F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 021/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 150/CSA del 24 Maggio 2018 RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BALDINI SILVIO SEGUITO GARA 2° TURNO PLAY OFF SERIE C VITERBESE CASTRENSE/CARRARESE DEL 15.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 230/DIV del 16.05.2018)

RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BALDINI SILVIO SEGUITO GARA 2° TURNO PLAY OFF SERIE C VITERBESE CASTRENSE/CARRARESE DEL 15.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 230/DIV del 16.05.2018)

 

Con ricorso del 22.5.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società Carrarese Calcio 1908

S.r.l. ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 16.5.2018 (Com. Uff. n. 230/DIV) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Baldini Silvio, allenatore responsabile della prima squadra, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive “per comportamento gravemente offensivo verso la terna arbitrale e comportamento offensivo e minaccioso verso un tesserato della squadra avversaria (espulso, r. quarto ufficiale”: il tutto occorso in occasione della gara Viterbese Castrense - Carrarese del 15.5.2018, valevole per il secondo turno dei Play Off del Campionato di Serie C – Girone A.

La reclamante contesta innanzi tutto che il Giudice Sportivo, nel qualificare il comportamento del proprio allenatore siccome gravemente offensivo nei confronti della terna arbitrale, avrebbe travisato il referto del quarto ufficiale, il quale aveva appunto riferito che, a seguito di un fallo, il Baldini si era rivolto agli ufficiali di gara con l’espressione, tutt’al più meramente irriguardosa: “che cazzo avete visto!”.

Lamenta inoltre la reclamante che la sanzione irrogata non tiene conto di particolari circostanze attenuanti, quali gli ultimi minuti della partita (che vedevano la Carrarese in svantaggio per 2-1 con conseguente, imminente eliminazione) e lo stato d’animo di frustrazione per il risultato, a fronte della passione e dell’impegno profuso dal Baldini quale allenatore della Carrarese a titolo totalmente  gratuito.

Lamenta ancora la società reclamante che il Giudice Sportivo, nel sanzionare la condotta offensiva e minacciosa del Baldini nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, avrebbe decontestualizzato la sanzione rispetto ai fatti effettivamente occorsi, dal momento che non avrebbe tenuto conto che il Baldini era intervenuto (peraltro solo verbalmente) al solo fine di difendere un proprio calciatore (Joel Baraye) dalla reazione vendicativa dei calciatori avversari per un fallo commesso ai danni del calciatore della Viterbese Baldassin.

Conclude pertanto la reclamante per la riforma, anche parziale, del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo.

Il reclamo può essere accolto solo in parte e limitatamente alle espressioni indirizzate agli ufficiali di gara.

Tale espressione difatti (“che c…. avete visto”), pur nella sua coloritura, non può ritenersi gravemente offensiva nei confronti della terna arbitrale bensì, al più irriguardosa, come condivisibilmente rilevato dalla reclamante, in quanto priva appunto di qualsivoglia intento del Baldini di arrecare offesa agli ufficiali di gara e, inoltre, pronunciata in un contesto (l’imminente eliminazione della propria squadra) di particolare criticità emotiva.

Quanto invece alle espressioni rivolte ad un calciatore della compagine avversaria (“stai attento, io ti straccio la pelle dalla faccia, non ti avvicinare, va via da qui”), sulla cui portata minacciosa non possono sussistere dubbi, non sussistono motivi per disporre un’attenuazione della sanzione, dal momento che, pur volendosi ammettere un intervento a difesa di un proprio calciatore, non può trovare giustificazione la particolare veemenza del comportamento e, soprattutto, l’ingresso  sul terreno di gioco proprio al fine di pronunciare le suddette minacce.

In tale generale contesto, appare congruo un ridimensionamento della sanzione della squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara) ridetermina la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa recla

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it