F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 048/CSA del 06/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 043/CSA del 30 Ottobre 2018 RICORSO DELLA F.C. VENEZIA SRL CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL’ AMMENDA DI € 10.000,00 E DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA INFLITTE AL SIG. ZENGA WALTER SEGUITO GARA PALERMO/VENEZIA DEL 27.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 28.10.2018)

 

RICORSO DELLA F.C. VENEZIA SRL CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL’ AMMENDA DI € 10.000,00 E DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA INFLITTE AL SIG. ZENGA WALTER

SEGUITO GARA PALERMO/VENEZIA DEL 27.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 28.10.2018)

 

Con atto, spedito in data 29.10.2018, la Società Venezia F.C. S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo della LNPB (pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 28.10.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Palermo/Venezia, disputatasi in data 26.10.2018, erano state irrogate, a carico del sig. Zenga Walter, allenatore della predetta Società, la squalifica per una giornata effettiva di gara oltre all’ammenda di € 10.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Venezia F.C. s.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere  interpretata  in  modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato limitatamente all’entità della sanzione dell’ammenda.

Nei motivi di reclamo, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell’Assistente di Gara che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. ZENGA.

Quanto all’entità della sanzione, questa Corte ritiene che la stessa possa essere, complessivamente, rideterminata nella squalifica per una giornata effettiva di gara oltre all’ammenda di € 5000.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società F.C. Venezia S.r.l. di Venezia ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 5.000,00. Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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