F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 025/CSA del 27/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 124/CSA del 13 Aprile 2018 RICORSO A.S.D. CITTA’ DI MESTRE C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2022 INFLITTA AL CALC. AGATEA LUCA SEGUITO GARA CITTÀ DI MESTRE/MITI VICINALIS C5 DEL 22.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 709 del 23.03.2018)
RICORSO A.S.D. CITTA’ DI MESTRE C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2022 INFLITTA AL CALC. AGATEA LUCA SEGUITO GARA CITTÀ DI MESTRE/MITI VICINALIS C5 DEL
22.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 709 del 23.03.2018)
La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. In particolare, la sanzione trova la sua giustificazione nel comportamento posto in essere dal suindicato sig. Agateo che, come si evince dai referti arbitrali,
teneva una condotta violenta ai danni dell'arbitro e di un avversario, oltre all'utilizzo di espressioni offensive e minacciose.
Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l'oggettiva portata testuale alla luce del contesto in cui essa si è consumata.
Le ragioni addotte, tuttavia, escludono che possa trovare ingresso una diversa ricostruzione dell'accaduto e, soprattutto, una sua differente qualificazione.
Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale della sanzione irrogata ed il reclamo è da respingere nei termini di cui in dispositivo.
Anzi, la gravità della condotta e comunque la necessità che sia assicurata pienezza ed effettività della sanzione, in relazione a comportamenti così disdicevoli, inducono altresì a richiedere l'estensione della squalifica alle competizioni UEFA e FIFA.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Mestre C5 di Mestre (Venezia) con estensione della sanzione alle competizioni UEFA e FIFA.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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