F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018 RICORSO DEL S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 ED UNA GARA A PORTE CHIUSE (RECIDIVA SPECIFICA) ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALC. POLITO VINCENZO; INIBIZIONE FINO AL 28.2.2018 AL SIG. CUVATO UMBERTO; INFLITTE SEGUITO GARA GELA/MESSINA DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

RICORSO DEL S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LE SANZIONI:       AMMENDA DI € 1.500,00 ED UNA GARA A PORTE CHIUSE (RECIDIVA SPECIFICA) ALLA SOCIETÀ;  SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALC. POLITO VINCENZO;          INIBIZIONE FINO AL 28.2.2018 AL SIG. CUVATO UMBERTO; INFLITTE SEGUITO GARA GELA/MESSINA DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

 

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la SSD Città di Gela ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 89 del 31.01.2018, con il quale, in relazione alla gara Gela/Messina, venivano inflitte le sanzioni dell’ammenda di € 1.500,00 e di 1 gara a porte chiuse (recidiva specifica) alla Società; la squalifica per 4 gare effettive al calciatore Polito Vincenzo; inibizione fino al 28.02.2018 al Sig. Cuvato Umberto, con le seguenti motivazioni:

A.      alla società “per avere, durante l’intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tutti i propri calciatori e dirigenti, partecipato ad una rissa con i tesserati della società avversaria. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica e della diffida di cui al Com. Uff. n. 57”;

B.      al calciatore Polito Vincenzo “per avere, durante l’intervallo, preso parte ad una rissa nel tunnel che conduce agli spogliatoi, in particolare colpendo in reazione ad una condotta violenta con un calcio alla schiena un avversario”.

La reclamante impugnava la decisione per i seguenti motivi:

A.      relativamente alla sanzione posta a carico della Società, quest’ultima con il suo scritto difensivo ha eccepito la non sussistenza dell’aggravante dedotta dal Giudice Sportivo nella propria decisione, perché la diffida riportata nel comunicato ufficiale era stata annullata – con decisione della Corte Sportiva di Appello riportata nel Com. Uff. n. 049 - in seguito al ricorso presentato dalla Società.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento atteso che risulta effettivamente che la diffida richiamata nel Com. Uff. dal Giudice Sportivo di prime cure è stata annullata a seguito di ricorso presentato dalla reclamante.

Dagli atti ufficiali di gara non risultano elementi e circostanze che consentano la riduzione della sanzione, così come richiesto.

B.      Con riferimento alla sanzione posta a carico del calciatore Polito la società ha eccepito l’eccessività della sanzione inflitta in quanto il calciatore, dopo essere stato oggetto di insulti e violenze da parte degli avversari, si sarebbe limitato a “spintonare” un avversario e non a colpirlo con un calcio.

Le censure mosse non sono fondate perché, dagli atti ufficiali di gara, emerge che il Polito ha colpito un calciatore avversario con un calcio, comunque dalla lettura del rapporto arbitrale emerge che

 

si è trattato di un atto violento, senza gravi conseguenze, per cui la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure può essere ridotta.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta), ridetermina la sanzione alla sola ammenda di € 1.500,00 e alla squalifica per 3 giornate effettive di gara al calc. Polito.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it