F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 025/CSA del 27/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 124/CSA del 13 Aprile 2018 RICORSO F.C. PAVIA 1911 S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI BLASIO DANIELE SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA PAVIA/VIRTUS BERGAMO DEL 24.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 26.3.2018)

RICORSO F.C.  PAVIA  1911  S.S.D.  AVVERSO LA SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI BLASIO DANIELE SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES

GARA PAVIA/VIRTUS BERGAMO DEL 24.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 26.3.2018)

 

La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. In particolare, la sanzione trova il suo presupposto nella circostanza riferita nel referto arbitrale, in base al quale l'allenatore Di Blasio, espulso per aver rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del direttore di gara, "sostava per circa 20 secondi all'interno dell'area tecnica". Egli, inoltre, posizionatosi dietro una porta, continuava ad inveire nei confronti del direttore di gara, incitando i propri calciatori ed i sostenitori della propria squadra a fare altrettanto.

Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l'oggettiva portata  alla luce del contesto in cui essa si è consumata.

Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale della sanzione irrogata, mentre, quanto alla sua portata, effettivamente le caratteristiche dell'impianto ove si è svolta la vicenda, tali da non poter consentire l'individuazione di una vera e propria "area tecnica", e, soprattutto, la brevità della presunta permanenza in campo dopo l'espulsione ("20 secondi"), inducono, ai sensi dell'art.16, comma 1, C.G.S., alla più equa rideterminazione della squalifica in 4 giornate, con conseguente  accoglimento  del reclamo e riforma, nei termini indicati, della sanzione impugnata.

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pavia 1911 S.S.D.  di Pavia riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it