F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 015/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 91/CSA del 16 Febbraio 2018 RICORSO DEL SIG. GERMANO SESSA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 07.03.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FOOTBALL MILAN LADIES/OROBICA CALCIO BERGAMO DEL 04.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 61 del 07.02.2018)

 

RICORSO DEL SIG. GERMANO SESSA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 07.03.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FOOTBALL MILAN LADIES/OROBICA CALCIO BERGAMO DEL

04.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 61 del 07.02.2018)

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 61 del 07.02.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, comminava nei confronti del sig. Germano Sessa, dirigente della SSD Football Milan Ladies, la sanzione della inibizione fino al 07.03.2018 perché “invitato dall’arbitro, a seguito della segnatura di un goal, a provvedere alla riparazione di un buco che si trovava nella rete della porta, sebbene l’arbitro gli segnalasse anche il punto in cui si era creato, protestava urlando sostenendo che la segnatura non fosse mai avvenuta. A causa del suo comportamento anche il pubblico di casa dava luogo ad una contestazione rivolgendo frasi offensive nei confronti dell’arbitro. Di conseguenza l’arbitro era costretto a sospendere la gara per circa due minuti, ben oltre il tempo necessario alla riparazione in questione”.

Dal rapporto arbitrale in atti si evince che nel corso della gara valevole per la 3^ Giornata di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie B Femminile 2017/2018 – Girone B tra la Football Milan Ladies e la

 

Orobica Calcio Bergamo del 04.02.2018, il Dirigente addetto all’arbitro della Football Milan Ladies, sig. Sessa Germano, al minuto 39 del secondo tempo veniva allontanato, in quanto dopo essere intervenuto per sistemare il buco nella rete a seguito di un goal dopo che l’Arbitro gli aveva mostrato il punto in cui il laccetto aveva ceduto, questi, non credendo che il pallone potesse essere fuoriuscito posteriormente a seguito del goal, protestava vivamente nei confronti del Direttore di Gara urlandogli contro tutto il suo dissenso. A seguito di queste vivaci proteste una parte del pubblico della squadra di casa posto dietro la recinzione proferiva frasi offensive nei confronti del Direttore di Gara. Per questo atteggiamento non collaborativo del Germano Sessa e per i lavori per la riparazione della rete, il gioco veniva sospeso per due minuti.

Avverso tale decisione il sig. Sessa Germano, in qualità di Dirigente della SSD Football Milan Ladies, propone reclamo ex art. 36 C.G.S., ritenendo ingiustificata nonché sproporzionata la sanzione dell’inibizione fino al 07.03.2018 inflittagli dal Giudice Sportivo.

Il reclamo proposto dal sig. Sessa Germano è infondato e deve essere rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla sanzione della inibizione fino al 07.03.2018, il reclamante asserisce  a sostegno delle proprie ragioni l’erroneità della ricostruzione fattuale operata dal Direttore di Gara e, per l’effetto, dal Giudice Sportivo. Sostiene il sig. Sessa che dopo essere stato invitato dal minuto 36 circa del secondo tempo dall’Assistente 1 dell’Arbitro, sig. Torregrossa Antonino, a raggiungere l’Arbitro, sig. De Prato Daniele, nei pressi della porta adiacente l’ingresso in campo per la riparazione di un buco nella rete che sarebbe stato provocato dalla quinta marcatura della squadra avversaria, questi avrebbe semplicemente fatto presente al Direttore di Gara che non vi era alcun buco, osservando tra l’altro, in modo educato e garbato, che l’Assistente 1 prima dell’inizio della gara aveva verificato personalmente l’integrità della rete e che se ci fosse stato un buco provocato volontariamente a margine delle due frazioni di gioco, sicuramente l’avrebbe notato immediatamente prima dell’inizio della rete. In nessun caso, conclude il reclamante, questi avrebbe contestato la regolarità della marcatura avversaria.

Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello che la sanzione della inibizione fino al 07.03.2018 inflitta nei confronti del Dirigente della SSD Football Milan Ladies, sig. Sessa Germano, sia stata correttamente applicata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile.

Sul punto si osserva che, ai sensi dell’art. 16, comma I, C.G.S. “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.

Ancor più specificatamente per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, C.G.S., che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, ai sensi dell’art. 19, commi I – lett. h, II e III C.G.S..

Nel caso qui esaminato veniva comminata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile al Dirigente della SSD Football Milan Ladies, sig. Sessa Germano, la sanzione della inibizione fino al 07.03.2018 poiché invitato dall’arbitro, a seguito della segnatura di un goal, a provvedere alla riparazione di un buco che si trovava nella rete della porta, sebbene l’arbitro gli segnalasse anche il punto in cui si era creato, protestava urlando e sostenendo che la segnatura non fosse mai avvenuta.

Le proteste avanzate dal sig. Sessa Germano venivano avvertite dalla tifoseria della squadra di casa che, sulla falsariga della condotta perpetrata da parte del proprio dirigente, aveva iniziato una contestazione nei confronti del Direttore di Gara, tale da rendere necessaria la sospensione dell’incontro per due minuti.

La condotta posta in essere dal sig. Sessa Germano non può quindi essere ritenuta meramente irriguardosa o irrispettosa, essendo questa sfociata in una vera e propria aggressione verbale nei confronti del Direttore di gara, chiaramente percepita da una parte della tifoseria della squadra di casa che ha per l’occasione ha protestato vivacemente nei confronti dell’Arbitro proferendo, tra l’altro, espressioni offensive ed irriguardose.

Elemento che aggrava la situazione posto che l’atteggiamento del Sessa ha alimentato anche il pubblico in un “crescendo” di proteste.

Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello, quindi, che la condotta posta in essere dal sig. Sessa

Germano, in quanto aggressiva e violenta, integri a pieno il requisito della “particolare gravita” richiesto dal summenzionato art. 19 e che la sanzione della squalifica fino al 7.3.2018 debba considerarsi proporzionata ed equilibrata e che il reclamo vada respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Germano Sessa.

 

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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