F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018 RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. INZOUDINE IVAN IVANDIN GI; SQUALIFICA FINO AL 21.2.2018 AL SIG. FRISONE GIUSEPPE; INFLITTE SEGUITO GARA GELA/MESSINA DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:      AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. INZOUDINE IVAN IVANDIN GI; SQUALIFICA FINO AL 21.2.2018 AL SIG. FRISONE GIUSEPPE; INFLITTE SEGUITO GARA GELA/MESSINA DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

 

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la Società ACR Messina SSD ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 89 del 31.01.2018, con il quale, in relazione alla gara Gela/Messina, venivano inflitte: le sanzioni dell’ammenda di € 2.000,00 alla Società; la squalifica per cinque gare effettive al calciatore Inzoudine Ivan Ivandin Ginidis; la squalifica fino al 21.02.2018 al Sig. Frisone Giuseppe, con le seguenti motivazioni:

A.      alla società “per avere, durante l’intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tutti i propri calciatori e dirigenti, partecipato ad una rissa con i tesserati della società avversaria”;

B.      al calciatore Inzoudine Ivan Ivandin Ginidis “per avere, durante l’intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatori dato inizio e partecipato ad una rissa con tesserati della società avversaria. In particolare dapprima colpiva con un pugno un calciatore avversario; successivamente nonostante i propri compagni di squadra tentassero di trattenerlo, afferrava per il collo altro avversario strattonandolo e facendolo cadere a terra”;

C.      Frisone Giuseppe “per avere, durante l’intervallo, preso parte ad una rissa nel tunnel che conduce agli spogliatoi, in particolare spingendo e rivolgendo espressioni offensive e provocatorie all’indirizzo dei calciatori avversari. Allontanato”.

La reclamante eccepiva preliminarmente che nel corso dell’intervallo, tra il primo ed il secondo tempo, si sarebbero verificate intimidazioni – “attività di terrore” – da parte di tesserati e sostenitori della squadra avversaria, che avrebbero condizionato il regolare svolgimento della gara e che l’arbitro e l’assistente di gara avrebbero erroneamente refertato ed il Giudice sportivo mal interpretato.

Il ricorso va parzialmente accolto, limitatamente all’ammenda inflitta alla Società, per le seguenti ragioni.

Il Direttore di Gara fa riferimento ad una mega rissa che sarebbe scoppiata, tra il primo ed il secondo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi.

I tesserati delle due Società coinvolti nell’episodio indicato dall’arbitro, sono stati individuati e sanzionati.

Per tale ragione, appare eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice sportivo, sanzione che questa Corte ritiene opportuno ridurre nella misura di € 1.500,00.

Il reclamo va, invece, rigettato relativamente alle posizioni di Inzoudine Ivan Ivandin Ginidis e di Giuseppe Frisone.

In ordine al primo, la reclamante sostiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata, anche in considerazione di specifici precedenti giurisprudenziali.

La censura è infondata perchè il Inzoudine Ivan Ivandin Ginidis si è reso protagonista di un duplice atto di violenza: il primo quando ha colpito con un pugno un avversario, il secondo, quando i compagni di squadra tentavano di accompagnarlo all’interno degli spogliatoi, per aver afferrato per il collo un altro calciatore avversario, strattonandolo e facendolo cadere a terra.

Per tale comportamento, considerata la violenza e la reiterazione, appare congrua la sanzione inflitta.

Anche la censura mossa in ordine alla sanzione inflitta al Frisone Giuseppe appare infondata.

Lo stesso, oltre ad essersi reso protagonista di atti di violenza nei confronti di un tesserato avversario, ha rivolto espressioni offensive e provocatorie all’indirizzo dei calciatori della Società avversaria, alimentando un parapiglia nel tunnel che conduce agli spogliatoi.

 

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.C.R. Messina di Messina, ridetermina la sanzione alla sola ammenda di € 1.500,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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