F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 020/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 144/CSA del 18 Maggio 2018 RICORSO DELLA S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/ACIREALE DEL 06.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 04.05.2018)

RICORSO  DELLA  S.S.D.  CITTA’  DI  GELA  AVVERSO  LE  SANZIONI  DELL’AMMENDA  DI  €  2.000,00  E L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ

DI GELA/ACIREALE DEL 06.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 04.05.2018)

 

La società S.S.D. Città di Gela ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 137 del 4.5.2018, con la quale, a seguito della gara Città di Gela /Acireale del 6.5.2018, è stata inflitta alla reclamante la seguente sanzione:

-        ammenda di € 2.000,00 (duemila) e l’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse "per avere i propri sostenitori lanciato numerosi sputi (circa 20) ed alcune pietre (5) di piccole dimensioni all’indirizzo di un A.A. che lo colpivano sulla schiena, alla nuca ed alle spalle. Inoltre i medesimi sostenitori lanciavano un petardo che esplodeva a ridosso della panchina ospitata".

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo, l'annullamento della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e di ridurre l’ammenda di € 2.000,00 (duemila) in quanto lo scoppio del petardo non avrebbe provocato alcuna conseguenza né danni a persone e/o cose.

La Corte, esaminati i fatti come accaduti e risultanti dai referti ufficiali di gara per tutto quanto effettivamente accaduto ritiene la sanzione, come già inflitta, congrua e pertanto respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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