F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE- 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 047/CSA del 06/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 040/CSA del 18 Ottobre 2018 RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; – AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE AL CALC. SCHIAVI RAFFAELE SEGUITO GARA CREMONESE /SALERNITANA DEL 6.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 43 del 9.10.2018)

RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA AVVERSO LE SANZIONI:

-        SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA;

-        AMMENDA DI € 3.000,00

INFLITTE  AL  CALC.  SCHIAVI  RAFFAELE  SEGUITO  GARA  CREMONESE  /SALERNITANA  DEL  6.10.2018

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 43 del 9.10.2018)

 

Con reclamo presentato nei modi e termini di regolamento, la U.S. Salernitana ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B, con la quale il calciatore Schiavi Raffaele è stato sanzionato con la squalifica per 4 giornate effettive di gara  e  l’ammenda  di  € 3.000,00 “per essersi, al termine della gara, sul terreno di gioco, rivolto all’Arbitro con atteggiamento minaccioso indirizzandogli epiteti insultanti e appoggiandogli una mano sul petto che lo faceva arretrare di due passi; sanzione aggravata perché capitano della squadra”.

La Società reclamante lamenta l’eccessività della sanzione, assumendo che il comportamento del calciatore possa essere inquadrato quale condotta irriguardosa e non finalizzata a ledere l’integrità fisica del Direttore di gara.

La società evidenzia, inoltre, che, sul punto, lo stesso arbitro, nel descrivere la condotta dello Schiavi, nel proprio referto precisava che lo stesso gli appoggiava una mano sul petto in modo non violento.

Per tali motivi, chiede una congrua riduzione delle sanzioni inflitte dal giudice sportivo. Ad avviso di questa Corte il reclamo è meritevole di accoglimento.

Invero, si ritiene che le espressioni irriguardose profferite dallo Schiavi all’indirizzo del Direttore di gara e il gesto di appoggiare la mano sul petto dell’arbitro medesimo possano essere riuniti sotto il vincolo della continuazione, in ragione della indubbia contestualità temporale ed eziologica nella quale si sono articolati.

Inoltre, per quanto attiene, nello specifico, all’episodio del gesto di appoggiare la mano sul petto dell’arbitro, questa Corte ritiene che lo stesso, pur essendo certamente censurabile, non possa essere considerato di particolare gravità, in quanto, come precisato dall’arbitro, non violento.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo appare eccessiva e, conseguentemente, viene ridotta come da dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana di Salerno ridetermina la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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