F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 030/CSA del 18/09/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 027/CSA del 10 Settembre 2018 RICORSO DEL CALCIATORE ROSSI MARCO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 30.9.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AMICHEVOLE ROBUR SIENA/PONTEDERA DEL 25.08.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 2/DIV del 29.8.2018)
RICORSO DEL CALCIATORE ROSSI MARCO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 30.9.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AMICHEVOLE ROBUR SIENA/PONTEDERA DEL 25.08.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 2/DIV del 29.8.2018)
Il signor Rossi Marco ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di Lega Pro pubblicato sul Com. Uffi. n. 2/DIV del 29.8.2018, con il quale, a seguito della gara amichevole Robur Siena/Pontedera del 25.8.2018, è stata inflitta al reclamante Rossi Marco la seguente sanzione:
- squalifica a tutto il 30.9.2018 per i seguenti motivi: "per aver rivolto all’arbitro una frase
offensiva".
Il ricorrente in sede di reclamo ha chiesto l’annullamento della squalifica inflitta o la sua commutazione o riduzione della stessa in quanto non avrebbe proferito quelle parole guardando l’arbitro o essendo vicino a lui, tanto è che, nessuno ha percepito l’episodio.
Non era intenzione del tesserato Rossi Marco ledere la dignità dell’Arbitro e tanto meno formulare una protesta plateale avendo pronunciato quella frase parlando da solo con un tono di voce normale.
Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
Il ricorrente ha ammesso di aver pronunciato la frase in contestazione ma le particolari modalità della condotta tenuta, il comportamento post factum e procedimentale dello stesso ricorrente, a giudizio del collegio, meritano una riduzione della sanzione comminata dal primo Giudice.
La Corte ritiene, quindi, che sia congruamente determinata la squalifica fino al 15.9.2018 compreso, come da richiesta del ricorrente.
Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento
d’urgenza come sopra proposto dal calciatore Rossi Marco riduce la sanzione inflitta a tutto il 15.09.2018 Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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