F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 022/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 25 Maggio 2018 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KAMEL MOHAMED LUCA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 19 OLIMPUS ROMA/LAZIO CALCIO A 5 DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 700 del 21.03.2018)

 

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KAMEL MOHAMED LUCA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 19 OLIMPUS ROMA/LAZIO CALCIO A 5 DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 700 del 21.03.2018)

 

La società Olimpus Roma ricorreva con richiesta di procedimento d’urgenza avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Kamel Mohamed Luca a seguito della gara Olimpus Roma/Lazio Calcio a 5 del 18.3.2018 inflitta “perché, il Kamel Mohamed Luca, assistendo alla gara dagli spalti, nel corso della stessa rivolgeva all’arbitro reiterate ingiurie”.

Nei motivi a sostegno del reclamo rilevava che il calciatore sanzionato non fosse presente alla gara, nemmeno sugli spalti, perché infortunato e sottoposto a visita medica presso il poliambulatorio specialistico Labaurelia, come da certificazione allegata. Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione per travisamento dei fatti ed errore di persona.

Con memoria aggiuntiva del 23.3.2018, la reclamante argomentava ulteriormente in merito all’assenza dall’impianto sportivo del calciatore Kamel, il quale non risultava neppure tra i convocati (risultava anzi cancellato dalla relativa lista) a causa di un infortunio. Asseriva inoltre che a causa della forte somiglianza del predetto al fratello Kamel Simone - nonché ad altri ragazzi di origine nordafricana solitamente presenti in tribuna - il Direttore di gara sarebbe incorso in errore di persona.

All’udienza del 23.3.2018, sentita la parte, la Corte pronunciava ordinanza istruttoria con la quale sospendeva la sanzione inflitta e disponeva la trasmissione degli atti all’ufficio della Procura Federale affinché accertasse lo svolgimento dei fatti, tenuto conto dell’imminente termine del Campionato di riferimento.

Con relazione finale del 20.4.2018, la Procura Federale, sulla base delle evidenze acquisite, concludeva che: il giorno dell’infortunio il calciatore Luca Mohamed Kamel non è stato visitato nella struttura medica Labaurelia come dichiarato dal calciatore nel corso della sua audizione; neppure la dichiarazione resa dal dott. Pagliarusco circa la presenza del calciatore presso la struttura medica il giorno 18.03.2018 alle ore 10:30 risultava attendibile, posto che trattasi di un radiologo che peraltro non ha rilasciato la relativa prescrizione con diagnosi e terapia; il Kamel era in realtà presente al Palaolgiata come dichiarato dallo stesso e dal Presidente della Olimpus Roma e che pertanto appare verosimile quanto dichiarato dall’arbitro Zannola sia circa la presenza del Luca Kamel sulla panchina posta a sinistra dell’ingresso al palazzetto riservato agli atleti mentre veniva visitato da personale della sua società, sia circa il riconoscimento del predetto nelle foto 1 e 4, sia perché il riconoscimento è rafforzato dalla fotografia del tesserino che lo stesso arbitro scattava con il cellulare a fine gara e che evidentemente faceva parte della documentazione prodotta all’arbitro.

All’udienza del 25.5.2018, compariva il difensore della parte il quale contestava le conclusioni della Procura Federale siccome illogiche e infondate e chiedeva l’accoglimento del reclamo.

La Corte, esaminati gli atti, sentita la parte, ritiene che il reclamo meriti accoglimento.

Ed infatti, se per un verso non può dubitarsi della buona fede del direttore di gara che ha dettagliatamente   ricostruito   le   circostanze   del   fatto   oggetto   di   sanzione   e   tantomeno  dell’approfondita attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, per altro verso, l’originario impianto accusatorio risulta inficiato dagli elementi di prova, di natura documentale, prodotti dal reclamante.

Deve preliminarmente rilevarsi l’anomalia dell’operazione condotta dall’arbitro all’esito della gara, di riproduzione dell’immagine della tessera federale del Kamel mediante fotocamera del proprio telefono cellulare. A prescindere da ogni eventuale questione di legittimità dell’operazione - peraltro sollevata dal reclamante con riguardo alla minore età dell’interessato - ritiene la Corte quantomeno irrituale tale modus procedendi e comunque irrilevante la circostanza ai fini del decidere.

Lo stesso riconoscimento fotografico reso dal signor Zannola innanzi al collaboratore  della Procura Federale sulla base del materiale fotografico reperito, inoltre, non esclude ogni dubbio in merito all’identificazione del Kamel, posto che il predetto esprime più di una riserva al riguardo, dichiarando di ritenersi “molto combattuto in quanto le foto 1 e 4 sono molto simili”.

Per converso, il reclamante, a sostegno dell’asserita assenza del tesserato dall’impianto sportivo nell’arco temporale in cui il direttore di gara ne rilevava la presenza sugli spalti, produce certificazione medica a firma del dott. Paolo Pagliarusco, attestante “che l’atleta Luca Kamel, tesserato con la Società A.S.D. Olimpus Roma, si trovava presso la nostra struttura in data 18 marzo, dalle ore 10:30, per effettuare la visita ortopedica propedeutica al recupero dell’infortunio, avvenuto in data 16 marzo.”.

La certificazione medica, come noto, attesa la sua natura giuridica, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che lo ha formato nonché delle dichiarazioni e dei fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza.

Né tale valenza probatoria, nel caso concreto, può considerarsi minimamente compromessa dalle circostanze valorizzate dal Collaboratore della Procura Federale. Tali circostanze, infatti (le funzioni di radiologo svolte dal Pagliarusco, l’omessa indicazione dell’identificativo numerico rilasciato dall’Ordine professionale d’appartenenza, l’assenza sulla certificazione del timbro della struttura) se pur suggestivamente evidenziate  nell’indagine suppletiva della Procura, non  valgono certo a  sminuire l’efficacia dimostrativa del documento circa la presenza dell’incolpato in luogo e orario diverso da quanto riportato nel rapporto arbitrale, se non appunto assumendone la falsità.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. Olimpus Roma di Roma annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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