F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 083/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 78/CSA del 18 Gennaio 2019 RICORSO DEL CALC. MEITE’ SOUALIHO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/TORINO DEL 29.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 118 del 2.1.2019)

RICORSO  DEL  CALC.  MEITE’  SOUALIHO  AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/TORINO DEL 29.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 118 del 2.1.2019)

Il Torino F.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Seria A pubblicata sul Com. Uff. n.118 del 02.01.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Lazio/Torino F.C. del 29.12.2018, ha comminato al calciatore Meitè Soualiho la squalifica per 2 giornate effettive di gara “per comportamento gravemente antisportivo avendo, al 45’ del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con una manata al volto (condotta non violenta come da supplemento del referto dell’Arbitro)”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che la condotta del calciatore non ha cagionato alcun danno fisico all’avversario e dunque si tratterebbe di comportamento scorretto e non gravemente antisportivo ed inoltre sarebbe da considerarsi come attenuante il fatto che lo stesso è stato fatto oggetto di cori razzisti durante tutta la gara.

Il ricorso va respinto in quanto, alla luce del referto arbitrale, il comportamento assunto dal Meitè configura un comportamento gravemente antisportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Meitè Soualiho.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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