F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018 2RICORSO DEL S.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. HERRERA QUINTERO ERIC ORLA SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/ CITTÀ DI GRAGNANO DEL 21.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018)

2RICORSO  DEL  S.S.D.  AUDACE  CERIGNOLA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. HERRERA QUINTERO ERIC ORLA SEGUITO GARA AUDACE  CERIGNOLA/  CITTÀ  DI  GRAGNANO  DEL  21.1.2018  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018)

 

La società S.S. Audace Cerignola ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018, con il quale, a seguito della gara Audace Cerignola/Città di Gragnano del 21.1.2018 è stata inflitta al calciatore Herrero Quintero Eric Orlo la seguente sanzione:

-        squalifica per 4 giornate effettive di gara per i seguenti motivi: "per aver sollevato con violenza un calciatore avversario, riverso a terra per infortunio e averlo colpito con alcun schiaffi alle braccia, rivolgendogli espressioni offensive".

La società ricorrente in sede di reclamo ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta a 3 gare di squalifica in quanto la condotta posta in essere dal calciatore non si è concretizzata in atti  di particolare violenza sull’avversario ed inoltre le successive espressioni ingiuriose rivolte all’Arbitro sarebbero state pronunciate in “unicum fenomenologico” con la precedente condotta verso il calciatore avversario.

 

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara da dove si evince chiaramente la successione temporale dei due eventi, quali la condotta violenta sull’avversario a terra con gli insulti a lui rivolti e poi le successive espressioni offensive rivolte al Direttore di Gara dopo la notifica del provvedimento di espulsione, respinge il ricorso.

Per  questi  motivi  la  C.S.A.  respinge  il  ricorso  come  sopra  proposto  dalla  società  Audace Cerignola di  Cerignola (Foggia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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