F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 021/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 150/CSA del 24 Maggio 2018 RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 15 GIUGNO 2018 + AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. BERTI GIANLUCA SEGUITO GARA 2° TURNO PLAY OFF SERIE C VITERBESE CASTRENSE/CARRARESE DEL 15.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 230/DIV del 16.05.2018)

RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 15 GIUGNO 2018 + AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. BERTI GIANLUCA SEGUITO GARA 2° TURNO PLAY OFF SERIE C VITERBESE CASTRENSE/CARRARESE DEL 15.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 230/DIV del 16.05.2018)

 

Con ricorso del 24.5.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società Carrarese Calcio 1908

S.r.l. ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 16.5.2018 (Com. Uff. n. 230/DIV) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Berti Gianluca, collaboratore della prima squadra, la sanzione della inibizione sino al 15.6.2018 e dell’ammenda di € 500,00 “per comportamento non regolamentare e gravemente offensivo verso la terna arbitrale (espulso, r. A.A., panchina aggiuntiva)”: il tutto occorso in occasione della gara Viterbese Castrense - Carrarese del 15.5.2018, valevole per il secondo turno dei Play Off del Campionato di Serie C – Girone A.

La reclamante contesta innanzi tutto che il Giudice Sportivo, nel qualificare il comportamento del proprio collaboratore siccome gravemente offensivo nei confronti della terna arbitrale, avrebbe travisato il referto del 1° assistente, il quale aveva appunto riferito che “il sig. Berti Gianluca (collaboratore Carrarese Calcio)… a gioco fermo faceva fronte al terreno di gioco, entrandovi per qualche metro, proferendo le seguenti parole nei confronti della terna arbitrale: ma che cazzo fate, non capite un cazzo”. Sostiene difatti la reclamante che il Berti avrebbe pronunciato una frase tutt’al più irriguardosa e comunque concretantesi in una protesta, ancorchè plateale, per una decisione assunta dall’arbitro.

Lamenta inoltre la reclamante che, quand’anche sussistessero i presupposti per la sanzione comminata, si sarebbe dovuto tener conto nel particolare contesto di concitazione in cui il comportamento del Berti era maturato.

Conclude pertanto la reclamante per la riforma, anche parziale, del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Non possono sussistere dubbi sul fatto che il comportamento del Berti, lungi dall’integrare gli estremi della mera protesta, sia da qualificare come gravemente offensivo, posto che trattasi di espressione diretta a squalificare in modo volgare le capacità tecniche della terna arbitrale (“non capite un c….”). Tale comportamento risulta inoltre aggravato dalla circostanza del suo ingresso in campo per alcuni metri, sicchè la sanzione comminata appare adeguata sia con riferimento alla durata dell’inibizione (15.6.2018), sia con riferimento alla misura dell’ammenda (€ 500,00).

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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