitto alla società due punti di penalizzazione
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per “la mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile alla società” come stabilito dall’articolo 14, lettera c), del C.U. n. 181/A in data 31 marzo 2006.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 14/CDN del 9 Novembre 2007 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.P. (direttore sportivo A.S. Bari S.p.A.), P.D. (Segretario A.S. Bari S.p.A.) per violazione artt. 1 comma 1 e 8 comma 2 CGS anche in relazione all’art. 39 NOIF e della società A.S. Bari S.p.A. per violazione art. 2 comma 4 CGS (nota n. 1613/520pf/sp/ma del 18.4.2007).
Massima: La società è responsabile della violazione degli artt. 1 e 8 comma 2 CGS anche in relazione all’art. 39 NOIF commessa dai proprio presidente per aver depositato la variazione del tesseramento del calciatore non sottoscritta da quest’ultimo, risultando così apocrifa, bensì dal procuratore di quest’ultimo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 063/C Riunione del 27 Giugno 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n.- 53 del 24.5.2007
Impugnazione - istanza: 9. RICORSO DELLA G.S. MAZARA 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.020,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 43 N.O.I.F. E 1 C.G.S.
Massima: Non sussiste la violazione dell’art. 43 NOIF nei confronti della società per aver non avere inviato, entro i termini previsti dal Com. Uff. n. 17 del 27.9.2006 e dal Com. Uff. n. 19 dell’11.10.2006, i certificati di idoneità agonistica relativi a trentaquattro tesserati poiché ha assolto a tale obbligo dimostrando che i certificati medici erano stati rilasciati, in data anteriore alle richieste di tesseramento dei singoli atleti, da professionista specializzato in medicina dello sport. Conseguentemente, all’atto della richiesta di tesseramento dei singoli calciatori, la società reclamante aveva già acquisito i relativi certificati di idoneità all’attività sportiva agonistica.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 027/C Riunione del 22 Dicembre 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 38 del 9.11.2006
Impugnazione - istanza: 2. RECLAMO SIG. S.G., GIÀ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ D.P., AVVERSO LA SANZIONE DELL’ INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2 C.G.S.
Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per anni 2 per la violazione di cui all’art. 8, commi 1 e 2, C.G.S., per avere formulato gli atti di tesseramento relativi ai calciatori, minori di età, senza l’osservanza delle norme federali, apponendovi e consentendo l’apposizione di firme apocrife dei genitori dello stesso.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 022/C Riunione del 28 Novembre 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 19 del 12.10.2006 Impugnazione - istanza: 3. RECLAMO A.C. WIPPTAL AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’AMMONIZIONE AL SIG. P.S., DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 21 AL SIG. P.C., DELL’INIBIZIONI PER GIORNI 28 AL SIG. B.D., DELL’AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1. COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S.
Massima: Non è sufficiente la semplice richiesta di tesseramento per giustificare l’utilizzo dei calciatori, occorrendo, al contrario, la concessione del tesseramento stesso da parte della FIGC. Allo stesso modo, per il calciatore, non bastava che ci fosse disputa in corso circa l’interpretazione della disciplina N.O.I.F., l’utilizzo di detto calciatore sarebbe stato legittimo solo a seguito di esito positivo, per la società, della disputa. Nel caso in esame il tesseramento di detto calciatore era stato regolarmente richiesto, ma non concesso, per inapplicabilità della deroga di cui all’art. 40, comma 3, N.O.I.F.. La F.I.G.C. aveva difatti ritenuto, in data 3 ottobre 2005, che il tesseramento del calciatore non fosse possibile, poichè l’art. 40, comma 6 e 10, C.G.S. prevede il tesseramento di atleti che siano “residenti in Italia che non siano mai stati tesserati per federazioni estere” e di atleti “cittadini italiani che abbiano ininterrottamente mantenuto la cittadinanza italiana che siano figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia”.Osservava la F.I.G.C. che, trattandosi di giovane minore d’età, la residenza riguarda l’intero nucleo familiare, che nel caso in specie, risulta essere in Svizzera.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 004/C Riunione del 04 Agosto 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – com. Uff. n. 59 del 15.6.2006
Impugnazione - istanza: 7. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. B. C., E DELL’A.S.D. LA CHIVASSO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER RISPONDERE RISPETTIVAMENTE IL PRIMO DELLA VIOLAZIONE DEGLI ART. 39, COMMA 2 N.O.I.F. E 1, COMMA 1 C.G.S., LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S.
Massima: Il presidente è sanzionato con l’ammonizione con diffida per la violazione degli artt. 39, comma 2, N.O.I.F. e 1, comma 1, C.G.S., per aver presentato il modulo di richiesta di tesseramento della calciatrice sul quale erano state apposte le firme dei nonni della calciatrice anziché quelle dei genitori esercenti la potestà genitoriale. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 100,00
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 003/C Riunione del 27 luglio 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 364 del 30.5.2006
Impugnazione - istanza: 3. APPELLO DEL SIG. C.P.GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELL’U.S. LECCE, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E ART. 40, COMMA 3 N.O.I.F.
Massima: Il Direttore Sportivo e responsabile del Settore Giovanile è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere tesserato, in violazione dell’art. 43 comma 3 N.O.I.F., i calciatori, minori di anni 14, in difetto dei requisiti normativi vigenti
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 58/C Riunione del 17 maggio 2006 n.3-4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 118 dell’11.4.2006
Impugnazione - istanza: 3. APPELLO DEL CALCIATORE V.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 A DECORRERE DALL’1.1.2008 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. 4. APPELLO DEL SIG. P.G.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO ALL’11.4.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S.
Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per anni due per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per aver sottoscritto un tesseramento sotto falso nome al fine di poter partecipare all’attività amatoriale essendo stato precedentemente squalificato fino al 31.12.2007
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 54/C Riunione del 4 maggio 2006 n. 6 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 43 del 30.3.2006
Impugnazione - istanza: 6. APPELLO DEI SIGNORI V.S. E F.S. PER IL CALCIATORE MINORE V.I.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER MESI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
Massima: Il calciatore minore è sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara per aver la madre ottenuto dalla Commissione tesseramenti l’annullamento del tesseramento, poiché la firma attribuita alla stessa non corrispondeva a quella apposta nella dichiarazione allegata al reclamo, oggetto di autentica da parte di Pubblico Ufficiale. La sanzione discende dall’applicazione dell’art. 92, comma 1, N.O.I.F., in base al quale i tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle Leghe. Nel caso in specie, il calciatore non poteva non essere a conoscenza della fattispecie, pertanto doveva essere consapevole che, in quanto minore, gli esercenti la patria potestà sono i genitori che dovevano sottoscrivere il tesseramento.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 6 aprile 2006 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 239/C dell’1.3.2006
Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità della sanzione dell’ammonizione inflitta al sig. P.F. e alla A.C. Monza 1912, seguito proprio deferimento rispettivamente, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 2 comma 4 C.G.S.
Massima: E’ congrua la sanzione dell’ammonizione inflitta al presidente della società per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per aver richiesto una certa somma di denaro (sotto forma di sponsorizzazione) al padre del calciatore per il tesseramento del figlio.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 42/C - Riunione del 20 marzo 2006 n. 8,9 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 33 del 9.2.2006 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello del sig. M.M., all’epoca dei fatti tesserato per l’U.S. Marinella, attualmente tesserato per l’U.S.D. Fossone avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli per mesi 8 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.. Appello del sig. S.A., all’epoca dei fatti tesserato per l’U.S. Marinella, attualmente tesserato per l’U.S.D. Fossone, avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli per mesi 8 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.
Massima: L’aver in ogni modo trattenuto somme derivanti da incassi di torneo, l’aver fatto pagare ai genitori dei ragazzi della scuola calcio somme di danaro per cartellini e materiale ricevuto dagli sponsor si può tranquillamente considerare un abuso di fiducia sia nei confronti degli organi sociali sia nei confronti dei genitori medesimi per cui integra la violazione dell’art. 1 C.G.S., laddove si consideri, inoltre che di tale attività di natura finanziaria non vi è mai stata alcuna traccia nella contabilità della società e manca un qualsivoglia rendiconto della gestione complessiva di tali somme, circostanza, questa, che presenta gli estremi di una non legittima trattenuta di qualsiasi ammontare di cui avevano il possesso.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 6 febbraio 2006 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 337 del 13.1.2006
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Cesena Calcio a Cinque avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 6 inflitta al sig. A.G. e dell’ammenda di € 2.000,00 alla società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per la violazione, rispettivamente dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 2 comma 4 C.G.S.
Massima: E’ fuor di discussione, sulla base di quanto espressamente prescritto dal punto 2 dell’art. 39 delle N.O.I.F., che la richiesta di tesseramento debba essere inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Alla luce delle specifiche modalità tassativamente indicate nel punto appena detto non è seriamente contestabile come il deposito presso gli stessi enti previsto dal successivo punto 3 debba avvenire in modo che risulti con certezza vuoi il deposito stesso che la data in cui avviene, all’evidente scopo di potersi stabilire con sicurezza, in ogni momento e ad ogni effetto, la decorrenza del trasferimento. Alla luce di questa inoppugnabile premessa non può seriamente disconoscersi che la società ben avrebbe potuto depositare la richiesta di tesseramento del calciatore presso gli uffici della Federazione di Roma, invece che inoltrarla a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, a condizione, tuttavia, di poter offrire prova certa sia del deposito che della data dello stesso. Nulla quaestio nel caso in cui la documentazione pervenga all’ufficio competente ed il tesseramento abbia preso corpo; nel caso contrario non vi è dubbio, invece, che incombe sulla società l’onere di provare l’invio a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (l’ufficio e la data del deposito, laddove prova certa sicuramente non è, né può esser ritenuta, la dichiarazione che provenga dalla stessa parte (interessata).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 28 novembre 2005 n. 3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 10 del 6.10.2005
Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità delle sanzioni della inibizione inflitta ai signori A.M.G. e G.A. fino al 31.3.2006 e dell’ammenda di € 150,00 inflitta alla societa’ Real Oxilia Devils a seguito di proprio deferimento
Massima: Quando non si tratta di illegittimo tesseramento di calciatori extracomunitari mediante false attestazioni, ma dell’impiego di alcuni di questi per una sola volta mediante l’uso dei tesserini falsificati di altri calciatori, giusta è la sanzione della sola ammenda nei confronti della società e della inibizione nei confronti dei dirigenti.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 10 ottobre 2005 n. 5-6 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 37 dell’1.8.2005
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Cesena Calcio a Cinque avverso la sanzione della penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2005/2006 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Sig. P.P. avverso la sanzione dell’inibizione per anni due inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: La società, in seguito a deferimento è sanzionata dalla competente Commissione disciplinare con la penalizzazione di punti (6) in classifica per la violazione degli artt. 1 comma 1 ed 8 commi 2 e 6 C.G.S. e degli artt. 40 comma 6, 91 e 95 N.O.I.F. per aver inoltrato ai competenti organi federali richiesta di tesseramento del calciatore brasiliano, figurante, invece, come calciatore italiano, nato in Italia, recante la falsa firma del calciatore ed indicazione di dati anagrafici di questi ugualmente falsi.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 4 Aprile 2005 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 92 del 17.2.2005
Impugnazione - istanza:Appello della A.S.D. Francavilla avverso decisioni merito gara Telusiano/Francavilla del 22.1.2005
Massima: Il calciatore, cittadino extracomunitario tesserato per la stagione 2004/2005, non avrebbe potuto essere svincolato nel corso della stessa stagione in quanto soggetto a vincolo annuale. Per lo stesso motivo non avrebbe potuto tesserarsi nel corso della medesima stagione per alcuna altra società. Ne consegue che lo svincolo dalla società ed il successivo tesseramento in favore di altra società sono atti privi di validità che non fanno venir meno, da un lato, il vincolo che legava il calciatore all’originaria società di appartenenza e, dall’altro, l’irregolarità della posizione dello stesso calciatore allorché prende parte a gara di una diversa società. È ben vero che lo svincolo è stato disposto dal Comitato Regionale e che la dirigenza della nuova società ha fatto ragionevole affidamento sulle assicurazioni ricevute (sembra) da appartenenti a detto Comitato. È anche vero, tuttavia, che al di là dell’errore commesso dal Comitato e del conseguente errore nel quale è caduta la società, il calciatore era, al momento del prendere parte alla gara, in posizione oggettivamente irregolare. Questo fatto come questo non può essere posto nel nulla dalla (addotta) buona fede dei dirigenti della società. Senza dire che detti dirigenti avrebbero dovuto rendersi conto da sé, in ogni caso, della irregolarità della posizione del loro calciatore, dal momento che avrebbero dovuto conoscere le disposizioni federali in fatto di svincolo e tesseramento e non fare affidamento sulle (pur autorevoli) assicurazioni di appartenenti al Comitato Regionale. Si sa, infatti, che l’ignoranza della “legge” non scusa in alcun modo chi a quella certa legge è obbligato ad attenersi.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 14 Marzo 2005 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005
Impugnazione - istanza:Appello fallimento Calcio Como avverso la sanzione della penalizzazione di n. 6 punti nella classifica del campionato 2004/2005 per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., a seguito di deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C
Massima: Il Com. Uff. n. 180/A del 2004 espressamente dispone l’applicabilità delle disposizioni ivi contenute alla stagione 2004/2005. Il riferimento all’art. 1 C.G.S. non è incongruo, atteso che il richiamo ai principi ivi previsti comprende, come da costante giurisprudenza della CAF, l’osservanza di tutte le disposizioni federali. L’osservazione secondo cui l’infrazione contestata attiene alla materia contrattuale e non sportiva è ininfluente, atteso che la penalizzazione prevista ha come scopo quello di punire atteggiamenti comunque tendenzialmente tesi a superare le condizioni di parità sul piano tecnico che le norme afferenti ai bilanci e, conseguentemente, ai contratti, tendono a fissare. La rigidità sia precettiva che sanzionatoria in materia è evidentemente tale che l’interpretazione delle norme de quibus deve riflettere esclusivamente il dato letterale, integrato dalla ratio della norma. Conseguentemente, la sanzione scatta ogni volta che non vi sia coincidenza tra la sottoscrizione di un contratto extra budget-tipo e la prestazione della garanzia bancaria richiesta, sicché ogni evento successivo alla data fissata per tali adempimenti è ininfluente ai fini della sussistenza dell’infrazione e, conseguentemente, all’irrogazione della sanzione. L’ulteriore argomentazione tratta dal fatto che la F.I.G.C. ha autorizzato i singoli calciatori che ne hanno fatto richiesta ad adire la giustizia ordinaria a tutela delle loro soggettive posizioni economiche risulta assolutamente ininfluente nella specie, atteso che tale profilo non investe la capacità officiosa degli Organi federali di adottare, nei confronti della società (nel caso di specie del Fallimento) le sanzioni previste, risultando assolutamente diversi gli aspetti in cui la fattispecie si articola.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 7 Marzo 2005 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 20.1.2005
Impugnazione - istanza:Appello F.C. Union 98 avverso decisioni merito gara Union 98/Pontedera 1912 del 19.12.2004
Massima: La posizione di calciatore “non professionista” di cui all’ art. 117 comma 4 N.O.I.F. non può essere assimilata a quella di calciatore svincolato. Ne consegue che il calciatore svincolato, il quale abbia stipulato un contratto da professionista, può risolverlo nel corso della stessa stagione sportiva ed essere tesserato nella medesima stagione con altra società dilettantistica.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 21 Febbraio 2005 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 32 del 26.1.2005
Impugnazione - istanza:Reclamo della A.C. Montebaldina avverso decisioni merito gara Montebaldina/Virtus Vecomp del 9.1.2005
Massima: L’art. 40, comma 11, N.O.I.F. prevede che per i calciatori stranieri l’efficacia del tesseramento decorra dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 10 Gennaio 2005 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 17.11.2004
Impugnazione - istanza:Reclamo della U.S. Junior Jesina avverso: la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 al calciatore G.M.; la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2004 al presidente pro-tempore della società reclamante; la sanzione dell’ammenda di e100,00 ad essa reclamante inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Marche del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
Massima: Il calciatore che sottoscrive un doppio tesseramento è sanzionato con la squalifica a tempo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 24 Gennaio 2005 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 115 del 6.12.2004
Impugnazione - istanza:Reclamo della Pol. Rosetana Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di n. 2 punti nella classifica del campionato in corso inflitta a seguito di deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C, per violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione al punto 13 del com. uff. n. 180 del 3.5.2004
Massima: La società viene sanzionata con la penalizzazione di punti (due ) in classifica da scontarsi nel campionato in corso, in ragione della mancata prestazione di garanzia bancaria a prima richiesta relativamente ai contratti di due calciatori, che sforavano il budget tipo di cui al C.U. n. 180 del 2004. A prescindere da ogni e qualsiasi ragione di contenzioso tra Società e calciatori, la norma richiede che entro termini perentori, ove il contratto sfori il budget tipo, deve essere prestata la garanzia prevista e ciò a tutela del singolo contratto e segnatamente dell’adempimento compiuto dello stesso. Argomentando in senso anche parzialmente diverso, la sanzione prevista perderebbe di tempestività, sarebbe legata a fattori futuri ed incerti, e risulterebbe inevitabilmente eludibile anche tramite atteggiamenti compiacenti che finirebbero per svuotare la norma della sua carica di dissuasione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 24 Gennaio 2005 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 115 del 6.12.2004
Impugnazione - istanza:Reclamo della A.S. Sora avverso la sanzione della penalizzazione di n. 2 punti nella classifica del campionato in corso, inflitta a seguito di deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C, per violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione al punto 13 del com. uff. n. 180 del 3.5.2004
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (due) in classifica in relazione alla mancata prestazione di garanzia bancaria a prima richiesta per i contratti di tre calciatori, che avevano sforato il budget-tipo per singolo contratto. Il C.U. n. 180 del 2004 espressamente dispone l’applicabilità delle disposizioni ivi contenute alla stagione 2004/2005. Il riferimento all’art. 1 C.G.S. non è incongruo, atteso che il richiamo ai principi ivi previsti comprende, come da costante giurisprudenza di questa Commissione, l’osservanza di tutte le disposizioni federali. L’osservazione secondo cui l’infrazione contestata attiene alla materia contrattuale, e non sportiva è ininfluente, atteso che la penalizzazione prevista ha come scopo quello di punire atteggiamenti comunque tendenzialmente tesi a superare le condizioni di parità sul piano tecnico che le norme afferenti ai bilanci e, conseguentemente, ai contratti, tendono a fissare. La rigidità sia precettiva che sanzionatorio in materia è evidentemente tale che l’interpretazione delle norme de quibus deve riflettere esclusivamente il dato letterale, integrato dalla ratio della norma e conseguentemente, la sanzione scatta ogni volta che non vi sia coincidenza tra la sottoscrizione di un contratto extra budget tipo e la prestazione della garanzia bancaria richiesta, sicché ogni evento successivo alla data fissata per tali adempimenti è ininfluente ai fini della sussistenza dell’infrazione e, conseguentemente, all’irrogazione della sanzione. E’ evidentemente al di là dell’intento normativo e pertanto inaccoglibile il riferimento a fideiussioni prestate ad altro titolo, atteso che lo scopo della disciplina è quello di predisporre un meccanismo specifico, valido a garantire ciascun singolo contratto in ordine anche alla posizione del giocatore, cosa evidentemente non realizzabile direttamente in forza della presenza di fideiussioni prestate ad altri fini e, comunque, non collegate alla specifica tutela perseguita.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 7 agosto 2004– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39/C del 5.5.04 - www.figc.it
Parti: C.O. contro F.I.G.C. – LNP + Altri
Massima: L’art. 27 del T.U. 286/98, anche dopo la modifica operata dalla legge 189/2002, ammette l’ingresso in Italia solo ad atleti ai quali sia stata rilasciata la dichiarazione nominativa di assenso da parte del CONI, nei limiti numerici previsti dal vigente contingentamento. Peraltro già a partire dal 17 luglio 2002, come è noto, la normativa sportiva (a partire dalla delibera CONI n.1226 del 24 luglio 2002) non ammette la possibilità di tesseramenti di giocatori extracomunitari non in regola con le vigenti norme del predetto Testo Unico 286/98. Sicchè l’utilizzo irregolare di calciatori extracomunitari è considerato grave illecito sportivo oltre che sanzionabile penalmente, significando in proposito che l’attività di controllo è demandata alle Federazioni interessate.
Massima: Non si capisce come possa il calciatore invocare il proprio status di soggetto provenuto e non proveniente in quanto già entrato, nel territorio nazionale, in mancanza della prova non fornita circa la legittima anteriore provenienza dall’estero. L’ingresso in Italia da parte dei soggetti extracomunitari ed il relativo conseguimento del permesso di soggiorno lavorativo, in base alla normativa statale vigente, è ammesso soltanto in relazione alla prova di un contratto di lavoro professionistico ovvero comunque retribuito (art. 27, comma 5, TU citato). Anche a voler superare tale carenza probatoria in ordine alle modalità di ingresso anteriore del calciatore nel territorio nazionale, non può essere accolta la tesi secondo cui l’omessa previsione del divieto di tesseramento di calciatori extracomunitari già tesserati in Italia (ma la circostanza per calciatore non è provata) con status diverso da quello di professionista consentirebbe il tesseramento tout-court in favore del calciatore in società di serie B.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 57/C Riunione del 14 Giugno 2004 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - Com. Uff. n. 40 dell’1.4.2004
Impugnazione - istanza: Appello del S.S.V. Naturno avverso decisioni merito gara Neugries/Naturno del 14.3.2004
Massima: E’ annullato con effetti ex tunc il tesseramento del calciatore straniero che all’atto del tesseramento in Italia ha dichiarato di non essere mai stato tesserato all’estero ottenendo per questo lo “status 70” (con conseguente vincolo a tempo indeterminato) di “dilettante mai tesserato all’estero”, quando si scopre che è stato in precedenza (nel 1997) tesserato per la Federazione straniera (tedesca), dovendosi, invece, richiedere in tal caso il “transfert” alla Federazione Tedesca. Consegue la posizione irregolare del calciatore che partecipa alla gara.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 56/C Riunione del 10 Giugno 2004 n. 1, 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 50 del 10.5.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Terranuovese avverso: - la sanzione dell’inibizione per anni 1 al sig. M.F., presidente della società; - la sanzione della squalifica per mesi 6 al calciatore K.E.; - la sanzione della penalizzazione di punti 20 ai sensi dell’art. 12 comma 8, C.G.S., da scontarsi nella presente stagione sportiva; a seguito di deferimento del presidente del Comitato Regionale Toscana. Appello dell’A.S. Terranuovese Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di 6 punti, ai sensi dell’art. 12 comma 8, C.G.S., in classifica nel campionato in corso a seguito di deferimento del presidente del Comitato Regionale Toscana
Massima: Il calciatore extracomunitario proveniente da Federazione Estera (Albania) viene tesserato, previo transfert, con “tesseramento annuale” da rinnovarsi di anno in anno. Per cui l’errore dell’Ufficio Tesseramento che successivamente abbia tesserato il calciatore con lo status 70 a tempo indeterminato, non potendone questo beneficiare, non può farsi ricadere sul calciatore e la società, con la conseguenza che pur risultando il calciatore in posizione irregolare per le partite che ha disputato, la società non potrà essere sanzionata per mancanza di imputabilità.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 22 Marzo 2004 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 269 del 18.2.2004
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Forte Colleferro avverso le sanzioni della penalizzazione di punti 7 da scontare nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di € 1.400,00 inflitte a seguito di deferimento del Presidente della Divisione Calcio a Cinque per violazione degli artt. 1 e 12C.G.S.
Massima: Il calciatore di nazionalità argentina e di cittadinanza italiana, il quale è stato tesserato (tesseramento scolastico riferito all’iscrizione ad un corso di calcio per minori) per una federazione estera (argentina) in giovane età non può ottenere il tesseramento con lo “status” di calciatore mai tesserato all’estero ma deve adottare, il particolare modus agendi previsto per il tesseramento di soggetto proveniente da federazione estera. Non assume alcuna rilevanza il fatto che il calciatore sia munito della cittadinanza italiana, non essendo prevista dalle norme federali una sostanziale diversità di trattamento fra italiani e stranieri nell’ipotesi di tesseramento di calciatori provenienti da Federazione straniera. La carenza di un requisito essenziale comporta l’invalidità del tesseramento del calciatore (ai sensi dell’art. 42 delle N.O.I.F.) e l’irregolarità della partecipazione del calciatore alle gare.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 15 Marzo 2004 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 247 del 5.2.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Bergamo Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Bergamo/Aymavilles del 28.11.2003
Massima: Il tesseramento decorre, come è noto, dalla data di autorizzazione e non vi è, ovviamente, motivo di dubitare della regolarità dell’attività svolta dall’Ufficio Tesseramento.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 26 Febbraio 2004 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 93 del 30.1.2004
Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Bolzano avverso decisioni merito gara città di Jesolo/Bolzano del 19.10.2003
Massima: Il riconoscimento dello “status 70” è relativo ai dilettanti stranieri mai tesserati all’estero, equiparati ad ogni effetto ai calciatori italiani.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 26 Gennaio 2004 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003
Impugnazione - istanza: Appello della U.S. Tarcisia Sassi avverso decisioni merito gara Atletico Mirafiori/Tarcisia Sassi del 2.11.2003
Massima: E’ regolare il tesseramento del calciatore straniero avvenuto ai sensi dell’art. 40 comma 11 NOIF, indipendentemente dal fatto che sul giornale locale è apparsa la dichiarazione del calciatore che ha ammesso di aver già giocato in Brasile.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 3 Novembre 2003 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 10 del 10.9.2003Impugnazione - istanza: - Reclamo dell’A.S. Lastrigiana avverso le sanzioni dell’inibizione di anni uno e mesi due all’allenatore A.A., mesi nove al sig. P.R., mesi quattro al sig. M.E. e di mesi due al calciatore A.F. e l’ammenda di e 2.500,00 alla società a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e della medesima società per l’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.
Massima: Su deferimento della procura federale la società che fa partecipare a due gare il calciatore sotto il nome di altro calciatore del medesimo sodalizio è responsabile della violazione degli art. 1 e 2 C.G.S. Consegue la sanzione dell’ammenda
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 21 Luglio 2003 n. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.S. Calcio a Cinque Martina avverso la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza, con assegnazione al campionato di serie C per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., nonché del presidente sig. G.R. avverso la sanzione dell’inibizione per la durata di anni 3 e mesi 6 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo dell’A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque avverso la penalizzazione di 6 punti da scontare nella classifica del campionato 2003/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione di cui all’art. 8 C.G.S. commessa dal suo presidente M.O., a seguito di deferimenti diversi dalla Procura Federale. Reclamo del calciatore B.P. avverso la sanzione della squalifica per anni 3 per la violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi del Procuratore. Reclamo del calciatore S.A.H. avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo del calciatore M.J.J. avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo del calciatore B.A. avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo della S.S. Real Scafati Calcio a Cinque avverso la sanzione della penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2003/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione di cui all’art. 8 C.G.S. commessa dal calciatore M.J.J. a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo del calciatore D.R. avverso la sanzione della squalifica per la durata di anni 5 e del divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per la durata di anni cinque, per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., con la proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., a seguito di deferimento della Procura Federale del 18.2.2003. Reclamo del calciatore R.D.O. avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo dell’Intesa Calcio a Cinque avverso la sanzione della penalizzazione di punti sei da scontare nella stagione sportiva 2003/2004, per violazione dell’art. 8 C.G.S. commessa dal calciatore B.A., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo dell’A.S. Forst Palermo Futsal avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 6 punti nella classifica del campionato 2003/2004 inflitte all’Intesa Calcio a Cinque ed alla S.S. Real Scafati per violazione dell’art. 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo della S.C. Afragola Calcio a Cinque avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 6 punti nella classifica del campionato 2003/2004 inflitte all’Intesa Calcio a Cinque ed alla S.S. Real Scafati per violazione dell’art. 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale
Massima: La falsificazione dei certificati di cittadinanza italiana ovvero l’alterazione delle carte d’identità al fine di consentire a calciatori extracomunitari di giocare in Italia con la status di calciatori italiani integra la violazione dell’art. 8 C.G.S.
Massima: Commettono la violazione in materia di tesseramenti ex art. 8 CGS, i calciatori che utilizzano certificati di cittadinanza e carte d’identità contraffatti ovvero alterati nella pratica di tesseramento.
Massima: Sono responsabili della violazione in materia di tesseramenti ex art. 8 CGS, i dirigenti di società che istruiscono la pratica di tesseramento del calciatore pur conoscendo che il suo certificato di cittadinanza e/o carta d’identità risulta contraffatto ovvero alterato.
Massima: L’elemento psicologico dellabuona o mala fede deve necessariamente essere ricavato da elementi deduttivi, non potendo per definizione risultare da dati oggettivi, per cui può essere ritenuto responsabile della violazione in materia di tesseramenti ex art. 8 C.G.S., il presidente della società che affida ad una società di consulenza esterna la pratica di tesseramento del calciatore straniero per essere tesserato come comunitario pur sapendo che questi non ha i requisiti per ottenere il suddetto status di cittadino.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 21 Luglio 2003 n. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.S. Calcio a Cinque Martina avverso la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza, con assegnazione al Campionato di Serie C per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., nonché del presidente sig. G.R. avverso la sanzione dell’inibizione per la durata di anni 3 e mesi 6 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo dell’A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque avverso la penalizzazione di 6 punti da scontare nella classifica del campionato 2003/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione di cui all’art. 8 C.G.S. commessa dal suo presidente M.O., a seguito di deferimenti diversi dalla Procura Federale. Reclamo del calciatore B.P. avverso la sanzione della squalifica per anni 3 per la violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi del Procuratore. Reclamo del calciatore S.A.H. avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo del calciatore M.J.J. avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo del calciatore B.A. avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo della S.S. Real Scafati Calcio a Cinque avverso la sanzione della penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2003/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione di cui all’art. 8 C.G.S. commessa dal calciatore M.J.J. a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo del calciatore D.R. avverso la sanzione della squalifica per la durata di anni 5 e del divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per la durata di anni cinque, per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., con la proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., a seguito di deferimento della Procura Federale del 18.2.2003. Reclamo del calciatore R.D.O. avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo dell’Intesa Calcio a Cinque avverso la sanzione della penalizzazione di punti sei da scontare nella stagione sportiva 2003/2004, per violazione dell’art. 8 C.G.S. commessa dal calciatore B.A., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo dell’A.S. Forst Palermo Futsal avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 6 punti nella classifica del campionato 2003/2004 inflitte all’Intesa Calcio a Cinque ed alla S.S. Real Scafati per violazione dell’art. 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo della S.C. Afragola Calcio a Cinque avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 6 punti nella classifica del campionato 2003/2004 inflitte all’Intesa Calcio a Cinque ed alla S.S. Real Scafati per violazione dell’art. 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale
Massima: La società è sanzionata con la esclusione dal Campionato di competenza ed assegnazione al campionato inferiore per la violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., per aver i propri dirigenti posto in essere gravi violazioni in materia di tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni Estere.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 16 Luglio 2003 n. 3/4/5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo della P.C.F. Aosta Calcio a Cinque avverso la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza, con assegnazione al campionato di Serie B per responsabilità oggettiva nelle violazioni di cui all’art. 1 C.G.S. commesse dai suoi calciatori, a seguito di deferimento della Procura Federale. Reclamo della P.C.F Aosta Calcio a cinque avverso le sanzioni rispettivamente inflitte, della squalifica per anni tre e mesi sei al calciatore O.S.V., della squalifica per anni tre ai calciatori D.S.M.F. e D.T., della squalifica per anni uno e mesi sei al calciatore A.F.S.S., della squalifica per anni uno al calciatore R.D.S., per violazione dell’art. 1 C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale. Reclamo del Procuratore Federale avverso il rigetto del deferimento relativo ai sigg.ri A.C. e F.G., rispettivamente presidente e allenatore della P.C.F. Aosta Calcio a Cinque, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.
Massima: Vi è responsabilità della società, del Presidente e del tesserato che ha curato la pratica di tesseramento del calciatore, quando si scopre che è stata utilizzata per la stessa, documentazione non veritiera.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 7 Luglio 2003 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 43 del 5.6.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo dell’U.S. Centroitalia Parma avverso decisioni merito gara Giovanissimi Centroitalia Parma/Sanfatucchio del 2.3.2003
Massima: Non è valido, a norma dell’art. 40 comma 3 NOIF il trasferimento del calciatore infrasedicenne da una società ad un’altra con sede in regione diversa da quella in cui risiede la propria famiglia, senza il preventivo consenso da parte del Presidente Federale (c.d. tesseramento in deroga).
Massima: L’art. 40 comma 3. N.O.I.F. dispone che: “I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia oppure che abbia sede in una provincia, anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle società , per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e dal parere del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d’autorità . Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 47/C Riunione del 26 maggio 2003 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 243/C del 30.4.2003
Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del signor S.G., dei calciatori S.S., e P.S., nonché della società A.C. Chievo Verona per violazione dell’art. 2 comma 3 C.G.S.
Massima: La società è responsabile della violazione dell’art. 38 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C (in base al quale ogni società non può tesserare, a titolo di trasferimento temporaneo o in conseguenza di cessione temporanea di contratto, più di sei calciatori senza limiti di età), allorquando - per consentire ad altra società che ne fa richiesta (ed avendo questa già inserito in organico tutti i sei calciatori a titolo temporaneo) - cede i calciatori a titolo di comproprietà (con il consenso degli stessi), simulando tale contratto, atteso che stipula altro atto convenzionale dove si evince a chiare lettere che i calciatori, tesserati a titolo di compartecipazione, devono intendersi in realtà di totale sua proprietà, con la conseguenza che avrebbe potuto chiederne la restituzione a titolo gratuito al termine della stagione sportiva 1999/2000.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 42/C Riunione del 9 maggio 2003 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 156 del 7.5.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Boys Caivanese avverso decisioni merito gara Isernia/Boys Caivanese del 4.5.2003
Massima: Il provvedimento con il quale il Commissario Straordinario della FIGC, previa valutazione della conformità del tesseramento alle vigenti norme regolamentari, autorizza il tesseramento del calciatore, essendo un atto proveniente da un Organo posto al vertice della FIGC, è per natura e provenienza inoppugnabile e va considerato definitivo e non sindacabile.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/C Riunione del 8 maggio 2003 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 59 del 28.3.2003
Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei sigg.ri C.P. e M.A., rispettivamente presidente e direttore sportivo dell’A.C.S. Football Cagliari, nonché dell’A.C.S. Football Cagliari stessa, a seguito di proprio deferimento.
Massima: L’indicazione dei nominativi delle calciatrici nella lista di gara “costituisce un fatto che di per sé non prova la circostanza che talune giocatrici abbiano effettivamente giocato utilizzando illecitamente quei nominativi”. In caso di denuncia da parte delle calciatrici che la società ha fatto partecipare alla gara sotto il falso nome delle esponenti rimaste invece in Sardegna, due altre calciatrici, la società potrebbe dare la prova contraria producendo la lista di imbarco sul volo relativo alla trasferta, attraverso la quale avrebbe potuto provare la falsità delle affermazioni delle due denuncianti; qualora però a ciò non adempia, anche su espresso invito dell’Ufficio Indagini, dimostra di non avere argomenti validi per la propria difesa.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/C Riunione del 8 Maggio 2003 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 25 del 2.4.2003
Impugnazione - istanza:Appello del calciatore K.J. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Provinciale di Udine.
Massima: Il calciatore minore su deferimento del Presidente del Comitato Provinciale viene squalificato per aver stipulato un doppio tesseramento.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C Riunione del 5 maggio 2003 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Atletico 2000 avverso le sanzioni della squalifica fino al 30.5.2003 al calciatore D.V.A., dell’inibizione fino al 30.6.2003 al sig. P.M., dell’inibizione fino al 30.9.2003 al presidente sig. C.G. e dell’ammenda di € 100,00 inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lazio S.G.S.
Massima: Il calciatore è responsabile per avere sottoscritto un tesseramento annuale con la società nonostante fosse già vincolato a tempo indeterminato con altra società, in violazione dell’art. 40 comma 4 N.O.I.F e per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere preso parte in posizione irregolare a 16 gare del Campionato Allievi. Massima: La violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. è ravvisabile nel comportamento del calciatore minore per la mancata diligenza nella sottoscrizione del tesseramento per la società sprovvisto della firma dell’esercente la potestà genitoriale e nella successiva sottoscrizione per altra società. Consegue la sanzione della squalifica a carico del calciatore, quella dell’inibizione a carico del dirigente accompagnatore per non aver usato la comune diligenza, come accompagnatore ufficiale, per valutare la posizione del calciatore, nelle gare alle quali questi ha preso parte in posizione irregolare di tesseramento, l’inibizione a carico del presidente della società e l’ammenda a carico della società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 23 aprile 2003 n. 14 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 40 del 19.3.2003
Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Spinea United 1988 avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 inflitta al calciatore S.M. a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto.
Massima: Ai sensi dell’art. 21 comma 4 NOIF il calciatore tesserato per un società non può ricoprire cariche dirigenziali presso altra società della stessa Lega.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 2 dicembre 2002 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 15 del 31.10.2002
Impugnazione - istanza: Appello del Pietrabuona Calcio 2000 avverso le sanzioni della esclusione dal campionato Provinciale Giovanissimi “B”, dell’ammenda di € 1.500,00 alla società reclamante e dell’inibizione per anni 1 alla sig.ra M.M.C., presidente della società, inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Toscana del settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per aver impiegato in gare del Campionato Provinciale Giovanissimi B giovani calciatori di età inferiore ai 12 anni previsti; per aver emesso richieste di tesseramento non conformi alle vigenti norme in materia; per aver consentito l’ingresso in campo in gare ufficiali a “dirigenti” non regolarmente censiti alla F.I.G.C.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 18 novembre 2002 n. 3/4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 14 del 17.10.2002
Impugnazione - istanza:Appelli del sig. B.L. e della Pol. Ospedalieri Calcio avverso le sanzioni rispettivamente dell’inibizione di anni 1 e dell’ammenda di €1.000,00, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: La Procura Federale deferisce alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale il presidente della società, nonché la stessa società, per rispondere il primo di violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 3 delle N.O.I.F. per aver tesserato per la propria società giovani di età inferiore ai sedici anni in località diversa da quella della residenza familiare; la seconda per corrispondente responsabilità diretta. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del Presidente e quella dell’ammenda a carico della società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 11 novembre 2002 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 35 dell’11.10.2002
Impugnazione - istanza:Appello del calciatore L.V.C. avverso la sanzione della squalifica per mesi 2, inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale.
Massima: L'art. 40 comma 4 N.O.I.F. recita “non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società; in caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più Società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 4 novembre 2002 n. 1/2/3/4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 82 del 9.10.2002
Impugnazione - istanza: Appelli del calciatore L.S.D.O. e dell’A.C. Chievo Verona avverso le sanzioni rispettivamente della squalifica per mesi 7 nonché dell’ammenda di € 150.000,00 e dell’ammenda di € 75.000,00, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del Bologna F.C. 1909 avverso la sanzione dell’ammenda di € 75.000,00 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del Procuratore Federale avverso le sanzioni della squalifica per mesi 7 al calciatore L.S.D.O. e delle ammende di € 75.000,00 all’A.C. Chievo Verona e al F.C. Bologna 1909 inflitte a seguito di proprio deferimento.
Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver posto in essere fatti in palese e volontaria violazione dei generalissimi doveri di lealtà, correttezza e probità, quale aver partecipato a diversi campionati professionistici e quindi a molte gare (circa 67) sotto false generalità. Consegue la sanzione della squalifica e una elevata ammenda.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 30 Maggio 2002 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 37 del 18.4.2002
Impugnazione - istanza:Appello del sig. B.R. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 2 e mesi 6 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.
Massima: Il Vice Presidente della società risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 95, comma 5, delle N.O.I.F. e 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per aver proceduto al trasferimento di calciatori non professionisti previo pagamento di una somma di denaro, in virtù di pattuizioni non contenute nelle liste di trasferimento in atti.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 27 Maggio 2002 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 36 del 3.4.2002
Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Segratese avverso le sanzioni dell’ammenda di € 500,00 alla società reclamante e dell’inibizione fino al 30.10.2002 al sig. D.P.V., inflitte a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti.
Massima: Quando il tesseramento del calciatore è stato dichiarato illegittimo dalla Commissione Tesseramenti per apocrificità della firma sulla richiesta di tesseramento dell’esercente la potestà genitoriale del calciatore, il presidente della società è sanzionato con l’inibizione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 27 Maggio 2002 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 39 del 2.5.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. S. Stefano al Mare avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 5 punti da scontare nella corrente stagione sportiva nonché l’ammenda di e 150,00 alla società reclamante e delle inibizioni per mesi 8 al sig. D’A.L.e per anni 1 al sig. G.L., inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: Il presidente ed il dirigente della società rispondono della violazione di cui all’art 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli articoli 39 e 96 delle N.O I.F. ed all’art.34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso di perfezionare il tesseramento, del calciatore, utilizzando lo stesso in 23 gare del campionato di seconda categoria, ed eludendo, in tal modo, anche la normativa sui premi di preparazione che essa, in caso di regolare tesseramento, avrebbe dovuto versare alla società cedente. Consegue la responsabilità della Società per la violazione dell’art.2, comma 4, C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte al Presidente ed al dirigente della stessa. Deriva la sanzione dell’inibizione a carico delle persone fisiche e la penalizzazione di punti (cinque) in classifica a carico della società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 21 Marzo 2002 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia- Com. Uff. n. 26 del 13.2.2002
Impugnazione - istanza:Appello del sig. M.D. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 14.5.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.
Massima: Il Presidente della società non è responsabile del comportamento del proprio Vice-Presidente che ha invitato giovani calciatori ed i loro genitori ad una riunione conviviale, al fine di discutere un presumibile tesseramento e ciò in violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., quando all’esito delle indagini è risultato essere completamente estraneo ai fatti.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 17 gennaio 2002 n. 10, 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 31 del 10.12.2001
Impugnazione - istanza: Appello dell’Associazione Calcio Femminile Milan avverso decisioni a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti (calciatrice P.E., squalifica per mesi 3 - a far data dall'11.12.2001; presidente A.C.F. Milan, inibizione per mesi 4; A.C.F. Milan, ammenda l. 2.000 000 pari ad euro 1.032,91) nonché avverso decisioni della Commissione Tesseramenti in ordine all’annullamento del tesseramento della calciatrice P.E. in proprio favore. Appello della calciatrice P.E. avverso la sanzione della squalifica per mesi 3 -a far data dall’11.12.2001 - inflittale a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti.
Massima: La Commissione Tesseramenti quando annulla il tesseramento per la falsa sottoscrizione del padre della calciatrice minore, deferisce alla Commissione disciplinare sia la calciatrice, sia il presidente della società che la società stessa.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 10 gennaio 2002 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 162 del 3.12.2001
Impugnazione - istanza: Appello del calciatore B.G.J. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.11.2002, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S.
Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. ed è sanzionato con la squalifica a tempo \"per avere in concorso con terzi non tesserati, posto in essere condotte illecite mediante l'utilizzo di documentazione attestante la sua discendenza da avi italiani a lui non riferibili che, trasmessa al competente ufficio del Comune di Roma, gli faceva conseguire la cittadinanza italiana jure sanguinis, condizione necessaria a perfezionare l'accordo di trasferimento intervenuto tra il suo Club e la società italiana\". Nel caso di specie non può seriamente ipotizzarsi che il calciatore fosse del tutto ignaro dell'attività, attinente o meno al perfezionamento del comportamento fraudolento penalmente rilevante, posta in essere dal suo procuratore o dal suo stesso padre in sede di raccolta della documentazione. Né, al riguardo, può rivestire ruolo assolutamente probante la circostanza che le contraffazioni sarebbero avvenute in Argentina, quando il calciatore era ormai stabilmente ed ininterrottamente in Italia da quasi due mesi.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 6 Dicembre 2001 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 27 dell’8.11.2001
Impugnazione - istanza: Appello dei signori P.M. e P.S. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.4.2002, inflitta al figlio V.a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti.
Massima: Quando la Commissione Tesseramenti accerta l’apocrifia della sottoscrizione della madre del calciatore minore sulla lista di tesseramento, annulla il tesseramento e deferisce il presidente della società per violazione degli artt. 39, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ma non il calciatore minore in capo al quale non appare configurabile l’esistenza dell’onere di controllare che la firma apposta al modulo di tesseramento fosse effettivamente della madre né di richiedere che la firma di tutti i soggetti interessati fosse contestuale.
Massima: Il calciatore minore non è responsabile dell’apocrifia della firma apposta del proprio genitore sulla lista di tesseramento, per cui in caso di annullamento di tale lista da parte della Commissione Tesseramenti su espressa istanza del genitore, il calciatore minore non può essere sanzionato. Non appare configurabile, invero, l’esistenza a carico del minore dell’onere di controllare che la firma apposta al modulo di tesseramento fosse effettivamente della madre né di richiedere che la firma di tutti i soggetti interessati fosse contestuale.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 22 Novembre 2001 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 11 del 18.10.2001
Impugnazione - istanza: Appello del calciatore D.F.F. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.1.2002, inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Puglia.
Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per aver sottoscritto un doppio tesseramento.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 18 ottobre 2001 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 3 del 20.7.2001
Impugnazione – istanza: Appelli dell’A.C. Real Cinisello e del calciatore N.M. avverso decisioni seguito deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S
Massima: Risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 N.O.I.F. colui che è tesserato sia come calciatore che come arbitro (effettivo). L'art. 40 comma 1 delle N.O.I.F. chiaramente dispone che gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 28 Luglio 2001 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 510 del 29.6.2001
Impugnazione - istanza:Appello del calciatore V.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 4, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 92, comma 2, e 33 delle N.O.I.F.
Massima: L’art. 33 N.O.I.F. istituisce una situazione di reciprocità fra il calciatore “giovane di serie” e società di appartenenza, nel senso di prevedere per l’uno il diritto alla stipula di un contratto professionistico al compimento del 19° anno di età e, per l’altra, il diritto di contrattizzarlo nell’ultimo mese antecedente il compimento del diciannovesimo anno di età. Il sistema si armonizza, nel senso che il calciatore non può, prima che si estingua la facoltà di tesserarlo quale professionista della società di appartenenza, tesserarsi con altra società. (Il caso di specie: Il tesserato per la società professionistica quale “calciatore giovane di serie”, stipulando con società estera un contratto professionistico e non presentandosi poi a rispondere alla convocazione della società viola l’obbligo di lealtà e correttezza incombente su tutti i tesserati, posto che il suo diritto, quale calciatore ultrasedicenne, di stipulare un contratto professionisti doveva armonizzarsi con quello della società di essere la prima controparte). Consegue la squalifica per il calciatore per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 92, comma 2 e 33 N.O.I.F.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 17-18 Luglio 2001 n. 1/2/3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001
Impugnazione - istanza: - Appello della S.S. Lazio avverso la sanzione dell’ammenda di L. 2.000.000.000, inflittale a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. l, comma l, C.G.S., in relazione alla posizione di tesseramento del calciatore V.J.S.. Appello del sig. P.F.M. avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del calciatore V.J.S., dei sigg.ri C.S. e G.N., nonchè avverso l’incongruità della sanzione dell’ammenda di L. 2.000.000.000 inflitta alla S.S. Lazio.
Massima: E’ regolare il tesseramento in Italia del calciatore straniero (argentino) che produce un certificato di cittadinanza italiana rilasciatogli dal Comune di Roma, non invalidato successivamente da alcun provvedimento amministrativo o giudiziario, in quanto ha acquisito la cittadinanza italiana ed è tuttora, a tutti gli effetti, cittadino italiano, condizione che non è venuta meno a seguito del procedimento penale aperto nei suoi confronti ed avente ad oggetto l’asserita falsificazione di alcuni documenti costituenti il presupposto per l’ottenimento della cittadinanza italiana.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 17-18 Luglio 2001 n. 19/20/21/22 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001.
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.C. Sampdoria avverso l’ammenda di L. 1.500.000.000, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S. Appello del calciatore M.O.J.C. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2001, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Appello del calciatore J.I.T.H. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2001, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Appello del calciatore Z.F. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2001, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.
Massima: La Corte Federale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 40 comma 7 delle N.O.I.F. solo nella parte in cui prevede che soltanto tre dei calciatori tesserati come provenienti da paesi diversi dall’Unione Europea possano essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale. Perfettamente in vigore,invece, è rimasto l’altro limite previsto dallo stesso art. 40 comma 7 relativo alla possibilità di tesserare non più di cinque calciatori “extracomunitari”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 17-18 Luglio 2001 n. 17/18 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001.
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Milan avverso l’ammenda di L. 1.000.000.000, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S. Appello del calciatore D.J.S.N. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1,C.G.S.
Massima: La Corte Federale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 40 comma 7 delle N.O.I.F. solo nella parte in cui prevede che soltanto tre dei calciatori tesserati come provenienti da paesi diversi dall’Unione Europea possano essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale. Perfettamente in vigore,invece, è rimasto l’altro limite previsto dallo stesso art. 40 comma 7 relativo alla possibilità di tesserare non più di cinque calciatori “extracomunitari”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 17-18 Luglio 2001 n. 28/29– www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Roma avverso l’ammenda di L. 1.500.000.000, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S. Appello del calciatore B.G.J. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1,C.G.S.
Massima: Il calciatore straniero risponde della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., per aver utilizzato un passaporto falso che gli consente la variazione dello status da calciatore extracomunitario a comunitario, e ciò anche quando viene accertato dalla magistratura ordinaria che il funzionario che ha firmato il passaporto è del tutto sconosciuto alle autorità che lo avrebbe dovuto rilasciare. Indipendentemente dal dolo o dalla colpa in cui è incorsa la società nel tesserare il calciatore, essa risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S. ed è sanzionata con l’ammenda.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 17-18 Luglio 2001 n. 23/24/25/26/27 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001.
Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Internazionale Milano avverso l’ammenda di L. 2.000.000.000, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 6, comma 2,C.G.S. Appello del calciatore R.R.A. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1,C.G.S. Appello del sig. O.G. avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1,C.G.S. Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. G.R.. Appello del sig. B.F. avverso la sanzione della inibizione fino al 31.3.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1,C.G.S.
Massima: Non occorre ricorrere a dotte elucubrazioni giuridiche per rendersi conto che il servirsi di mezzi fraudolenti (quale appunto è senz’altro l’uso di passaporto falso) per ottenere uno “status” diverso da quello al quale si ha diritto (calciatore comunitario anziché extracomunitario) concretizza, senza alcun dubbio, l’ipotesi di comportamento sleale ed antisportivo, vietato, come s’è detto, dall’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Tanto più che con la decisione del 5.5.2001 la Corte Federale non ha affatto annullato la parte dell’art. 40 comma 7 N.O.I.F. che pone il limite di cinque calciatori cittadini di Paesi non aderenti all’Unione Europea per i quali le società di Serie A possono ottenere il tesseramento. Essendo tale norma tuttora vigente ed essendo quindi evidente l’interesse, sia per il calciatore che per la società, ad un tesseramento come “comunitario”, ogni altra discussione relativa alla correttezza della contestazione appare ultronea. Sul punto della falsità del passaporto “italiano” utilizzato al suddetto fine e della consapevolezza del calciatore (non avendo alcun titolo al rilascio di un passaporto italiano, per inesistenza assoluta dei presupposti per ottenere la cittadinanza italiana) e dei dirigenti della società di tale falsità, integra la suddetta violazione. Dall’accertata responsabilità dei propri tesserati deriva quella oggettiva della società, ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., e nessuna valenza possono avere le affermazioni di estraneità e buona fede.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 17-18 Luglio 2001 n. 19/20/21/22 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001.
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.C. Sampdoria avverso l’ammenda di L. 1.500.000.000, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S. Appello del calciatore M.O.J.C. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2001, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Appello del calciatore J.I.T.H. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2001, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Appello del calciatore Z.F. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2001, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.
Massima: Il calciatore, anche se minore, che utilizza un passaporto falso, al cui utilizzo è stato indotto dal proprio manager, commette una violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. ed è, pertanto, sanzionato con la squalifica. Da ciò consegue la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S. che è sanzionata con l’ammenda.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 17-18 Luglio 2001 n. 17/18 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001.
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Milan avverso l’ammenda di L. 1.000.000.000, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S. Appello del calciatore D.J.S.N. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1,C.G.S
.Massima: Il calciatore che utilizza un passaporto falso commette una violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. ed è, pertanto, sanzionato con la squalifica. Da ciò consegue la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S. che è sanzionata con l’ammenda.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 17-18 Luglio 2001 n. 4/5/6/7/8/9/10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n 507 del 27.6.2001.
Impugnazione - istanza:Appello dell’Udinese Calcio avverso l’ammenda di l. 3.000.000.000, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S. Appello del sig. M.S. avverso la sanzione della inibizione fino al 31.10.2001, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1,C.G.S. Appello del sig. P.G. avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2003, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Appello del calciatore D.S.W.S. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Appello del calciatore D.S.M.A.D. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Appello del calciatore V.D.C.A.N. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Appello del calciatore A.D.C.J.H. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.
Massima: Per aver utilizzato calciatori con passaporto falso sono responsabili per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. il presidente ed il segretario della società, che vengono sanzionati con l’inibizione, mentre la società, ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S. con l’ammenda ed i calciatori stessi con la squalifica.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 17-18 Luglio 2001 n. 17/18 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001.
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Milan avverso l’ammenda di L. 1.000.000.000, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S. Appello del calciatore D.J.S.N. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1,C.G.S
.Massima: Il comportamento del calciatore tendente ad ottenere il suo tesseramento con lo status di “comunitario”, mediante l’uso di un passaporto falso o comunque irregolare, ben può concretizzare la fattispecie di condotta sleale ed antisportiva prevista dall’art. 1 comma 1 C.G.S. come contestata al calciatore dal Procuratore Federale. Per quel che riguarda la consapevolezza da parte del calciatore circa la non autenticità del documento, non si può non ritenere l’assoluta inattendibilità della tesi difensiva (sia pure validamente ed abilmente sostenuta) secondo la quale il deferito, venuto in possesso del documento in questione, non si sarebbe minimamente reso conto che lo stesso attestava falsamente circostanze non corrispondenti al vero, come quella del rilascio al calciatore di una carta di identità a Lisbona, circostanza del tutto incompatibile con l’attività professionale svolta in quel periodo dal calciatore stesso in Brasile.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 9 giugno 2001 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 26.4.2001
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Calcio Staggia avverso decisioni merito 3 gare per partecipazione di calciatori diversi in posizione irregolare.
Massima: A norma dell’art. 40, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. “i calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età, possono essere tesserati soltanto a favore di società che hanno sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che hanno sede in una provincia, anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di richiesta, il calciatore potrà essere svincolato, previa istanza al Presidente Federale, per il tramite del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica”. Tale norma è finalizzata alla necessità di cura e di assistenza dei minori, i quali, in ragione della loro giovane età, dell’obbligo scolastico e dei problemi della loro delicata fase evolutiva, devono essere costantemente seguiti dalle proprie famiglie o dagli organi di tutela previsti dalla legge. Proprio in virtù di questa finalità sociale l’interpretazione della norma deve essere particolarmente rigorosa, per evitare fenomeni elusivi e speculazioni sui giovani calciatori pure accertate in passato dagli organi federali e da indagini penali. (Nel caso in specie non ricorrono le condizioni previste dal citato art. 40 per il tesseramento dei giovani calciatori al di fuori della loro Provincia di residenza. Agli atti del tesseramento risultano allegati degli atti di assenso dei genitori per “cambio di residenza” e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di alcune persone che dichiarano che i minori sono con loro “coabitanti”. Al di là del fatto che in dette dichiarazioni il dichiarante si qualifica come genitore, evidentemente avendo usato dei moduli già prestampati, non risulta in alcun modo da tali documenti quale sia la veste di tali persone e gli obblighi che si assumono nei confronti dei minori. Non possono pertanto essere considerate “tutori”, non solo alla luce della legislazione civile vigente ma anche in senso più lato. In ogni caso è decisivo il rilievo che agli atti di assenso dei genitori non è seguito un mutamento dello stato anagrafico con il cambio effettivo di residenza dei minori, come risulta dalle certificazioni emesse dal Comune, dove gli stessi risultano ancora residenti con le loro famiglie. Il tesseramento dei giovani calciatori, tutti residenti in Campania, avrebbe dovuto, pertanto, essere necessariamente preceduto dalla richiesta di nulla osta prevista dal più volte citato art. 40 delle N.O.I.F.).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 9 giugno 2001 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 46 del 9.5.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.G.C. Union Altavilla Tavernelle avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 12 punti nella classifica del Campionato Juniores Provinciale, dell’ammenda di L. 300.000 e della squalifica fino al 30.4.2002 inflitta al calciatore B.U.
Massima: Il tesseramento del calciatore, ottenuto una prima volta con la comunicazione della sua vera data di nascita, quindi revocato per accertata inidoneità del medesimo e riottenuto - senza che niente fosse mutato nelle condizioni fisiche del soggetto - sulla base di una diversa generalità, testimonia l’intento fraudolento della società interessata e del calciatore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 18 maggio 2000 n. 2,3,4,5, – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 13.3.2000
Impugnazione - istanza:Appello del sig. G.G. avverso la sanzione dell'inibizione per anni 2 a decorrere dal 13.1.2000, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. appello del sig. G.P. avverso la sanzione dell'inibizione per anni 2 a decorrere dal 13.1.2000 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. appelli del sig. R.V. e dell’U.S. Beinasco Borgaretto avverso le sanzioni rispettivamente dell’inibizione per mesi 4 e dell’ammenda di L. 3.000.000, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 1 C.G.S. appelli del sig. M.L. e della Scuola Calcio G. Gabetto avverso le sanzioni rispettivamente dell’inibizione per anni 1 e dell’ammenda di L. 15.000.000, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt .1 comma 1 e 6 comma 1 C.G.S.
Massima: E’ illegittimo il tesseramento di calciatori minorenni stranieri sulla scorta di dichiarazioni attestanti falsamente l'esercizio della potestà genitoriale e la residenza dei minori e del rispettivo nucleo familiare nella città ove ha sede la società. Del pari provato è l'illegittimo tesseramento di giovani calciatori italiani, sulla scorta del falso presupposto che il nucleo familiare degli stessi risiedesse nella città ove ha sede la società, in violazione dell'art. 40 comma 3 N.O.I.F.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 18 maggio 2000 n. 2,3,4,5, – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 13.3.2000
Impugnazione - istanza:Appello del sig. G.G. avverso la sanzione dell'inibizione per anni 2 a decorrere dal 13.1.2000, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. appello del sig. G.P. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 2 a decorrere dal 13.1.2000 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. Appelli del sig. R.V. e dell’U.S. Beinasco Borgaretto avverso le sanzioni rispettivamente dell’inibizione per mesi 4 e dell’ammenda di L. 3.000.000, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 1 C.G.S. Appelli del sig. M.L. e della Scuola Calcio G. Gabetto avverso le sanzioni rispettivamente dell’inibizione per anni 1 e dell’ammenda di L. 15.000.000, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt .1 comma 1 e 6 comma 1 C.G.S.
Massima: Rispondono della violazione dei principi di lealtà sportiva di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., i tesserati che in concorso e con altri soggetti, non identificati o non tesserati, hanno svolto attività continuativa finalizzata all'ingresso e alla permanenza in Italia e all'eventuale tesseramento di giovani minorenni di nazionalità straniera, mediante la pubblicità in Stati stranieri, nonché l’illegittimo tesseramento mediante false dichiarazioni di esercizio di potestà dei genitori e di residenza dei minorenni e dei loro nuclei familiari.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 11 maggio 2000 n. 21 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 207/C del 5.4.2000
Impugnazione - istanza:Appello dello Sport Club Marsala 1912 avverso la sanzione dell’ammenda di lire 4.000.000 inflittale, a seguito di deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione al trasferimento del calciatore R.F. inidoneo alla pratica del calcio.
Massima: Il presupposto per la disponibilità e l'utilizzo dei calciatori tesserati è, infatti, l'idoneità all'attività sportiva, in mancanza della quale, ai sensi dell'art. 43 delle N.O.I.F., la Società è tenuta ad informare immediatamente la Segreteria Federale della accertata non idoneità agonistica del calciatore e non può certo trasferirlo ad altra Società, senza neppure informare questa di tale situazione di irregolarità.
Massima: Secondo la normativa federale e le vigenti disposizioni di legge, infatti, il certificato di idoneità all'attività sportiva deve essere rilasciato dalla stessa U.S.L. competente che aveva già rilasciato un certificato negativo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 11 maggio 2000 n. 21 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 207/C del 5.4.2000
Impugnazione - istanza:Appello dello Sport Club Marsala 1912 avverso la sanzione dell’ammenda di lire 4.000.000 inflittale, a seguito di deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione al trasferimento del calciatore Rasa Federico inidoneo alla pratica del calcio.
Massima: La società viene deferita dal Presidente della Lega Professionisti Serie C alla Commissione Disciplinare per la violazione dell'art. 1 C.G.S., avendo trasferito ad altra società il calciatore non idoneo alla pratica del calcio. (Il caso di specie: L’U.S.L. ha rilasciato un certificato di non idoneità all'attività sportiva relativo al calciatore, a seguito del quale la F.I.G.C., nel prendere atto, comunicava ai diretti interessati ed alla Lega la conseguente sospensione della validità del tesseramento. Nonostante tale certificata inidoneità, la società trasferiva il suddetto calciatore ad altra società, trasferimento peraltro sospeso da parte dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale. Questo comportamento viola i principi di lealtà e correttezza stabiliti dall'art.1 C.G.S. e a nulla rileva, sotto il profilo della buona fede contrattuale, che la società ricorrente, in data 11 agosto, abbia sottoposto il calciatore a visita medica presso un Istituto non autorizzato).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 13 aprile 2000 n. 12 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 41 del 6.4.2000
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Tor di Quinto avverso la sanzione della penalizzazione di 23 punti nella classifica del Campionato Giovanissimi Regionali 1999/2000
Massima: E’ valido ed efficace il tesseramento del calciatore minore presso una società con sede in altra regione rispetto a quella della propria residenza, quando dalla documentazione prodotta e dalle autocertificazioni in atti rilasciate dall’esercente la potestà genitoriale risulta che il calciatore, all'atto del primo tesseramento, è affidato (essendo in corso la procedura di affidamento prevista dall'art. 4 della Legge 4 maggio 1983 n. 184) ad un nucleo familiare residente nella Regione dove ha sede la società, frequenta la scuola e risiede stabilmente in detto luogo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 27 gennaio 2000 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 21.1.1999
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Vigor Grandate avverso la sanzione della penalizzazione di n. 13 punti in classifica 1998/99 inflitta, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia, per partecipazione a gare del calciatore C.I. in posizione irregolare.
Massima: Le norme sul tesseramento dei calciatori sono ben precise e su tutte domina la regola che pone l'assoluto divieto del contemporaneo tesseramento per più società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 16 settembre 1999 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n.172 del 25.6.1999
Impugnazione - istanza:Appello del calciatore F.V. avverso la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2000 inflittagli, a seguito di deferimento del Commissario Straordinario della L.N.D., per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.
Massima: Se sussistono motivi di dubbio sulla consapevolezza del calciatore circa la sua reale posizione di tesseramento - posto che questi ha ammesso di aver dato il proprio assenso, ma non sottoscritto personalmente il relativo modulo, al trasferimento da una società ad un’altra e tenuto conto che quest'ultima società, ponendo in essere l’illegittimo trasferimento ad altra società ancora, poi annullato dall' Ufficio Tesseramento della L.N.D., ha tratto in inganno l'ignaro interessato – lo stesso non commette alcuna violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per aver preso parte a diverse gare nelle file di una società, senza averne titolo, in quanto tesserato per altra società. Consegne che non va applicata alcuna sanzione nei confronti del calciatore. (Nel caso di specie, il calciatore ha agito in assoluta buona fede in quanto convinto di essere stato ceduto da una società ad un’altra a titolo definitivo, anziché temporaneo e perciò aveva sottoscritto il trasferimento a titolo temporaneo da quest'ultima ad altra società ancora.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 6/CF del 23 novembre 1998 n.3 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. F.P., delegato provinciale del calcio a cinque e dirigente della società Circolo Il Bivio Fato, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 7 N.O.I.F., in ordine a comportamenti antiregolamentari posti in essere in occasione della gara Circolo Il Bivio Fato/Merano del 24.10.1997, nonchè della società Circolo Il Bivio Fato, ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Massima: Ai sensi dell'art. 10 comma 7 N.O.I.F. è vietato al dirigente di società rivestire anche la carica di dirigente federale.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 19 giugno 1998 - n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti-Com. Uff. n.32/D -Riunione dell' 8.5.1998
Impugnazione - istanza: Appello della A. Pol. Olimpia 2004 avverso decisioni in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore D.R.S.G.J.
Massima: La società è responsabile per aver tesserato il calciatore sotto altro nome ed altra cittadinanza, non potendosi invocare la buona fede che tali generalità erano state fornite dai genitori del calciatore che in quanto minorenne era sprovvisto della carta d’identità.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 24 luglio 1997 - n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 277 del 6.6.1997
Impugnazione - istanza: Appello del calciatore P.S. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.1998 inflittagli, a seguito di deferimento della commissione tesseramenti, in relazione all'annullamento del suo svincolo dall'A.C. Anagni Fontana
Massima: E’ prevista la squalifica per il calciatore che viola le norme concernenti lo svincolo ed in particolare l'art. 107 comma 1 N.O.I.F., quando risulta tesserato contemporaneamente per due società.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio1997 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comunicato Ufficiale n 192 del 7.3.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Sassuolo Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di L. 3.000.000 con diffida inflittale a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione al trasferimento del calciatore D.G.D..
Massima: La società è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. , quando viene accertata la falsità nella sottoscrizione della lista di trasferimento di un calciatore militante nel proprio sodalizio, pur in assenza di prove in ordine alla persona fisica che l'ha posta in essere.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione del 6 febbraio 1997 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 77 del 13.12.1996
Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. R.E.A. e dell’A.S. Casalotti Pantanmonastero, a seguito di proprio deferimento, per violazione il primo degli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 32, comma 1, N.O.I.F., la seconda ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S.
Massima: L’art. 32 comma 1 N.O.I.F., nella sua formulazione, pone al centro della previsione il divieto di assunzione del vincolo a tempo indeterminato da parte del giovane che non ha compiuto il 14° anno di età, sicché appare irrilevante il momento successivo a partire dal quale, a conclusione di una serie di adempimenti, ha effetto l’operazione di tesseramento e scatta la legittimità di utilizzazione del calciatore che concettualmente non ha nulla a che vedere con l’assunzione del vincolo. Quando tale disposizione nei fatti non viene osservata, si configura incontestabilmente un comportamento contrario ai doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva sanciti dall’art. 1 C.G.S.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 3/CF del 2 luglio 1996 n. 2 – www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico dei sigg.ri C.A. e S.F., rispettivamente Presidente e Segretario del Comitato Provinciale di Genova per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'attività svolta nell'ambito del Comitato stesso.
Massima: Quando è demandato al Comitato Provinciale il rilascio del cartellino di tesseramento, incombe al Comitato controllare se sussistano le condizioni per l'accoglimento della richiesta. Vi è la colpa del Presidente e del Segretario del Comitato Provinciale di Genova nel non avere rilevato, che per ragioni di residenza, con riferimento alla sede della società era indispensabile l'avvenuto rilascio della deroga del Presidente Federale ed era impossibile rilasciare il cartellino di tesseramento in mancanza di specifica documentazione da prodursi dalla società interessata.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 13 giugno 1996 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 193. del 19.4.1996
Impugnazione - istanza: Appello del F.C. San Lazzaro, del sig. G.G. dell’U.S. Sassuolo Calcio e del sig. G.G. avverso decisioni della commissione disciplinare presso la L.N.D., di cui al Com. Uff. n. 193 del 19.4.1996, a seguito di deferimento del procuratore federale (F.C. San Lazzaro: inibizione per mesi 6 Sig....e e ammenda di L. 2.000.000; Sig. G.G.: inibizione per mesi 6; U.S. Sassuolo Calcio: inibizione per mesi 6 Sig. G.G. e ammenda di L. 2.000.000; Sig. G.G.: inibizione per mesi 6).
Massima: Nel caso in cui, sulla base di accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini ed in seguito al deferimento della procura federale, si accerta che il trasferimento a titolo definitivo del calciatore era avvenuto in violazione delle relative disposizioni - in quanto, per evitare di incorrere nella limitazione del doppio trasferimento in una stagione, si faceva risultare, contrariamente al vero, che lo stesso, già temporaneamente trasferito ad altra società, veniva trasferito in via definitiva da quest'ultima ad altra società ancora, senza ritornare alla società titolare del cartellino – di tale attività ne rispondono i presidenti ed i direttori sportivi che vi hanno preso parte per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e le società per la violazione dell'art. 6 comma 1 e 2 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione dell’1 febbraio 1996 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n, 20 del 14.12.1995
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Lainese avverso decisioni merito n.2 gare, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia, per posizione irregolare del calciatore B.G..
Massima: Il calciatore tesserato con una società straniera per essere tesserato in Italia deve richiedere a mezzo della società che intende tesserarlo il transfert alla FIGC e seguire la procedura prevista per i calciatori provenienti da Federazione estera. Qualora la Federazione Estera non rilasci il transfert, comunicando la irregolarità della procedura seguita, il calciatore non può essere tesserato e se lo fa risulta in doppio tesseramento, in violazione dell’art. 40 NOIF, per il quale è previsto il deferimento da parte del Presidente del Comitato con conseguente squalifica.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 21 settembre 1995 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 2 del 13.7.1995
Impugnazione - istanza: Appello del sig. M.A. avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.1996 inflittagli, a seguito di deferimento del presidente del Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.
Massima: Il Dirigente Accompagnatore che acconsente al calciatore - che non ne aveva titolo, perché già tesserato con altra società - di partecipare a due gare del Campionato Esordienti è sanzionato, su deferimento del Presidente del Comitato, dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica, con la sanzione dell' inibizione.