F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018 RICORSO DELL’ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TOMMASINI NIKO SEGUITO GARA GRAVINA SOC. COOP SP DIL./ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO CALCIO DEL 281.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

 

RICORSO DELL’ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TOMMASINI NIKO SEGUITO GARA GRAVINA SOC. COOP SP DIL./ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO CALCIO DEL 281.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale infliggeva al tesserato Tommasini Niko la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara a causa della condotta tenuta nella partita Gravian Soc. Coop. SP. DIL./Alto Tavoliere San Severo Calcio del 28.01.2018 (Com. Uff. n. 89 del 31.01.2018) “Per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito alla nuca un giocatore avversario, provocandogli sensazione dolorifica”.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva rituale reclamo la Alto Tavoliere San Severo lamentando, in estrema sintesi, la eccessiva afflittività della sanzione, anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali citati, chiedendone l’annullamento o la riduzione, rispetto al comportamento tenuto, che non sarebbe stato di condotta violenta, bensì dovuto all’allargamento involontario delle braccia durante la marcatura, senza procurare particolari sensazioni dolorifiche e senza intento lesivo della incolumità psico-fisica, evidenziando che il calciatore, pur non condividendo la decisione arbitrale e pur essendone stupito, si allontanava dal terreno di gioco senza protestare e che il fallo è stato rilevato dal solo Assistente di gara e non dall’Arbitro, che si è limitato a recepire la segnalazione dell’Assistente di gara.

Il reclamo è fondato.

Invero il calciatore veniva espulso in quanto, come si attesta nel rapporto dell’Assistente di gara del 28.01.2018, il calciatore in questione “durante un’azione di gioco, con il pallone in gioco, colpiva con uno schiaffo alla nuca un avversario, procurandogli dolore momentaneo senza conseguenze”.

Da quanto sopra, emerge che si è trattato di un gesto invasivo dell’incolumità dell’avversario e a pallone lontano, ma che non ha avuto conseguenze di rilievo e che è stato seguito da un allontanamento senza proteste, dunque rispettoso della decisione arbitrale, il che induce ritenere la sanzione comminata eccessiva rispetto alla condotta posta in essere, che appare meritevole di due, in luogo che di tre, giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Alto Tavoliere San Severo Calcio di San Severo (Foggia), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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