F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 015/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 91/CSA del 16 Febbraio 2018 RICORSO DEL G.S.D. GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI PAOLA FRANCESCO SEGUITO GARA GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO/REAL FORTE QUERCETA S.R.L. DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

RICORSO DEL G.S.D. GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI PAOLA FRANCESCO SEGUITO GARA GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO/REAL FORTE QUERCETA S.R.L. DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

 

Con decisione del 31.1.2018, Com. Uff. n. 89, il Giudice Sportivo Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale ,  in riferimento  alla gara  svoltasi il  28.1.2018 tra  il Ghivizzano BorgoaMozzano ed il Real Forte Querceta valevole per il Campionato di Serie D Girone E, quarta giornata di ritorno, infliggeva al giocatore del Ghivizzano BorgoaMozzano Di Paola Francesco la squalifica per tre  giornate effettive di gara “ per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società Ghivizzano BorgoaMozzano, la quale sostanzialmente si doleva del fatto che la condotta del proprio tesserato fosse stata considerata violenta, mentre in realtà essa sarebbe stata semplicemente la conseguenza di una azione di giuoco nella quale il Di Paola , per intercettare un cross, aveva spinto il giocatore avversario allontanandolo da sé. A riprova di quanto sostenuto, la società appellante sottolineava l’immediata stretta di mano tra i due calciatori protagonisti dell’episodio ed il f atto che il direttore di gara non avesse neppure sanzionato l’intervento con un calcio di punizione. Si chiedeva, pertanto la riduzione della squalifica.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Quello che, infatti, determina la valutazione della gravità del comportamento di un calciatore, e, di conseguenza la misura della sanzione da infliggere, non è soltanto la circostanza che il fatto sia avvenuto durante lo svolgimento di un’azione o a giuoco fermo, cosa che pure riveste una certa rilevanza, ma piuttosto l’oggettiva delibazione relativa alla natura, all’entità, e si potrebbe aggiungere alla pericolosità del gesto di cui si discute, per cui deve essere qualificato come violento, e quindi suscettibile dell’irrogazione della corrispondente sanzione, quel comportamento le cui oggettive caratteristiche lo fanno definire tale, anche in considerazione della sua estraneità alla dinamica del giuoco.

Nel caso di specie, anche volendo, in ipotesi, aderire alla prospettazione difensiva secondo la quale l’episodio sarebbe accaduto nel corso di un’azione, circostanza quest’ultima probabilmente già tenuta presente nella determinazione dell’entità della sanzione da infliggere, rimane insuperabile la valutazione relativa alla intrinseca valenza violenta del colpo inflitto al calciatore avversario, che è stato analiticamente descritto da un assistente arbitrale, il cui referto non  è  possibile  mettere  in dubbio, il quale richiamava sull’episodio l’attenzione del direttore di gara. Essendo, poi, stata irrogata la squalifica nel minimo edittale previsto per tale tipo di infrazione, non vi è spazio per la sua riduzione.

Per  questi  motivi  la  C.S.A.  respinge  il  ricorso  come  sopra  proposto  dalla  società  G.S.D. Ghivizzano Borgoamozzano di Coreglia Antelminelli (LU).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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