F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 075/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 60/CSA del 30 Novembre 2018 RICORSO POTENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 04.12.2018 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG CAIATA SALVATORE SEGUITO GARA BISCEGLIE/POTENZA DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 26.11.2018)

RICORSO POTENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 04.12.2018 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG CAIATA SALVATORE SEGUITO GARA BISCEGLIE/POTENZA DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 26.11.2018)

Il Potenza Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 105 del 26.11.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Potenza Calcio/Bisceglie del 24.11.2018, ha comminato al Presidente sig. Salvatore Caiata la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 4.12.2018 e l’ammenda di € 500,00 “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, panchina aggiuntiva)”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento parziale o totale dell’inibizione e la cancellazione totale o in forma ridotta dell’ammenda comminata il ricorrente ha proposto un unico motivo.

In particolare ha sostenuto che il Giudice Sportivo avrebbe errato nel suo provvedimento in quanto il Presidente del Potenza Calcio non è stato espulso dalla panchina aggiuntiva durante la gara avendo terminato la stessa senza alcun provvedimento disciplinare.

Il ricorso va respinto in quanto dal referto dell’Arbitro si evince che a fine gara durante il rientro negli spogliatoi il Presidente del Potenza Calcio avvicinava il Direttore di gara inveendo nei suoi confronti e profferendo espressioni offensive.

Pertanto va confermata la decisione assunta dal Giudice Sportivo atteso che il fatto addebitato al Presidente di detta società si è comunque verificato.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Potenza Calcio S.r.l. di Potenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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