F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018 RICORSO DEL F.C. APRILIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MONTELLA FRANCESCO SEGUITO GARA ANZIO CALCIO 1924/APRILIA S.S.D. S.R.L. DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

RICORSO DEL F.C. APRILIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MONTELLA FRANCESCO SEGUITO GARA ANZIO CALCIO 1924/APRILIA S.S.D. S.R.L. DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

 

La società F.C. Aprilia ssd srl ha reclamato avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, comminata dal Giudice Sportivo al tesserato Francesco Montella per i fatti accaduti nel corso della gara che si è svolta il giorno 28.1.2018 tra l’appellante e la società Anzio.

E’ stato contestato al Montella di aver reagito ad una manata ricevuta da un calciatore avversario colpendo il predetto con entrambe le mani e facendolo indietreggiare.

Riferisce il direttore di gara di aver espulso, su segnalazione del 1° assistente, il calciatore Francesco Montella perché il predetto ed un avversario erano venuti alle mani.

In particolare l’assistente dell’arbitro, nel referto allegato, riferiva che il  calciatore  Francesco Montella si trovava nella zona antistante gli spogliatoi ed invitava alcuni giocatori avversari ad andare nello spogliatoio, nel mentre veniva aggradito dal giocatore avversario Angelo Benedetti che lo colpiva con una manata alla schiena.

Il Montella si girava e colpiva, con entrambe le mani, l’avversario spingendolo all’indietro.

Ritiene la Corte che il comportamento contestato, esattamente  riportato  dall’assistente dell’arbitro, deve essere esattamente qualificato quale comportamento reattivo ad una evidente e gratuita provocazione, nondimeno tale reazione non può trovare piena giustificazione, anche in relazione alla qualifica ( capitano) del calciatore.

Conseguentemente, così ridefinito il dato fattuale, deve essere accolto  l’appello  della  società Aprilia che ha chiesto la riduzione della sanzione ad 1 giornata di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Aprilia di Aprilia (Latina), riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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