F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 021/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 150/CSA del 24 Maggio 2018 RICORSO DEL SIG. TROCINI BRUNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PLAY OFF CASERTANA/RENDE DELL’11.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 221/DIV del 12.05.2018)

 

RICORSO DEL SIG. TROCINI BRUNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PLAY OFF CASERTANA/RENDE DELL’11.05.2018 (Delibera

del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 221/DIV del 12.05.2018)

 

Il signor Trocini Bruno ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 221/DIV del 12.5.2018, con il quale, a seguito della gara primo turno play off Casertana/Rende dell’11.5.2018 è stata inflitta al reclamante Trocini Bruno la seguente sanzione:

-        squalifica per 3 giornate effettive di gara per i seguenti motivi: "per comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso)".

Il tesserato Trocini Bruno in sede di reclamo ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta in quanto non avrebbe pronunciato parole ingiuriose contro l’Arbitro ma avrebbe solo usato toni alti e concitati.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, ritenuto che oltre alle parole pronunciate sia grave il comportamento di essere entrato in campo di oltre 20 metri con eventuale possibilità con tale atto di incitare i tifosi ad azioni violente.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Trocini Bruno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo

 

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