F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 022/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 25 Maggio 2018 RICORSO DELL’A.S.D. CANNARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PULCI GIANFILIPPO SEGUITO GARA CANNARA/ROSSELLI MUTINA DEL 20.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 288 del 21.05.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. CANNARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE  DI GARA INFLITTA AL CALC. PULCI GIANFILIPPO SEGUITO GARA CANNARA/ROSSELLI

MUTINA DEL 20.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com.

Uff. n. 288 del 21.05.2018)

 

Con atto del 22.05.2018 la ASD Cannara ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti con la quale era stata inflitta al calciatore Gianfilippo Savio Pulci la sanzione disciplinare di 3 giornate di squalifica per avere “al termine della gara colpito un calciatore avversario con un calcio”, chiedendo la riforma della delibera impugnata e, per l’effetto, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore.

A sostegno delle proprie richieste la reclamante ha dedotto che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di un atto violento, perché il calciatore si sarebbe limitato ad allontanare il calciatore avversario, per evitare ulteriori reazioni dopo che quest’ultimo si era reso responsabile di un atto violento.

La censura è infondata, per cui il reclamo non merita accoglimento.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che il Pulci si è reso responsabile a fine gara di una condotta violenta nei confronti di un altro calciatore, per cui ai sensi dell’art. 19 n. IV lett. b) CGS, la sanzione inflitta di tre giornate di squalifica appare congrua.

Per  questi  motivi  la  C.S.A.  respinge  il  ricorso  come  sopra  proposto  dalla  società  A.S.D. Cannara di Cannara (Perugia).

Dispone addebitarsi a tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it