F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 083/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 78/CSA del 18 Gennaio 2019 RICORSO DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA SEGUITO GARA UDINESE/CAGLIARI DEL 29.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 118 del 2.1.2019)

RICORSO  DELL’UDINESE  CALCIO  S.P.A.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €  3.000,00 INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA SEGUITO GARA UDINESE/CAGLIARI DEL 29.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 118 del 2.1.2019)

Con atto, spedito in data 3.1.2019, la Società Udinese Calcio S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 118 del 2.1.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Udinese/Cagliari del Campionato Serie A Tim, disputatasi in data 29.12.2018, era stata irrogata, a carico della stessa Società, l’ammenda di € 3.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Udinese Calcio S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato.

La Società ricorrente ritiene che la decisione del Giudice Sportivo debba essere annullata in quanto il ritardo con il quale la squadra si è presentata in campo all’inizio della gara di cui trattasi, non sarebbe ascrivibile a responsabilità della medesima Società quanto alla richiesta, formulata dal Direttore di Gara quando le squadre erano già allineate nel sottopassaggio, che il portiere della squadra dell’Udinese sostituisse o si spogliasse della calzamaglia in quanto la stessa poteva confondersi, quanto al colore, con i calzoncini e i calzettoni dei giocatori in movimento della stessa squadra.

L’articolo 54 delle N.O.I.F. prevede, al primo comma, che “Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara”; il comma 2 dell’articolo 54 delle N.O.I.F. richiede, ai fini della irrogazione della sanzione da parte degli organi disciplinari per il caso di ritardo nella presentazione, che il ritardo medesimo sia ingiustificato.

Nel caso che ci occupa, il ritardo (sempre che sia possibile parlare di ritardo, nel caso di specie, visto che la squadra dell’Udinese si era tempestivamente allineata nel sottopassaggio per l’ingresso in campo) di quattro minuti con il quale la squadra dell’Udinese, o meglio il solo portiere della stessa, si è presentata in campo non può definirsi ingiustificato in quanto esso è stato determinato dalla richiesta del Direttore di Gara che il portiere della squadra dell’Udinese sostituisse o si spogliasse della calzamaglia in quanto la stessa poteva confondersi, quanto al colore, con i calzoncini e i calzettoni dei giocatori in movimento della stessa squadra; richiesta , quest’ultima, formulata quando le squadre erano già allineate nel sottopassaggio e dopo che il kit gara della squadra dell’Udinese, ivi compreso il portiere, era già stato oggetto di approvazione da parte della Lega di Serie A, nei giorni antecedenti l’incontro di calcio, previa autorizzazione dell’Arbitro e dopo che la divisa del portiere della squadra Udinese, già approvata, era stata sostituita con un’altra di diverso colore, sempre su richiesta del Direttore di Gara prima dell’inizio della gara.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello in accoglimento del reclamo, come  sopra proposto dalla Società Udinese Calcio S.p.A. di Udine, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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