F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018 RICORSO DEL F.B.C. FINALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPRA EDOARDO SEGUITO GARA FINALE/MASSESE DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

RICORSO DEL F.B.C. FINALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPRA EDOARDO SEGUITO GARA FINALE/MASSESE DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale infliggeva al tesserato Capra Edoardo la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara a causa della condotta tenuta nella partita Finale/Massese del 28.01.2018 (Com. Uff. n. 89 del 31.01.2018) “Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un giocatore al volto avversario con un braccio”, il quale cadeva a terra.

Avverso la decisione del Giudice sportivo proponeva rituale reclamo la Finale lamentando, in estrema sintesi, la eccessiva afflittività della sanzione, chiedendone l’annullamento o la riduzione, rispetto al comportamento tenuto, che non sarebbe stato di condotta violenta, bensì dovuto allo sbilanciamento involontario del giocatore finalizzato a conseguire il possesso palla, senza procurare particolari sensazioni dolorifiche e senza intento lesivo della incolumità psico-fisica, evidenziando che il calciatore, non condividendo la decisione arbitrale e pur essendone stupito, si recava all’indirizzo del Direttore di gara protestando e per chiedergli spiegazioni, ma senza rivolgergli espressioni e gesti offensivi, ma cercando di stringergli la mano, fine che sarebbe stato male interpretato dall’Arbitro.

 

Il reclamo è infondato.

Invero il calciatore veniva espulso in quanto, come si attesta nel rapporto del Direttore di gara del 28.01.2018, il calciatore in questione “senza contendere il pallone all’avversario che stava giocando, lo ha colpito intenzionalmente al volto con un braccio. L’avversario ha potuto proseguire la gara senza necessitare delle cure dei sanitari. Dopo il provvedimento di espulsione e il fischio (immediatamente successivo) di conclusione della gara mi ha detto <<Sei matto>> facendo il gesto con la mano dal medesimo significato”.

Da quanto sopra, emerge che si è trattato di un gesto invasivo della persona dell’avversario posto in essere al di fuori della contesa del pallone e dunque non minimamente giustificato dall’agone sportivo. Così come appare non minimamente giustificabile l’espressione, sia verbale che gestuale, rivolta verso l’Arbitro, inconferente rispetto alla volontà di stringergli la mano (il gesto che vuol dire “sei matto è del tutto diverso dal tendere la mano per stringerla) e che denota totale assenza di rispetto per l’autorità e la decisione del Direttore di gara da parte del calciatore. La sanzione comminata dal Giudice sportivo appare quindi congrua alla gravità della condotta posta in essere.

Per questi motivi  la C.S.A.  respinge il  ricorso come  sopra proposto  dalla società F.B.C.  Finale di Finale Ligure (Savona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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