F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 073/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 57/CSA del 23 Novembre 2018 RICORSO A.C. RENTE SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RAVENNA/RENATE DEL 4.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 5.11.2018)

RICORSO A.C. RENTE SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RAVENNA/RENATE DEL 4.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 5.11.2018)

Con ricorso ritualmente introdotto, la AC Renate ha proposto appello avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo “per indebita presenza negli spogliatoi, al termine del primo tempo, di persona non identificata ma riconducibile alla società, che assumeva un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro”.

La società reclamante, in persona del Presidente, Sig. Luigi Spreafico, ha chiesto l’annullamento della sanzione, deducendo, attraverso i propri motivi di gravame, l’incompletezza della ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di gara nel proprio referto.

Lo Spreafico, infatti, nel predetto reclamo, ha dichiarato di essersi recato effettivamente a parlare con l’arbitro davanti al suo spogliatoio al termine della prima frazione di gioco e che, nell’occasione, era legittimato a sostare nella zona spogliatoi sia in quanto Presidnete della società ospite (cfr. delibera della Lega Pro del 4.11.2013) sia in quanto, in ogni caso, munito di regolare pass, di cui viene allegata copia, rilasciato dalla società ospitante Ravenna. Lo stesso ha, poi, affermato di non aver rivolto al direttore di gara alcuna frase offensiva.

La Corte, esaminati gli atti e le deduzioni difensive del ricorrente, ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

Infatti, la presenza dello Spreafico nel corridoio che porta allo spogliatoio dell’arbitro non è da ritenersi indebita in quanto, come correttamente sostenuto dal reclamante e come si evince dalla richiamata delibera di Lega Pro, lo stesso, peraltro munito di regolare pass, era legittimato a sostare nella zona spogliatoi.

Quanto, poi, alla frase pronunciata dal medesimo Presidente “ma cosa stai facendo, ci siamo anche noi stai fischiando solo per loro”, ad avviso di questa Corte la stessa non concretizza una contestazione dell’operato arbitrale in termini irriguardosi, bensì al più una pacata protesta priva di rilievo disciplinare.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Renate SRL di Renate (Lecco) annulla la sanzione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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