F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ED UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SARNESE/CAVESE DEL 4.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 7.2.2018)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI  DELL’AMMENDA  DI  €  2.000,00  ED  UNA  GARA  A  PORTE  CHIUSE  INFLITTA  ALLA  SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SARNESE/CAVESE DEL 4.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 7.2.2018)

 

La società Cavese 1919 S.r.l., ha proposto reclamo con procedura d’urgenza avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e la disputa di una gara a porte chiuse, inflitta dal Giudice Sportivo presso la F.I.G.C., Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 91 del 07.02.2018), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie D - Girone H - Pol. Sarnese 1926 a r.l.a vs. Cavese 1919 S.r.l., disputata il 04.02.2018.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere propri sostenitori in campo avverso: - rivolto espressioni offensive, per la intera durata della gara, all’indirizzo della Terna Arbitrale;

-        introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico che veniva lanciato sia sul terreno di gioco (4 fumogeni), danneggiando il manto erboso e costringendo il Direttore di gara alla momentanea interruzione del gioco, sia nel campo per destinazione (1 petardo) ove esplodeva mentre veniva raccolto da un Vigile del Fuoco, procurando a quest’ultimo lesioni e sanguinamento ad una mano. Si fa obbligo di risarcire i danni materiali se richiesti e documentati. Sanzione così determinata in ragione della recidiva specifica di cui ai CU 22-61-77 e della obiettiva idoneità della condotta a creare nocumento alla incolumità dei presenti.”.

La Cavese 1919 S.r.l., con il ricorso introduttivo ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo impugnata, con la riduzione o commutazione della sanzione in quella dell’ammonizione con diffida prevista dalla lettera c) del comma 1° dell’art. 18 C.G.S.; 2) in via subordinata, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo impugnata, con la rettifica o commutazione della sanzone comminata in quella della chiusura ed interdizione al pubblico del settore curva sud “Catello Mari” dello Stadio Comunale “Simonetta Lanberti”, in occasione della prossima gara interna della Cavese di domenica, 11.2.2018, Cavese/Audace  Cerignola.”

La società reclamante non contesta i gravi fatti per cui è causa, così come descritti nel referto di gara, tanto che nella serata di domenica 04 febbraio 2018, ha condannato e preso le distanze dai facinorosi che hanno posto in essere le azioni punite dal Giudice Sportivo, attraverso un comunicato pubblicato sulla pagina facebook della società che è stato ampiamente diffuso dall’emittente televisiva locale RTC Quarta Rete. Con lo stesso comunicato la società ha dichiarato di essere pronta a risarcire i danni provocati dai propri sostenitori dichiarandosi nel contempo disponibile a collaborare con le Forze dell’Ordine per individuare i responsabili di tali azioni.

La Cavese 1919 S.r.l. contesta, invece, l’applicazione della recidiva ex art. 21 C.G.S. e l’entità della sanzione ritenendola iniqua perché troppo gravosa anche alla luce del comportamento collaborativo e fattivo posto in essere subito dopo la gara.

Alla seduta del 9.2.2018, dinanzi a questa Corte, hanno presenziato il Segretario della società reclamante ed il  suo difensore il quale, dopo aver brevemente  illustrato i motivi  di gravame,  ha richiamato le conclusioni del ricorso introduttivo.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Il comportamento tenuto dai sostenitori della Cavese 1919 S.r.l. non può che considerarsi come una manifestazione di violenza concretamente pericolosa per le persone  presenti alla gara. Si è trattato nella fattispecie di fatti gravi che comportano l’applicazione dell’art. 14 C.G.S. che, come noto, disciplina la responsabilità oggettiva delle società per fatti violenti dei sostenitori.

L’applicazione della recidiva di cui all’art. 21 C.G.S. è determinata dal fatto che la Cavese 1919

S.r.l. ha ricevuto altre sanzioni per fatti della stessa natura avvenuti nella medesima stagione sportiva (cfr. C.U. 22/2017 – 61/2017 – 77/2018).

La sanzione inflitta di una gara a porte chiuse è pertanto perfettamente in linea e congrua rispetto ai gravi fatti commessi dai sostenitori della Cavese 1919 S.r.l. mentre questa Corte ritiene equo attenuare e quindi ridurre, ex art. 14 C.G.S., comma 5), la sanzione dell’ammenda irrogata alla società, rideterminandola in € 1.000,00, in considerazione del fatto che la Cavese 1019 S.r.l. ha immediatamente condannato l’episodio mettendosi a disposizione delle Forze dell’Ordine per identificare i responsabili delle violazioni, dichiarandosi altresì disposta a risarcire i danni causati dai propri sostenitori.

Alla luce, pertanto, di quanto precede, l’appello proposto dalla Cavese 1919 S.r.l., avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Dilettanti, deve essere parzialmente accolto con la riduzione dell’ammenda a € 1.000,00 e con la conferma della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società Cavese 1919 di Cava de Tirreni (Salerno), riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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