F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 087/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 54/CSA del 15 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. CITTÀ DI VALMONTONE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CITTÀ DI VALMONTONE/COPPA D’ORO CERVETERI DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 208 del 30.10.2018)

 

RICORSO  DELL’A.S.D.  CITTÀ  DI  VALMONTONE  AVVERSO  DECISIONI  SEGUITO  GARA  CITTÀ  DI VALMONTONE/COPPA D’ORO CERVETERI DEL 28.10.2018  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 208 del 30.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 208 del 30.10.2018 ha inflitto a seguito dell’incontro Città di Valmontene/Coppa D’Oro Cerveteri disputato il 28.10.2018:

- la sanzione dell’ammenda di € 500,00 alla reclamante perché il proprio allenatore allontanato nel costo del secondo tempo per proteste si posizionava in tribuna da dove continuava a protestare nei confronti del direttore di gara. Per corali ingiurie da parte di propri sostenitori nei riguardi degli arbitri per tutta la durata dell’incontro;

- la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara al signor Pacioni Giovanni perché dopo essere stato allontanato continuava le proteste nei confronti dell’arbitro rivolgendogli frasi offensive.

Avverso tali provvedimenti la società A.S.D. Città di Valmontone ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 1.11.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 13.11.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Valmontone di Valmontone (Roma), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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