F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018 RICORSO DEL S.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GRIMALDI TEORE SOSSIO SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/ CITTÀ DI GRAGNANO DEL 21.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018)
RICORSO DEL S.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GRIMALDI TEORE SOSSIO SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/ CITTÀ DI GRAGNANO DEL 21.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018)
La società S.S. Audace Cerignola ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018, con il quale, a seguito della gara Audace Cerignola/Città di Gragnano del 21.1.2018 è stata inflitta all’allenatore Grimaldi Teore Sossio la seguente sanzione:
- squalifica per 3 giornate effettive di gara per i seguenti motivi: "allontanato per proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di Gara".
La società ricorrente in sede di reclamo ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta a 2 gare di squalifica in quanto le proteste poste in essere sarebbero consistite in gesti con le braccia senza l’aggiunta di parole offensive rivolte al Direttore di gara e quindi chiedendo di ricondurre l’azione del Grimaldi ad una condotta irrispettosa o irriguardosa verso l’Arbitro, ma non certo ingiuriosa.
Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro della gara in merito ai fatti come effettivamente avvenuti e da lui percepiti e avuta conferma dallo stesso di espressioni ingiuriose ed offensive a lui rivolte e da lui ben percepite, respinge il ricorso.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Audace Cerignola di Cerignola (Foggia).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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