F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 025/CSA del 27/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 124/CSA del 13 Aprile 2018 RICORSO F.C.D. OLIMPIA 05 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DINAMO GONZAGA/OLIMPIA 05 DEL 04.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Delegazione Provinciale di Mantova – Com. Uff. n. 30 del 15.2.2018; Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale n. 40 del 2.3.2018)

RICORSO F.C.D. OLIMPIA 05 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DINAMO GONZAGA/OLIMPIA 05 DEL 04.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Delegazione Provinciale di Mantova - Com. Uff. n. 30 del 15.2.2018; Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale n. 40 del 2.3.2018)

 

Con decisione del 2.3.2018 Com. Uff. n.40, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, in riferimento alla gara svoltasi il 4.2.2018 tra la Dinamo Gonzaga e l’Olimpia 05, valevole per il campionato di Seconda Categoria, modificando la decisione del giudice sportivo di primo grado che aveva disposto di omologare il risultato della gara conseguito sul campo, sanzionava la società Olimpia 05 con la perdita della gara per 0 -3.

Avverso tale decisione presentava ulteriore reclamo la società Olimpia 05 la quale, riproponendo la stessa motivazione con cui era stato impugnata la decisione del Giudice Sportivo sosteneva la sussistenza di un errore nel referto arbitrale circa l’avvenuta sostituzione di calciatori durante la partita.

Tale essendo la situazione la Corte ritiene di non potere neppure pervenire ad un esame nel merito delle doglianze espresse dalla ricorrente per evidenti ragioni di ordine procedimentale.

Dalla stessa esposizione della vicenda, così come dal reclamo proposto, risulta infatti per tabulas che la questione era stata oggetto di una decisione, che potremmo definire di primo grado, del Giudice competente per territorio, modificata poi dalla Corte Sportiva Territoriale Lombardia, giudice di secondo grado o d’appello , che aveva accolto il reclamo della società Dinamo Gonzaga.

Nei confronti di quest’ultima statuizione, e per gli stessi motivi già presentati, viene proposto un ulteriore ricorso a questa Corte, mezzo di impugnazione non consentito dalla normativa di settore secondo la quale la decisione nel merito della Corte Sportiva Territoriale esaurisce le possibilità di intervento degli organi di Giustizia Sportiva, non essendo ammissibile un secondo giudizio d’appello fondato peraltro, come si è osservato, sulle stesse motivazioni.

Sarebbe stato, invece, possibile, ma non è questo il caso di specie, ottenere l’intervento della Corte adita in caso di revocazione o revisione di decisioni irrevocabili quando esse siano state fondate su elementi falsi, su dolo di una delle parti o quando siano sopravvenute prove non conosciute al momento della decisione.

Il ricorso deve, di conseguenza, essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società

F.C.D. Olimpia 05 di Piubega (Mantova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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