F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 083/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 78/CSA del 18 Gennaio 2019 RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE PRIVE DI SPETTATORI E ULTERIORE GARA CON IL SETTORE “2° ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 27.12.2018)

RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE PRIVE DI SPETTATORI E ULTERIORE GARA CON IL SETTORE “2° ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 27.12.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 27.12.2018 ha inflitto la sanzione dell’obbligo di disputare 2 gare prive di spettatori e ulteriore gara con il settore “2° anello verde privo di spettatori”.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Internazionale/Napoli disputato il 26.12.2018, sostenitori della reclamante inneggiavano cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la durata della gara, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore indicato e percepiti anche  in  tutto  l’impianto; recidiva specifica;

nonché per coro denigratorio di matrice razziale nei confronti del calciatore della società Napoli Koulibaly. Sanzione complessivamente disposta visti glia artt. 11, comma 3 e 12 comma 3 C.G.S., tenuto conto delle circostanze aggravanti relative alla reiterazione e al clima creatosi nell’impianto;

ritenuta altresì, data la gravità dei fatti, l’insussistenza dei presupposti per applicare la sospensione di cui all’art. 16, comma 2bis C.G.S. quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale.

Avverso tale provvedimento la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 29.12.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 07.01.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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