F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 071/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 42/CSA del 26 Ottobre 2018 RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICCARDO RAVASI SEGUITO GARA SONDRIO/SEREGNO DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 17.10.2018)

RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICCARDO RAVASI SEGUITO GARA SONDRIO/SEREGNO DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 17.10.2018)

Con reclamo ritualmente proposto, la soc. U.S.D. 1913 Seregno Calcio (d’ora in poi, per brevità, “Società”) ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Riccardo Ravasi la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, in reazione a condotta violenta posta in essere da calciatore avversario, messo un dito nell’occhio di quest’ultimo. Sanzione così determinata in considerazione delle gravi conseguenze che la condotta avrebbe potuto causare alla integrità fisica del calciatore avversario”.

A motivo del proposto gravame, la società chiedeva una riduzione della squalifica assumendo che il gesto compiuto dal proprio calciatore, nei confronti di un avversario, non poteva essere considerato violento.

La Corte, letti gli atti, osserva.

La condotta che ci occupa è indubbiamente qualificabile come “violenta” essendo connotata da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da volontaria aggressività con coercizione operata su altri, per di più idonea a determinare uno stato di incapacità – ancorché limitata – del giocatore avversario essendo diretta contro il bulbo oculare al quale, in quanto parte molle, possono provocarsi facilmente lesioni.

Tuttavia, l’art. 19, comma 4), C.G.S. consente al giudice sportivo di apprezzare circostanze aggravanti e attenuanti e, per l’effetto, di aumentare e ridurre la sanzione della squalifica, conformemente a decisioni già assunte in tal senso dagli organi di giustizia sportiva che fanno salva l’applicazione di circostanze attenuanti fra le quali, genericamente, può farsi rientrare appunto quella di seguito descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subita.

Nel caso di specie si ravvisa l’attenuante dell’aver agito in stato di provocazione, in considerazione del fatto che il Ravasi è stato colpito con un calcio sotto al ginocchio da un calciatore avversario, anch’esso espulso direttamente per condotta violenta, al  quale, difatti, è stata inflitta la sanzione della squalifica per due giornate. Vi è da considerare infine che il contenimento delle squalifiche è frutto – come specificato dal Direttore di Gara – dell’assenza di lesioni susseguenti alle condotte tenute da considerarsi, comunque, censurabili.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. 1913 Seregno Calcio di Seregno (MB) riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

 

Pubblicato in Roma l’8 gennaio 2019

 

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Antonio Di Sebastiano    Gabriele Gravina

 

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