F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 021/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 150/CSA del 24 Maggio 2018 RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA 2° TURNO PLAY OFF SERIE C VITERBESE CASTRENSE/CARRARESE DEL 15.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 230/DIV del 16.05.2018)

RICORSO DELLA  CARRARESE  CALCIO  1908  SRL  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  € 3.500,00  INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  2°  TURNO  PLAY  OFF  SERIE  C  VITERBESE CASTRENSE/CARRARESE DEL 15.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega  Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 230/DIV del 16.05.2018)

 

Con ricorso del 24.5.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società Carrarese Calcio 1908

s.r.l.    ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 16.5.2018 (Com. Uff. n. 230/DIV) con la quale è stata inflitta ad essa società l’ammenda di € 3.500,00 “perché propri sostenitori, in campo avversario, introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni due dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco, senza conseguenze; i medesimi danneggiavano una struttura del settore dell’impianto sportivo loro riservato e disturbavano il regolare svolgimento della gara utilizzando un fischietto dal suono simile a quello dell’arbitro (r. proc. Fed., r. c.c., obbligo risarcimento danni, se richiesto)”. Il tutto occorso in occasione della gara Viterbese Castrense - Carrarese del 15.5.2018, valevole per il secondo turno dei Play Off del Campionato di Serie C – Girone A.

Sostiene la reclamante da un lato che l’accensione ed il lancio dei due fumogeni sarebbe ascrivibile al gesto isolato di un singolo tifoso e, come tale, non imputabile all’intera tifoseria della Carrarese; dall’altro che l’uso del fischietto non avrebbe minimamente inciso sul regolare svolgimento della gara, tanto che non si era reso necessario l’intervento dello speaker dello stadio per sollecitarne la cessazione.

Conclude pertanto la reclamante per la riforma, anche parziale, del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, anche in considerazione del particolare contesto (gara di play off) in cui si era svolto l’incontro.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Risulta inequivocabilmente dai rapporti del collaboratore della Procura Federale e del Commissario di Campo, peraltro non contestati nella sostanza, che i tifosi della Carrarese:

1)      hanno acceso “ripetutamente numerosi fumogeni, senza conseguenze, nel corso dell’intera partita”;

2)      per ben due volte hanno lanciato fumogeni in campo;

3)      hanno fatto uso di un fischietto che simulava il fischio dell’arbitro;

4)      a fine partita hanno arrecato danni al gabbiotto adibito a bar.

Considerato che nessun elemento appare indicativo dell’ascrivibilità al comportamento di un singolo tifoso dell’accensione e del lancio di fumogeni (in realtà risulterebbe esattamente il contrario); che l’uso del fischietto era evidentemente finalizzato a disturbare lo svolgimento regolare del gioco, indipendentemente dal fatto che possa averne, in concreto, determinato l’interruzione; che non è contestata la commissione degli atti vandalici da parte dei tifosi della Carrarese; che non possono sussistere dubbi circa la responsabilità della società Carrarese Calcio in relazione all’art. 4, 3° comma, C.G.S.; tutto ciò premesso, la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 così come comminata dal Giudice Sportivo appare ampiamente legittima e congrua.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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