F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 022/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 25 Maggio 2018 RICORSO DELL’A.S.D. FEMMINILE CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. FAZIO MIMMA SEGUITO GARA FEMMINILE CATANIA/REAL COLOMBO ROMA DEL 06.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 85 del 08.05.2018)

RICORSO  DELL’A.S.D.  FEMMINILE  CATANIA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  6 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  ALLA  CALC.  FAZIO  MIMMA  SEGUITO  GARA  FEMMINILE CATANIA/REAL COLOMBO ROMA DEL 06.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 85 del 08.05.2018)

 

Con ricorso dell’11.05.2018 ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la ASD Femminile Catania ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 85 dell’8.05.2018, con il quale veniva inflitta alla calciatrice Fazio Mimma la squalifica per 6 gare effettive “per aver, all’ingresso del terreno di gioco, indossato una maglia diversa da quella prevista e, invitata dall’arbitro ad indossare una diversa maglia che potesse differenziarla dalle altre calciatrici, opponeva un ingiustificato rifiuto. Inoltre, al tredicesimo del secondo tempo, rivolgeva espressioni ingiuriose nei confronti dell’arbitro. Espulsa, nell’uscire dal terreno di gioco, rivolgeva ulteriori espressioni ingiuriosi nei confronti dell’A.A.1. ”.

La ricorrente eccepiva che la condotta tenuta dalla calciatrice è stata erroneamente valutata da parte del Giudice Sportivo, che ha preso in considerazione fatti riportati dall’arbitro nel proprio referto ma non sanzionati dallo stesso, per cui per i medesimi non può essere irrogata alcuna sanzione.

Come dedotto nel reclamo dalla ricorrente, la condotta da prendere in considerazione ai fini dell’irrogazione della sanzione, è soltanto quella che ha determinato l’espulsione della calciatrice e quella della quale la stessa si è resa protagonista successivamente.

La Fazio è stata espulsa per aver proferito all’arbitro frasi gravemente ingiuriose.

Nell’abbandonare il terreno di gioco la stessa ha rivolto ulteriori espressioni offensive all’indirizzo dell’assistente arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.S.D. Femminile Catania di Catania riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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