F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 052/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 041/CSA del 18 Ottobre 2018 RICORSO DELL’U.S. DARFO BOARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. QUAGGIOTTO NICOLÒ SEGUITO GARA REZZATO/DARFO BOARIO DEL 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018)

RICORSO DELL’U.S. DARFO BOARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. QUAGGIOTTO NICOLÒ SEGUITO GARA REZZATO/DARFO BOARIO DEL 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018)

 

L’U.S. Darfo Boario, in data 28.9.2018, ha presentato dichiarazione di reclamo avverso delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, mediante la quale il calciatore Quaggiotto Nicolò era stato squalificato per 3 giornate effettive di gara «per avere, in gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto».

Il ricorso, tuttavia, non è stato motivato nei termini previsti.

Ne deriva che, ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, C.G.S. in combinato disposto con l’art. 33, comma 6, C.G.S., il reclamo non può essere ammesso.

Per questi motivi, la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Darfo Boario di Brescia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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