F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 074/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 59/CSA del 29 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. ANZIO CALCIO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2019 INFLITTA AL CALC. GIORDANI VALERIO SEGUITO GARA ANZIO/TRASTEVERE DEL 18.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)

RICORSO  DELL’A.S.D.  ANZIO  CALCIO  1924  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  FINO  AL 31.1.2019 INFLITTA AL CALC. GIORDANI VALERIO SEGUITO GARA ANZIO/TRASTEVERE DEL 18.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)

Con reclamo in data 24.11.2018, la A.S.D. Anzio Calcio 1924 ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018, in relazione alla gara Anzio Calcio 1924 vs. Trastevere Calcio del 18.11.2018.

Con la predetta delibera il Giudice Sportivo, ha squalificato il calciatore Valerio Giordani fino al 31.12. 2018 con la seguente motivazione: “per avere, a gioco fermo, avvicinato un A.A. ed averlo strattonato con forza all’altezza del petto facendolo indietreggiare di circa un metro. (R A – R AA).”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, che la sanzione inflitta venga contenuta nel presofferto sino ad oggi e, in via subordinata, che venga ridotta nei minimi edittali e/o comunque adeguata alla reale entità dei fatti occorsi.

La società, sostiene che la dinamica dei fatti sia ben diversa rispetto a quella riferita dall’arbitro e dal suo assistente nei referti di gara. Infatti, l’impatto fra il calciatore e l’assistente arbitrale sarebbe stato fortuito ed involontario e si sarebbe verificato a causa del terreno scivoloso.

Il calciatore, Valerio Giordani, capitano della squadra dell’A.S.D. Anzio Calcio 1924, dopo la convalida di una rete in sospetta posizione di fuorigioco, nel dirigersi di  corsa  verso  l’assistente arbitrale, per contestarne, civilmente, la decisione in quanto, a suo parere, non aveva rilevato l’infrazione, scivolava goffamente sul terreno di gioco finendo la sua corsa addosso al medesimo.

Nella circostanza il calciatore non avrebbe posto in essere alcuna condotta violenta in danno dell’assistente arbitrale e questo sarebbe comprovato dal fatto che il gesto è stato involontario e senza conseguenze lesive, come evidenziato dallo stesso assistente nel suo supplemento di referto. In considerazione di questo,  la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo  sarebbe eccessiva  e sproporzionata in rapporto alla natura ed alla gravità dei fatti contestati.

Alla seduta del 29.11.2018, il difensore della società appellante, richiamati i motivi del ricorso, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, sentito il calciatore, presente in aula, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La condotta posta in essere dal calciatore Valerio Giordani, nella fattispecie, sebbene illecita, grave e deprecabile, non ha determinato conseguenze dannose per l’assistente arbitrale, come attestato dallo stesso nel suo supplemento di referto.

Pertanto la sanzione della squalifica fino al 31.01.2019, inflitta dal Giudice Sportivo appare, nel caso in esame, sproporzionata rispetto alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore e pertanto va rideterminata nella squalifica fino al 31.12.2018.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Anzio Calcio 1924 di Anzio, riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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