F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 074/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 59/CSA del 29 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. NOCERINA 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E 1 GARA A PORTE CHIUSE CON SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 2BIS CGS INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/TROINA DEL 14.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)

RICORSO DELL’A.S.D.  NOCERINA 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E 1 GARA A PORTE CHIUSE CON SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 2BIS CGS INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/TROINA DEL 14.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)

 

Con reclamo inoltrato in data 23.11.2018, la A.S.D. Nocerina 1910 ha impugnato, dinanzi a questa Corte, la delibera del Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018, in relazione alla gara Nocerina 1910 vs. Troina del 14.11.2018.

Con la predetta delibera il Giudice Sportivo, ha sanzionato l’A.S.D. Nocerina 1910 con l’ammenda di € 1.500,00 e con la disputa di una gara a porte chiuse, con sanzione sospesa ai sensi dell’art. 16 comma 2 bis C.G.S., con la seguente motivazione: “Per avere propri sostenitori, al termine della gara, rivolto versi costituenti espressione di discriminazione per ragioni di razza all’indirizzo di un calciatore avversario mentre le squadre abbandonavano il terreno di  gioco.”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, la revoca della sanzione inflitta ed, in subordine la riduzione della sanzione da € 1500,00 a € 500,00, limitando, al solo settore Tribuna Laterale Sinistra, una gara a porte chiuse con sanzione sospesa ai sensi dell’art. 16 comma 2 bis C.G.S..

La società, sostiene che il fatto sarebbe accaduto venticinque minuti dopo il termine della gara e riguarderebbe il solo settore di Tribuna Laterale Sinistra, dove si trovava un gruppetto di circa cinque persone. La società evidenzia, inoltre, come per tutta la gara il pubblico Nocerino abbia tenuto un comportamento  corretto e leale verso la squadra avversaria.

Alla riunione del 29.11.2018, il difensore della società appellante, Avv. Bruno Iovino, si è riportato alle difese e conclusioni contenute nel proprio ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La società ricorrente non contesta il fatto per cui è causa e non potrebbe essere altrimenti, alla luce del chiaro rapporto dell’Assistente Arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine agli accadimenti contestati, ma lo ritiene, per dimensione e percezione reale del fenomeno, non particolarmente esecrabile e quindi non punibile.

A parere di questa Corte il comportamento dei tifosi della Nocerina, pur essendo deprecabile ed integri quanto disposto dall’art. 11 C.G.S., appare eccessivamente sanzionato dal Giudice Sportivo sotto il profilo  pecuniario,  rispetto all’effettiva dimensione e percezione reale del fenomeno, circostanze queste non precisate dall’Assistente Arbitrale nel suo referto di gara.

Infatti, poiché i pur deprecabili “ululati”, intonati da un numero esiguo di sostenitori della Nocerina, sono stati percepiti da un numero altrettanto esiguo di persone presenti in quel momento nell’impianto, la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 è da ritenersi eccessiva ed appare equo ridurla a €1.000,00 mentre si ritiene di confermare, per il resto, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (una gara a porte chiuse con sospensione della sanzione ex art. 16, comma 2 bis C.G.S.).

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Nocerina 1910 di Nocera Inferiore (SA), riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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