F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 072/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 51/CSA del 12 Novembre 2018 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SIG. GIAMPA’ DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/ROCCELLA DEL 04.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 07.11.2018)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SIG. GIAMPA’ DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/ROCCELLA DEL 04.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 07.11.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale decideva di sanzionare con la squalifica per 2 giornate effettive di gara il Sig. Giampà Domenico, allenatore della Società Roccella a seguito della condotta tenuta nella partita di Campionato di Serie D, Girone 1, Città di Gela/Roccella disputata in data 04.11.2018, e segnatamente per avere rivolto un'espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di Gara (Com. Uff. n. 45 del 07.11.2018). Infatti, come risulta dal rapporto dell'Arbitro di gara Sig. Cecchin Marco, al 20' del 2' t. il Sig. Allenatore Giampà Domenico della Società Roccella è stato allontanato perché a gioco fermo all'interno della sua area tecnica ha protestato contro una decisione arbitrale con parole e gesti dicendo "nooo! ma cosa fischi c…..!!! ci vedi?!?".

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo l'Allenatore del Roccella Sig. Giampà Domenico, rilevando in fatto e diritto: la qualificazione giuridica dell'unica espressione indirizzata al Direttore di gara come meramente irriguardosa e non già ingiuriosa e/o offensiva, trattandosi di una semplice manifestazione di protesta; l'assenza nella breve frase proferita di qualsivoglia intento lesivo del prestigio e dell'onorabilità dell'Arbitro; la sussistenza di alcune diminuenti, quali lo stato di estrema tensione caratterizzante la gara in quel determinato momento (la squadra stava perdendo e si era appena verificato un grave infortunio al capitano) e l'immediato abbandono del terreno di gioco da parte del reclamante; l'eccessiva gravosità e severità della squalifica di n. due giornate comminata; di non meritare un trattamento punitivo tanto oneroso ed afflittivo; chiede, in conclusione, la parziale revisione del provvedimento sanzionatorio.

Il reclamo proposto dal Sig. Giampà Domenico è fondato e pertanto va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La Corte, in primo luogo, precisa che ai fini della decisione non si può che muovere dalla disposizione di cui all'art. 19, comma 1, C.G.S. allorché si prevede, per tutti i tesserati, senza distinzione alcuna di ruolo, la sanzione della squalifica "per una o più giornate di gara"  ove  vi  sia  stata  una violazione delle norme federali.

Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al Sig. Giampà, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il Sig. Giampà, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo.

Infatti, all'allenatore di cui trattasi deve essere imputata una espressione quale “Nooo! Ma cosa fischi c….? Ci vedi?” Un’espressione nemmeno ingiuriosa od offensiva ma meramente irriguardosa, con assenza di qualsivoglia intento lesivo del prestigio ed onorabilità dell'arbitro.

L'atteggiamento ascrivibile al tecnico in questione può e deve essere qualificato, invece, come meramente irriguardoso e/o irrispettoso, essendosi concretato in semplice manifestazione di protesta e di dissenso, pur innegabilmente scomposta, per ragioni tecnico-disciplinari non condivise. Pertanto, nel comportamento tenuto dal Giampà non è ravvisabile né quella condotta "gravemente antisportiva" né quella condotta "ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara", che l'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. sanziona con la squalifica per 2 giornate.

Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di significative attenuanti, quali lo stato di tensione della gara e l'immediato abbandono del terreno di gioco da parte del reclamante.

Dunque, pur dovendo il comportamento dell'allenatore in questione essere stigmatizzato con fermezza ed essendo meritevole di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta del medesimo, nonché il momento di concitazione agonistica in cui l'allenatore ha pronunciato l'espressione oggetto di censura.

Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione nel minimo edittale di cui all'art. 19, comma 4, lett. a). Per l'effetto, la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Giampà Domenico può essere ridotta, come appare equo, da 2 ad 1 giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal sig. Giampà Domenico, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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