F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 073/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 57/CSA del 23 Novembre 2018 RICORSO SIG. ZANETTI PAOLO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SUD TIROL/VIS PESARO DEL 18.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 19.11.2018)

RICORSO SIG. ZANETTI PAOLO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SUD TIROL/VIS PESARO DEL 18.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 19.11.2018)

Con atto in data 20.11.2018, il Sig. Paolo Zanetti, allenatore tesserato con la società Fussballclub Sudtirol S.r.l., preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 97/DIV del 19.11.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Suditirol/Vis Pesaro del Campionato di Serie C – Girone B, disputatasi in data 18.11.2018, era stata irrogata, a carico dello stesso allenatore, la squalifica per due giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il Sig. Zanetti faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Con i motivi scritti eccepiva l’inesistenza della condotta censurata, sostenendo  di  “non essersi recato a fine gara nella zona del cerchio centrale di centrocampo, né tantomeno di essersi avvicinato all’Arbitro”. Lo stesso reclamante negava quindi di aver proferito l’espressione ingiuriosa “dovete vergognarvi, come cazzo fate a non vedere una cosa così, teste di cazzo”, espressione che gli sarebbe stata attribuita a seguito di errore del direttore di gara nell’individuazione dei soggetti avvicinatisi per chiedere spiegazioni dopo il triplice fischio.

A supporto di quanto eccepito, il reclamante richiedeva a codesta Corte di consultare/interrogare lo stesso arbitro – il Sig. Michele Giordano – per appurare se vi fosse stata una possibile confusione nell’individuazione del soggetto responsabile della condotta offensiva censurata.

Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la revoca della sanzione inflitta ai propri danni della squalifica per due giornate di gara effettive e, in subordine, la riduzione della sanzione medesima.

Alla riunione del 23.11.2018, nessuno comparendo per parte ricorrente, veniva sentito il direttore di gara, il Sig. Michele Giordano, il quale confermava che le espressioni ingiuriose censurate gli fossero state effettivamente proferite dal Sig. Zanetti, risultando perciò quest’ultimo correttamente individuato quale autore della condotta offensiva.

Per questi motivi, la C.S.A. sentito l’arbitro respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal sig. Zanetti Paolo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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