F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 075/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 60/CSA del 30 Novembre 2018 RICORSO SIG. JURIC IVAN AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/SAMPDORIA DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 87 del 27.11.2018)

RICORSO SIG. JURIC IVAN AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/SAMPDORIA DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti  Serie A – Com. Uff. n. 87 del 27.11.2018)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Genoa/Sampdoria, disputato in data 24.11.2018 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto al Sig. Ivan Juric le sanzioni della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 5.000,00 per aver “al 30° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica, rivolgendo al Quarto Ufficiale, con atteggiamento veemente e scomposto, un’espressione irriguardosa”, nonché “reiterando tale atteggiamento, all’atto dell’allontanamento, gridando al medesimo un’espressione gravemente offensiva”.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Ivan Juric, il quale sostiene, in primo luogo, che, nel valutare la condotta dallo stesso posta in essere, avrebbero dovuto essere valutati sia l’unicità fenomenologica dell’episodio che lo ha visto coinvolto, sia il contesto strutturale-ambientale in cui tale episodio è avvenuto, caratterizzato dalla circostanza per cui l’area tecnica dello Stadio Massari, in cui si è svolta la gara, sarebbe molto limitata e, quindi, superabile con estrema facilità. Il reclamante aggiunge, altresì, come le espressioni oggetto del presente procedimento, seppur dallo stesso pronunciate con un tono alto e di esortazione, sarebbero prive di connotazione offensiva ed irriguardosa e, per questi motivi, chiede, in via principale, l’annullamento delle sanzioni irrogate e, in via subordinata, la commutazione della sanzione della squalifica con una ulteriore ammenda.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 30.11.2018, è presente l’Avv. Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come, per giurisprudenza costante, le espressioni “vergogna”, “vergognatevi” e similari siano ritenute di natura offensiva e generalmente sanzionate con almeno una giornata di squalifica, oltre, come nel caso di specie, alla sanzione economica legata all’atteggiamento veemente. Risultano, poi, irrilevanti, ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare, le doglianze manifestate dal Sig. Juric in ordine all’unicità dell’episodio contestato ed alle caratteristiche strutturali dell’area tecnica.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Juric Ivan.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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