F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 025/CSA del 27/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 124/CSA del 13 Aprile 2018 RICORSO S.S.D. RIMINI F.C. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 500,00 E L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RIMINI FC/IMOLESE CALCIO DEL 29.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 05.04.2018)

RICORSO S.S.D. RIMINI F.C. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 500,00 E L’OBBLIGO DI DISPUTARE  UNA  GARA  A  PORTE  CHIUSE  INFLITTE  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  RIMINI

FC/IMOLESE CALCIO DEL 29.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 05.04.2018)

 

Con decisione del 5.4.2018, Com. Uff. n. 122, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti

– Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara Rimini Football Club Srl/Imolese Calcio 1919 SSDARL, svoltasi il  28.3.2018 e  valevole per  il Campionato  di Serie D,  14° giornata di ritorno, comminava alla società Rimini Football Club Srl la punizione sportiva della disputa di una gara a porte chiuse e dell’ammenda di € 500,00, “per avere propri sostenitori: -introdotto e fatto esplodere, all’interno del settore loro riservato, tre petardi; - al termine della gara lanciato una bottiglietta semipiena all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria colpendolo allo stomaco“..

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Rimini Football Club Srl la quale in buona sostanza, non contestando gli episodi in parola, sosteneva l’eccessività delle sanzioni inflitte, in particolare la disputa di una gara a porte chiuse, in considerazione del clima di assoluta correttezza in cui si era svolta la gara e dell’assoluta assenza di precedenti analoghi durante tutto l’arco del campionato.. Si chiedeva; quindi, l’annullamento delle sanzioni, o, in via gradata, l’annullamento della sola disputa di una gara a porte chiuse, con inasprimento della sanzione pecuniaria, o la chiusura del solo settore dello stadio dal quale era stata lanciata la bottiglietta.

Le doglianze della società ricorrente  possono, a giudizio della, Corte trovare accoglimento.

Deve, infatti, osservarsi, quanto al merito della vicenda che, l’esplosione dei tre petardi è avvenuta all’interno del settore riservato al pubblico, e che non vi è stato alcun lancio dei petardi stessi il che, ovviamente, ridimensiona notevolmente la valenza di pericolosità dell’episodio.

Quanto al lancio della bottiglietta non può non osservarsi che si è trattato di un fatto isolato in ordine al quale, posto anche che la società ospitante aveva vinto la partita, non è possibile affermare con certezza, proprio per la unicità del gesto, essersi trattato di un atto diretto a colpire il giocatore avversario o, di cattiva educazione sportiva.

In tale situazione appare esservi spazio, nell’ottica di una corretta applicazione della dosimetria della pena, ed in accoglimento delle richieste defensionali,  per  modificare  le  sanzioni inflitte, annullando la disputa di una gara a porte chiuse, ed irrogando ,per entrambi i fatti contestati la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00, misura che appare più adeguata all’entità delle infrazioni.

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Rimini F.C. di Rimini ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it