F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELL’A.S.D. VILLABIAGIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ED UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLABIAGIO/CORREGGESE DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELL’A.S.D. VILLABIAGIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ED UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLABIAGIO/CORREGGESE DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso la FIGC - Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018, in relazione alla gara, valevole per il Campionato Serie D, Girone D, A.S.D. Villabiagio vs. Correggese Calcio 1948 a r.l., del 28.1.2018, ha inflitto alla A.S.D. Villabiagio la sanzione della ammenda di € 3.000,00 e la disputa di 1 gara a porte chiuse, con la seguente motivazione: “Per indebita presenza, al termine della gara, di alcune persone (7 - 8) non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, nella zona antistante gli spogliatoi, le quali rivolgevano espressioni offensive e minacciose all’indirizzo dei tesserati della società avversaria. Nella circostanza, uno dei medesimi tentava dapprima di aggredire un calciatore avversario non riuscendovi per l’intervento dei dirigenti locali, successivamente, rivolgeva espressioni offensive e minacciose all’indirizzo del Direttore di gara e degli Organi federali e , vincendo l’opposizione dei propri dirigenti, si avvicinava all’Arbitro e lo colpiva con uno schiaffo di media entità sull’avanbraccio:”.

Avverso tale provvedimento del Giudice Sportivo, la Società A.S.D. Villabiagio, ha proposto reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello, con ricorso d’urgenza inoltrato in data 8.2.2018.

La società reclamante ha contestato il fatto che “persone non identificate”, ma riconducibili alla società A.S.D. Villabiagio, abbiano assunto condotte violente, minacciose o intimidatorie nei confronti dei giocatori avversari e del direttore di gara.

Infatti, nessun danno fisico o di altra entità è stato riportato dai tesserati della società ospite né tanto meno dall’arbitro.

La sanzione irrogata sarebbe, quindi, eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti realmente accaduti e, pertanto, conclude la propria difesa scritta chiedendo, “In via preliminare, dopo  aver accertato che il Giudice Sportivo della LND ha erroneamente interpretato il contenuto dei documenti ufficiali di gara ed ha inflitto al Villabiagio sanzioni assolutamente eccessive e sproporzionate, anche rispetto a precedenti casi analoghi in materia, riformare la decisione resa dal Giudice sportivo della LND con Com. Uff. n. 89 del 31.01.2018 con cui è stata inflitta la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e dell’ammenda di € 3.000,00; In via principale, annullare la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e annullare la sanzione dell’ammenda irrogate; In via subordinata, annullare la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 o comunque ridurla nel minimo edittale previsto o nella somma ritenuta equa e di giustizia.”.

Alla riunione del 9.2.2018 è comparso il difensore della società reclamante, accompagnato da un dirigente, il quale, dopo aver illustrato i motivi di cui al ricorso introduttivo, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d’Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi ritiene di accoglierlo parzialmente in ragione dei motivi che seguono.

La condotta minacciosa ed offensiva tenuta a fine gara, nella zona antistante gli spogliatoi da alcune  persone,  riconducibili  alla  società,  ma  non  presenti  nella  distinta  di  gara,  è  circostanza  incontestabile alla luce delle risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., CGS. Così com’è altrettanto acclarato, per il motivo sopra esposto, che una di queste persone, che peraltro indossava un giubbotto societario, ha tentato, dapprima di aggredire un calciatore avversario, dopodiché si è rivolta verso l’arbitro minacciandolo ed insultandolo pesantemente, arrivando a colpirlo con uno schiaffo di media entità all’avambraccio, senza causare conseguenze.

Tale dinamica dei fatti deve essere stigmatizzata e censurata con fermezza attraverso idoneo provvedimento disciplinare nei confronti della società la quale, venendo meno ad ogni obbligo di vigilanza, ha permesso la presenza di persone non elencate nella distinta di gara, nella  zona antistante gli spogliatoi. Queste persone hanno inoltre assunto atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti dell’arbitro e dei calciatori della squadra avversaria, giungendo addirittura a colpire il direttore di gara.

Pertanto, alla stregua di quanto sopra, la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 appare congrua e proporzionata alle violazioni commesse dalla A.S.D. Villabiagio e da soggetti riconducibili alla società.

Non appare in linea, invece, con le violazioni contestate, la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse, trattandosi, nella fattispecie, di condotte poste in essere dalla società e da soggetti ad essa riconducibili, ma non dai propri sostenitori, i quali non devono essere penalizzati per fatti a loro non imputabili e dei quali non hanno responsabilità alcuna.

Il reclamo appare parzialmente fondato e merita quindi accoglimento, in relazione all’entità della sanzione che deve essere rideterminata e limitata alla sola ammenda di € 3.000,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. Villabiagio di Villanova di Marsciano (Perugia), ridetermina la sanzione alla sola ammenda di € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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