F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 072/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 51/CSA del 12 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.C. CALVINA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SERAFINI MATTEO SEGUITO GARA CALVINA/FIORENZUOLA DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018)

RICORSO DELL’A.C. CALVINA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SERAFINI MATTEO SEGUITO GARA CALVINA/FIORENZUOLA DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018)

La A.C. Calvina Sport ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018, con il quale, a seguito della gara Calvinia/Fiorenzula del 28.10.2018 è stata inflitta al calciatore Serafini Matteo la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara "per aver colpito un calciatore avversario con un pugno".

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione in quanto, come risulta dagli atti ufficiali, il gesto incriminato è conseguente a una situazione di gioco e non da attribuirsi a condotta gratuitamente violenta e che l’entità del gesto non ha recato danno alcuno all’avversario.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, per la connotazione violenta della condotta posta in essere, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Calvina Sport di Calvisano (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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