F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 021/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 150/CSA del 24 Maggio 2018 RICORSO DEL SIG. VINO CLAUDIO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2018; – AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE SEGUITO GARA LECCE/PAGANESE DEL 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 30.04.2018)

RICORSO DEL SIG. VINO CLAUDIO AVVERSO LE SANZIONI:

-        INIBIZIONE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2018;

-        AMMENDA DI € 1.500,00,

INFLITTE SEGUITO GARA LECCE/PAGANESE DEL 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 30.04.2018)

 

 

Il sig. Claudio Vino appella la decisione del Giudice Sportivo del 30.4.2018 con la quale è stata irrogata allo stesso la sanzione della inibizione allo svolgimento di ogni attività federale sino al 30.6.2018 unitamente all’ammenda di € 1.500,00, per i fatti accaduti nel corso della gara tra il Lecce e la Paganese del giorno 29.4.2018.

In particolare il direttore di gara segnalava nel referto che l’appellante aveva gettato il contenuto da una bottiglietta d’acqua che aveva attinto il delegato di lega mentre passava dietro la panchina.

L’episodio veniva confermato dal collaboratore della Procura federale.

Nei motivi di gravame l’appellante riferisce che l’episodio si inserisce nel contesto dei festeggiamenti per il risultato della gara senza che il sig. Vino si avvedesse della presenza del delegato di gara dietro la panchina, attese le dimensioni della stessa.

In altre parole l’episodio deve ritenersi, a detta dell’appellante, non intenzionale.

Ritiene la Corte che dagli atti del procedimento non emerge l’atteggiamento  psicologico dedotto dal ricorrente, in quanto dalle puntuali relazioni in atti, non solo del commissario di campo ma anche del rappresentante della Procura Federale, il lancio deve essere necessariamente qualificato come intenzionale.

Al contempo è, però, merso che la condotta si è verificata in un clima di festeggiamento, connotato anche da evidenti profili di goliardia. Pertanto, la valutazione di quanto posto in essere può essere condotta in una prospettiva di minore gravità del gesto.

Ne consegue, proprio alla luce delle riferite considerazioni, che la sanzione irrogata può essere rideterminata con la revoca della sanzione di natura economica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Vino Claudio ridetermina la sanzione inflitta nella sola inibizione fino a tutto il 30 giugno 2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it